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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 23 novembre 1990

Cassazione n. 03908/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], nato il 23/11/1990 a [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza del 09/02/2021 della Corte di appello di Napoli visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] ; udita la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per il rigetto del ricorso; uditi i difensori, Avv. [OSCURATO:PERSONA] e Avv. [OSCURATO:PERSONA], che hanno chiesto l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del 9/2/2021 la Corte di appello di Napoli ha parzialmente riformato, quanto al trattamento sanzionatorio, quella del Tribunale di Noia in data 10/7/2019, con cui [OSCURATO:PERSONA] è stato riconosciuto colpevole del delitto di cui all'art. 74 d.P.R. 309 del 1990, contestato al capo a) per la partecipazione ad associazione dedita al narcotraffico operante in Noia e territori limitrofi fino al 2016, e del delitto di cui all'art. 73, comma 4, d.P.R. 309 del 1990, contestato al capo e), per la detenzione illegale di hashish, rinvenuto in data 11/6/2015 nei pressi dell'abitazione del sodale [OSCURATO:PERSONA].

2. Ha proposto ricorso Ammaturo con atto a firma dei suoi difensori.

2.1. Con il primo motivo denuncia violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 74 d.P.R. 309 del 1990.

A fronte di un contributo limitato a pochi mesi e con ruolo secondario, per lo smercio al dettaglio di droga, la sentenza non aveva individuato corrispondenti episodi di cessione imputabili al ricorrente.

Né avrebbero potuto valorizzarsi le dichiarazioni del collaboratore di giustizia Altieri, neppure in relazione ad un incontro del fornitore D'Atri con Ammaturo per un debito di [OSCURATO:PERSONA], essendo mancata la verifica dell'attendibilità del dichiarante e della fonte diretta.

Non avrebbero potuto considerarsi le condotte ritenute rilevanti, in un caso desumibile solo da dichiarazioni di D'Elia, in un altro da un'apodittica interpretazione di una conversazione e in un altro ancora rappresentativa semmai di concorso nel reato e non di intraneità.

Indebitamente era stata inoltre invocata la sentenza del aFhP. del Tribu di Noia del 6/11/2018, non riferibile al ricorrente.

2.2. Con il secondo motivo denuncia motivazione apparente in ordine all'elemento psicologico.

La valutazione della Corte si era sul punto risolta in un'affermazione apodittica, a fronte del ruolo ravvisato e della limitata durata del contributo.

2.3. Con il terzo motivo denuncia violazione di legge e mancanza e vizio di motivazione in relazione agli artt. 268, comma 6 e 7, 178, comma 1, lett. c), 415- bis, 495, comma 2, 438 cod. proc. pen. 24 e 111 Cost.Solo a seguito di ordinanza emessa dal Tribunale ai sensi dell'art. 507 cod. proc. pen. si era proceduto a perizia trascrittiva di alcune conversazioni oggetto di intercettazione ambientale, che non erano state menzionate nelle informative di P.G. per errore degli operanti, come da nota inviata dal Commissariato di P.S. di Noia del 10/1/2019.

Era stato sottolineato come tale circostanza avesse pregiudicato l'esercizio delle facoltà di ascolto e riproduzione delle registrazioni e inoltre era stato segnalato che le istanze del 22 e 23 maggio 2019 volte ad ottenere l'autorizzazione all'ascolto e all'estrazione di copia dei files audio di tutte le conversazioni captate in sede di indagini erano state indebitamente respinte dal P.ML (k A fronte dell'originario vulnus, ne era risultata compromessa la possibilità di scelta di riti alternativi e inoltre non era stato possibile esercitare il diritto alla prova contraria rispetto alle nuove captazioni introdotte.

La Corte aveva valorizzato la circostanza che durante l'istruttoria dibattimentale fosse stato possibile l'accesso ai files audio attraverso il consulente di parte.

Ma in tal modo non si era dato conto delle richieste della difesa e dei provvedimenti di rigetto con riguardo a tutte le conversazioni registrate, contenute in supporti allegati all'informativa finale.

Indebitamente la Corte aveva formulato valutazioni corrispondenti a quelle esposte dal Tribunale, rilevando che le registrazioni facevano parte dl patrimo9io l conoscitivo delle parti processuali in quanto inserite nel fascicolo del quando le conversazioni non erano state trascritte né indicate in alcun atto di indagine, con lesione del diritto di difesa e mutamento contenutistico dell'accusa sia rispetto all'avviso ex art. 415-bis cod. proc. pen. sia rispetto alla decisione sul rito.

Di qui la configurabilità di una causa di nullità in udienza preliminare e all'inizio dell'istruttoria.

Con riguardo al diniego dell'accesso ai files audio, era ravvisabile una nullità nel procedimento di acquisizione della prova, dovendosi ritenere inutilizzabili le trascrizioni delle conversazioni, fermo restando che le captazioni viziate avevano costituito l'architrave della ricostruzione accusatoria, posta a fondamento della condanna, residuando poche conversazioni prive di valenza individualizzante a carico del ricorrente.

2.4. Con il quarto motivo denuncia violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 178, 125, 546 cod. proc. pen., 24 e 111 Cost. con riguardo al mancato accoglimento della istanza di ripristino della disponibilità del supporto informatico non rinvenuto nel fascicolo processuale, riguardante le fonie delle intercettazioni ambientali oggetto di perizia trascrittiva.

La Corte aveva respinto la richiesta di ripristino della disponibilità del supporto informativo contenente le registrazioni delle conversazioni oggetto di perizia ai sensi dell'art. 507 cod. proc. pen., non rinvenuto nel fascicolo processuale.

La Corte aveva fornito una risposta che si poneva in contraddizione con l'assunto che la prova è costituita dalla registrazione, di cui la difesa può chiedere copia.

Non pertinente avrebbe dovuto reputarsi il richiamo dell'orientamento espresso con riguardo allo smarrimento del supporto contenente la registrazione, allorché è stato dato rilievo alla possibilità di desumere la prova del colloquio e del suo contenuto con ogni mezzo, principalmente con la lettura del brogliaccio:in realtà nel caso di specie ciò che caratterizzava quelle conversazioni era proprio la mancanza dei brogliacci.

Inoltre la Corte aveva preteso di sanare i contrasti tra le trascrizioni del perito e del consulente di parte, senza procedere all'ascolto delle bobine e senza indicare la ragione della preferenza dell'elaborato peritale, in assenza di una rinnovazione dell'istruzione dibattimentale nella forma di una nuova perizia, quando le difformità riguardavano la stessa identificazione dell'interlocutore, come nel caso del progressivo n. 1176, in cui una frase rilevante era stata attribuita dal consulente a [OSCURATO:PERSONA] e non ad Annmaturo.

La Corte aveva dunque seguito un percorso argonnentativo inidoneo a superare le censure formulate, discendendone la necessità di espungere le conversazioni dal materiale utilizzabile e non consentendo il materiale residuo di pervenire all'affermazione della penale responsabilità.

2.5. Con il quinto motivo denuncia violazione dell'art. 192, comma 3, cod. proc. pen. e vizio di motivazione in relazione al tema dei riscontri.

La Corte aveva valorizzato le dichiarazioni del collaboratore di giustizia Altieri in merito all'esistenza del gruppo dedito al narcotraffico nel quale sarebbe stato inserito Ammaturo.

Ma in realtà le dichiarazioni avrebbero potuto condurre ad esiti valutativi diversi e inoltre le stesse discendevano da quanto appreso da [OSCURATO:PERSONA] e da Giugliano, dai quali non erano state desunte conferme, fermo restando che era mancata la valutazione dell'attendibilità delle fonti dirette.

Inoltre, era stato segnalato come i motivi per cui D'Atri, indicato come fornitore del gruppo, avrebbe in due occasioni incontrato Ammaturo, non inerissero alla droga ma ad un furto di auto.

I rilievi difensivi sul punto non erano stati considerati dalla Corte, che aveva sostenuto che il D'Atri aveva convocato Ammaturo per un debito contratto da [OSCURATO:PERSONA].

Ma in realtà Altieri non aveva fornito dichiarazioni precise in ordine al ruolo partecipativo di Ammaturo, non avendo fatto riferimento ad un episodio di cessione.

Né il ricorrente risultava aver partecipato alla conversazione di cui al progressivo 1948, intercorsa 1'11/6/2015, dopo il sequestro di hashish, effettuato presso l'abitazione di [OSCURATO:PERSONA], nella quale si commentava la perdita.

2.6. Con il sesto motivo denuncia violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla mancata qualificazione del fatto ai sensi dell'art. 74, comma 6, d.P.R. 309 del 1990.

Era erroneo ed apodittico l'assunto che l'associazione si prefiggesse di estendere la sua azione ad altri territori, mentre non avrebbe potuto attribuirsi rilievo decisivo alle provviste, non potendosi reputare incompatibile con condotte rientranti nella sfera dell'art. 73 comma 5, d.P.R. 309 del 1990 l'acquisizione di quantitativi idonei ad assicurare una pluralità di vendite al dettaglio.

2.7. Con il settimo motivo denuncia violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al giudizio di penale responsabilità per il reato di cui al capo e).

La Corte non si era confrontata con i rilievi volti a confutare l'assunto della riconducibilità della droga sequestrata al [OSCURATO:PERSONA] e dunque al gruppo.

Fra l'altro la Corte aveva sostenuto che l'accesso non era stato casuale, in quanto conseguente a conversazione intercettata, quando la captazione indicata era intercorsa nella serata, mentre l'intervento delle forze dell'ordine si era registrato nel pomeriggio.

Inoltre, la valutazione della Corte si era fondata anche su quanto affermato nel corso della conversazione n. 1948 da [OSCURATO:PERSONA], secondo cui «Giovanni mi ha rovinato con il bilancino», frase interpretata come riferita all'operante [OSCURATO:PERSONA], senza considerare il prosieguo della conversazione in cui veniva menzionato altro soggetto indicato come Giovanni.

Comunque, le consapevolezze espresse dal [OSCURATO:PERSONA] non avrebbero potuto provare quelle del ricorrente, in assenza di riferimenti al predetto.

E neppure avrebbe potuto valutarsi il cenno con la mano fatto da Amnnaturo all'indirizzo di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], posto che comunque neppure la fuga avrebbe potuto comprovare una detenzione a fine di spaccio.

Inidonea era la motivazione fornita dalla Corte in ordine alle ragioni della presenza di Ammaturo, essendosi omessa la valutazione delle dichiarazioni dei testi indotti dalla difesa.

Peraltro, il ricorrente non aveva preso parte ad alcuna delle conversazioni intercorse dopo il sequestro della sostanza stupefacente, fermo restando che la decisione di disfarsi della droga era stata presa dagli altri senza alcuna partecipazione del ricorrente, a dimostrazione della mancanza di una comunanza di interessi.

Inoltre, non era stata valutata la rilevanza del decreto di archiviazione emesso dal G.I.P. presso il Tribunale di Noia nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], che se non idoneo a determinare una preclusione nei confronti di altri soggetti, avrebbe dovuto essere considerato per imporre una rigorosa motivazione, che tenesse conto di quella valutazione, tanto più con riguardo a concorrenti nel medesimo reato. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è nel suo complesso infondato.2.

Esaminando dapprima le questioni di rilievo processuale, che formano oggetto del terzo e del quarto motivo, se ne rileva l'infondatezza.

2.1. Legittimamente il Tribunale ha proceduto all'integrazione delle operazioni di trascrizione di conversazioni intercettate sulla base delle indicazioni fornite dal Pubblico ministero, alla luce di una informativa di polizia giudiziaria del 10/1/2019, con la quale si era segnalato che per errore non erano state menzionate alcune conversazioni rilevanti.

Deve al riguardo rilevarsi che nel caso di specie non è stato prospettato che le relative registrazioni non facessero parte del compendio depositato, dovendosi dunque ritenere che, conformemente alla disciplina all'epoca vigente, le stesse fossero state debitamente poste a disposizione della difesa ai fini dell'ascolto e dell'esercizio delle connesse facoltà.

Era accaduto in concreto che al momento di procedere alla trascrizione delle conversazioni rilevanti, all'inizio della fase dibattimentale, il Pubblico ministero aveva indicato a tal fine numerose conversazioni, ma non anche quelle, pur facenti parte del medesimo compendio, che solo in un secondo momento la polizia giudiziaria avrebbe specificamente segnalato come rilevanti, unitamente alle altre.

Su tali basi deve osservarsi che non è ravvisabile alcun profilo di nullità o inutilizzabilità, poiché, secondo quanto costantemente affermato, la prova è fornita dalla registrazione in sé, ove legittimamente disposta ed eseguita, tanto che può assumere rilievo anche una deposizione testimoniale (Sez. 1, n. 41632 del 5/1/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 277139) e che all'occorrenza il giudice può procedere all'ascolto in camera di consiglio delle bobine magnetiche sulle quali sono incise le conversazioni intercettate, utilizzando ai fini della decisione il risultato dell'ascolto (Sez. 6, n. 25806 del 2/2/2014, Caia, Rv. 259674).

Corrispondentemente deve escludersi che sia stato surrettiziamente introdotto un elemento non presente nel fascicolo processuale, tale da incidere ab extemo sul contenuto dell'accusa e da pregiudicare le determinazioni difensive, mentre deve ritenersi pienamente legittima l'integrazione operata dal primo Giudice, che, a ben guardare, non ha acquisito un nuovo elemento di prova, ma ha proceduto all'ampliamento dell'oggetto della perizia trascrittiva, volta ad assicurare la pienezza del contraddittorio in ordine al contenuto e al significato delle conversazioni intercettate, costituenti, peraltro, parte integrante del compendio probatorio, fermo restando che è stata più volte riconosciuta la legittimità del ricorso al disposto dell'art. 507 cod. proc. pen., in casi nei quali si è proceduto all'effettiva introduzione di dati probatori originariamente inutilizzabili, in quanto non trasmessi per l'udienza preliminare (Sez. 5, n. 21475 del 19/4/2021, Cascino, Rv. 281376; Sez. 1, n. 5364 del 13/2/1997, Massaria, Rv. 207815, entrambe in materia di tabulati telefonici). (

2.2. Va ancora osservato che, a fronte dell'originario deposito delle registrazioni, in relazione al quale va valutata la possibilità per la difesa di procedere all'esame delle stesse, all'ascolto e all'eventuale indicazione di conversazioni rilevanti, è stata comunque assicurata in occasione di entrambe le operazioni peritali la possibilità di un confronto con il contenuto delle conversazioni, essendo incontestato che al momento dell'integrazione erano allegate quelle che avrebbero dovuto formarne oggetto.

A fronte di ciò, non rileva la circostanza che la difesa, dopo che era stata svolta la prima perizia e dopo che erano state indicate e allegate le ulteriori conversazioni rilevanti, avesse chiesto di procedere, senza alcuna indicazione precisa, all'ascolto di tutte le conversazioni registrate, senza che il compendio delle operazioni di intercettazione fosse strutturalmente mutato rispetto all'epoca dell'originario deposito, fermo restando che la difesa disponeva dei dati riguardanti le ulteriori conversazioni e si era comunque avvalsa della facoltà di partecipare alle operazioni attraverso la nomina di un consulente, tale da assicurare sia l'ascolto sia la verifica dell'epoca delle conversazioni e degli interlocutori Il rigetto da parte del Pubblico ministero di quella generica richiesta non avrebbe potuto influire sull'esercizio di prerogative di cui la difesa avrebbe comunque già potuto avvalersi nelle fasi precedenti e non avrebbe potuto produrre alcuna nullità, incidente sul procedimento di acquisizione, o inutilizzabilità del suo esito, non essendo ai fini in esame applicabili i principi elaborati con riguardo alla possibilità di esercizio di facoltà difensive in una fase antecedente al vero e proprio deposito dell'intero compendio delle intercettazioni (sul punto Sez.

U. n. 20300 del 22/4/2010, Lasala, Rv. 246907) e non potendosi, sotto altro profilo, affermare che fosse stata compressa la facoltà difensiva dalla originaria indisponibilità dei supporti di registrazione.

Deve inoltre aggiungersi che la difesa, avendo a disposizione le registrazioni delle ulteriori conversazioni, non avrebbe potuto genericamente dedurre di non aver dati precisi in merito alle intercettazioni.

Ed ancora va rimarcato come non possa farsi genericamente riferimento al diritto alla prova contraria, non avendo la difesa concretamente specificato in quali termini la stessa avrebbe potuto essere dedotta in forme e con contenuti diversi rispetto a quanto avvenuto nel corso del giudizio, fermo restando che a quel punto avrebbe dovuto aversi riguardo ai temi oggetto delle conversazioni intercettate e concretamente trascritte.

