CassazionedecretoSezione 6Decisione del 20 maggio 2022
Cassazione n. 16422/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso 11806-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] & [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 117, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]'; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3 1 a c 3 e 4 b 5 - F i r m a t o D a : F E R R O M A S S I M O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 2 9 d 4 a c 5 3 8 4 e 8 e 3 4 c 2 d 5 8 a f a 9 1 6 1 c 5 5 e Numero registro generale 11806/2021 Numero sezionale 4626/2022 Numero di raccolta generale 16422/2022 Data pubblicazione 20/05/2022 contro [OSCURATO:PERSONA]; - intimata - avverso il decreto n. 2530/2021 del TRIBUNALE di MILANO, depositato il 24/03/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 04/05/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: lo [OSCURATO:PERSONA] & partners chiese di essere ammesso al passivo del fallimento di [OSCURATO:SOCIETA]. in a.s., in privilegio ex art. 2751-bis cod. civ., per un credito relativo a prestazioni professionali rese in favore della società e all’indennità per recesso anticipato; la domanda venne respinta per difetto di data certa del contratto prodotto a supporto della stessa, e per mancanza di altra documentazione probante; il Tribunale di Milano ha respinto l’opposizione allo stato passivo, in sintesi confermando la valutazione del g.d. sotto entrambi i profili e aggiungendo che parimenti inidonee erano da considerare le nuove produzioni documentali, risolte in mere fatture non contenenti richiamo al contratto inter partes; lo [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione deducendo due motivi; la procedura ha replicato con controricorso. Considerato che: Ric. 2021 n. 11806 sez. M1 - ud. 04-05-2022 -2- F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3 1 a c 3 e 4 b 5 - F i r m a t o D a : F E R R O M A S S I M O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 2 9 d 4 a c 5 3 8 4 e 8 e 3 4 c 2 d 5 8 a f a 9 1 6 1 c 5 5 e Numero registro generale 11806/2021 Numero sezionale 4626/2022 Numero di raccolta generale 16422/2022 Data pubblicazione 20/05/2022 I. - il primo motivo assume la violazione e falsa applicazione dell’art. 115 cod. proc. civ., poiché il tribunale avrebbe dovuto considerare contestato solo il quantum dell’obbligazione, non anche l’an debeatur; il secondo motivo assume come “corollario” la violazione o falsa applicazione dell’art. 2233 cod. civ., poiché l’erronea valutazione suddetta avrebbe provocato l’altrettanto erroneo “mancato ingresso dello strumento di cui all’art. 2233” cit.; II. - il primo motivo è manifestamente infondato; essendo dedotta una violazione processuale, questa Corte è giudice della fattispecie e ha quindi accesso diretto alle risultanze di causa; dallo stesso ricorso risulta che l’insinuazione era stata affidata alla produzione del contratto di consulenza e di alcune notule pro forma asseritamente insolute; risulta testualmente che l’organo commissariale aveva a tal riguardo eccepito “1) la mancanza di data certa del contratto, che lo rende inopponibile alla Procedura” e che “2) le somme esposte nelle proforma non consentono di determinare i criteri di calcolo del compenso né, a tal fine, è prodotta la documentazione di supporto”; è di solare evidenza che, diversamente da quanto sostenuto dal ricorrente, il credito era stato contestato in toto fin dalla fase di accertamento del passivo; Ric. 2021 n. 11806 sez. M1 - ud. 04-05-2022 -3- F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3 1 a c 3 e 4 b 5 - F i r m a t o D a : F E R R O M A S S I M O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 2 9 d 4 a c 5 3 8 4 e 8 e 3 4 c 2 d 5 8 a f a 9 1 6 1 c 5 5 e Numero registro generale 11806/2021 Numero sezionale 4626/2022 Numero di raccolta generale 16422/2022 Data pubblicazione 20/05/2022 III. - il secondo motivo, essendo prospettato come mero corollario del primo, è da rigettare di conseguenza; esso postula l’opponibilità del rapporto alla massa, sicché la decisione di rigetto del primo motivo, dedicato a questo, esclude di per sé il fondamento del secondo; IV. – le spese seguono la soccombenza. p.q.m. La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alle spese processuali, che liquida in 2.700,00 EUR, di cui 200,00 EUR per esborsi, oltre accessori e rimborso forfetario di spese generali nella massima percentuale di legge. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello relativo al ricorso, se dovuto. Deciso in Roma, nella camera di consiglio del 4 maggio 2022. Il Presidente dott. [OSCURATO:PERSONA]. 2021 n. 11806 sez. M1 - ud. 04-05-2022 -4- F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3 1 a c 3 e 4 b 5 - F i r m a t o D a : F E R R O M A S S I M O E