CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 12 gennaio 2022
Cassazione n. 06460/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1 — La Corte di appello di L'Aquila, con l'ordinanza impugnata, dichiarava l'inammissibilità dell'appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza con la quale il Tribunale di Pescara l'aveva ritenuto colpevole del delitto, continuato, di cui all'art. 612, comma 2, cod. pen., irrogando la pena indicata in dispositivo. 2 - Propone ricorso l'imputato, con il proprio difensore, lamentando la violazione di legge ed il vizio di motivazione in relazione alla ritenuta duplicità delle condotte di minaccia. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile. 1 — Il medesimo, infatti, è fondato su motivi che ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame, dovendosi gli stessi considerarsi non specifici (Sez. 4, 29/03/2000, n. 5191, Barone, Rv. 216473; Sez. 1, 30/09/2004, n. 39598, Burzotta, Rv. 230634; Sez. 4, 03/07/2007, n. 34270, Scicchitano, Rv. 236945; Sez. 3, 06/07/2007, n. 35492, Tasca, Rv. 237596). Nel ricorso si ribadisce l'unicità delle condotte di minaccia quando invece è incontestabile in fatto la duplicità delle stesse, già congruamente affermata dal primo giudice e non adeguatamente affrontata nel gravame di merito, avendo l'imputato rinnovato le stesse due ore dopo le prime, dopo essere ritornato sul posto. 2 - All'inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, versando il medesimo in colpa, anche della somma di euro 3.000 a favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 3.000 a favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in Roma il 12 gennaio 2022. Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]