2.3. Quanto invece alle deduzioni formulate nel quarto motivo, correlate al mancato rintraccio delle registrazioni delle conversazioni integrativamente trascritte, si rileva che correttamente i Giudici di merito hanno rilevato che non è ravvisabile alcun vizio del procedimento e della valutazione probatoria: ed invero, può in generale osservarsi che il deterioramento o lo smarrimento dei supporti contenenti le registrazioni non comportano alcuna inutilizzabilità, ove risulti che le operazioni di intercettazione si siano svolte legittimamente, potendo essere la prova dei colloqui data con gli ordinari mezzi probatori ed eventualmente utilizzando i brogliacci di ascolto (Sez. 4, n. 45809 del 27/6/2017, Romano, Rv. 271054; Sez. 1, n. 5095 del 12/1/2011, Bulla, Rv. 249790); ma nel caso di specie, in particolare, deve sottolinearsi che il procedimento di acquisizione è stato garantito addirittura dalla perizia di trascrizione, effettuata in contraddittorio prima del mancato rintraccio delle registrazioni, risultando inconferente la mancanza di brogliacci.

D'altro canto, la decifrazione del significato delle conversazioni intercettate costituisce operazione inerente al merito, fondata sui risultati della perizia trascrittiva, da valutarsi anche alla luce delle deduzioni difensive.

A fronte di ciò, solo assertivamente è stata prospettata la necessità di un'ulteriore perizia, volta a dirimere le incertezze derivanti dalle valutazioni del consulente di parte: va infatti osservato che la Corte ha ritenuto di poter dare rilievo alle risultanze della perizia e che, per contro, il motivo di ricorso sul punto risulta generico, in quanto fa riferimento in modo aspecifico alle osservazioni del consulente di parte, ma non indica la concreta rilevanza di tali osservazioni e l'incidenza dei rilievi sulla valutazione della prova, ciò che vale anche con riguardo alla conversazione n. 1176, la sola concretamente indicata, non essendo stato spiegato come l'attribuzione di una determinata frase a [OSCURATO:PERSONA] anziché ad Ammaturo potesse influire sul quadro probatorio, disarticolando la ricostruzione operata dai giudici di merito.

3. Il primo, il secondo e il quinto motivo, esaminabili congiuntamente, risultano in larga parte inammissibili, in quanto volti a prospettare una diversa valutazione inerente al merito, che per giunta non si confronta pienamente con la motivazione, e comunque sono nel loro complesso infondati.

3.1. Va in particolare rimarcato come la Corte, suffragando la ricostruzione del primo Giudice, abbia dato conto dell'esistenza di un'associazione dedita allo spaccio di droghe leggere e della partecipazione ad essa del ricorrente, basando la propria ricostruzione sulle dichiarazioni rese dal collaboratore di giustizia Altieri e sulle plurime conferme rivenienti dalle conversazioni intercettate.

La Corte ha sottolineato come il racconto di Altieri, di cui il Tribunale aveva valutato la piena attendibilità, fosse idoneo a delineare l'esistenza di un gruppo di soggetti, composto fra l'altro da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e il ricorrente [OSCURATO:PERSONA], che in un determinato periodo si riforniva di sostanze stupefacenti del tipo hashish dal cognato del collaboratore, D'[OSCURATO:PERSONA], cui lo stesso Altieri forniva ausilio, e che poi curava lo spaccio, essendo noto nell'ambiente il gruppo dei ragazzi che operava a Piazzolla.

Per quanto riferito dai Giudici di merito Altieri, a conoscenza diretta e non solo per il tramite del D'Atri delle forniture fatte al [OSCURATO:PERSONA], aveva appreso da quest'ultimo che egli aveva rapporti con gli altri ragazzi e aveva inoltre saputo da tale [OSCURATO:PERSONA] che quando qualcuno cercava droghe leggere doveva rivolgersi a quel gruppo di ragazzi.

La valutazione di piena attendibilità dell'Altieri sottende in questo caso anche quella delle informazioni da lui fornite, in quanto inserite in un nitido quadro di rapporti diretti con il [OSCURATO:PERSONA] e col Giugliano, soggetti relativamente ai quali non è stata difensivamente prospettata alcuna ragione in forza della quale avrebbero avuto interesse a fornire al collaboratore informazioni inesatte o addirittura dolosamente false.

Va aggiunto che le smentite fatte al riguardo dal [OSCURATO:PERSONA], nelle dichiarazioni da lui rese come soggetto chiamato a rispondere dei relativi reati, sono state non arbitrariamente reputate prive di concreto rilievo, in quanto ispirate da chiari intenti difensivi.

D'altro canto, è stato spiegato dai Giudici di merito che il collaboratore Altieri conosceva gli altri ragazzi e che in più occasioni Ammaturo si era incontrato con D'Atri, in una circostanza per un residuo debito del [OSCURATO:PERSONA].

3.2. Il quadro che discende da tale ricostruzione implica che i partecipanti al sodalizio fossero impegnati in operazioni di approvvigionamento, gestione e spaccio delle sostanze stupefacenti sulla base di una stabile intesa programmatica: corrispondentemente i riscontri alle dichiarazioni dell'Alfieri avrebbero dovuto rinvenirsi in ciò che valeva a suffragare l'esistenza del sodalizio e la condivisione anche da parte del ricorrente del programma illecito, senza che fosse necessario individuare specifiche attività di spaccio attribuibili al predetto.

A fronte di ciò, è evidente la inidoneità del primo motivo a disarticolare la motivazione, che ha dato conto dei riscontri acquisiti, avendo in tale ottica coerentemente collocato le molteplici conversazioni intercettate, quali manifestazioni della solidale gestione dei traffici di droga e dei vincoli che legavano i sodali nella realizzazione del programma illecito.

E, nel contempo, le deduzioni difensive, volte a contestare l'attribuzione di significato a determinati episodi e a determinati colloqui, non si confrontano con la complessiva analisi della Corte, che ha inteso dar conto dei plurimi tasselli di un mosaico coerentemente ricostruito, nel quale ha collocato l'operatività del ricorrente.

Ed invero, posto che l'interpretazione delle conversazioni intercettate costituisce compito del giudice di merito e risulta insindacabile in sede di legittimità, ove condotta secondo canoni logici (si rinvia a Sez.

U. n. 22471 del 26/2/2015, Sebbar, Rv. 263715), deve rilevarsi che, a prescindere dalla formulazione di una specifica imputazione a carico del ricorrente per la detenzione del quantitativo sequestrato nei confronti di D'Elia in data 26/3/2015, è stata coerentemente valorizzata quale conferma del coinvolgimento del ricorrente nell'operatività di uno stabile sodalizio dedito al traffico di droghe leggere, sia la conversazione n. 526 del 26/3/2015, che, prima che avvenisse l'operazione che aveva condotto al sequestro, aveva disvelato la preoccupazione del ricorrente per l'eventualità di una perquisizione che conducesse al rinvenimento di «quella roba lì», sia la conversazione del n. 1541 del 12/5/2015, nel corso della quale, parlandosi dell'arresto del D'Elia, i conversanti si erano interrogati sulle ragioni dell'intervento e sulla possibilità che qualcuno avesse parlato, avendo nella circostanza proprio il ricorrente affermato «il fumo te l'ho portato io in cantina», elemento reputato tale da confermare il ruolo del ricorrente nel trasporto e detenzione della droga rinvenuta.

Parimenti coerenti con tale ricostruzione risultano inoltre la conversazione n. 1173 del 27/4/2015, dalla quale è stato non illogicamente desunto che il gruppo composto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e Annmaturo fosse in procinto di recuperare sostanza stupefacente, disponendo di denaro, e l'episodio che forma oggetto del capo E), sul quale si tornerà, rappresentativo di una co-detenzione di sostanza stupefacente, unitamente agli altri soggetti, ritenuti partecipi del sodalizio.

Sta di fatto che le deduzioni difensive esposte nel primo motivo risultano nel loro complesso aspecifiche e frammentariamente volte a prospettare un diverso approccio valutativo sulla base della mera contestazione della motivazione, di cui non individuano fratture logiche.

3.3. Altrettanto assertivo risulta il secondo motivo, che nel dedurre la mancata valutazione dell'a ffectio societatis, non si confronta con la convergente analisi dei Giudici di merito, che hanno dato conto del vincolo solidaristico, che univa i partecipanti alla consorteria anche nelle perdite subite per effetto di operazioni di polizia giudiziaria (di qui la conversazione tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] del 26/3/2015, in cui [OSCURATO:PERSONA] segnala che «abbiamo perso diecimila euro») e nel riconoscimento dell'impegno ad intervenire a tutela dei sodali, anche per le spese legali, nel caso in cui si fossero trovati in situazioni di necessità per ragioni legate alla comune attività legata al narcotraffico (di qui l'impegno di [OSCURATO:PERSONA] a procurare un legale a D'Elia dopo l'arresto, risultante dalla conversazione n. 47 del 26/3/2015).

3.4. Relativamente al quinto motivo deve inoltre rimarcarsi come l'assunto difensivo, incentrato sull'inidoneità delle dichiarazioni di Altieri a coinvolgere direttamente Ammaturo e sulla mancata valutazione delle relative deduzioni, sia parimenti aspecifico, in quanto non considera che la Corte, all'unisono con il Tribunale, ha dato conto della rilevanza delle dichiarazioni del collaboratore per delineare il gruppo e la sua attività e ha inoltre sottolineato come secondo l'Altieri il ricorrente si fosse più volte presentato a D'Atri, una volta per ragioni legate al residuo debito di [OSCURATO:PERSONA], ciò non escludendo affatto che le altre occasioni fossero legate a ragioni diverse, il che impedisce di riconoscere alle osservazioni esposte nel motivo e al frammento delle dichiarazioni dell'Altieri in esso riportato la capacità di attestare un travisamento della prova, tale da disarticolare la motivazione.

Altrettanto privo di decisivo rilievo è il richiamo del passaggio delle dichiarazioni di Altieri nel quale si segnalava la volontà di Ammaturo di preferire un altro settore, quello dei furti di veicoli, elemento che, se effettivamente vale a confermare quanto difensivamente prospettato circa l'operatività del ricorrente in quel settore, non esclude alla stregua delle ulteriori acquisizioni, come sottolineato dalla Corte, che il predetto fosse parte integrante del sodalizio dedito al narcotraffico.

Deve aggiungersi che risultano generici anche gli ulteriori rilievi esposti nel medesimo motivo, a fronte dei molteplici riscontri rivenienti dalle conversazioni intercettate, ampiamente valorizzate dal Tribunale e richiamate anche dalla Corte, che ha dato conto del fatto che il ricorrente era consapevole di come e dove la droga fosse custodita, aveva contezza dei rischi connessi al suo occultamento in casa (come desunto dalla conversazione n. 1948 dell'11/6/2015, successiva al sequestro presso l'abitazione di [OSCURATO:PERSONA], nel corso della quale [OSCURATO:PERSONA], parlando con [OSCURATO:PERSONA] aveva fatto menzione di un precedente colloquio con Ammaturo relativo alla necessità di levare la droga), discuteva con i sodali di preparati a base di ketamina, provvedeva a recuperare la droga.

Deve altresì rilevarsi come priva di rilievo risulti la mancata diretta partecipazione del ricorrente alla conversazione n. 1948, già richiamata, che anzi attesta come anche di lui si parlasse, nel quadro di una valutazione dei pericoli connessi allo svolgimento dell'illecita attività e del comune interesse perseguito.

4. Manifestamente infondato risulta il sesto motivo.

In ordine alla qualificazione dell'associazione la Corte ha rilevato come la stessa non fosse stata costituita solo per la realizzazione di attività di spaccio di lieve entità, ma fosse animata dall'intendimento di rifornirsi di quantitativi significativi da destinare allo spaccio in una prospettiva di estensione del territorio di riferimento.

Ed invero, al di là di generiche contestazioni difensive, va rilevato come la Corte abbia ritenuto significativa la conversazione n. 1512 dell'11/5/2015, nel corso della quale i conversanti mostravano di volersi spartire le zone di operatività, parlando nel contempo di prendere il fumo, a dimostrazione della riferibilità degli ambiti territoriali menzionati a zone rilevanti ai fini di quella attività illecita.

Ma soprattutto risulta dirimente, nella motivazione della Corte, il riferimento ai quantitativi di cui il sodalizio si approvvigionava e di cui in concreto disponeva, come dimostrato dai sequestri subiti, riferiti a quantitativi misurabili in chilogrammi e comunque cospicui, corrispondenti a somme non modeste: coerentemente è stato richiamato l'orientamento giurisprudenziale alla luce del quale «la fattispecie associativa prevista dall'art. 74, comma 6, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, è configurabile a condizione che i sodali abbiano programmato esclusivamente la commissione di fatti di lieve entità, predisponendo modalità strutturali e operative incompatibili con fatti di maggiore gravità e che, in concreto, l'attività associativa si sia manifestata con condotte tutte rientranti nella previsione dell'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990» (Sez. 6, n. 1642 del 9/10/2019, Degli Angioli, Rv. 278098; Sez. 6, n. 12537 del 19/1/2016, Biondi, Rv. 267267), ciò che nel caso di specie è stato motivatamente escluso.

5. In larga misura inammissibile e per il resto infondato è infine il settimo motivo, riguardante il capo e).

5.1. Deve in primo luogo rimarcarsi come dalla sincronica lettura delle sentenze di merito risulti che effettivamente la perquisizione presso l'abitazione di [OSCURATO:PERSONA] era stata effettuata con la certezza di recuperare sostanza stupefacente ivi occultata, a seguito di una conversazione intercettata, che la Corte ha per mero errore indicato in quella n. 1948 già richiamata, in realtà intervenuta dopo il sequestro, e che deve essere invece ravvisata, secondo la nitida esposizione del Tribunale (cfr. pag. 29) in quella n. 3667 dell'11/6/2015, ore 16,02, tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].

Sta di fatto che in occasione dell'intervento degli operanti, che aveva condotto al rinvenimento di tre panetti di hashish all'interno di un tombino nei pressi dell'abitazione di [OSCURATO:PERSONA], era stata rilevata la presenza di Ammaturo, che nella circostanza era stato provvisoriamente bloccato e che, mentre stava arrivando la moto con a bordo [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], aveva rivolto loro un gesto, per invitarli ad allontanarsi, gesto notato dai destinatari, tanto che nel corso della conversazione n. 1948 costoro ne avrebbero dato atto, a conferma del comune quadro di interessi.

La Corte ha in tale ottica valorizzato i riferimenti fatti dagli altri sodali al quantitativo sequestrato e ai timori derivanti da tale operazione di polizia giudiziaria, per giungere alla non arbitraria conclusione che si trattasse di sostanza di pertinenza del gruppo e da tutti co-detenuta.5.2.

A fronte di ciò, risultano generiche e ineriscono comunque al merito le deduzioni difensive incentrate sull'interpretazione della conversazione nel corso della quale [OSCURATO:PERSONA] aveva segnalato che «Giovanni mi ha rovinato con il bilancino», che è stata non illogicamente riferita dalla Corte al rinvenimento da parte del poliziotto di nome [OSCURATO:PERSONA] di un bilancino utilizzabile per la pesatura della droga.

Altrettanto generiche e volte a sollecitare una alternativa lettura del compendio probatorio risultano inoltre le deduzioni inerenti alla presenza di Ammaturo e alla rilevanza del gesto da lui fatto con la mano: va al riguardo osservato che il significato era stato ben inteso dai sodali e non illogicamente è stato ritenuto sintomaticamente rivelatore di comunanza di interessi, mentre, con riferimento alla presenza, la Corte ha rilevato come non fossero idonee a fornire una spiegazione alternativa le dichiarazioni dei testi a discarico, essendo emerso da talune testimonianze che al momento dell'intervento non risultavano in corso lavori di montaggio di infissi, dei quali si sarebbe occupato Ammaturo.

Infine manifestamente infondata risulta la deduzione incentrata sul decreto di archiviazione a suo tempo emesso nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] nel presupposto della non certa riferibilità del quantitativo al predetto: va invero rimarcato come la valenza preclusiva di tale decreto di archiviazione non sia in alcun modo riferibile al ricorrente e come quel decreto risulti essere stato emesso sulla base di un quadro conoscitivo non coincidente con quello poi emerso sulla base delle conversazioni intercettate e delle altre risultanze probatorie, essendo stato comunque dato conto dalla Corte territoriale delle ragioni per cui la dr

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], nato il 23/11/1990 a [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza del 09/02/2021 della Corte di appello di Napoli visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] ; udita la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per il rigetto del ricorso; uditi i difensori, Avv. [OSCURATO:PERSONA] e Avv. [OSCURATO:PERSONA], che hanno chiesto l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 9/2/2021 la Corte di appello di Napoli ha parzialmente riformato, quanto al trattamento sanzionatorio, quella del Tribunale di Noia in data 10/7/2019, con cui [OSCURATO:PERSONA] è stato riconosciuto colpevole del delitto di cui all'art. 74 d.P.R. 309 del 1990, contestato al capo a) per la partecipazione ad associazione dedita al narcotraffico operante in Noia e territori limitrofi fino al 2016, e del delitto di cui all'art. 73, comma 4, d.P.R. 309 del 1990, contestato al capo e), per la detenzione illegale di hashish, rinvenuto in data 11/6/2015 nei pressi dell'abitazione del sodale [OSCURATO:PERSONA]. 2. Ha proposto ricorso Ammaturo con atto a firma dei suoi difensori. 2.1. Con il primo motivo denuncia violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 74 d.P.R. 309 del 1990. A fronte di un contributo limitato a pochi mesi e con ruolo secondario, per lo smercio al dettaglio di droga, la sentenza non aveva individuato corrispondenti episodi di cessione imputabili al ricorrente. Né avrebbero potuto valorizzarsi le dichiarazioni del collaboratore di giustizia Altieri, neppure in relazione ad un incontro del fornitore D'Atri con Ammaturo per un debito di [OSCURATO:PERSONA], essendo mancata la verifica dell'attendibilità del dichiarante e della fonte diretta. Non avrebbero potuto considerarsi le condotte ritenute rilevanti, in un caso desumibile solo da dichiarazioni di D'Elia, in un altro da un'apodittica interpretazione di una conversazione e in un altro ancora rappresentativa semmai di concorso nel reato e non di intraneità. Indebitamente era stata inoltre invocata la sentenza del aFhP. del Tribu di Noia del 6/11/2018, non riferibile al ricorrente. 2.2. Con il secondo motivo denuncia motivazione apparente in ordine all'elemento psicologico. La valutazione della Corte si era sul punto risolta in un'affermazione apodittica, a fronte del ruolo ravvisato e della limitata durata del contributo. 2.3. Con il terzo motivo denuncia violazione di legge e mancanza e vizio di motivazione in relazione agli artt. 268, comma 6 e 7, 178, comma 1, lett. c), 415- bis, 495, comma 2, 438 cod. proc. pen. 24 e 111 Cost.Solo a seguito di ordinanza emessa dal Tribunale ai sensi dell'art. 507 cod. proc. pen. si era proceduto a perizia trascrittiva di alcune conversazioni oggetto di intercettazione ambientale, che non erano state menzionate nelle informative di P.G. per errore degli operanti, come da nota inviata dal Commissariato di P.S. di Noia del 10/1/2019. Era stato sottolineato come tale circostanza avesse pregiudicato l'esercizio delle facoltà di ascolto e riproduzione delle registrazioni e inoltre era stato segnalato che le istanze del 22 e 23 maggio 2019 volte ad ottenere l'autorizzazione all'ascolto e all'estrazione di copia dei files audio di tutte le conversazioni captate in sede di indagini erano state indebitamente respinte dal P.ML (k A fronte dell'originario vulnus, ne era risultata compromessa la possibilità di scelta di riti alternativi e inoltre non era stato possibile esercitare il diritto alla prova contraria rispetto alle nuove captazioni introdotte. La Corte aveva valorizzato la circostanza che durante l'istruttoria dibattimentale fosse stato possibile l'accesso ai files audio attraverso il consulente di parte. Ma in tal modo non si era dato conto delle richieste della difesa e dei provvedimenti di rigetto con riguardo a tutte le conversazioni registrate, contenute in supporti allegati all'informativa finale. Indebitamente la Corte aveva formulato valutazioni corrispondenti a quelle esposte dal Tribunale, rilevando che le registrazioni facevano parte dl patrimo9io l conoscitivo delle parti processuali in quanto inserite nel fascicolo del quando le conversazioni non erano state trascritte né indicate in alcun atto di indagine, con lesione del diritto di difesa e mutamento contenutistico dell'accusa sia rispetto all'avviso ex art. 415-bis cod. proc. pen. sia rispetto alla decisione sul rito. Di qui la configurabilità di una causa di nullità in udienza preliminare e all'inizio dell'istruttoria. Con riguardo al diniego dell'accesso ai files audio, era ravvisabile una nullità nel procedimento di acquisizione della prova, dovendosi ritenere inutilizzabili le trascrizioni delle conversazioni, fermo restando che le captazioni viziate avevano costituito l'architrave della ricostruzione accusatoria, posta a fondamento della condanna, residuando poche conversazioni prive di valenza individualizzante a carico del ricorrente. 2.4. Con il quarto motivo denuncia violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 178, 125, 546 cod. proc. pen., 24 e 111 Cost. con riguardo al mancato accoglimento della istanza di ripristino della disponibilità del supporto informatico non rinvenuto nel fascicolo processuale, riguardante le fonie delle intercettazioni ambientali oggetto di perizia trascrittiva. La Corte aveva respinto la richiesta di ripristino della disponibilità del supporto informativo contenente le registrazioni delle conversazioni oggetto di perizia ai sensi dell'art. 507 cod. proc. pen., non rinvenuto nel fascicolo processuale. La Corte aveva fornito una risposta che si poneva in contraddizione con l'assunto che la prova è costituita dalla registrazione, di cui la difesa può chiedere copia. Non pertinente avrebbe dovuto reputarsi il richiamo dell'orientamento espresso con riguardo allo smarrimento del supporto contenente la registrazione, allorché è stato dato rilievo alla possibilità di desumere la prova del colloquio e del suo contenuto con ogni mezzo, principalmente con la lettura del brogliaccio:in realtà nel caso di specie ciò che caratterizzava quelle conversazioni era proprio la mancanza dei brogliacci. Inoltre la Corte aveva preteso di sanare i contrasti tra le trascrizioni del perito e del consulente di parte, senza procedere all'ascolto delle bobine e senza indicare la ragione della preferenza dell'elaborato peritale, in assenza di una rinnovazione dell'istruzione dibattimentale nella forma di una nuova perizia, quando le difformità riguardavano la stessa identificazione dell'interlocutore, come nel caso del progressivo n. 1176, in cui una frase rilevante era stata attribuita dal consulente a [OSCURATO:PERSONA] e non ad Annmaturo. La Corte aveva dunque seguito un percorso argonnentativo inidoneo a superare le censure formulate, discendendone la necessità di espungere le conversazioni dal materiale utilizzabile e non consentendo il materiale residuo di pervenire all'affermazione della penale responsabilità. 2.5. Con il quinto motivo denuncia violazione dell'art. 192, comma 3, cod. proc. pen. e vizio di motivazione in relazione al tema dei riscontri. La Corte aveva valorizzato le dichiarazioni del collaboratore di giustizia Altieri in merito all'esistenza del gruppo dedito al narcotraffico nel quale sarebbe stato inserito Ammaturo. Ma in realtà le dichiarazioni avrebbero potuto condurre ad esiti valutativi diversi e inoltre le stesse discendevano da quanto appreso da [OSCURATO:PERSONA] e da Giugliano, dai quali non erano state desunte conferme, fermo restando che era mancata la valutazione dell'attendibilità delle fonti dirette. Inoltre, era stato segnalato come i motivi per cui D'Atri, indicato come fornitore del gruppo, avrebbe in due occasioni incontrato Ammaturo, non inerissero alla droga ma ad un furto di auto. I rilievi difensivi sul punto non erano stati considerati dalla Corte, che aveva sostenuto che il D'Atri aveva convocato Ammaturo per un debito contratto da [OSCURATO:PERSONA]. Ma in realtà Altieri non aveva fornito dichiarazioni precise in ordine al ruolo partecipativo di Ammaturo, non avendo fatto riferimento ad un episodio di cessione. Né il ricorrente risultava aver partecipato alla conversazione di cui al progressivo 1948, intercorsa 1'11/6/2015, dopo il sequestro di hashish, effettuato presso l'abitazione di [OSCURATO:PERSONA], nella quale si commentava la perdita. 2.6. Con il sesto motivo denuncia violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla mancata qualificazione del fatto ai sensi dell'art. 74, comma 6, d.P.R. 309 del 1990. Era erroneo ed apodittico l'assunto che l'associazione si prefiggesse di estendere la sua azione ad altri territori, mentre non avrebbe potuto attribuirsi rilievo decisivo alle provviste, non potendosi reputare incompatibile con condotte rientranti nella sfera dell'art. 73 comma 5, d.P.R. 309 del 1990 l'acquisizione di quantitativi idonei ad assicurare una pluralità di vendite al dettaglio. 2.7. Con il settimo motivo denuncia violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al giudizio di penale responsabilità per il reato di cui al capo e). La Corte non si era confrontata con i rilievi volti a confutare l'assunto della riconducibilità della droga sequestrata al [OSCURATO:PERSONA] e dunque al gruppo. Fra l'altro la Corte aveva sostenuto che l'accesso non era stato casuale, in quanto conseguente a conversazione intercettata, quando la captazione indicata era intercorsa nella serata, mentre l'intervento delle forze dell'ordine si era registrato nel pomeriggio. Inoltre, la valutazione della Corte si era fondata anche su quanto affermato nel corso della conversazione n. 1948 da [OSCURATO:PERSONA], secondo cui «Giovanni mi ha rovinato con il bilancino», frase interpretata come riferita all'operante [OSCURATO:PERSONA], senza considerare il prosieguo della conversazione in cui veniva menzionato altro soggetto indicato come Giovanni. Comunque, le consapevolezze espresse dal [OSCURATO:PERSONA] non avrebbero potuto provare quelle del ricorrente, in assenza di riferimenti al predetto. E neppure avrebbe potuto valutarsi il cenno con la mano fatto da Amnnaturo all'indirizzo di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], posto che comunque neppure la fuga avrebbe potuto comprovare una detenzione a fine di spaccio. Inidonea era la motivazione fornita dalla Corte in ordine alle ragioni della presenza di Ammaturo, essendosi omessa la valutazione delle dichiarazioni dei testi indotti dalla difesa. Peraltro, il ricorrente non aveva preso parte ad alcuna delle conversazioni intercorse dopo il sequestro della sostanza stupefacente, fermo restando che la decisione di disfarsi della droga era stata presa dagli altri senza alcuna partecipazione del ricorrente, a dimostrazione della mancanza di una comunanza di interessi. Inoltre, non era stata valutata la rilevanza del decreto di archiviazione emesso dal G.I.P. presso il Tribunale di Noia nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], che se non idoneo a determinare una preclusione nei confronti di altri soggetti, avrebbe dovuto essere considerato per imporre una rigorosa motivazione, che tenesse conto di quella valutazione, tanto più con riguardo a concorrenti nel medesimo reato. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è nel suo complesso infondato.2. Esaminando dapprima le questioni di rilievo processuale, che formano oggetto del terzo e del quarto motivo, se ne rileva l'infondatezza. 2.1. Legittimamente il Tribunale ha proceduto all'integrazione delle operazioni di trascrizione di conversazioni intercettate sulla base delle indicazioni fornite dal Pubblico ministero, alla luce di una informativa di polizia giudiziaria del 10/1/2019, con la quale si era segnalato che per errore non erano state menzionate alcune conversazioni rilevanti. Deve al riguardo rilevarsi che nel caso di specie non è stato prospettato che le relative registrazioni non facessero parte del compendio depositato, dovendosi dunque ritenere che, conformemente alla disciplina all'epoca vigente, le stesse fossero state debitamente poste a disposizione della difesa ai fini dell'ascolto e dell'esercizio delle connesse facoltà. Era accaduto in concreto che al momento di procedere alla trascrizione delle conversazioni rilevanti, all'inizio della fase dibattimentale, il Pubblico ministero aveva indicato a tal fine numerose conversazioni, ma non anche quelle, pur facenti parte del medesimo compendio, che solo in un secondo momento la polizia giudiziaria avrebbe specificamente segnalato come rilevanti, unitamente alle altre. Su tali basi deve osservarsi che non è ravvisabile alcun profilo di nullità o inutilizzabilità, poiché, secondo quanto costantemente affermato, la prova è fornita dalla registrazione in sé, ove legittimamente disposta ed eseguita, tanto che può assumere rilievo anche una deposizione testimoniale (Sez. 1, n. 41632 del 5/1/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 277139) e che all'occorrenza il giudice può procedere all'ascolto in camera di consiglio delle bobine magnetiche sulle quali sono incise le conversazioni intercettate, utilizzando ai fini della decisione il risultato dell'ascolto (Sez. 6, n. 25806 del 2/2/2014, Caia, Rv. 259674). Corrispondentemente deve escludersi che sia stato surrettiziamente introdotto un elemento non presente nel fascicolo processuale, tale da incidere ab extemo sul contenuto dell'accusa e da pregiudicare le determinazioni difensive, mentre deve ritenersi pienamente legittima l'integrazione operata dal primo Giudice, che, a ben guardare, non ha acquisito un nuovo elemento di prova, ma ha proceduto all'ampliamento dell'oggetto della perizia trascrittiva, volta ad assicurare la pienezza del contraddittorio in ordine al contenuto e al significato delle conversazioni intercettate, costituenti, peraltro, parte integrante del compendio probatorio, fermo restando che è stata più volte riconosciuta la legittimità del ricorso al disposto dell'art. 507 cod. proc. pen., in casi nei quali si è proceduto all'effettiva introduzione di dati probatori originariamente inutilizzabili, in quanto non trasmessi per l'udienza preliminare (Sez. 5, n. 21475 del 19/4/2021, Cascino, Rv. 281376; Sez. 1, n. 5364 del 13/2/1997, Massaria, Rv. 207815, entrambe in materia di tabulati telefonici). ( 2.2. Va ancora osservato che, a fronte dell'originario deposito delle registrazioni, in relazione al quale va valutata la possibilità per la difesa di procedere all'esame delle stesse, all'ascolto e all'eventuale indicazione di conversazioni rilevanti, è stata comunque assicurata in occasione di entrambe le operazioni peritali la possibilità di un confronto con il contenuto delle conversazioni, essendo incontestato che al momento dell'integrazione erano allegate quelle che avrebbero dovuto formarne oggetto. A fronte di ciò, non rileva la circostanza che la difesa, dopo che era stata svolta la prima perizia e dopo che erano state indicate e allegate le ulteriori conversazioni rilevanti, avesse chiesto di procedere, senza alcuna indicazione precisa, all'ascolto di tutte le conversazioni registrate, senza che il compendio delle operazioni di intercettazione fosse strutturalmente mutato rispetto all'epoca dell'originario deposito, fermo restando che la difesa disponeva dei dati riguardanti le ulteriori conversazioni e si era comunque avvalsa della facoltà di partecipare alle operazioni attraverso la nomina di un consulente, tale da assicurare sia l'ascolto sia la verifica dell'epoca delle conversazioni e degli interlocutori Il rigetto da parte del Pubblico ministero di quella generica richiesta non avrebbe potuto influire sull'esercizio di prerogative di cui la difesa avrebbe comunque già potuto avvalersi nelle fasi precedenti e non avrebbe potuto produrre alcuna nullità, incidente sul procedimento di acquisizione, o inutilizzabilità del suo esito, non essendo ai fini in esame applicabili i principi elaborati con riguardo alla possibilità di esercizio di facoltà difensive in una fase antecedente al vero e proprio deposito dell'intero compendio delle intercettazioni (sul punto Sez. U. n. 20300 del 22/4/2010, Lasala, Rv. 246907) e non potendosi, sotto altro profilo, affermare che fosse stata compressa la facoltà difensiva dalla originaria indisponibilità dei supporti di registrazione. Deve inoltre aggiungersi che la difesa, avendo a disposizione le registrazioni delle ulteriori conversazioni, non avrebbe potuto genericamente dedurre di non aver dati precisi in merito alle intercettazioni. Ed ancora va rimarcato come non possa farsi genericamente riferimento al diritto alla prova contraria, non avendo la difesa concretamente specificato in quali termini la stessa avrebbe potuto essere dedotta in forme e con contenuti diversi rispetto a quanto avvenuto nel corso del giudizio, fermo restando che a quel punto avrebbe dovuto aversi riguardo ai temi oggetto delle conversazioni intercettate e concretamente trascritte. 2.3. Quanto invece alle deduzioni formulate nel quarto motivo, correlate al mancato rintraccio delle registrazioni delle conversazioni integrativamente trascritte, si rileva che correttamente i Giudici di merito hanno rilevato che non è ravvisabile alcun vizio del procedimento e della valutazione probatoria: ed invero, può in generale osservarsi che il deterioramento o lo smarrimento dei supporti contenenti le registrazioni non comportano alcuna inutilizzabilità, ove risulti che le operazioni di intercettazione si siano svolte legittimamente, potendo essere la prova dei colloqui data con gli ordinari mezzi probatori ed eventualmente utilizzando i brogliacci di ascolto (Sez. 4, n. 45809 del 27/6/2017, Romano, Rv. 271054; Sez. 1, n. 5095 del 12/1/2011, Bulla, Rv. 249790); ma nel caso di specie, in particolare, deve sottolinearsi che il procedimento di acquisizione è stato garantito addirittura dalla perizia di trascrizione, effettuata in contraddittorio prima del mancato rintraccio delle registrazioni, risultando inconferente la mancanza di brogliacci. D'altro canto, la decifrazione del significato delle conversazioni intercettate costituisce operazione inerente al merito, fondata sui risultati della perizia trascrittiva, da valutarsi anche alla luce delle deduzioni difensive. A fronte di ciò, solo assertivamente è stata prospettata la necessità di un'ulteriore perizia, volta a dirimere le incertezze derivanti dalle valutazioni del consulente di parte: va infatti osservato che la Corte ha ritenuto di poter dare rilievo alle risultanze della perizia e che, per contro, il motivo di ricorso sul punto risulta generico, in quanto fa riferimento in modo aspecifico alle osservazioni del consulente di parte, ma non indica la concreta rilevanza di tali osservazioni e l'incidenza dei rilievi sulla valutazione della prova, ciò che vale anche con riguardo alla conversazione n. 1176, la sola concretamente indicata, non essendo stato spiegato come l'attribuzione di una determinata frase a [OSCURATO:PERSONA] anziché ad Ammaturo potesse influire sul quadro probatorio, disarticolando la ricostruzione operata dai giudici di merito. 3. Il primo, il secondo e il quinto motivo, esaminabili congiuntamente, risultano in larga parte inammissibili, in quanto volti a prospettare una diversa valutazione inerente al merito, che per giunta non si confronta pienamente con la motivazione, e comunque sono nel loro complesso infondati. 3.1. Va in particolare rimarcato come la Corte, suffragando la ricostruzione del primo Giudice, abbia dato conto dell'esistenza di un'associazione dedita allo spaccio di droghe leggere e della partecipazione ad essa del ricorrente, basando la propria ricostruzione sulle dichiarazioni rese dal collaboratore di giustizia Altieri e sulle plurime conferme rivenienti dalle conversazioni intercettate. La Corte ha sottolineato come il racconto di Altieri, di cui il Tribunale aveva valutato la piena attendibilità, fosse idoneo a delineare l'esistenza di un gruppo di soggetti, composto fra l'altro da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e il ricorrente [OSCURATO:PERSONA], che in un determinato periodo si riforniva di sostanze stupefacenti del tipo hashish dal cognato del collaboratore, D'[OSCURATO:PERSONA], cui lo stesso Altieri forniva ausilio, e che poi curava lo spaccio, essendo noto nell'ambiente il gruppo dei ragazzi che operava a Piazzolla. Per quanto riferito dai Giudici di merito Altieri, a conoscenza diretta e non solo per il tramite del D'Atri delle forniture fatte al [OSCURATO:PERSONA], aveva appreso da quest'ultimo che egli aveva rapporti con gli altri ragazzi e aveva inoltre saputo da tale [OSCURATO:PERSONA] che quando qualcuno cercava droghe leggere doveva rivolgersi a quel gruppo di ragazzi. La valutazione di piena attendibilità dell'Altieri sottende in questo caso anche quella delle informazioni da lui fornite, in quanto inserite in un nitido quadro di rapporti diretti con il [OSCURATO:PERSONA] e col Giugliano, soggetti relativamente ai quali non è stata difensivamente prospettata alcuna ragione in forza della quale avrebbero avuto interesse a fornire al collaboratore informazioni inesatte o addirittura dolosamente false. Va aggiunto che le smentite fatte al riguardo dal [OSCURATO:PERSONA], nelle dichiarazioni da lui rese come soggetto chiamato a rispondere dei relativi reati, sono state non arbitrariamente reputate prive di concreto rilievo, in quanto ispirate da chiari intenti difensivi. D'altro canto, è stato spiegato dai Giudici di merito che il collaboratore Altieri conosceva gli altri ragazzi e che in più occasioni Ammaturo si era incontrato con D'Atri, in una circostanza per un residuo debito del [OSCURATO:PERSONA]. 3.2. Il quadro che discende da tale ricostruzione implica che i partecipanti al sodalizio fossero impegnati in operazioni di approvvigionamento, gestione e spaccio delle sostanze stupefacenti sulla base di una stabile intesa programmatica: corrispondentemente i riscontri alle dichiarazioni dell'Alfieri avrebbero dovuto rinvenirsi in ciò che valeva a suffragare l'esistenza del sodalizio e la condivisione anche da parte del ricorrente del programma illecito, senza che fosse necessario individuare specifiche attività di spaccio attribuibili al predetto. A fronte di ciò, è evidente la inidoneità del primo motivo a disarticolare la motivazione, che ha dato conto dei riscontri acquisiti, avendo in tale ottica coerentemente collocato le molteplici conversazioni intercettate, quali manifestazioni della solidale gestione dei traffici di droga e dei vincoli che legavano i sodali nella realizzazione del programma illecito. E, nel contempo, le deduzioni difensive, volte a contestare l'attribuzione di significato a determinati episodi e a determinati colloqui, non si confrontano con la complessiva analisi della Corte, che ha inteso dar conto dei plurimi tasselli di un mosaico coerentemente ricostruito, nel quale ha collocato l'operatività del ricorrente. Ed invero, posto che l'interpretazione delle conversazioni intercettate costituisce compito del giudice di merito e risulta insindacabile in sede di legittimità, ove condotta secondo canoni logici (si rinvia a Sez. U. n. 22471 del 26/2/2015, Sebbar, Rv. 263715), deve rilevarsi che, a prescindere dalla formulazione di una specifica imputazione a carico del ricorrente per la detenzione del quantitativo sequestrato nei confronti di D'Elia in data 26/3/2015, è stata coerentemente valorizzata quale conferma del coinvolgimento del ricorrente nell'operatività di uno stabile sodalizio dedito al traffico di droghe leggere, sia la conversazione n. 526 del 26/3/2015, che, prima che avvenisse l'operazione che aveva condotto al sequestro, aveva disvelato la preoccupazione del ricorrente per l'eventualità di una perquisizione che conducesse al rinvenimento di «quella roba lì», sia la conversazione del n. 1541 del 12/5/2015, nel corso della quale, parlandosi dell'arresto del D'Elia, i conversanti si erano interrogati sulle ragioni dell'intervento e sulla possibilità che qualcuno avesse parlato, avendo nella circostanza proprio il ricorrente affermato «il fumo te l'ho portato io in cantina», elemento reputato tale da confermare il ruolo del ricorrente nel trasporto e detenzione della droga rinvenuta. Parimenti coerenti con tale ricostruzione risultano inoltre la conversazione n. 1173 del 27/4/2015, dalla quale è stato non illogicamente desunto che il gruppo composto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e Annmaturo fosse in procinto di recuperare sostanza stupefacente, disponendo di denaro, e l'episodio che forma oggetto del capo E), sul quale si tornerà, rappresentativo di una co-detenzione di sostanza stupefacente, unitamente agli altri soggetti, ritenuti partecipi del sodalizio. Sta di fatto che le deduzioni difensive esposte nel primo motivo risultano nel loro complesso aspecifiche e frammentariamente volte a prospettare un diverso approccio valutativo sulla base della mera contestazione della motivazione, di cui non individuano fratture logiche. 3.3. Altrettanto assertivo risulta il secondo motivo, che nel dedurre la mancata valutazione dell'a ffectio societatis, non si confronta con la convergente analisi dei Giudici di merito, che hanno dato conto del vincolo solidaristico, che univa i partecipanti alla consorteria anche nelle perdite subite per effetto di operazioni di polizia giudiziaria (di qui la conversazione tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] del 26/3/2015, in cui [OSCURATO:PERSONA] segnala che «abbiamo perso diecimila euro») e nel riconoscimento dell'impegno ad intervenire a tutela dei sodali, anche per le spese legali, nel caso in cui si fossero trovati in situazioni di necessità per ragioni legate alla comune attività legata al narcotraffico (di qui l'impegno di [OSCURATO:PERSONA] a procurare un legale a D'Elia dopo l'arresto, risultante dalla conversazione n. 47 del 26/3/2015). 3.4. Relativamente al quinto motivo deve inoltre rimarcarsi come l'assunto difensivo, incentrato sull'inidoneità delle dichiarazioni di Altieri a coinvolgere direttamente Ammaturo e sulla mancata valutazione delle relative deduzioni, sia parimenti aspecifico, in quanto non considera che la Corte, all'unisono con il Tribunale, ha dato conto della rilevanza delle dichiarazioni del collaboratore per delineare il gruppo e la sua attività e ha inoltre sottolineato come secondo l'Altieri il ricorrente si fosse più volte presentato a D'Atri, una volta per ragioni legate al residuo debito di [OSCURATO:PERSONA], ciò non escludendo affatto che le altre occasioni fossero legate a ragioni diverse, il che impedisce di riconoscere alle osservazioni esposte nel motivo e al frammento delle dichiarazioni dell'Altieri in esso riportato la capacità di attestare un travisamento della prova, tale da disarticolare la motivazione. Altrettanto privo di decisivo rilievo è il richiamo del passaggio delle dichiarazioni di Altieri nel quale si segnalava la volontà di Ammaturo di preferire un altro settore, quello dei furti di veicoli, elemento che, se effettivamente vale a confermare quanto difensivamente prospettato circa l'operatività del ricorrente in quel settore, non esclude alla stregua delle ulteriori acquisizioni, come sottolineato dalla Corte, che il predetto fosse parte integrante del sodalizio dedito al narcotraffico. Deve aggiungersi che risultano generici anche gli ulteriori rilievi esposti nel medesimo motivo, a fronte dei molteplici riscontri rivenienti dalle conversazioni intercettate, ampiamente valorizzate dal Tribunale e richiamate anche dalla Corte, che ha dato conto del fatto che il ricorrente era consapevole di come e dove la droga fosse custodita, aveva contezza dei rischi connessi al suo occultamento in casa (come desunto dalla conversazione n. 1948 dell'11/6/2015, successiva al sequestro presso l'abitazione di [OSCURATO:PERSONA], nel corso della quale [OSCURATO:PERSONA], parlando con [OSCURATO:PERSONA] aveva fatto menzione di un precedente colloquio con Ammaturo relativo alla necessità di levare la droga), discuteva con i sodali di preparati a base di ketamina, provvedeva a recuperare la droga. Deve altresì rilevarsi come priva di rilievo risulti la mancata diretta partecipazione del ricorrente alla conversazione n. 1948, già richiamata, che anzi attesta come anche di lui si parlasse, nel quadro di una valutazione dei pericoli connessi allo svolgimento dell'illecita attività e del comune interesse perseguito. 4. Manifestamente infondato risulta il sesto motivo. In ordine alla qualificazione dell'associazione la Corte ha rilevato come la stessa non fosse stata costituita solo per la realizzazione di attività di spaccio di lieve entità, ma fosse animata dall'intendimento di rifornirsi di quantitativi significativi da destinare allo spaccio in una prospettiva di estensione del territorio di riferimento. Ed invero, al di là di generiche contestazioni difensive, va rilevato come la Corte abbia ritenuto significativa la conversazione n. 1512 dell'11/5/2015, nel corso della quale i conversanti mostravano di volersi spartire le zone di operatività, parlando nel contempo di prendere il fumo, a dimostrazione della riferibilità degli ambiti territoriali menzionati a zone rilevanti ai fini di quella attività illecita. Ma soprattutto risulta dirimente, nella motivazione della Corte, il riferimento ai quantitativi di cui il sodalizio si approvvigionava e di cui in concreto disponeva, come dimostrato dai sequestri subiti, riferiti a quantitativi misurabili in chilogrammi e comunque cospicui, corrispondenti a somme non modeste: coerentemente è stato richiamato l'orientamento giurisprudenziale alla luce del quale «la fattispecie associativa prevista dall'art. 74, comma 6, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, è configurabile a condizione che i sodali abbiano programmato esclusivamente la commissione di fatti di lieve entità, predisponendo modalità strutturali e operative incompatibili con fatti di maggiore gravità e che, in concreto, l'attività associativa si sia manifestata con condotte tutte rientranti nella previsione dell'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990» (Sez. 6, n. 1642 del 9/10/2019, Degli Angioli, Rv. 278098; Sez. 6, n. 12537 del 19/1/2016, Biondi, Rv. 267267), ciò che nel caso di specie è stato motivatamente escluso. 5. In larga misura inammissibile e per il resto infondato è infine il settimo motivo, riguardante il capo e). 5.1. Deve in primo luogo rimarcarsi come dalla sincronica lettura delle sentenze di merito risulti che effettivamente la perquisizione presso l'abitazione di [OSCURATO:PERSONA] era stata effettuata con la certezza di recuperare sostanza stupefacente ivi occultata, a seguito di una conversazione intercettata, che la Corte ha per mero errore indicato in quella n. 1948 già richiamata, in realtà intervenuta dopo il sequestro, e che deve essere invece ravvisata, secondo la nitida esposizione del Tribunale (cfr. pag. 29) in quella n. 3667 dell'11/6/2015, ore 16,02, tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. Sta di fatto che in occasione dell'intervento degli operanti, che aveva condotto al rinvenimento di tre panetti di hashish all'interno di un tombino nei pressi dell'abitazione di [OSCURATO:PERSONA], era stata rilevata la presenza di Ammaturo, che nella circostanza era stato provvisoriamente bloccato e che, mentre stava arrivando la moto con a bordo [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], aveva rivolto loro un gesto, per invitarli ad allontanarsi, gesto notato dai destinatari, tanto che nel corso della conversazione n. 1948 costoro ne avrebbero dato atto, a conferma del comune quadro di interessi. La Corte ha in tale ottica valorizzato i riferimenti fatti dagli altri sodali al quantitativo sequestrato e ai timori derivanti da tale operazione di polizia giudiziaria, per giungere alla non arbitraria conclusione che si trattasse di sostanza di pertinenza del gruppo e da tutti co-detenuta.5.2. A fronte di ciò, risultano generiche e ineriscono comunque al merito le deduzioni difensive incentrate sull'interpretazione della conversazione nel corso della quale [OSCURATO:PERSONA] aveva segnalato che «Giovanni mi ha rovinato con il bilancino», che è stata non illogicamente riferita dalla Corte al rinvenimento da parte del poliziotto di nome [OSCURATO:PERSONA] di un bilancino utilizzabile per la pesatura della droga. Altrettanto generiche e volte a sollecitare una alternativa lettura del compendio probatorio risultano inoltre le deduzioni inerenti alla presenza di Ammaturo e alla rilevanza del gesto da lui fatto con la mano: va al riguardo osservato che il significato era stato ben inteso dai sodali e non illogicamente è stato ritenuto sintomaticamente rivelatore di comunanza di interessi, mentre, con riferimento alla presenza, la Corte ha rilevato come non fossero idonee a fornire una spiegazione alternativa le dichiarazioni dei testi a discarico, essendo emerso da talune testimonianze che al momento dell'intervento non risultavano in corso lavori di montaggio di infissi, dei quali si sarebbe occupato Ammaturo. Infine manifestamente infondata risulta la deduzione incentrata sul decreto di archiviazione a suo tempo emesso nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] nel presupposto della non certa riferibilità del quantitativo al predetto: va invero rimarcato come la valenza preclusiva di tale decreto di archiviazione non sia in alcun modo riferibile al ricorrente e come quel decreto risulti essere stato emesso sulla base di un quadro conoscitivo non coincidente con quello poi emerso sulla base delle conversazioni intercettate e delle altre risultanze probatorie, essendo stato comunque dato conto dalla Corte territoriale delle ragioni per cui la dr
Sentenza Cassazione n. 03908/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris