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CassazionedecretoSezione 5Decisione del 22 gennaio 2025

Cassazione n. 01563/2025

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Sul ricorso n. 8379/2020proposto da: [OSCURATO:PERSONA],in persona delrappresentante legale pro tempore , rappresentatae difesa, anche disgiuntamente tra loro, da gli avv. ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] (VA), in persona del Sindacopro tempore, rappresentato e difeso, anche disgiuntamente tra loro, dagli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente- avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] della Lombardia n. 3183 / 22 /20 19 depositata il 19 luglio2019.

Visto l’atto depositato il 23 ottobre2024con il quale il ricorrente ha rinunciato al ricorso; considerato chenon si deve provvedere sulle spese avendo la parte controricorrente aderito alla rinuncia; visto l’art. 391 cod. proc. civ.

P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio di legittimità.

Dispone che il presente decreto sia comunicato ai difensori delle parti costituite, avvisandoli che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che sia fissata l’udienza.

Roma, [OSCURATO:DATA_NASCITA] Il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Sul ricorso n. 8379/2020proposto da: [OSCURATO:PERSONA],in persona delrappresentante legale pro tempore , rappresentatae difesa, anche disgiuntamente tra loro, da gli avv. ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] (VA), in persona del Sindacopro tempore, rappresentato e difeso, anche disgiuntamente tra loro, dagli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente- avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] della Lombardia n. 3183 / 22 /20 19 depositata il 19 luglio2019. Visto l’atto depositato il 23 ottobre2024con il quale il ricorrente ha rinunciato al ricorso; considerato chenon si deve provvedere sulle spese avendo la parte controricorrente aderito alla rinuncia; visto l’art. 391 cod. proc. civ. P.Q.M. Dichiara estinto il giudizio di legittimità. Dispone che il presente decreto sia comunicato ai difensori delle parti costituite, avvisandoli che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che sia fissata l’udienza. Roma, [OSCURATO:DATA_NASCITA] Il
Decreto Cassazione n. 01563/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris