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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 26108/2022

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o la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 3145/2020 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa, in virtù di procura speciale in calce al ricorso, dall'avv. [OSCURATO:PERSONA]Isa, elettivamente domiciliata presso lo Studio associato D'Isa -Sorrentino, in Roma, via [OSCURATO:PERSONA], n. 1 - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] L'[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. (INVITALA), in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa, giusta procura a margine del controricorso dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma, via dei [OSCURATO:PERSONA], n. 66 (DLA [OSCURATO:PERSONA]) - controricorrente - nonché AGENZIA DELLE [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante - intimata - avverso la sentenza della Corte d'Appello di Napoli n. 3802/2019, pubblicata in data 9 luglio 2019; udita la relazione della causa svolta nella camera dm consiglio del 16 giugno 2022 dal Consigliere dott.ssa [OSCURATO:PERSONA] A. P. [OSCURATO:PERSONA] di causa

1. Con ricorso ex art. 615 cod. proc. civ. la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. propose opposizione alla esecuzione immobiliare pendente dinanzi al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], originariamente promossa dalla [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., in virtù di due decreti ingiuntivi, nella quale intervennero [OSCURATO:PERSONA] .s.p.a. e l'Agenzia Nazionale per l'Attrazione degli Investimenti e lo Sviluppo d'[OSCURATO:SOCIETA]., nonché l'[OSCURATO:PERSONA] eccepì che, poiché nel corso del giudizio di opposizione ai decreti ingiuntivi la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. avevano raggiunto un accordo e sottoscritto verbale di conciliazione giudiziale, il venir meno dei titoli esecutivi del creditore procedente comportava la caducazione del pignoramento e l'inefficacia di tutti gli atti esecutivi successivi.

Il Tribunale adito rigettò l'opposizione, condannando l'opponente al pagamento delle spese di lite.

2. In esito all'appello proposto dalla [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., la Corte d'Appello di Napoli rigettò il gravame, condannando l'appellante al rimborso delle spese del grado di giudizio.

Richiamando i principi enunciati dalle Sezioni Unite di questa Corte con la sentenza n. 61 del 2014, i giudici territoriali ritennero che, vertendosi nel caso di specie in ipotesi di revoca del titolo per intervenuta conciliazione giudiziale, ossia per volontaria rinuncia da parte del creditore, e non di invalidità originaria del titolo, in presenza di creditori intervenuti muniti di titolo esecutivo, la procedura espropriativa potesse legittimamente proseguire.

3. [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. ricorre per la cassazione della suddetta decisione, affidandosi a quattro motivi.

L'Agenzia Nazionale per l'Attrazione degli investimenti e lo Sviluppo d'[OSCURATO:SOCIETA]. resiste con controricorso.

L'Agenzia delle entrate- [OSCURATO:SOCIETA]. non ha svolto attività difensiva in questa sede.

4. La trattazione è stata fissata in camera di consiglio ai sensi dell'art. 380-bis.1. cod. proc civ.

In prossimità dell'adunanza camerale la ricorrente ha depositato memoria ex art. 380-bis.1. cod. proc. civ., chiedendo la declaratoria di cessazione della materia del contendere per essere intervenuta l'estinzione della procedura immobiliare per inattività delle parti, come da allegato decreto reso dal Tribunale di S. [OSCURATO:PERSONA] del 13 gennaio 2022.

Ragioni della decisione

1. Preliminarmente, è superflua la verifica della ritualità o meno dell'instaurazione del contraddittorio nel presente giudizio di legittimità, alla stregua dei principi consolidati nella giurisprudenza di questa Corte, che esimono dall'ordine di rinnovazicne della notifica del ricorso in caso di nullità o di integrazione del contraddittorio, nell'evenienza di ricorso di cui si palesi l'inammissibilità o l'infondatezza (Cass., sez.

U, 22/03/2010, n. 6826; in termini, Cass., sez. 3, 17/06/2013, n. 15106; Cass., sez.

U, 22/12/2015, n. 25772).

Il rispetto del diritto fondamentale ad una ragionevole durata del processo impone al giudice (ai sensi degli artt. 175 e 127 cod. proc. civ.) di evitare e impedire comportamenti che siano di ostacolo ad una sollecita definizione dello stesso, tra i quali rientrano certamente quelli che si traducono in un inutile dispendio di attività processuali e formalità superflue perché non giustificate dalla struttura dialettica del processo e, in particolare, dal rispetto effettivo del principio del contraddittorio, da effettive garanzie di difesa e dal diritto alla partecipazione al processo in condizioni di parità, dei soggetti nella cui sfera giuridica l'atto finale è destinato ad esplicare i suoi effetti.

Ne consegue che, in caso di ricorso prima facie infondato o inammissibile, come nella specie, per quanto di seguito verrà precisato, appare superflua, pur potendone sussistere i presupposti, la fissazione del termine per l'integrazione del contraddittorio, atteso che la concessione di esso si tradurrebbe, oltre che in un aggravio di spese, in un allungamento dei termini per la definizione del giudizio di cassazione senza comportare alcun beneficio per la garanzia dell'effettività dei diritti processuali delle parti (Cass., sez.

U, 23/09/2013, n. 21670; Cass., sez. 3, 14/03/2014, n. 5944; Cass., sez. 2, 21/05/2018, n. 12515; Cass., sez. 3, 17/06/2019, n. 16141).

2. Con il primo motivo di ricorso la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. censura la decisione gravata, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., per violazione degli artt. 474, 499, 500, 525 e 526 cod. proc. civ., 615, 617 e 629 cod. proc. civ.; in via subordinata, con il secondo motivo, deduce, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., la violazione degli artt. 474, 499, 500, 525, 526, 615, 617 e 629 cod. proc. civ.Precisa la ricorrente che, essendo la revoca del titolo originario (decreto ingiuntivo) antecedente agli atti d'intervento, i giudici d'appello avrebbero dovuto dichiarare improseguilDile l'esecuzione intrapresa dai creditori successivi, posto che il giudice dell'esecuzione era tenuto a compiere d'ufficio la verifica dell'esistenza del titolo esecutivo, determinando la sua inesistenza originaria o la sua sopravvenuta caducazione l'illegittimità dell'esecuzione forzata con effetti ex tunc.

3. Con il terzo motivo (indicato in ricorso come secondo motivo) si deduce, in relazione al n. 3 del primo comma dell'ari:. 360 cod. proc. civ., la violazione degli artt. 91 e 92, secondo connmai, cod. proc. civ., nella formulazione applicabile ratione temporis; in subordine, con il quarto motivo, si deduce, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., la violazione degli artt. 91, 92, secondo comma, cod. proc. civ. e 132, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ,.

La ricorrente contesta alla Corte di appello di non avere valutato la sussistenza dei presupposti per esercitare il potere di compensazione delle spese di lite e censura la decisione gravata nella parte in cui il giudice di secondo grado ha affermato che l'appellante avrebbe dovuto desistere dall'impugnazione, sebbene nelle more del giudizio sulla questione prospettata fosse intervenuto un mutamento della giurisprudenza.

4. Preliminare all'esame dei mezzi di ricorso è la verifica della tempestività del ricorso.

La sentenza impugnata risulta pubblicata in data 9 luglio 2019 e non è stata notificata.

Il giudizio di primo grado, come evidenziato in sentenza, ha avuto inizio in epoca successiva al luglio 2009, per cui, essendo applicabile l'art. 327 cod. proc. civ. nella formulazione introdotta con la modifica di cui alla legge 18 giugno 2009 n. 69, il termine per impugnare è di sei mesi dalla pubblicazione della sentenza.

Alla presente controversia, avente ad oggetto opposizione all'esecuzione, non si applica la sospensione feriale dei termini, alla stregua dell'orientamento univoco di questa Corte (Cass., sez. 3, 28/09/2009, n. 20745; Cass., sez. 6-3, 28/09/2020, n. 20354) secondo cui le cause di opposizione all"esecuzione sono escluse dalla sospensione feriale dei termini processuali ai sensi dell'art. 3 della legge n. 742 del 1969.

Questa Corte è infatti costante nell'affermare che, in tema di sospensione dei termini processuali nel periodo feriale, ai sensi dell'articolo 1 della legge 7 ottobre 1969 n. 742, ove l'articolo 92 del r.d. 30 gennaio 1941 n. 12 dispone che la detta sospensione non si applica ai procedimenti di opposizione all'esecuzione, devono ritenersi compresi tra questi procedimenti quelli di opposizione all'esecuzione e agli atti esecutivi, rispettivamente disciplinati dagli articoli 615 e 617 cod. proc. civ.; quelli di opposizione di terzo all'opposizione, di cui al successivo articolo 619, e quelli di accertamento dell'obbligo del terzo di cui all'articolo 548 dello stesso codice. (Cass., sez. 3, 25/05/2007, n. 12250).

Il principio sancito dall'art. 3 della legge n. 742 del 1969, secondo cui talune cause, quali quelle di opposizione all'esecuzione, non sono sottoposte a sospensione durante il periodo feriale, deve intendersi riferito all'intero corso del procedimento, sicché esso ha indiscutibilmente riferimento anche ai termini per proporre ricorso per cassazione: la norma citata, difatti, anche nella parte in cui richiama l'art. 92 dell'ordinamento giudiziario, si riferisce pur sempre a controversie che abbiano una determinata natura (tale, cioè, da giustificare l'esigenza di una sollecita tratta2:ione), e non già all'organo giudiziario presso il quale pende la controversia medesima (Cass., sez. 3, 02/03/2010, n. 4942).

Il presente ricorso per cassazione avverso la sentenza d'appello pubblicata in data 9 luglio 2009 risulta inoltrato per la notifica in data 23.01.2010, oltre il termine di sei mesi previsto, a pena di decadenza dall'impugnazione, dal richiamato art. 327 cod. proc. civ.

Il rilievo di ufficio dell'inammissibilità del ricorso è sottratto alla regola di cui all'art. 384 cod. proc. civ., terzo comma (nel testo novellato dall'art. 12 d.lgs. n. 40 del 2006), perché la norma è da riferirsi soltanto all'ipotesi in cui la Corte ritenga di dover decidere nel merito (Cass., sez. 6-3, 20/07/2011, n. 15964), risultando nell'elaborazione sul tema della c.d. terza via con riferimento all'art. 384 cit. e all'art. 101, secondo comma, cod. proc. civ. (introdotto dalla

I. n. 69 del 2009), l'interlocuzione delle parti esclusa quando si tratti di questioni in punto di mero diritto (cfr. Cass., sez.

U, 30/09/2009, n. 20935).

In particolare, qualora la questione di diritto sia di natura esclusivamente processuale (come nel caso di specie), non è neppure astrattamente configurabile la violazione dell'art. 101 cit., perché anche la prospettazione preventiva del tema alle parti non avrebbe potuto involgere profili difensivi non trattati (Cass., sez. 6-3, 30/04/2011, n. 9591).

La tardività dell'impugnazione può essere, dunque, rilevata d'ufficio senza necessità di stimolare il contraddittorio, perché il divieto di porre a fondamento della decisione una questione non sottoposta al previo contraddittorio delle parti non si applica alle questioni di rito relative ai requisiti di ammissibilità della domanda previsti da norme la cui violazione è rilevabile in ogni stato e grado del processo, senza che tale esito processuale integri una violazione dell'art. 6, § 1, della [OSCURATO:PERSONA], il quale - nell'interpretazione data dalla Corte Europea - ammette che il contraddittorio non venga previamente suscitato su questioni di rito che la parte, con una minima diligenza, avrebbe potuto e dovuto attendersi o prefigurarsi (Cass., sez. 6 - 3, 07/03/2022, n. 7356).

5. Il ricorso va, quindi, dichiarato inammissibile.

Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità che liquida in euro 7.800,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi, liquidati in euro 200,00, ed agli accessori di legge.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. :L15 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato pari

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 3145/2020 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa, in virtù di procura speciale in calce al ricorso, dall'avv. [OSCURATO:PERSONA]Isa, elettivamente domiciliata presso lo Studio associato D'Isa -Sorrentino, in Roma, via [OSCURATO:PERSONA], n. 1 - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] L'[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. (INVITALA), in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa, giusta procura a margine del controricorso dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma, via dei [OSCURATO:PERSONA], n. 66 (DLA [OSCURATO:PERSONA]) - controricorrente - nonché AGENZIA DELLE [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante - intimata - avverso la sentenza della Corte d'Appello di Napoli n. 3802/2019, pubblicata in data 9 luglio 2019; udita la relazione della causa svolta nella camera dm consiglio del 16 giugno 2022 dal Consigliere dott.ssa [OSCURATO:PERSONA] A. P. [OSCURATO:PERSONA] di causa 1. Con ricorso ex art. 615 cod. proc. civ. la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. propose opposizione alla esecuzione immobiliare pendente dinanzi al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], originariamente promossa dalla [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., in virtù di due decreti ingiuntivi, nella quale intervennero [OSCURATO:PERSONA] .s.p.a. e l'Agenzia Nazionale per l'Attrazione degli Investimenti e lo Sviluppo d'[OSCURATO:SOCIETA]., nonché l'[OSCURATO:PERSONA] eccepì che, poiché nel corso del giudizio di opposizione ai decreti ingiuntivi la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. avevano raggiunto un accordo e sottoscritto verbale di conciliazione giudiziale, il venir meno dei titoli esecutivi del creditore procedente comportava la caducazione del pignoramento e l'inefficacia di tutti gli atti esecutivi successivi. Il Tribunale adito rigettò l'opposizione, condannando l'opponente al pagamento delle spese di lite. 2. In esito all'appello proposto dalla [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., la Corte d'Appello di Napoli rigettò il gravame, condannando l'appellante al rimborso delle spese del grado di giudizio. Richiamando i principi enunciati dalle Sezioni Unite di questa Corte con la sentenza n. 61 del 2014, i giudici territoriali ritennero che, vertendosi nel caso di specie in ipotesi di revoca del titolo per intervenuta conciliazione giudiziale, ossia per volontaria rinuncia da parte del creditore, e non di invalidità originaria del titolo, in presenza di creditori intervenuti muniti di titolo esecutivo, la procedura espropriativa potesse legittimamente proseguire. 3. [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. ricorre per la cassazione della suddetta decisione, affidandosi a quattro motivi. L'Agenzia Nazionale per l'Attrazione degli investimenti e lo Sviluppo d'[OSCURATO:SOCIETA]. resiste con controricorso. L'Agenzia delle entrate- [OSCURATO:SOCIETA]. non ha svolto attività difensiva in questa sede. 4. La trattazione è stata fissata in camera di consiglio ai sensi dell'art. 380-bis.1. cod. proc civ. In prossimità dell'adunanza camerale la ricorrente ha depositato memoria ex art. 380-bis.1. cod. proc. civ., chiedendo la declaratoria di cessazione della materia del contendere per essere intervenuta l'estinzione della procedura immobiliare per inattività delle parti, come da allegato decreto reso dal Tribunale di S. [OSCURATO:PERSONA] del 13 gennaio 2022. Ragioni della decisione 1. Preliminarmente, è superflua la verifica della ritualità o meno dell'instaurazione del contraddittorio nel presente giudizio di legittimità, alla stregua dei principi consolidati nella giurisprudenza di questa Corte, che esimono dall'ordine di rinnovazicne della notifica del ricorso in caso di nullità o di integrazione del contraddittorio, nell'evenienza di ricorso di cui si palesi l'inammissibilità o l'infondatezza (Cass., sez. U, 22/03/2010, n. 6826; in termini, Cass., sez. 3, 17/06/2013, n. 15106; Cass., sez. U, 22/12/2015, n. 25772). Il rispetto del diritto fondamentale ad una ragionevole durata del processo impone al giudice (ai sensi degli artt. 175 e 127 cod. proc. civ.) di evitare e impedire comportamenti che siano di ostacolo ad una sollecita definizione dello stesso, tra i quali rientrano certamente quelli che si traducono in un inutile dispendio di attività processuali e formalità superflue perché non giustificate dalla struttura dialettica del processo e, in particolare, dal rispetto effettivo del principio del contraddittorio, da effettive garanzie di difesa e dal diritto alla partecipazione al processo in condizioni di parità, dei soggetti nella cui sfera giuridica l'atto finale è destinato ad esplicare i suoi effetti. Ne consegue che, in caso di ricorso prima facie infondato o inammissibile, come nella specie, per quanto di seguito verrà precisato, appare superflua, pur potendone sussistere i presupposti, la fissazione del termine per l'integrazione del contraddittorio, atteso che la concessione di esso si tradurrebbe, oltre che in un aggravio di spese, in un allungamento dei termini per la definizione del giudizio di cassazione senza comportare alcun beneficio per la garanzia dell'effettività dei diritti processuali delle parti (Cass., sez. U, 23/09/2013, n. 21670; Cass., sez. 3, 14/03/2014, n. 5944; Cass., sez. 2, 21/05/2018, n. 12515; Cass., sez. 3, 17/06/2019, n. 16141). 2. Con il primo motivo di ricorso la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. censura la decisione gravata, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., per violazione degli artt. 474, 499, 500, 525 e 526 cod. proc. civ., 615, 617 e 629 cod. proc. civ.; in via subordinata, con il secondo motivo, deduce, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., la violazione degli artt. 474, 499, 500, 525, 526, 615, 617 e 629 cod. proc. civ.Precisa la ricorrente che, essendo la revoca del titolo originario (decreto ingiuntivo) antecedente agli atti d'intervento, i giudici d'appello avrebbero dovuto dichiarare improseguilDile l'esecuzione intrapresa dai creditori successivi, posto che il giudice dell'esecuzione era tenuto a compiere d'ufficio la verifica dell'esistenza del titolo esecutivo, determinando la sua inesistenza originaria o la sua sopravvenuta caducazione l'illegittimità dell'esecuzione forzata con effetti ex tunc. 3. Con il terzo motivo (indicato in ricorso come secondo motivo) si deduce, in relazione al n. 3 del primo comma dell'ari:. 360 cod. proc. civ., la violazione degli artt. 91 e 92, secondo connmai, cod. proc. civ., nella formulazione applicabile ratione temporis; in subordine, con il quarto motivo, si deduce, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., la violazione degli artt. 91, 92, secondo comma, cod. proc. civ. e 132, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ,. La ricorrente contesta alla Corte di appello di non avere valutato la sussistenza dei presupposti per esercitare il potere di compensazione delle spese di lite e censura la decisione gravata nella parte in cui il giudice di secondo grado ha affermato che l'appellante avrebbe dovuto desistere dall'impugnazione, sebbene nelle more del giudizio sulla questione prospettata fosse intervenuto un mutamento della giurisprudenza. 4. Preliminare all'esame dei mezzi di ricorso è la verifica della tempestività del ricorso. La sentenza impugnata risulta pubblicata in data 9 luglio 2019 e non è stata notificata. Il giudizio di primo grado, come evidenziato in sentenza, ha avuto inizio in epoca successiva al luglio 2009, per cui, essendo applicabile l'art. 327 cod. proc. civ. nella formulazione introdotta con la modifica di cui alla legge 18 giugno 2009 n. 69, il termine per impugnare è di sei mesi dalla pubblicazione della sentenza. Alla presente controversia, avente ad oggetto opposizione all'esecuzione, non si applica la sospensione feriale dei termini, alla stregua dell'orientamento univoco di questa Corte (Cass., sez. 3, 28/09/2009, n. 20745; Cass., sez. 6-3, 28/09/2020, n. 20354) secondo cui le cause di opposizione all"esecuzione sono escluse dalla sospensione feriale dei termini processuali ai sensi dell'art. 3 della legge n. 742 del 1969. Questa Corte è infatti costante nell'affermare che, in tema di sospensione dei termini processuali nel periodo feriale, ai sensi dell'articolo 1 della legge 7 ottobre 1969 n. 742, ove l'articolo 92 del r.d. 30 gennaio 1941 n. 12 dispone che la detta sospensione non si applica ai procedimenti di opposizione all'esecuzione, devono ritenersi compresi tra questi procedimenti quelli di opposizione all'esecuzione e agli atti esecutivi, rispettivamente disciplinati dagli articoli 615 e 617 cod. proc. civ.; quelli di opposizione di terzo all'opposizione, di cui al successivo articolo 619, e quelli di accertamento dell'obbligo del terzo di cui all'articolo 548 dello stesso codice. (Cass., sez. 3, 25/05/2007, n. 12250). Il principio sancito dall'art. 3 della legge n. 742 del 1969, secondo cui talune cause, quali quelle di opposizione all'esecuzione, non sono sottoposte a sospensione durante il periodo feriale, deve intendersi riferito all'intero corso del procedimento, sicché esso ha indiscutibilmente riferimento anche ai termini per proporre ricorso per cassazione: la norma citata, difatti, anche nella parte in cui richiama l'art. 92 dell'ordinamento giudiziario, si riferisce pur sempre a controversie che abbiano una determinata natura (tale, cioè, da giustificare l'esigenza di una sollecita tratta2:ione), e non già all'organo giudiziario presso il quale pende la controversia medesima (Cass., sez. 3, 02/03/2010, n. 4942). Il presente ricorso per cassazione avverso la sentenza d'appello pubblicata in data 9 luglio 2009 risulta inoltrato per la notifica in data 23.01.2010, oltre il termine di sei mesi previsto, a pena di decadenza dall'impugnazione, dal richiamato art. 327 cod. proc. civ. Il rilievo di ufficio dell'inammissibilità del ricorso è sottratto alla regola di cui all'art. 384 cod. proc. civ., terzo comma (nel testo novellato dall'art. 12 d.lgs. n. 40 del 2006), perché la norma è da riferirsi soltanto all'ipotesi in cui la Corte ritenga di dover decidere nel merito (Cass., sez. 6-3, 20/07/2011, n. 15964), risultando nell'elaborazione sul tema della c.d. terza via con riferimento all'art. 384 cit. e all'art. 101, secondo comma, cod. proc. civ. (introdotto dalla I. n. 69 del 2009), l'interlocuzione delle parti esclusa quando si tratti di questioni in punto di mero diritto (cfr. Cass., sez. U, 30/09/2009, n. 20935). In particolare, qualora la questione di diritto sia di natura esclusivamente processuale (come nel caso di specie), non è neppure astrattamente configurabile la violazione dell'art. 101 cit., perché anche la prospettazione preventiva del tema alle parti non avrebbe potuto involgere profili difensivi non trattati (Cass., sez. 6-3, 30/04/2011, n. 9591). La tardività dell'impugnazione può essere, dunque, rilevata d'ufficio senza necessità di stimolare il contraddittorio, perché il divieto di porre a fondamento della decisione una questione non sottoposta al previo contraddittorio delle parti non si applica alle questioni di rito relative ai requisiti di ammissibilità della domanda previsti da norme la cui violazione è rilevabile in ogni stato e grado del processo, senza che tale esito processuale integri una violazione dell'art. 6, § 1, della [OSCURATO:PERSONA], il quale - nell'interpretazione data dalla Corte Europea - ammette che il contraddittorio non venga previamente suscitato su questioni di rito che la parte, con una minima diligenza, avrebbe potuto e dovuto attendersi o prefigurarsi (Cass., sez. 6 - 3, 07/03/2022, n. 7356). 5. Il ricorso va, quindi, dichiarato inammissibile. Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo. P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità che liquida in euro 7.800,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi, liquidati in euro 200,00, ed agli accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. :L15 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato pari
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