CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 25 giugno 2024
Cassazione n. 28212/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/09/2023 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle arti• i udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; ‘.. R.G. 11430/2024 Considerato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Venezia, che, su accordo delle parti, ha rideterminato la pena irrogata in primo grado, dichiarando di non doversi procedere in ordine ai capi 15 e 21 per difetto di querela e ai capi 16, 19, 29, 30, 34 perché estinti per intervenuta prescrizione e confermando nel resto la sentenza di primo grado, con la quale l'imputato era stato ritenuto responsabile di più episodi del delitto di cui all'art. 4 L 895/67 e di due episodi di furto pluriaggravato; Considerato che il ricorrente denunzia violazione di legge penale in ordine all'affermazione di responsabilità, lamentando, in particolare, il mancato riconoscimento della causa di non punibilità ex art. 129 c.p.p.; Considerato che i motivi proposti non sono consentiti alla luce della modalità definitoria prescelta, poiché è inammissibile il ricorso per cassazione relativo a questioni, anche rilevabili d'ufficio, alle quali l'interessato abbia rinunciato in funzione dell'accordo sulla pena in appello, in quanto il potere dispositivo riconosciuto alla parte dal nuovo art. 599- bis cod. proc. pen., introdotto dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, non solo limita la cognizione del giudice di secondo grado, ma ha effetti preclusivi sull'intero svolgimento processuale, ivi compreso il giudizio di legittimità, analogamente a quanto avviene nella rinuncia all'impugnazione (cfr. tra le ultime (Sez. 5, n. 29243 del 04/06/2018, Casero, Rv. 273194; Sez. 6, n. 41254 del 04/07/2019, Leone, Rv. 277196); Rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile senza formalità di procedura, ai sensi dell'art. 610 comma 5-bis c.p.p. e che il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 4.000,00 a favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 25 giugno 2024 •