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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 09369/2023

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seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/05/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Napoli ha confermato la condanna di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di furto monoaggravato, commesso il 23 settembre 2014.

2. Avverso la sentenza ricorre l'imputato, tramite il difensore, proponendo un unico motivo con il quale eccepisce l'intervenuta prescrizione del reato in data anteriore alla sentenza di secondo grado.

3. Il ricorso è fondato.

Il termine massimo di prescrizione del reato, commesso il 23 settembre 2014, è decorso il 23 marzo 2022, prima della pronuncia della decisione impugnata.

Non può computarsi il periodo di sospensione (considerato dalla Corte di appello) di 61 giorni per rinvio dell'udienza del 1 marzo 2018, dato che l'udienza, nella quale il difensore ha fatto valere un legittimo impedimento, è stata aggiornata ad altra data anche richiamando espressamente il provvedimento organizzativo del Presidente del Tribunale di Benevento n. 51 del 2018 (che disponeva il rinvio delle udienze per le avverse condizioni meteorologiche); al riguardo vale il consolidato principio elaborato dalla giurisprudenza di legittimità secondo cui: «Nel concorso di due fatti che legittimano il rinvio del dibattimento, l'uno riferibile all'imputato o al difensore e l'altro al giudice, deve accordarsi la prevalenza a quello riferibile al giudice e pertanto il rinvio non determina la sospensione del corso della prescrizione» (cfr. tra le ultime Sez. 5, n. 36990 del 24/06/2019, Levita, Rv. 277533);

4. Discende l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, perché il reato è estinto per prescrizione.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il reato è estinto per prescrizione.

Così de

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/05/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Napoli ha confermato la condanna di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di furto monoaggravato, commesso il 23 settembre 2014. 2. Avverso la sentenza ricorre l'imputato, tramite il difensore, proponendo un unico motivo con il quale eccepisce l'intervenuta prescrizione del reato in data anteriore alla sentenza di secondo grado. 3. Il ricorso è fondato. Il termine massimo di prescrizione del reato, commesso il 23 settembre 2014, è decorso il 23 marzo 2022, prima della pronuncia della decisione impugnata. Non può computarsi il periodo di sospensione (considerato dalla Corte di appello) di 61 giorni per rinvio dell'udienza del 1 marzo 2018, dato che l'udienza, nella quale il difensore ha fatto valere un legittimo impedimento, è stata aggiornata ad altra data anche richiamando espressamente il provvedimento organizzativo del Presidente del Tribunale di Benevento n. 51 del 2018 (che disponeva il rinvio delle udienze per le avverse condizioni meteorologiche); al riguardo vale il consolidato principio elaborato dalla giurisprudenza di legittimità secondo cui: «Nel concorso di due fatti che legittimano il rinvio del dibattimento, l'uno riferibile all'imputato o al difensore e l'altro al giudice, deve accordarsi la prevalenza a quello riferibile al giudice e pertanto il rinvio non determina la sospensione del corso della prescrizione» (cfr. tra le ultime Sez. 5, n. 36990 del 24/06/2019, Levita, Rv. 277533); 4. Discende l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, perché il reato è estinto per prescrizione. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il reato è estinto per prescrizione. Così de
Sentenza Cassazione n. 09369/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris