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Corte di giustizia UEsentenzaSezione I

Corte di giustizia UE/2021

ECLI:EU:C:2021:814
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

62020CJ0272 SENTENZA DELLA CORTE (Quinta Sezione) 6 ottobre 2021 ( *1 ) «Impugnazione – Funzione pubblica – Personale della Banca centrale europea (BCE) – Retribuzione – Concorso – Parità di trattamento tra candidati interni e candidati esterni – Attribuzione dello scatto» Nella causa C‑272/20 P, avente ad oggetto l’impugnazione, ai sensi dell’articolo 56 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, proposta il 19 giugno 2020,

[OSCURATO:PERSONA]

, [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (Germania), rappresentato da K. Kujath, Rechtsanwalt, ricorrente, procedimento in cui l’altra parte è: Banca centrale europea (BCE) , rappresentata da F. von Lindeiner e M. Rötting, in qualità di agenti, assistiti da B. Wägenbaur, Rechtsanwalt, convenuta in primo grado, LA CORTE (Quinta Sezione), composta da E. Regan (relatore), presidente di sezione, M. Ilešič, E. Juhász, C. Lycourgos e

I. Jarukaitis, giudici, avvocato generale: J. Richard de la Tour cancelliere: A. [OSCURATO:PERSONA] vista la fase scritta del procedimento, vista la decisione, adottata dopo aver sentito l’avvocato generale, di giudicare la causa senza conclusioni, ha pronunciato la seguente Sentenza 1 Con la sua impugnazione il sig. [OSCURATO:PERSONA] chiede l’annullamento della sentenza del Tribunale dell’Unione europea del 2 aprile 2020, [OSCURATO:PERSONA]/BCE (T‑474/18, non pubblicata; in prosieguo: la «sentenza impugnata», EU:T:2020:140 ), con la quale è stata respinta la sua domanda fondata sull’articolo 270 TFUE e sull’articolo 50 bis dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea e diretta all’annullamento, da un lato, della decisione della Banca centrale europea (BCE) del 3 gennaio 2018 (in prosieguo: la «decisione controversa»), nella parte in cui gli attribuisce soltanto lo scatto 17 della fascia di retribuzione F/G, e, dall’altro, della decisione della BCE del 25 maggio 2018, che respinge il suo reclamo (in prosieguo: la «decisione del 25 maggio 2018»).

Fatti all’origine della controversia e decisione controversa 2 I fatti all’origine della controversia, quali risultano dai punti da 1 a 11 della sentenza impugnata, si presentano come segue. 3 Il 1 o ottobre 2015, a seguito di un concorso, la BCE ha assunto il sig. [OSCURATO:PERSONA] per il periodo dal 1 o ottobre 2015 al 30 settembre 2018, come analista nel settore della vigilanza alla Direzione generale (DG) Vigilanza microprudenziale

IV. Il contratto del ricorrente era un contratto a tempo determinato che, alla scadenza, poteva essere convertito in un contratto a tempo indeterminato. 4 Al momento della sua assunzione il ricorrente è stato inquadrato, conformemente all’avviso di posto vacante, nella fascia di retribuzione E/F secondo la struttura salariale della BCE.

All’interno di detta fascia, la BCE gli ha attribuito lo scatto 70 sulla base della sua precedente esperienza professionale di circa undici anni e mezzo presso la [OSCURATO:PERSONA] (Banca federale di Germania), che – secondo una prassi amministrativa costante quale codificata in un documento intitolato [OSCURATO:PERSONA] (Linee direttrici relative alle proposte in materia retributiva), adottato dalla DG Risorse umane della BCE il 30 aprile 2012 (in prosieguo: la «prassi amministrativa costante per il calcolo delle retribuzioni dei nuovi membri del personale») – è stata conteggiata in ragione di sei scatti per ogni anno di esperienza professionale anteriore pertinente, acquisita a un livello equivalente o superiore a quello del posto da coprire, ossia 6 × 11,5 = 69 scatti, che sono stati aggiunti al primo scatto della fascia di retribuzione E/F, per un totale di 70 scatti. 5 Nell’ambito della procedura di revisione annuale degli stipendi e dei premi per il periodo dal 1 o settembre 2015 al 31 agosto 2016, al ricorrente sono stati attribuiti quattro scatti supplementari; egli ha così raggiunto lo scatto 74 della fascia di retribuzione E/F. 6 Il 27 febbraio 2017, a seguito di un concorso, la BCE ha temporaneamente promosso il ricorrente a una fascia di retribuzione più elevata, per il periodo dal 1 o marzo 2017 al 30 settembre 2018, in qualità di supervisore nella divisione Vigilanza sulle banche significative IX della DG Vigilanza microprudenziale II, attribuendogli lo scatto 17 della fascia di retribuzione F/G.

Il contratto del ricorrente era, a tal titolo, un contratto a tempo determinato che non poteva essere convertito in un contratto a tempo indeterminato. 7 Il 2 giugno 2017, la BCE ha pubblicato due avvisi di posti vacanti di contenuto analogo, rivolti l’uno ai candidati interni e l’altro ai candidati esterni, per supervisori bancari all’interno della DG Vigilanza microprudenziale I, con retribuzione di fascia F/G.

Nell’ambito del concorso indetto a tal fine (in prosieguo: il «concorso di cui trattasi»), candidati interni e candidati esterni hanno partecipato alla medesima procedura di selezione. 8 La candidatura del ricorrente è stata accolta e, il 3 gennaio 2018, la BCE ha quindi adottato la decisione controversa, con la quale ha trasferito il ricorrente, a partire dal 1 o gennaio 2018, a un posto di supervisore nella divisione Vigilanza sulle banche significative I della DG Vigilanza microprudenziale I, promuovendolo alla fascia di retribuzione F/G e attribuendogli lo scatto 17 di quest’ultima. 9 L’inquadramento del ricorrente nello scatto 17 della fascia di retribuzione F/G disposto nella decisione controversa era fondato sull’articolo 5, paragrafo 1, della circolare amministrativa 2/2011, del 19 luglio 2011, sulla promozione (in prosieguo: la «circolare 2/2011»), secondo cui lo stipendio di base di un candidato interno promosso a una fascia di retribuzione più elevata viene portato – alla data di effetto della promozione – al primo scatto della fascia di retribuzione connessa al nuovo posto oppure viene aumentato del 3%, a seconda dell’importo più vantaggioso.

Nel caso di specie, lo stipendio di base del ricorrente corrispondente al suo posto di analista nel settore della vigilanza, inquadrato nello scatto 74 della fascia di retribuzione E/F, è stato aumentato del 3%, un livello corrispondente allo scatto 17 della fascia di retribuzione F/G. 10 Con un messaggio di posta elettronica dell’8 febbraio 2018, il ricorrente ha chiesto un riesame precontenzioso della decisione controversa.

L’intenzione era, in sostanza, di essere inquadrato nello scatto 83 della fascia di retribuzione F/G. 11 Il direttore generale aggiunto della DG Risorse umane della BCE ha respinto tale domanda con una decisione del 27 febbraio 2018. 12 Con un messaggio di posta elettronica del 6 aprile 2018, il ricorrente ha presentato un reclamo.

Detto reclamo è stato respinto con una decisione del presidente della BCE, pervenuta al ricorrente il 6 giugno 2018, ossia la decisione del 25 maggio 2018.

Procedimento dinanzi al Tribunale e sentenza impugnata 13 Con atto introduttivo depositato presso la cancelleria del Tribunale il 6 agosto 2018, il ricorrente ha proposto un ricorso diretto all’annullamento sia della decisione controversa che della decisione del 25 maggio 2018. 14 Con la sentenza impugnata il Tribunale ha respinto tale ricorso.

In particolare, il Tribunale ha constatato che i candidati interni e i candidati esterni che hanno superato il concorso di cui trattasi si trovano in situazioni comparabili ai fini del loro inquadramento nello scatto.

Esso ha altresì rilevato che l’applicazione di norme diverse a tal fine – essendo stati applicati l’articolo 5, paragrafo 1, della circolare 2/2011 ai candidati interni, come il ricorrente, e la prassi amministrativa costante per il calcolo delle retribuzioni dei nuovi membri del personale ai candidati esterni – può comportare risultati diversi, quand’anche l’esperienza professionale anteriore pertinente dei candidati interni e dei candidati esterni sia la stessa.

Il Tribunale ha tuttavia dichiarato che tale differenza di trattamento è giustificata e proporzionata.

Conclusioni delle parti 15 Con la sua impugnazione, il ricorrente chiede che la Corte voglia: – annullare la sentenza impugnata nonché la decisione controversa quale precisata dalla decisione del 25 maggio 2018 e – condannare la BCE alle spese. 16 La BCE chiede che la Corte voglia: – rigettare l’impugnazione e – condannare il ricorrente alle spese. [OSCURATO:PERSONA] ricevibilità Argomenti delle parti 17 La BCE sostiene, in via preliminare, che l’impugnazione è irricevibile nel suo complesso, per il motivo che il ricorrente non ha un interesse ad agire, dato che l’annullamento della sentenza impugnata non potrebbe comportare il reinquadramento di quest’ultimo nello scatto 83 della fascia di retribuzione F/G. 18 A tal riguardo, la BCE fa valere che l’argomentazione del ricorrente secondo cui la BCE era tenuta ad inquadrarlo nello scatto 83, e non nello scatto 17, della fascia di retribuzione F/G si basa su una supposizione erronea.

Il ricorrente sosterrebbe che tanto l’attività da lui svolta anteriormente presso la [OSCURATO:PERSONA], rientrante tra quelle della categoria media (gehobener Dienst) degli agenti di tale banca e corrispondente al livello di analista, la quale sarebbe stata presa in considerazione per il suo inquadramento nella fascia di retribuzione E/F al momento dell’assunzione presso la BCE come analista nel settore della vigilanza ([OSCURATO:PERSONA]) nel corso del 2015, quanto l’esperienza professionale acquisita nell’ambito della sua attività di analista nel settore della vigilanza ([OSCURATO:PERSONA]) nella fascia di retribuzione E/F presso la BCE, corrispondono pienamente al livello dell’attività di supervisore bancario ([OSCURATO:PERSONA]) nella fascia di retribuzione F/G attribuitagli a seguito del concorso di cui trattasi.

Secondo il ricorrente, quindi, tale esperienza professionale, benché acquisita esclusivamente in una fascia di retribuzione meno elevata, avrebbe dovuto, per via della promozione, essere nuovamente presa in considerazione per il calcolo della sua retribuzione. 19 Secondo la BCE, tale supposizione è inesatta.

Dal fascicolo risulterebbe – senza che a tal fine siano necessari un accertamento materiale o una valutazione dei fatti – che un’esperienza professionale acquisita prima dell’entrata in servizio e pertinente per un inquadramento nella fascia di retribuzione E/F non è, in via di principio, equivalente a un’esperienza professionale pertinente per un inquadramento nella fascia di retribuzione F/G.

Già per tale ragione, l’esperienza professionale acquisita come analista nel settore della vigilanza ([OSCURATO:PERSONA]) presso la BCE non potrebbe essere presa in considerazione di nuovo per l’inquadramento del ricorrente nella fascia di retribuzione F/G.

In tale contesto, la BCE rinvia al concetto base della sua prassi amministrativa costante per il calcolo delle retribuzioni dei nuovi membri del personale, di cui alle Linee direttrici relative alle proposte in materia retributiva ([OSCURATO:PERSONA]), in base al quale, «di regola, è l’esperienza pertinente per la funzione da esercitare ed acquisita a tale livello ad essere presa in considerazione». 20 Più precisamente, la BCE fa valere, in primo luogo, per quanto riguarda l’asserita assenza di giustificazione della differenza di trattamento, che il riferimento operato dal ricorrente nella sua impugnazione ai punti 61 e seguenti della sentenza impugnata non rispetta i requisiti derivanti dall’articolo 169, paragrafo 2, del regolamento di procedura della Corte, conformemente al quale i motivi e argomenti di diritto dedotti devono individuare con precisione le parti della motivazione della decisione del Tribunale oggetto di contestazione. 21 In secondo luogo, nell’argomentare che il Tribunale abbia travisato il valore dell’esperienza professionale da lui acquisita prima di entrare in servizio presso la BCE, il ricorrente avrebbe formulato affermazioni di fatto manifestamente irricevibili in sede di impugnazione.

In particolare, l’argomento secondo cui l’esperienza professionale acquisita presso la [OSCURATO:PERSONA] è «pertinente» anche per l’inquadramento dell’interessato dopo l’accoglimento della sua candidatura al posto di supervisore nella fascia di retribuzione F/G richiederebbe di qualificare tale esperienza come «pertinente», ai sensi della prassi amministrativa costante per il calcolo delle retribuzioni dei nuovi membri del personale.

Orbene, tale qualificazione equivarrebbe a una valutazione di fatto che non rientra nella competenza della Corte in sede di impugnazione. 22 In terzo luogo, sarebbe irricevibile l’argomento del ricorrente con cui quest’ultimo lamenta che il Tribunale abbia dichiarato, al punto 73 della sentenza impugnata, che, applicando al caso di specie la prassi amministrativa costante per il calcolo delle retribuzioni dei nuovi membri del personale, si rischiava di prendere in considerazione due volte la stessa esperienza professionale.

Il ricorrente addebita infatti al Tribunale di non aver considerato che la sua esperienza professionale presso la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe dovuto essere conteggiata due volte, per il motivo che essa era «pertinente», tanto nell’ambito della sua assunzione nella fascia di retribuzione E/F quanto, a seguito del concorso di cui trattasi, nella fascia di retribuzione F/G.

Giudizio della Corte 23 In primo luogo, deve essere respinto l’argomento della BCE nel senso che il ricorrente non ha un interesse ad agire per il motivo che l’annullamento della sentenza impugnata non potrebbe portare al suo inquadramento nello scatto 83 della fascia di retribuzione F/G. 24 Deve infatti rilevarsi che, per respingere l’impugnazione in quanto irricevibile per il motivo dedotto dalla BCE, occorrerebbe dimostrare che il ricorrente non sarebbe stato collocato in uno scatto superiore nel caso in cui gli fosse stata applicata, a seguito del concorso di cui trattasi, la prassi amministrativa costante per il calcolo delle retribuzioni dei nuovi membri del personale.

Orbene, come fa valere, in sostanza, la stessa BCE, determinare se l’esperienza professionale anteriore del ricorrente possa essere qualificata come «pertinente» ai sensi di tale prassi – la quale prevede che ai candidati vengano attribuiti sei scatti per ogni anno di esperienza professionale anteriore pertinente acquisita a un livello equivalente o superiore a quello del posto da coprire – è una questione di fatto che non è stata valutata dal Tribunale nella sentenza impugnata e che non può essere esaminata dalla Corte in sede di impugnazione. 25 Come infatti risulta dal punto 71 della sentenza impugnata, il Tribunale si è limitato a constatare che «non è escluso» che l’applicazione ai candidati interni, come il ricorrente, della prassi amministrativa costante per il calcolo delle retribuzioni dei nuovi membri del personale avrebbe potuto determinare un inquadramento in uno scatto superiore. 26 Orbene, secondo una giurisprudenza consolidata, dall’articolo 256 TFUE nonché dall’articolo 58, primo comma, dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea risulta che con l’impugnazione possono essere sollevate soltanto questioni di diritto.

Di conseguenza, il Tribunale è competente in via esclusiva ad accertare e valutare i fatti pertinenti.

La valutazione di tali fatti non costituisce pertanto, salvo il caso di un loro snaturamento, una questione di diritto soggetta, in quanto tale, al controllo della Corte nell’ambito di un’impugnazione (sentenza del 26 marzo 2019, Commissione/Italia, C‑621/16 P , EU:C:2019:251 , punto 97 e giurisprudenza ivi citata). 27 Non spetta quindi alla Corte determinare se, nel caso in cui la prassi amministrativa costante per il calcolo delle retribuzioni dei nuovi membri del personale fosse stata applicata al ricorrente, quest’ultimo sarebbe stato effettivamente inquadrato nello scatto 83, anziché nello scatto 17, della fascia di retribuzione F/G. 28 Inoltre, se è vero che una domanda del ricorrente diretta a che la Corte effettui una costatazione in tal senso o ingiunga alla BCE di adottare una decisione che lo inquadri in tale scatto 83 sarebbe effettivamente irricevibile (v., per analogia, sentenza del 12 luglio 1984, Angelidis/Commissione, 17/83 , EU:C:1984:267 , punti da 14 a 17 ), con la sua argomentazione su tale punto il ricorrente non formula una simile domanda, ma si limita a mettere in evidenza le conseguenze che, a suo avviso, derivano dalla violazione dal principio della parità di trattamento commessa dalla BCE e, a sua volta, dal Tribunale.

Orbene, una siffatta argomentazione non può comportare l’irricevibilità dell’impugnazione, la quale si fonda su tale principio generale e solleva quindi una questione di diritto. 29 In secondo luogo, per quanto riguarda, anzitutto, l’argomento della BCE esposto al punto 20 della presente sentenza, occorre rilevare che il punto dell’impugnazione in cui figura un generico riferimento ai punti 61 e seguenti della sentenza impugnata mira solo a richiamare una parte del contenuto di tale sentenza.

Nel prosieguo della sua impugnazione, il ricorrente individua i punti specifici di detta sentenza nell’ambito degli argomenti che egli adduce avverso i suddetti punti 61 e seguenti, vale a dire i punti da 63 a 66, 68, 72, 73 e 75 della medesima sentenza.

Occorre altresì aggiungere che la parte della sentenza impugnata considerata nel caso di specie, vale a dire la valutazione del Tribunale relativa alla questione della giustificazione della differenza di trattamento di cui trattasi, contiene solo una ventina di punti, di modo che, con l’ausilio dei punti specifici di tale sentenza individuati dal ricorrente nella sua impugnazione, non può essere constatata alcuna ambiguità nell’individuazione delle parti della motivazione oggetto della contestazione. 30 Successivamente, nella misura in cui addebita al Tribunale di aver travisato il valore dell’esperienza professionale da lui acquisita prima di entrare in servizio presso la BCE, il ricorrente intende far valere che, tenuto conto dei lunghi periodi di impiego anteriori pertinenti al di fuori della BCE e del suo breve periodo di attività presso la BCE, avrebbe dovuto essergli applicato il principio secondo cui i partecipanti a un concorso generale meritano un trattamento uguale, come interpretato dalla Corte nella sentenza del 15 gennaio 1985, Samara/Commissione ( 266/83 , EU:C:1985:9 ). 31 Con tale argomento il ricorrente non chiede quindi alla Corte di procedere ad una nuova valutazione dei fatti, ma contesta l’interpretazione fornita dal Tribunale della giurisprudenza della Corte rilevante in materia.

Detto argomento è, pertanto, ricevibile. 32 In ultimo luogo, nella misura in cui addebita al Tribunale di aver dichiarato, al punto 73 della sentenza impugnata, che, applicando al caso di specie la prassi amministrativa costante per il calcolo delle retribuzioni dei nuovi membri del personale, si rischiava di prendere in considerazione due volte la stessa esperienza professionale, il ricorrente non rimette in discussione la valutazione in sé di tali fatti da parte del Tribunale.

Egli contesta, invece, la valutazione del Tribunale secondo cui il principio della parità di trattamento non esige che una medesima esperienza professionale di un candidato interno venga presa in considerazione una seconda volta, allorché la presa in considerazione iniziale di tale esperienza non consenta un eventuale inquadramento di tale candidato in uno scatto vantaggioso quanto quello che sarebbe risultato dall’applicazione delle norme in vigore per i candidati esterni.

Pertanto, l’argomento addotta dal ricorrente al riguardo è ricevibile.

Nel merito Argomenti delle parti 33 Con il suo motivo unico, il ricorrente sostiene che il Tribunale ha violato il principio della parità di trattamento, quale sancito dall’articolo 20 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (in prosieguo: la «Carta»), ritenendo che la differenza di trattamento che esso aveva correttamente individuato ai punti da 52 a 55 della sentenza impugnata fosse giustificata sulla base di un criterio obiettivo e ragionevole e fosse proporzionata al suo proprio scopo. 34 In primo luogo, per quanto riguarda la valutazione del Tribunale relativa all’esistenza di una giustificazione, il ricorrente sostiene che, ai punti 61 e seguenti della sentenza impugnata, il Tribunale non ha tenuto conto di una rilevante differenza esistente tra l’articolo 32 dello Statuto dei funzionari dell’Unione europea (in prosieguo: lo «Statuto») e la prassi amministrativa costante per il calcolo delle retribuzioni dei nuovi membri del personale.

Infatti, l’esperienza professionale anteriore pertinente dei candidati esterni che hanno superato il concorso potrebbe essere presa in considerazione nella fascia di retribuzione praticamente senza limiti e condurre all’inquadramento in uno scatto nettamente superiore rispetto allo scatto attribuito ai candidati interni come il ricorrente.

Tale rilevante differenza richiederebbe, in situazioni come quella del ricorrente, l’applicazione della prassi amministrativa costante per il calcolo delle retribuzioni dei nuovi membri del personale.

La valutazione del Tribunale, contenuta al punto 66 della sentenza impugnata, quanto alla comparabilità tra l’articolo 32 dello Statuto e tale prassi, non sarebbe convincente nel caso di specie. 35 Secondo il ricorrente, contrariamente a quanto dichiarato dal Tribunale, non si deve applicare la giurisprudenza relativa allo Statuto a situazioni come quelle di cui trattasi nella presente causa, tanto più che i funzionari dell’Unione hanno uno status diverso da quello dei membri del personale dell’Unione che non hanno la qualità di funzionario.

Nel caso del ricorrente, tale differenza di status risulterebbe chiaramente dal fatto che, inizialmente, egli sia stato assunto solo a tempo determinato.

L’applicazione della logica giuridica dell’articolo 46 dello Statuto, che mirerebbe a garantire la maggiore continuità possibile nell’evoluzione dell’anzianità e della retribuzione, non sarebbe adattata ai membri del personale non funzionari, i quali hanno status diverso.

Per i membri del personale interessati la finalità di detta disposizione sarebbe di ordine puramente economico.

Non si tratterebbe, in ogni caso, di una giustificazione adeguata, ai sensi dell’articolo 52, paragrafo 2, della Carta. 36 Poiché la situazione dei membri del personale che hanno la qualità di funzionario e quella dei membri del personale che non hanno tale qualità non sono comparabili, il Tribunale avrebbe inutilmente dichiarato, ai punti 64, 65, 68 e seguenti della sentenza impugnata, che una qualsivoglia presa in considerazione della formazione e dell’esperienza professionale permetterebbe di trattare i candidati interni in maniera meno favorevole dei candidati esterni. 37 Il ricorrente sostiene, inoltre, che il Tribunale non ha preso in considerazione l’esperienza professionale pertinente di undici anni e mezzo che egli ha acquisito prima di entrare in servizio presso la BCE e il fatto che egli sia stato promosso a un nuovo posto dopo soli due anni di servizio.

Tenuto conto dei lunghi periodi di impiego anteriori pertinenti al di fuori della BCE e del breve periodo di attività del ricorrente presso la BCE, la sua situazione sarebbe stata maggiormente paragonabile a quella dei candidati esterni che a quella dei candidati interni.

Dalla giurisprudenza derivante dalla sentenza del 15 gennaio 1985, Samara/Commissione ( 266/83 , EU:C:1985:9 , punto 15 ), risulterebbe che, in un caso del genere, deve prevalere il principio secondo cui i partecipanti a un concorso generale meritano un trattamento uguale. 38 La giurisprudenza della Corte derivante dalla sentenza del 29 gennaio 1985, Michel/Commissione ( 273/83 , EU:C:1985:31 , punto 25 ), richiamata dal Tribunale al punto 72 della sentenza impugnata, secondo cui il fatto di tener conto delle esperienze professionali dei candidati interni e dei candidati esterni che hanno superato lo stesso concorso in due modi diversi non è contrario al principio della parità di trattamento se i due gruppi sono obiettivamente distinti e se i due modi sono adeguati alle particolari esigenze di ciascuno di essi, non sarebbe applicabile nel caso di specie.

Ai punti 40, 45 e 51 di quest’ultima sentenza, il Tribunale perverrebbe alla conclusione che i candidati interni ed esterni che hanno superato il medesimo concorso si trovano in situazioni comparabili, perlomeno per quanto riguarda il loro inquadramento nello scatto.

Sarebbe contraddittorio ritenere che esistano differenze oggettive tra i due gruppi considerati. 39 Allo stesso modo, il Tribunale avrebbe erroneamente ritenuto, al punto 73 della sentenza impugnata, che, applicando al caso di specie la prassi amministrativa costante per il calcolo delle retribuzioni dei nuovi membri del personale, si rischiava di prendere in considerazione due volte la stessa esperienza professionale del ricorrente.

Sarebbe certamente corretto che, al momento dell’assunzione iniziale del ricorrente nella fascia di retribuzione E/F, l’esperienza professionale pertinente è stata presa in considerazione per il suo inquadramento nello scatto

70. Tuttavia, nell’ambito della fascia di retribuzione F/G, più elevata e corrispondente al posto al quale il ricorrente è stato promosso, tener conto dell’esperienza professionale avrebbe comportato un inquadramento in uno scatto ben superiore.

L’esperienza professionale anteriore pertinente sarebbe stata presa in considerazione solo in maniera limitata, con l’inquadramento al livello più basso ossia nello scatto

17. 40 In secondo luogo, il ricorrente contesta la conclusione del Tribunale, al punto 75 della sentenza impugnata, secondo cui la decisione controversa era non solo giustificata, ma anche proporzionata. 41 Il Tribunale avrebbe menzionato, al riguardo, l’obiettivo perseguito dalla differenza di trattamento di cui trattasi, consistente nel garantire la maggiore continuità possibile nell’evoluzione della carriera e della retribuzione dei membri del personale della BCE.

Esso avrebbe indicato anche che l’esperienza professionale anteriore pertinente del ricorrente era stata convertita nel suo inquadramento nello scatto della fascia di retribuzione F/G risultante dall’applicazione dell’articolo 5, paragrafo 1, della circolare 2/2011. 42 Tuttavia, il fatto che, contrariamente a quanto previsto dall’articolo 32 dello Statuto, l’esperienza professionale anteriore pertinente venga presa in considerazione in modo praticamente illimitato per i candidati esterni, conformemente alla prassi amministrativa costante per il calcolo delle retribuzioni dei nuovi membri del personale, e solo in misura nettamente minore per i candidati interni, in applicazione dell’articolo 5, paragrafo 1, della circolare 2/2011, contrasterebbe con la proporzionalità della misura in questione.

Il trattamento sfavorevole che sarebbe stato riservato al ricorrente al momento del suo inquadramento nella fascia di retribuzione F/G rappresenterebbe una perdita di reddito di circa il 15% rispetto al reddito che egli avrebbe percepito se avesse avuto la qualità di candidato esterno al momento dell’assunzione. 43 La BCE fa valere che l’impugnazione è infondata.

Giudizio della Corte 44 Occorre anzitutto rilevare che, con la sua impugnazione, il ricorrente non contesta le valutazioni effettuate dal Tribunale secondo cui, da un lato, i candidati interni e i candidati esterni che hanno superato il concorso di cui trattasi si trovano in situazioni comparabili ai fini del loro inquadramento nello scatto e, dall’altro, l’applicazione di norme diverse a tali fini – essendo stati applicati l’articolo 5, paragrafo 1, della circolare 2/2011 a candidati interni, come il ricorrente, e la prassi amministrativa costante per il calcolo delle retribuzioni dei nuovi membri del personale ai candidati esterni – può comportare risultati diversi, quand’anche l’esperienza professionale anteriore pertinente dei candidati interni e dei candidati esterni sia identica. 45 Il ricorrente sostiene, invece, che il Tribunale ha erroneamente dichiarato – basandosi sulla giurisprudenza derivante dalle sentenze della Corte del 15 gennaio 1985, Samara/Commissione ( 266/83 , EU:C:1985:9 ), e del 29 gennaio 1985, Michel/Commissione ( 273/83 , EU:C:1985:31 ), nonché del Tribunale del 28 settembre 1993, Baiwir e a./Commissione ( da T‑103/92 a T‑105/92 , EU:T:1993:79 ), e del 14 dicembre 2011, [OSCURATO:PERSONA]/Commissione ( T‑563/10 P , EU:T:2011:746 ), relativa allo Statuto – che tale differenza di trattamento è giustificata e proporzionata. 46 Come dichiarato dalla Corte, si configura una violazione del principio della parità di trattamento, applicabile al diritto della funzione pubblica dell’Unione, quando a due categorie di persone le cui situazioni di fatto e di diritto non presentano differenze essenziali viene riservato un trattamento diverso al momento della loro assunzione e tale differenza di trattamento non è oggettivamente giustificata (sentenza del 4 marzo 2010, [OSCURATO:PERSONA] e a./Parlamento, C‑496/08 P , EU:C:2010:116 , punto 99 e giurisprudenza ivi citata). 47 Nell’ambito dell’interpretazione delle disposizioni dello Statuto relative all’inquadramento nello scatto di un funzionario in servizio nominato in un nuovo posto a seguito di un concorso generale, la Corte ha dichiarato che lo Statuto non contiene specifiche disposizioni che disciplinano tale inquadramento.

Secondo un’interpretazione meramente testuale, il passaggio di un funzionario in servizio da una categoria a un’altra non costituisce un’«assunzione», ai fini dell’articolo 32 dello Statuto, dal momento che tale funzionario è già stato precedentemente assunto, e non costituisce neppure una «promozione», ai fini dell’articolo 46 dello Statuto, dato che una nomina del genere non consegue a procedimenti contemplati dallo Statuto per disciplinare la promozione dei funzionari.

La Corte ha quindi interpretato tali disposizioni tenendo conto del contesto nel quale esse si iscrivono e della loro finalità (v., in tal senso, sentenze del 15 gennaio 1985, Samara/Commissione, 266/83 , EU:C:1985:9 , punto 13 , e del 29 gennaio 1985, Michel/Commissione, 273/83 , EU:C:1985:31 , punto 18 ). 48 La Corte ha rilevato che l’articolo 32 dello Statuto tende segnatamente ad attribuire all’autorità che ha il potere di nomina la possibilità di tener conto, sia pure entro limiti abbastanza rigorosi, della formazione e dell’esperienza professionale acquisite dal candidato prima della sua entrata in servizio in qualità di funzionario (sentenza del 29 gennaio 1985, Michel/Commissione, 273/83 , EU:C:1985:31 , punto 20 ). 49 Per contro, l’articolo 46 dello Statuto ha lo scopo precipuo di garantire, durante lo svolgimento della carriera di un funzionario, la massima continuità possibile nell’evoluzione dell’anzianità e dello stipendio.

La necessità di una siffatta disposizione risulta in particolare dal fatto che, secondo la tabella degli stipendi base, gli stipendi relativi agli scatti più alti di un grado e quelli relativi agli scatti più bassi del grado superiore in parte coincidono.

Orbene, la stessa sovrapposizione parziale sussiste tra le varie categorie.

Onde evitare che un funzionario di uno dei gradi più alti di una categoria subisca una perdita, in qualche caso rilevante, d’anzianità e di stipendio rispetto ai colleghi all’atto del passaggio alla categoria superiore, è quindi necessario applicare nei suoi confronti i principi stabiliti dall’articolo 46 dello Statuto (sentenza del 29 gennaio 1985, Michel/Commissione, 273/83 , EU:C:1985:31 , punto 21 e 22 ). 50 La Corte ha così stabilito il principio secondo cui l’inquadramento nello scatto di un funzionario che passa da una categoria ad un’altra a seguito di un concorso generale deve essere fondato sui principi enunciati all’articolo 46 dello Statuto e non su quelli menzionati all’articolo 32, secondo comma, di quest’ultimo (sentenza del 29 gennaio 1985, Michel/Commissione, 273/83 , EU:C:1985:31 , punto 23 ). 51 La Corte ha tuttavia ammesso l’esistenza di deroghe a tale principio, allorché le circostanze di fatto del caso di specie giustificano l’equiparazione della nomina del funzionario interessato ad un’assunzione, ai sensi dell’articolo 32 dello Statuto.

La Corte ha quindi ritenuto che, in presenza di simili circostanze, si deve far prevalere il principio secondo cui i partecipanti a un concorso generale meritano un trattamento uguale rispetto alla necessità di garantire la parità tra il funzionario vincitore di un concorso generale e gli altri funzionari già assunti (v., in tal senso, sentenze del 15 gennaio 1985, Samara/Commissione, 266/83 , EU:C:1985:9 , punti 12 e 15 , e del 14 giugno 1988, Lucas/Commissione, 47/87 , EU:C:1988:301 , punto 14 ). 52 Nei limiti in cui il ricorrente addebita al Tribunale di aver applicato nella sua situazione la giurisprudenza della Corte e quella del Tribunale relative allo Statuto, occorre ricordare, in primo luogo, che, al punto 59 della sentenza impugnata, il Tribunale ha riconosciuto che le disposizioni dello Statuto non sono direttamente applicabili al personale della BCE.

Esso ha tuttavia correttamente ritenuto, al punto 66 di tale sentenza, che le considerazioni sottese al rapporto tra gli articoli 32 e 46 dello Statuto sono paragonabili a quelle sottese all’articolazione tra la prassi amministrativa costante per il calcolo delle retribuzioni dei nuovi membri del personale e l’articolo 5, paragrafo 1, della circolare 2/2011. 53 Come rilevato dal Tribunale al suddetto punto 66, infatti, tanto nel caso dello Statuto quanto in quello degli strumenti considerati nella fattispecie, si tratta di determinare se l’inquadramento nello scatto di un membro del personale in servizio nominato in un nuovo posto a seguito di un concorso generale debba essere disciplinato dalle disposizioni relative all’assunzione, ossia dall’articolo 32 dello Statuto o – come nel caso di specie – dalla prassi amministrativa costante per il calcolo delle retribuzioni dei nuovi membri del personale, oppure dalle disposizioni relative alla promozione, ossia dall’articolo 46 dello Statuto o – come nel caso di specie – dall’articolo 5, paragrafo 1, della circolare 2/2011. 54 Peraltro, il Tribunale ha ritenuto, al punto 57 della sentenza impugnata, senza che il ricorrente abbia dimostrato un errore di diritto o uno snaturamento degli elementi di fatto o di prova al riguardo, che l’obiettivo sotteso all’articolo 5, paragrafo 1, della circolare 2/2011 consiste nel garantire, nel corso del normale svolgimento della carriera di un dipendente in servizio presso la BCE, la massima continuità possibile nell’evoluzione della sua retribuzione; un tale obiettivo è comparabile a quello perseguito dall’articolo 46 dello Statuto. 55 Inoltre, come il Tribunale ha correttamente ricordato al punto 59 della sentenza impugnata, i precetti derivanti dalla giurisprudenza della Corte e da quella del Tribunale relativi allo Statuto sono nel caso di specie pertinenti nella misura in cui riguardano il principio generale della parità di trattamento sancito all’articolo 20 della Carta e applicabile, in forza dell’articolo 51, paragrafo 1, di quest’ultima, a tutte le istituzioni, organi e organismi dell’Unione, compresa la BCE. 56 In secondo luogo, il fatto che il ricorrente non beneficiasse ancora di un contratto a tempo indeterminato con la BCE al momento del superamento del concorso di cui trattasi non ha alcuna incidenza sulla circostanza che, da un lato, come esposto al punto 54 della presente sentenza, l’obiettivo sotteso all’articolo 5, paragrafo 1, della circolare 2/2011, di cui si è tenuto conto nella decisione controversa ai fini dell’inquadramento del ricorrente nello scatto della fascia di retribuzione F/G, consiste nel garantire, durante il normale svolgimento della carriera di un dipendente in servizio della BCE, la massima continuità possibile nell’evoluzione della sua retribuzione e che, dall’altro, tale obiettivo è paragonabile a quello perseguito dall’articolo 46 dello Statuto dei funzionari in servizio presso le istituzioni dell’Unione. 57 In terzo luogo, è certamente vero che l’articolo 32 dello Statuto limita a due anni il computo dell’esperienza anteriore dei nuovi assunti, mentre la prassi amministrativa costante per il calcolo delle retribuzioni dei nuovi membri del personale non sembra imporre un simile limite alla considerazione dell’esperienza anteriore pertinente dei nuovi membri del personale della BCE.

Tuttavia, le diverse modalità di computo dell’esperienza professionale anteriore ai sensi dell’articolo 32 dello Statuto e in base alla suddetta prassi risultano dalle peculiarità di ciascuno di tali regimi, i quali non devono essere identici sotto tutti gli aspetti affinché la logica giuridica derivante dalla giurisprudenza della Corte relativa a uno di essi sia considerata applicabile, per analogia, all’altro. 58 Per quanto riguarda il modo in cui il Tribunale ha applicato, nel caso di specie, la giurisprudenza della Corte di giustizia e quella del Tribunale relative allo Statuto, dalla valutazione effettuata dal Tribunale, in particolare ai punti 67, 69 e 70 della sentenza impugnata, dei dati confluiti nel fascicolo – senza che uno snaturamento sia stato dimostrato dal ricorrente a tal riguardo – deriva che l’intera esperienza professionale anteriore che quest’ultimo ha fatto valere in primo grado, vale a dire tanto l’esperienza professionale pertinente anteriore quanto l’esperienza professionale successiva alla sua entrata in servizio presso la BCE, è stata presa in considerazione ai fini del suo inquadramento nella fascia di retribuzione F/G risultante dall’applicazione dell’articolo 5, paragrafo 1, della circolare 2/2011. 59 È certamente vero che, come risulta dal punto 25 della presente sentenza, il Tribunale ha riconosciuto, al punto 71 della sentenza impugnata, che non è escluso che l’applicazione ai candidati interni, come il ricorrente, della prassi amministrativa costante per il calcolo delle retribuzioni dei nuovi membri del personale, anziché dell’articolo 5, paragrafo 1, della circolare 2/2011, avrebbe potuto comportare un inquadramento in uno scatto superiore. 60 Tuttavia, come correttamente ricordato dal Tribunale al punto 72 della sentenza impugnata, il fatto che si tenga conto delle esperienze professionali dei candidati interni e dei candidati esterni che hanno superato lo stesso concorso in due modi diversi non è contrario al principio della parità di trattamento se i due gruppi sono obiettivamente distinti e se i due modi sono adeguati alle particolari esigenze di ciascuno di essi (sentenze del 29 gennaio 1985, Michel/Commissione, 273/83 , EU:C:1985:31 , punto 25 ). 61 Ciò vale, in particolare, quando le esperienze professionali acquisite dai candidati interni prima della loro entrata in servizio presso l’istituzione, l’organo o l’organismo dell’Unione interessato sono già state prese in considerazione al momento della loro assunzione, mentre le esperienze professionali acquisite all’interno di tale istituzione, di tale organo o di tale organismo sono state prese in considerazione al momento dei loro avanzamenti di scatto o delle loro promozioni.

In un simile caso, non è affatto discriminatorio valorizzare le esperienze professionali acquisite dai candidati esterni applicando loro le disposizioni in materia di assunzione, mentre le esperienze professionali acquisite dai candidati interni restano riconosciute applicando le disposizioni che assicurano la continuità nell’evoluzione della retribuzione (v., in tal senso, sentenze del 29 gennaio 1985, Michel/Commissione, 273/83 , EU:C:1985:31 , punti da 24 a 26 ). 62 Di conseguenza, il Tribunale ha correttamente dichiarato, al punto 75 della sentenza impugnata, che la differenza di trattamento di cui trattasi nella presente causa tra, da un lato, il ricorrente, in quanto candidato interno che aveva superato il concorso di cui trattasi, e, dall’altro, i candidati esterni che avevano superato il concorso di cui trattasi, ai fini del loro inquadramento nello scatto, è giustificata sulla base dell’obiettivo perseguito dall’articolo 5, paragrafo 1, della circolare 2/2011, che consiste nel garantire, durante il normale svolgimento della carriera di un dipendente in servizio presso la BCE, la massima continuità possibile nell’evoluzione della sua carriera e della sua retribuzione, ed è proporzionata a tale obiettivo, in quanto l’esperienza professionale anteriore pertinente che il ricorrente adduce nel caso di specie è stata presa in considerazione ai fini del suo inquadramento nello scatto della fascia di retribuzione F/G risultante dall’applicazione dell’articolo 5, paragrafo 1, della circolare 2/2011. 63 Gli altri argomenti dedotti dal ricorrente nell’ambito della presente impugnazione non sono idonei a rimettere in discussione tale valutazione. 64 In primo luogo, il ricorrente sostiene a torto che dalla giurisprudenza derivante dalla sentenza del 15 gennaio 1985, Samara/Commissione ( 266/83 , EU:C:1985:9 ), risulta che, in un caso come il suo, deve prevalere il principio secondo cui i partecipanti a un concorso generale meritano un trattamento uguale.

Da un lato, il ricorrente non può utilmente basarsi, a tal fine, sull’asserito fatto che gli undici anni e mezzo di esperienza professionale acquisiti prima della sua entrata in servizio presso la BCE dovessero essere considerati «pertinenti» ai fini della prassi amministrativa costante per il calcolo delle retribuzioni dei nuovi membri del personale, atteso che una siffatta valutazione fattuale competerebbe alla BCE sempre che essa fosse effettivamente tenuta ad applicare tale prassi ai fini dell’inquadramento nello scatto del ricorrente a seguito del concorso di cui trattasi. 65 Dall’altro lato, anche supponendo che l’esperienza pertinente che fa valere il ricorrente anteriore alla sua entrata in servizio presso la BCE debba essere considerata «pertinente» ai sensi della prassi amministrativa costante per il calcolo delle retribuzioni dei nuovi membri del personale, la situazione dell’interessato si distingue da quella della ricorrente nella causa che ha dato luogo alla sentenza del 15 gennaio 1985, Samara/Commissione ( 266/83 , EU:C:1985:9 ).

In particolare, come risulta dal punto 15 di tale sentenza, la nomina di quest’ultima nel suo nuovo posto non faceva parte del normale sviluppo della sua carriera, cosicché le differenze tra le mansioni di dattilografa che essa svolgeva in precedenza in qualità di dipendente e quelle di segretaria stenodattilografa oggetto della sua nomina erano tali da giustificare ch’essa invocasse la propria precedente esperienza in quest’ultimo settore. 66 Ne consegue che la brevità del periodo trascorso dal ricorrente alla BCE prima di superare il concorso di cui trattasi, rispetto ai periodi lavorati prima della sua assunzione da parte della BCE, sarebbe rilevante solo nel caso in cui venisse esclusa qualsiasi considerazione della sua esperienza professionale precedente alla sua entrata in servizio, il che non è avvenuto nel caso di specie. 67 In secondo luogo, è vero che, al punto 51 della sentenza impugnata, il Tribunale è pervenuto alla conclusione della comparabilità tra la situazione dei candidati interni e quella dei candidati esterni al concorso di cui trattasi, mentre invece ha successivamente rilevato, al punto 72 di tale sentenza, nell’ambito della sua valutazione relativa alla giustificazione della differenza di trattamento e facendo riferimento alla giurisprudenza derivante dalla sentenza del 29 gennaio 1985, Michel/Commissione ( 273/83 , EU:C:1985:31 ), che tali due gruppi erano obiettivamente distinti. 68 Tuttavia, dalla lettura complessiva della sentenza impugnata, in particolare dai punti 50, 51, 57 e da 66 a 72 di quest’ultima, risulta che il Tribunale ha ritenuto che detti gruppi sono comparabili nella misura in cui per entrambi l’esperienza professionale anteriore pertinente deve essere presa in considerazione ai fini dell’inquadramento nello scatto della medesima fascia retributiva, ma che, alla luce, in particolare, dei differenti obiettivi perseguiti dalle norme applicate a ciascuno di tali gruppi, è giustificato che le modalità di considerazione della loro esperienza professionale anteriore siano diverse. 69 In terzo luogo, nella misura in cui il ricorrente addebita al Tribunale di aver constatato, al punto 73 della sentenza impugnata, che l’applicazione, nel caso di specie, della prassi amministrativa costante per il calcolo delle retribuzioni dei nuovi membri del personale rischiava di comportare che la stessa esperienza professionale del ricorrente fosse presa in considerazione due volte, è sufficiente rilevare come dalle considerazioni esposte ai punti 60 e 66 della presente sentenza risulti, da un lato, che solo la mancata considerazione dell’esperienza professionale anteriore giustifica l’applicazione, per analogia, dell’articolo 32 dello Statuto e, dall’altro, che una considerazione di tale esperienza che si riveli meno favorevole per l’interessato rispetto a quella che comporterebbe l’articolo 32 dello Statuto non costituisce, di per sé, una violazione del principio della parità di trattamento. 70 In quarto e ultimo luogo, il ricorrente sostiene che il principio di proporzionalità non è stato rispettato in quanto l’esperienza professionale anteriore dei candidati esterni al concorso di cui trattasi è presa in considerazione in modo praticamente illimitato, mentre quella dei candidati interni al medesimo concorso viene presa in considerazione solo in misura nettamente minore. 71 Al riguardo, è sufficiente rilevare che tale argomento non può rimettere in discussione la valutazione del Tribunale ed è, pertanto, inoperante, poiché da quanto precede risulta che il Tribunale ha potuto ritenere, senza commettere errori di diritto, da un lato, che le diverse modalità di considerazione dell’esperienza professionale anteriore dei candidati interni e dei candidati esterni al concorso di cui trattasi erano giustificate dai differenti obiettivi perseguiti dalle disposizioni applicate a ciascuno di tali gruppi e, dall’altro, che il fatto che l’applicazione della prassi amministrativa costante per il calcolo delle retribuzioni dei nuovi membri del personale possa eventualmente condurre a un inquadramento in uno scatto superiore non implica, di per sé, una violazione del principio della parità di trattamento. 72 Alla luce dell’insieme delle considerazioni che precedono, occorre respingere il motivo unico dedotto dal ricorrente e, pertanto, l’impugnazione nel suo complesso.

Sulle spese 73 Ai sensi dell’articolo 184, paragrafo 2, del regolamento di procedura, quando l’impugnazione è respinta, la Corte statuisce sulle spese. 74 Ai sensi dell’articolo 138, paragrafo 1, di tale regolamento, applicabile al procedimento di impugnazione a norma dell’articolo 184, paragrafo 1, del medesimo, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. 75 Poiché la BCE ha fatto domanda di condanna del ricorrente alle spese, quest’ultimo, rimasto soccombente in sede d’impugnazione, va condannato a sopportare, oltre alle proprie spese, quelle sostenute dalla BCE.

Per questi motivi, la Corte (Quinta Sezione) dichiara e statuisce: 1) L’impugnazione è respinta. 2) Il sig. [OSCURATO:PERSONA] è condannato a sopportare, oltre alle proprie spese, quelle sostenute dalla Banca centrale europea.

Firme ( *1 ) Lingua processuale: il tedesco.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62020CJ0272 SENTENZA DELLA CORTE (Quinta Sezione) 6 ottobre 2021 ( *1 ) «Impugnazione – Funzione pubblica – Personale della Banca centrale europea (BCE) – Retribuzione – Concorso – Parità di trattamento tra candidati interni e candidati esterni – Attribuzione dello scatto» Nella causa C‑272/20 P, avente ad oggetto l’impugnazione, ai sensi dell’articolo 56 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, proposta il 19 giugno 2020, [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (Germania), rappresentato da K. Kujath, Rechtsanwalt, ricorrente, procedimento in cui l’altra parte è: Banca centrale europea (BCE) , rappresentata da F. von Lindeiner e M. Rötting, in qualità di agenti, assistiti da B. Wägenbaur, Rechtsanwalt, convenuta in primo grado, LA CORTE (Quinta Sezione), composta da E. Regan (relatore), presidente di sezione, M. Ilešič, E. Juhász, C. Lycourgos e I. Jarukaitis, giudici, avvocato generale: J. Richard de la Tour cancelliere: A. [OSCURATO:PERSONA] vista la fase scritta del procedimento, vista la decisione, adottata dopo aver sentito l’avvocato generale, di giudicare la causa senza conclusioni, ha pronunciato la seguente Sentenza 1 Con la sua impugnazione il sig. [OSCURATO:PERSONA] chiede l’annullamento della sentenza del Tribunale dell’Unione europea del 2 aprile 2020, [OSCURATO:PERSONA]/BCE (T‑474/18, non pubblicata; in prosieguo: la «sentenza impugnata», EU:T:2020:140 ), con la quale è stata respinta la sua domanda fondata sull’articolo 270 TFUE e sull’articolo 50 bis dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea e diretta all’annullamento, da un lato, della decisione della Banca centrale europea (BCE) del 3 gennaio 2018 (in prosieguo: la «decisione controversa»), nella parte in cui gli attribuisce soltanto lo scatto 17 della fascia di retribuzione F/G, e, dall’altro, della decisione della BCE del 25 maggio 2018, che respinge il suo reclamo (in prosieguo: la «decisione del 25 maggio 2018»). Fatti all’origine della controversia e decisione controversa 2 I fatti all’origine della controversia, quali risultano dai punti da 1 a 11 della sentenza impugnata, si presentano come segue. 3 Il 1 o ottobre 2015, a seguito di un concorso, la BCE ha assunto il sig. [OSCURATO:PERSONA] per il periodo dal 1 o ottobre 2015 al 30 settembre 2018, come analista nel settore della vigilanza alla Direzione generale (DG) Vigilanza microprudenziale IV. Il contratto del ricorrente era un contratto a tempo determinato che, alla scadenza, poteva essere convertito in un contratto a tempo indeterminato. 4 Al momento della sua assunzione il ricorrente è stato inquadrato, conformemente all’avviso di posto vacante, nella fascia di retribuzione E/F secondo la struttura salariale della BCE. All’interno di detta fascia, la BCE gli ha attribuito lo scatto 70 sulla base della sua precedente esperienza professionale di circa undici anni e mezzo presso la [OSCURATO:PERSONA] (Banca federale di Germania), che – secondo una prassi amministrativa costante quale codificata in un documento intitolato [OSCURATO:PERSONA] (Linee direttrici relative alle proposte in materia retributiva), adottato dalla DG Risorse umane della BCE il 30 aprile 2012 (in prosieguo: la «prassi amministrativa costante per il calcolo delle retribuzioni dei nuovi membri del personale») – è stata conteggiata in ragione di sei scatti per ogni anno di esperienza professionale anteriore pertinente, acquisita a un livello equivalente o superiore a quello del posto da coprire, ossia 6 × 11,5 = 69 scatti, che sono stati aggiunti al primo scatto della fascia di retribuzione E/F, per un totale di 70 scatti. 5 Nell’ambito della procedura di revisione annuale degli stipendi e dei premi per il periodo dal 1 o settembre 2015 al 31 agosto 2016, al ricorrente sono stati attribuiti quattro scatti supplementari; egli ha così raggiunto lo scatto 74 della fascia di retribuzione E/F. 6 Il 27 febbraio 2017, a seguito di un concorso, la BCE ha temporaneamente promosso il ricorrente a una fascia di retribuzione più elevata, per il periodo dal 1 o marzo 2017 al 30 settembre 2018, in qualità di supervisore nella divisione Vigilanza sulle banche significative IX della DG Vigilanza microprudenziale II, attribuendogli lo scatto 17 della fascia di retribuzione F/G. Il contratto del ricorrente era, a tal titolo, un contratto a tempo determinato che non poteva essere convertito in un contratto a tempo indeterminato. 7 Il 2 giugno 2017, la BCE ha pubblicato due avvisi di posti vacanti di contenuto analogo, rivolti l’uno ai candidati interni e l’altro ai candidati esterni, per supervisori bancari all’interno della DG Vigilanza microprudenziale I, con retribuzione di fascia F/G. Nell’ambito del concorso indetto a tal fine (in prosieguo: il «concorso di cui trattasi»), candidati interni e candidati esterni hanno partecipato alla medesima procedura di selezione. 8 La candidatura del ricorrente è stata accolta e, il 3 gennaio 2018, la BCE ha quindi adottato la decisione controversa, con la quale ha trasferito il ricorrente, a partire dal 1 o gennaio 2018, a un posto di supervisore nella divisione Vigilanza sulle banche significative I della DG Vigilanza microprudenziale I, promuovendolo alla fascia di retribuzione F/G e attribuendogli lo scatto 17 di quest’ultima. 9 L’inquadramento del ricorrente nello scatto 17 della fascia di retribuzione F/G disposto nella decisione controversa era fondato sull’articolo 5, paragrafo 1, della circolare amministrativa 2/2011, del 19 luglio 2011, sulla promozione (in prosieguo: la «circolare 2/2011»), secondo cui lo stipendio di base di un candidato interno promosso a una fascia di retribuzione più elevata viene portato – alla data di effetto della promozione – al primo scatto della fascia di retribuzione connessa al nuovo posto oppure viene aumentato del 3%, a seconda dell’importo più vantaggioso. Nel caso di specie, lo stipendio di base del ricorrente corrispondente al suo posto di analista nel settore della vigilanza, inquadrato nello scatto 74 della fascia di retribuzione E/F, è stato aumentato del 3%, un livello corrispondente allo scatto 17 della fascia di retribuzione F/G. 10 Con un messaggio di posta elettronica dell’8 febbraio 2018, il ricorrente ha chiesto un riesame precontenzioso della decisione controversa. L’intenzione era, in sostanza, di essere inquadrato nello scatto 83 della fascia di retribuzione F/G. 11 Il direttore generale aggiunto della DG Risorse umane della BCE ha respinto tale domanda con una decisione del 27 febbraio 2018. 12 Con un messaggio di posta elettronica del 6 aprile 2018, il ricorrente ha presentato un reclamo. Detto reclamo è stato respinto con una decisione del presidente della BCE, pervenuta al ricorrente il 6 giugno 2018, ossia la decisione del 25 maggio 2018. Procedimento dinanzi al Tribunale e sentenza impugnata 13 Con atto introduttivo depositato presso la cancelleria del Tribunale il 6 agosto 2018, il ricorrente ha proposto un ricorso diretto all’annullamento sia della decisione controversa che della decisione del 25 maggio 2018. 14 Con la sentenza impugnata il Tribunale ha respinto tale ricorso. In particolare, il Tribunale ha constatato che i candidati interni e i candidati esterni che hanno superato il concorso di cui trattasi si trovano in situazioni comparabili ai fini del loro inquadramento nello scatto. Esso ha altresì rilevato che l’applicazione di norme diverse a tal fine – essendo stati applicati l’articolo 5, paragrafo 1, della circolare 2/2011 ai candidati interni, come il ricorrente, e la prassi amministrativa costante per il calcolo delle retribuzioni dei nuovi membri del personale ai candidati esterni – può comportare risultati diversi, quand’anche l’esperienza professionale anteriore pertinente dei candidati interni e dei candidati esterni sia la stessa. Il Tribunale ha tuttavia dichiarato che tale differenza di trattamento è giustificata e proporzionata. Conclusioni delle parti 15 Con la sua impugnazione, il ricorrente chiede che la Corte voglia: – annullare la sentenza impugnata nonché la decisione controversa quale precisata dalla decisione del 25 maggio 2018 e – condannare la BCE alle spese. 16 La BCE chiede che la Corte voglia: – rigettare l’impugnazione e – condannare il ricorrente alle spese. [OSCURATO:PERSONA] ricevibilità Argomenti delle parti 17 La BCE sostiene, in via preliminare, che l’impugnazione è irricevibile nel suo complesso, per il motivo che il ricorrente non ha un interesse ad agire, dato che l’annullamento della sentenza impugnata non potrebbe comportare il reinquadramento di quest’ultimo nello scatto 83 della fascia di retribuzione F/G. 18 A tal riguardo, la BCE fa valere che l’argomentazione del ricorrente secondo cui la BCE era tenuta ad inquadrarlo nello scatto 83, e non nello scatto 17, della fascia di retribuzione F/G si basa su una supposizione erronea. Il ricorrente sosterrebbe che tanto l’attività da lui svolta anteriormente presso la [OSCURATO:PERSONA], rientrante tra quelle della categoria media (gehobener Dienst) degli agenti di tale banca e corrispondente al livello di analista, la quale sarebbe stata presa in considerazione per il suo inquadramento nella fascia di retribuzione E/F al momento dell’assunzione presso la BCE come analista nel settore della vigilanza ([OSCURATO:PERSONA]) nel corso del 2015, quanto l’esperienza professionale acquisita nell’ambito della sua attività di analista nel settore della vigilanza ([OSCURATO:PERSONA]) nella fascia di retribuzione E/F presso la BCE, corrispondono pienamente al livello dell’attività di supervisore bancario ([OSCURATO:PERSONA]) nella fascia di retribuzione F/G attribuitagli a seguito del concorso di cui trattasi. Secondo il ricorrente, quindi, tale esperienza professionale, benché acquisita esclusivamente in una fascia di retribuzione meno elevata, avrebbe dovuto, per via della promozione, essere nuovamente presa in considerazione per il calcolo della sua retribuzione. 19 Secondo la BCE, tale supposizione è inesatta. Dal fascicolo risulterebbe – senza che a tal fine siano necessari un accertamento materiale o una valutazione dei fatti – che un’esperienza professionale acquisita prima dell’entrata in servizio e pertinente per un inquadramento nella fascia di retribuzione E/F non è, in via di principio, equivalente a un’esperienza professionale pertinente per un inquadramento nella fascia di retribuzione F/G. Già per tale ragione, l’esperienza professionale acquisita come analista nel settore della vigilanza ([OSCURATO:PERSONA]) presso la BCE non potrebbe essere presa in considerazione di nuovo per l’inquadramento del ricorrente nella fascia di retribuzione F/G. In tale contesto, la BCE rinvia al concetto base della sua prassi amministrativa costante per il calcolo delle retribuzioni dei nuovi membri del personale, di cui alle Linee direttrici relative alle proposte in materia retributiva ([OSCURATO:PERSONA]), in base al quale, «di regola, è l’esperienza pertinente per la funzione da esercitare ed acquisita a tale livello ad essere presa in considerazione». 20 Più precisamente, la BCE fa valere, in primo luogo, per quanto riguarda l’asserita assenza di giustificazione della differenza di trattamento, che il riferimento operato dal ricorrente nella sua impugnazione ai punti 61 e seguenti della sentenza impugnata non rispetta i requisiti derivanti dall’articolo 169, paragrafo 2, del regolamento di procedura della Corte, conformemente al quale i motivi e argomenti di diritto dedotti devono individuare con precisione le parti della motivazione della decisione del Tribunale oggetto di contestazione. 21 In secondo luogo, nell’argomentare che il Tribunale abbia travisato il valore dell’esperienza professionale da lui acquisita prima di entrare in servizio presso la BCE, il ricorrente avrebbe formulato affermazioni di fatto manifestamente irricevibili in sede di impugnazione. In particolare, l’argomento secondo cui l’esperienza professionale acquisita presso la [OSCURATO:PERSONA] è «pertinente» anche per l’inquadramento dell’interessato dopo l’accoglimento della sua candidatura al posto di supervisore nella fascia di retribuzione F/G richiederebbe di qualificare tale esperienza come «pertinente», ai sensi della prassi amministrativa costante per il calcolo delle retribuzioni dei nuovi membri del personale. Orbene, tale qualificazione equivarrebbe a una valutazione di fatto che non rientra nella competenza della Corte in sede di impugnazione. 22 In terzo luogo, sarebbe irricevibile l’argomento del ricorrente con cui quest’ultimo lamenta che il Tribunale abbia dichiarato, al punto 73 della sentenza impugnata, che, applicando al caso di specie la prassi amministrativa costante per il calcolo delle retribuzioni dei nuovi membri del personale, si rischiava di prendere in considerazione due volte la stessa esperienza professionale. Il ricorrente addebita infatti al Tribunale di non aver considerato che la sua esperienza professionale presso la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe dovuto essere conteggiata due volte, per il motivo che essa era «pertinente», tanto nell’ambito della sua assunzione nella fascia di retribuzione E/F quanto, a seguito del concorso di cui trattasi, nella fascia di retribuzione F/G. Giudizio della Corte 23 In primo luogo, deve essere respinto l’argomento della BCE nel senso che il ricorrente non ha un interesse ad agire per il motivo che l’annullamento della sentenza impugnata non potrebbe portare al suo inquadramento nello scatto 83 della fascia di retribuzione F/G. 24 Deve infatti rilevarsi che, per respingere l’impugnazione in quanto irricevibile per il motivo dedotto dalla BCE, occorrerebbe dimostrare che il ricorrente non sarebbe stato collocato in uno scatto superiore nel caso in cui gli fosse stata applicata, a seguito del concorso di cui trattasi, la prassi amministrativa costante per il calcolo delle retribuzioni dei nuovi membri del personale. Orbene, come fa valere, in sostanza, la stessa BCE, determinare se l’esperienza professionale anteriore del ricorrente possa essere qualificata come «pertinente» ai sensi di tale prassi – la quale prevede che ai candidati vengano attribuiti sei scatti per ogni anno di esperienza professionale anteriore pertinente acquisita a un livello equivalente o superiore a quello del posto da coprire – è una questione di fatto che non è stata valutata dal Tribunale nella sentenza impugnata e che non può essere esaminata dalla Corte in sede di impugnazione. 25 Come infatti risulta dal punto 71 della sentenza impugnata, il Tribunale si è limitato a constatare che «non è escluso» che l’applicazione ai candidati interni, come il ricorrente, della prassi amministrativa costante per il calcolo delle retribuzioni dei nuovi membri del personale avrebbe potuto determinare un inquadramento in uno scatto superiore. 26 Orbene, secondo una giurisprudenza consolidata, dall’articolo 256 TFUE nonché dall’articolo 58, primo comma, dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea risulta che con l’impugnazione possono essere sollevate soltanto questioni di diritto. Di conseguenza, il Tribunale è competente in via esclusiva ad accertare e valutare i fatti pertinenti. La valutazione di tali fatti non costituisce pertanto, salvo il caso di un loro snaturamento, una questione di diritto soggetta, in quanto tale, al controllo della Corte nell’ambito di un’impugnazione (sentenza del 26 marzo 2019, Commissione/Italia, C‑621/16 P , EU:C:2019:251 , punto 97 e giurisprudenza ivi citata). 27 Non spetta quindi alla Corte determinare se, nel caso in cui la prassi amministrativa costante per il calcolo delle retribuzioni dei nuovi membri del personale fosse stata applicata al ricorrente, quest’ultimo sarebbe stato effettivamente inquadrato nello scatto 83, anziché nello scatto 17, della fascia di retribuzione F/G. 28 Inoltre, se è vero che una domanda del ricorrente diretta a che la Corte effettui una costatazione in tal senso o ingiunga alla BCE di adottare una decisione che lo inquadri in tale scatto 83 sarebbe effettivamente irricevibile (v., per analogia, sentenza del 12 luglio 1984, Angelidis/Commissione, 17/83 , EU:C:1984:267 , punti da 14 a 17 ), con la sua argomentazione su tale punto il ricorrente non formula una simile domanda, ma si limita a mettere in evidenza le conseguenze che, a suo avviso, derivano dalla violazione dal principio della parità di trattamento commessa dalla BCE e, a sua volta, dal Tribunale. Orbene, una siffatta argomentazione non può comportare l’irricevibilità dell’impugnazione, la quale si fonda su tale principio generale e solleva quindi una questione di diritto. 29 In secondo luogo, per quanto riguarda, anzitutto, l’argomento della BCE esposto al punto 20 della presente sentenza, occorre rilevare che il punto dell’impugnazione in cui figura un generico riferimento ai punti 61 e seguenti della sentenza impugnata mira solo a richiamare una parte del contenuto di tale sentenza. Nel prosieguo della sua impugnazione, il ricorrente individua i punti specifici di detta sentenza nell’ambito degli argomenti che egli adduce avverso i suddetti punti 61 e seguenti, vale a dire i punti da 63 a 66, 68, 72, 73 e 75 della medesima sentenza. Occorre altresì aggiungere che la parte della sentenza impugnata considerata nel caso di specie, vale a dire la valutazione del Tribunale relativa alla questione della giustificazione della differenza di trattamento di cui trattasi, contiene solo una ventina di punti, di modo che, con l’ausilio dei punti specifici di tale sentenza individuati dal ricorrente nella sua impugnazione, non può essere constatata alcuna ambiguità nell’individuazione delle parti della motivazione oggetto della contestazione. 30 Successivamente, nella misura in cui addebita al Tribunale di aver travisato il valore dell’esperienza professionale da lui acquisita prima di entrare in servizio presso la BCE, il ricorrente intende far valere che, tenuto conto dei lunghi periodi di impiego anteriori pertinenti al di fuori della BCE e del suo breve periodo di attività presso la BCE, avrebbe dovuto essergli applicato il principio secondo cui i partecipanti a un concorso generale meritano un trattamento uguale, come interpretato dalla Corte nella sentenza del 15 gennaio 1985, Samara/Commissione ( 266/83 , EU:C:1985:9 ). 31 Con tale argomento il ricorrente non chiede quindi alla Corte di procedere ad una nuova valutazione dei fatti, ma contesta l’interpretazione fornita dal Tribunale della giurisprudenza della Corte rilevante in materia. Detto argomento è, pertanto, ricevibile. 32 In ultimo luogo, nella misura in cui addebita al Tribunale di aver dichiarato, al punto 73 della sentenza impugnata, che, applicando al caso di specie la prassi amministrativa costante per il calcolo delle retribuzioni dei nuovi membri del personale, si rischiava di prendere in considerazione due volte la stessa esperienza professionale, il ricorrente non rimette in discussione la valutazione in sé di tali fatti da parte del Tribunale. Egli contesta, invece, la valutazione del Tribunale secondo cui il principio della parità di trattamento non esige che una medesima esperienza professionale di un candidato interno venga presa in considerazione una seconda volta, allorché la presa in considerazione iniziale di tale esperienza non consenta un eventuale inquadramento di tale candidato in uno scatto vantaggioso quanto quello che sarebbe risultato dall’applicazione delle norme in vigore per i candidati esterni. Pertanto, l’argomento addotta dal ricorrente al riguardo è ricevibile. Nel merito Argomenti delle parti 33 Con il suo motivo unico, il ricorrente sostiene che il Tribunale ha violato il principio della parità di trattamento, quale sancito dall’articolo 20 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (in prosieguo: la «Carta»), ritenendo che la differenza di trattamento che esso aveva correttamente individuato ai punti da 52 a 55 della sentenza impugnata fosse giustificata sulla base di un criterio obiettivo e ragionevole e fosse proporzionata al suo proprio scopo. 34 In primo luogo, per quanto riguarda la valutazione del Tribunale relativa all’esistenza di una giustificazione, il ricorrente sostiene che, ai punti 61 e seguenti della sentenza impugnata, il Tribunale non ha tenuto conto di una rilevante differenza esistente tra l’articolo 32 dello Statuto dei funzionari dell’Unione europea (in prosieguo: lo «Statuto») e la prassi amministrativa costante per il calcolo delle retribuzioni dei nuovi membri del personale. Infatti, l’esperienza professionale anteriore pertinente dei candidati esterni che hanno superato il concorso potrebbe essere presa in considerazione nella fascia di retribuzione praticamente senza limiti e condurre all’inquadramento in uno scatto nettamente superiore rispetto allo scatto attribuito ai candidati interni come il ricorrente. Tale rilevante differenza richiederebbe, in situazioni come quella del ricorrente, l’applicazione della prassi amministrativa costante per il calcolo delle retribuzioni dei nuovi membri del personale. La valutazione del Tribunale, contenuta al punto 66 della sentenza impugnata, quanto alla comparabilità tra l’articolo 32 dello Statuto e tale prassi, non sarebbe convincente nel caso di specie. 35 Secondo il ricorrente, contrariamente a quanto dichiarato dal Tribunale, non si deve applicare la giurisprudenza relativa allo Statuto a situazioni come quelle di cui trattasi nella presente causa, tanto più che i funzionari dell’Unione hanno uno status diverso da quello dei membri del personale dell’Unione che non hanno la qualità di funzionario. Nel caso del ricorrente, tale differenza di status risulterebbe chiaramente dal fatto che, inizialmente, egli sia stato assunto solo a tempo determinato. L’applicazione della logica giuridica dell’articolo 46 dello Statuto, che mirerebbe a garantire la maggiore continuità possibile nell’evoluzione dell’anzianità e della retribuzione, non sarebbe adattata ai membri del personale non funzionari, i quali hanno status diverso. Per i membri del personale interessati la finalità di detta disposizione sarebbe di ordine puramente economico. Non si tratterebbe, in ogni caso, di una giustificazione adeguata, ai sensi dell’articolo 52, paragrafo 2, della Carta. 36 Poiché la situazione dei membri del personale che hanno la qualità di funzionario e quella dei membri del personale che non hanno tale qualità non sono comparabili, il Tribunale avrebbe inutilmente dichiarato, ai punti 64, 65, 68 e seguenti della sentenza impugnata, che una qualsivoglia presa in considerazione della formazione e dell’esperienza professionale permetterebbe di trattare i candidati interni in maniera meno favorevole dei candidati esterni. 37 Il ricorrente sostiene, inoltre, che il Tribunale non ha preso in considerazione l’esperienza professionale pertinente di undici anni e mezzo che egli ha acquisito prima di entrare in servizio presso la BCE e il fatto che egli sia stato promosso a un nuovo posto dopo soli due anni di servizio. Tenuto conto dei lunghi periodi di impiego anteriori pertinenti al di fuori della BCE e del breve periodo di attività del ricorrente presso la BCE, la sua situazione sarebbe stata maggiormente paragonabile a quella dei candidati esterni che a quella dei candidati interni. Dalla giurisprudenza derivante dalla sentenza del 15 gennaio 1985, Samara/Commissione ( 266/83 , EU:C:1985:9 , punto 15 ), risulterebbe che, in un caso del genere, deve prevalere il principio secondo cui i partecipanti a un concorso generale meritano un trattamento uguale. 38 La giurisprudenza della Corte derivante dalla sentenza del 29 gennaio 1985, Michel/Commissione ( 273/83 , EU:C:1985:31 , punto 25 ), richiamata dal Tribunale al punto 72 della sentenza impugnata, secondo cui il fatto di tener conto delle esperienze professionali dei candidati interni e dei candidati esterni che hanno superato lo stesso concorso in due modi diversi non è contrario al principio della parità di trattamento se i due gruppi sono obiettivamente distinti e se i due modi sono adeguati alle particolari esigenze di ciascuno di essi, non sarebbe applicabile nel caso di specie. Ai punti 40, 45 e 51 di quest’ultima sentenza, il Tribunale perverrebbe alla conclusione che i candidati interni ed esterni che hanno superato il medesimo concorso si trovano in situazioni comparabili, perlomeno per quanto riguarda il loro inquadramento nello scatto. Sarebbe contraddittorio ritenere che esistano differenze oggettive tra i due gruppi considerati. 39 Allo stesso modo, il Tribunale avrebbe erroneamente ritenuto, al punto 73 della sentenza impugnata, che, applicando al caso di specie la prassi amministrativa costante per il calcolo delle retribuzioni dei nuovi membri del personale, si rischiava di prendere in considerazione due volte la stessa esperienza professionale del ricorrente. Sarebbe certamente corretto che, al momento dell’assunzione iniziale del ricorrente nella fascia di retribuzione E/F, l’esperienza professionale pertinente è stata presa in considerazione per il suo inquadramento nello scatto 70. Tuttavia, nell’ambito della fascia di retribuzione F/G, più elevata e corrispondente al posto al quale il ricorrente è stato promosso, tener conto dell’esperienza professionale avrebbe comportato un inquadramento in uno scatto ben superiore. L’esperienza professionale anteriore pertinente sarebbe stata presa in considerazione solo in maniera limitata, con l’inquadramento al livello più basso ossia nello scatto 17. 40 In secondo luogo, il ricorrente contesta la conclusione del Tribunale, al punto 75 della sentenza impugnata, secondo cui la decisione controversa era non solo giustificata, ma anche proporzionata. 41 Il Tribunale avrebbe menzionato, al riguardo, l’obiettivo perseguito dalla differenza di trattamento di cui trattasi, consistente nel garantire la maggiore continuità possibile nell’evoluzione della carriera e della retribuzione dei membri del personale della BCE. Esso avrebbe indicato anche che l’esperienza professionale anteriore pertinente del ricorrente era stata convertita nel suo inquadramento nello scatto della fascia di retribuzione F/G risultante dall’applicazione dell’articolo 5, paragrafo 1, della circolare 2/2011. 42 Tuttavia, il fatto che, contrariamente a quanto previsto dall’articolo 32 dello Statuto, l’esperienza professionale anteriore pertinente venga presa in considerazione in modo praticamente illimitato per i candidati esterni, conformemente alla prassi amministrativa costante per il calcolo delle retribuzioni dei nuovi membri del personale, e solo in misura nettamente minore per i candidati interni, in applicazione dell’articolo 5, paragrafo 1, della circolare 2/2011, contrasterebbe con la proporzionalità della misura in questione. Il trattamento sfavorevole che sarebbe stato riservato al ricorrente al momento del suo inquadramento nella fascia di retribuzione F/G rappresenterebbe una perdita di reddito di circa il 15% rispetto al reddito che egli avrebbe percepito se avesse avuto la qualità di candidato esterno al momento dell’assunzione. 43 La BCE fa valere che l’impugnazione è infondata. Giudizio della Corte 44 Occorre anzitutto rilevare che, con la sua impugnazione, il ricorrente non contesta le valutazioni effettuate dal Tribunale secondo cui, da un lato, i candidati interni e i candidati esterni che hanno superato il concorso di cui trattasi si trovano in situazioni comparabili ai fini del loro inquadramento nello scatto e, dall’altro, l’applicazione di norme diverse a tali fini – essendo stati applicati l’articolo 5, paragrafo 1, della circolare 2/2011 a candidati interni, come il ricorrente, e la prassi amministrativa costante per il calcolo delle retribuzioni dei nuovi membri del personale ai candidati esterni – può comportare risultati diversi, quand’anche l’esperienza professionale anteriore pertinente dei candidati interni e dei candidati esterni sia identica. 45 Il ricorrente sostiene, invece, che il Tribunale ha erroneamente dichiarato – basandosi sulla giurisprudenza derivante dalle sentenze della Corte del 15 gennaio 1985, Samara/Commissione ( 266/83 , EU:C:1985:9 ), e del 29 gennaio 1985, Michel/Commissione ( 273/83 , EU:C:1985:31 ), nonché del Tribunale del 28 settembre 1993, Baiwir e a./Commissione ( da T‑103/92 a T‑105/92 , EU:T:1993:79 ), e del 14 dicembre 2011, [OSCURATO:PERSONA]/Commissione ( T‑563/10 P , EU:T:2011:746 ), relativa allo Statuto – che tale differenza di trattamento è giustificata e proporzionata. 46 Come dichiarato dalla Corte, si configura una violazione del principio della parità di trattamento, applicabile al diritto della funzione pubblica dell’Unione, quando a due categorie di persone le cui situazioni di fatto e di diritto non presentano differenze essenziali viene riservato un trattamento diverso al momento della loro assunzione e tale differenza di trattamento non è oggettivamente giustificata (sentenza del 4 marzo 2010, [OSCURATO:PERSONA] e a./Parlamento, C‑496/08 P , EU:C:2010:116 , punto 99 e giurisprudenza ivi citata). 47 Nell’ambito dell’interpretazione delle disposizioni dello Statuto relative all’inquadramento nello scatto di un funzionario in servizio nominato in un nuovo posto a seguito di un concorso generale, la Corte ha dichiarato che lo Statuto non contiene specifiche disposizioni che disciplinano tale inquadramento. Secondo un’interpretazione meramente testuale, il passaggio di un funzionario in servizio da una categoria a un’altra non costituisce un’«assunzione», ai fini dell’articolo 32 dello Statuto, dal momento che tale funzionario è già stato precedentemente assunto, e non costituisce neppure una «promozione», ai fini dell’articolo 46 dello Statuto, dato che una nomina del genere non consegue a procedimenti contemplati dallo Statuto per disciplinare la promozione dei funzionari. La Corte ha quindi interpretato tali disposizioni tenendo conto del contesto nel quale esse si iscrivono e della loro finalità (v., in tal senso, sentenze del 15 gennaio 1985, Samara/Commissione, 266/83 , EU:C:1985:9 , punto 13 , e del 29 gennaio 1985, Michel/Commissione, 273/83 , EU:C:1985:31 , punto 18 ). 48 La Corte ha rilevato che l’articolo 32 dello Statuto tende segnatamente ad attribuire all’autorità che ha il potere di nomina la possibilità di tener conto, sia pure entro limiti abbastanza rigorosi, della formazione e dell’esperienza professionale acquisite dal candidato prima della sua entrata in servizio in qualità di funzionario (sentenza del 29 gennaio 1985, Michel/Commissione, 273/83 , EU:C:1985:31 , punto 20 ). 49 Per contro, l’articolo 46 dello Statuto ha lo scopo precipuo di garantire, durante lo svolgimento della carriera di un funzionario, la massima continuità possibile nell’evoluzione dell’anzianità e dello stipendio. La necessità di una siffatta disposizione risulta in particolare dal fatto che, secondo la tabella degli stipendi base, gli stipendi relativi agli scatti più alti di un grado e quelli relativi agli scatti più bassi del grado superiore in parte coincidono. Orbene, la stessa sovrapposizione parziale sussiste tra le varie categorie. Onde evitare che un funzionario di uno dei gradi più alti di una categoria subisca una perdita, in qualche caso rilevante, d’anzianità e di stipendio rispetto ai colleghi all’atto del passaggio alla categoria superiore, è quindi necessario applicare nei suoi confronti i principi stabiliti dall’articolo 46 dello Statuto (sentenza del 29 gennaio 1985, Michel/Commissione, 273/83 , EU:C:1985:31 , punto 21 e 22 ). 50 La Corte ha così stabilito il principio secondo cui l’inquadramento nello scatto di un funzionario che passa da una categoria ad un’altra a seguito di un concorso generale deve essere fondato sui principi enunciati all’articolo 46 dello Statuto e non su quelli menzionati all’articolo 32, secondo comma, di quest’ultimo (sentenza del 29 gennaio 1985, Michel/Commissione, 273/83 , EU:C:1985:31 , punto 23 ). 51 La Corte ha tuttavia ammesso l’esistenza di deroghe a tale principio, allorché le circostanze di fatto del caso di specie giustificano l’equiparazione della nomina del funzionario interessato ad un’assunzione, ai sensi dell’articolo 32 dello Statuto. La Corte ha quindi ritenuto che, in presenza di simili circostanze, si deve far prevalere il principio secondo cui i partecipanti a un concorso generale meritano un trattamento uguale rispetto alla necessità di garantire la parità tra il funzionario vincitore di un concorso generale e gli altri funzionari già assunti (v., in tal senso, sentenze del 15 gennaio 1985, Samara/Commissione, 266/83 , EU:C:1985:9 , punti 12 e 15 , e del 14 giugno 1988, Lucas/Commissione, 47/87 , EU:C:1988:301 , punto 14 ). 52 Nei limiti in cui il ricorrente addebita al Tribunale di aver applicato nella sua situazione la giurisprudenza della Corte e quella del Tribunale relative allo Statuto, occorre ricordare, in primo luogo, che, al punto 59 della sentenza impugnata, il Tribunale ha riconosciuto che le disposizioni dello Statuto non sono direttamente applicabili al personale della BCE. Esso ha tuttavia correttamente ritenuto, al punto 66 di tale sentenza, che le considerazioni sottese al rapporto tra gli articoli 32 e 46 dello Statuto sono paragonabili a quelle sottese all’articolazione tra la prassi amministrativa costante per il calcolo delle retribuzioni dei nuovi membri del personale e l’articolo 5, paragrafo 1, della circolare 2/2011. 53 Come rilevato dal Tribunale al suddetto punto 66, infatti, tanto nel caso dello Statuto quanto in quello degli strumenti considerati nella fattispecie, si tratta di determinare se l’inquadramento nello scatto di un membro del personale in servizio nominato in un nuovo posto a seguito di un concorso generale debba essere disciplinato dalle disposizioni relative all’assunzione, ossia dall’articolo 32 dello Statuto o – come nel caso di specie – dalla prassi amministrativa costante per il calcolo delle retribuzioni dei nuovi membri del personale, oppure dalle disposizioni relative alla promozione, ossia dall’articolo 46 dello Statuto o – come nel caso di specie – dall’articolo 5, paragrafo 1, della circolare 2/2011. 54 Peraltro, il Tribunale ha ritenuto, al punto 57 della sentenza impugnata, senza che il ricorrente abbia dimostrato un errore di diritto o uno snaturamento degli elementi di fatto o di prova al riguardo, che l’obiettivo sotteso all’articolo 5, paragrafo 1, della circolare 2/2011 consiste nel garantire, nel corso del normale svolgimento della carriera di un dipendente in servizio presso la BCE, la massima continuità possibile nell’evoluzione della sua retribuzione; un tale obiettivo è comparabile a quello perseguito dall’articolo 46 dello Statuto. 55 Inoltre, come il Tribunale ha correttamente ricordato al punto 59 della sentenza impugnata, i precetti derivanti dalla giurisprudenza della Corte e da quella del Tribunale relativi allo Statuto sono nel caso di specie pertinenti nella misura in cui riguardano il principio generale della parità di trattamento sancito all’articolo 20 della Carta e applicabile, in forza dell’articolo 51, paragrafo 1, di quest’ultima, a tutte le istituzioni, organi e organismi dell’Unione, compresa la BCE. 56 In secondo luogo, il fatto che il ricorrente non beneficiasse ancora di un contratto a tempo indeterminato con la BCE al momento del superamento del concorso di cui trattasi non ha alcuna incidenza sulla circostanza che, da un lato, come esposto al punto 54 della presente sentenza, l’obiettivo sotteso all’articolo 5, paragrafo 1, della circolare 2/2011, di cui si è tenuto conto nella decisione controversa ai fini dell’inquadramento del ricorrente nello scatto della fascia di retribuzione F/G, consiste nel garantire, durante il normale svolgimento della carriera di un dipendente in servizio della BCE, la massima continuità possibile nell’evoluzione della sua retribuzione e che, dall’altro, tale obiettivo è paragonabile a quello perseguito dall’articolo 46 dello Statuto dei funzionari in servizio presso le istituzioni dell’Unione. 57 In terzo luogo, è certamente vero che l’articolo 32 dello Statuto limita a due anni il computo dell’esperienza anteriore dei nuovi assunti, mentre la prassi amministrativa costante per il calcolo delle retribuzioni dei nuovi membri del personale non sembra imporre un simile limite alla considerazione dell’esperienza anteriore pertinente dei nuovi membri del personale della BCE. Tuttavia, le diverse modalità di computo dell’esperienza professionale anteriore ai sensi dell’articolo 32 dello Statuto e in base alla suddetta prassi risultano dalle peculiarità di ciascuno di tali regimi, i quali non devono essere identici sotto tutti gli aspetti affinché la logica giuridica derivante dalla giurisprudenza della Corte relativa a uno di essi sia considerata applicabile, per analogia, all’altro. 58 Per quanto riguarda il modo in cui il Tribunale ha applicato, nel caso di specie, la giurisprudenza della Corte di giustizia e quella del Tribunale relative allo Statuto, dalla valutazione effettuata dal Tribunale, in particolare ai punti 67, 69 e 70 della sentenza impugnata, dei dati confluiti nel fascicolo – senza che uno snaturamento sia stato dimostrato dal ricorrente a tal riguardo – deriva che l’intera esperienza professionale anteriore che quest’ultimo ha fatto valere in primo grado, vale a dire tanto l’esperienza professionale pertinente anteriore quanto l’esperienza professionale successiva alla sua entrata in servizio presso la BCE, è stata presa in considerazione ai fini del suo inquadramento nella fascia di retribuzione F/G risultante dall’applicazione dell’articolo 5, paragrafo 1, della circolare 2/2011. 59 È certamente vero che, come risulta dal punto 25 della presente sentenza, il Tribunale ha riconosciuto, al punto 71 della sentenza impugnata, che non è escluso che l’applicazione ai candidati interni, come il ricorrente, della prassi amministrativa costante per il calcolo delle retribuzioni dei nuovi membri del personale, anziché dell’articolo 5, paragrafo 1, della circolare 2/2011, avrebbe potuto comportare un inquadramento in uno scatto superiore. 60 Tuttavia, come correttamente ricordato dal Tribunale al punto 72 della sentenza impugnata, il fatto che si tenga conto delle esperienze professionali dei candidati interni e dei candidati esterni che hanno superato lo stesso concorso in due modi diversi non è contrario al principio della parità di trattamento se i due gruppi sono obiettivamente distinti e se i due modi sono adeguati alle particolari esigenze di ciascuno di essi (sentenze del 29 gennaio 1985, Michel/Commissione, 273/83 , EU:C:1985:31 , punto 25 ). 61 Ciò vale, in particolare, quando le esperienze professionali acquisite dai candidati interni prima della loro entrata in servizio presso l’istituzione, l’organo o l’organismo dell’Unione interessato sono già state prese in considerazione al momento della loro assunzione, mentre le esperienze professionali acquisite all’interno di tale istituzione, di tale organo o di tale organismo sono state prese in considerazione al momento dei loro avanzamenti di scatto o delle loro promozioni. In un simile caso, non è affatto discriminatorio valorizzare le esperienze professionali acquisite dai candidati esterni applicando loro le disposizioni in materia di assunzione, mentre le esperienze professionali acquisite dai candidati interni restano riconosciute applicando le disposizioni che assicurano la continuità nell’evoluzione della retribuzione (v., in tal senso, sentenze del 29 gennaio 1985, Michel/Commissione, 273/83 , EU:C:1985:31 , punti da 24 a 26 ). 62 Di conseguenza, il Tribunale ha correttamente dichiarato, al punto 75 della sentenza impugnata, che la differenza di trattamento di cui trattasi nella presente causa tra, da un lato, il ricorrente, in quanto candidato interno che aveva superato il concorso di cui trattasi, e, dall’altro, i candidati esterni che avevano superato il concorso di cui trattasi, ai fini del loro inquadramento nello scatto, è giustificata sulla base dell’obiettivo perseguito dall’articolo 5, paragrafo 1, della circolare 2/2011, che consiste nel garantire, durante il normale svolgimento della carriera di un dipendente in servizio presso la BCE, la massima continuità possibile nell’evoluzione della sua carriera e della sua retribuzione, ed è proporzionata a tale obiettivo, in quanto l’esperienza professionale anteriore pertinente che il ricorrente adduce nel caso di specie è stata presa in considerazione ai fini del suo inquadramento nello scatto della fascia di retribuzione F/G risultante dall’applicazione dell’articolo 5, paragrafo 1, della circolare 2/2011. 63 Gli altri argomenti dedotti dal ricorrente nell’ambito della presente impugnazione non sono idonei a rimettere in discussione tale valutazione. 64 In primo luogo, il ricorrente sostiene a torto che dalla giurisprudenza derivante dalla sentenza del 15 gennaio 1985, Samara/Commissione ( 266/83 , EU:C:1985:9 ), risulta che, in un caso come il suo, deve prevalere il principio secondo cui i partecipanti a un concorso generale meritano un trattamento uguale. Da un lato, il ricorrente non può utilmente basarsi, a tal fine, sull’asserito fatto che gli undici anni e mezzo di esperienza professionale acquisiti prima della sua entrata in servizio presso la BCE dovessero essere considerati «pertinenti» ai fini della prassi amministrativa costante per il calcolo delle retribuzioni dei nuovi membri del personale, atteso che una siffatta valutazione fattuale competerebbe alla BCE sempre che essa fosse effettivamente tenuta ad applicare tale prassi ai fini dell’inquadramento nello scatto del ricorrente a seguito del concorso di cui trattasi. 65 Dall’altro lato, anche supponendo che l’esperienza pertinente che fa valere il ricorrente anteriore alla sua entrata in servizio presso la BCE debba essere considerata «pertinente» ai sensi della prassi amministrativa costante per il calcolo delle retribuzioni dei nuovi membri del personale, la situazione dell’interessato si distingue da quella della ricorrente nella causa che ha dato luogo alla sentenza del 15 gennaio 1985, Samara/Commissione ( 266/83 , EU:C:1985:9 ). In particolare, come risulta dal punto 15 di tale sentenza, la nomina di quest’ultima nel suo nuovo posto non faceva parte del normale sviluppo della sua carriera, cosicché le differenze tra le mansioni di dattilografa che essa svolgeva in precedenza in qualità di dipendente e quelle di segretaria stenodattilografa oggetto della sua nomina erano tali da giustificare ch’essa invocasse la propria precedente esperienza in quest’ultimo settore. 66 Ne consegue che la brevità del periodo trascorso dal ricorrente alla BCE prima di superare il concorso di cui trattasi, rispetto ai periodi lavorati prima della sua assunzione da parte della BCE, sarebbe rilevante solo nel caso in cui venisse esclusa qualsiasi considerazione della sua esperienza professionale precedente alla sua entrata in servizio, il che non è avvenuto nel caso di specie. 67 In secondo luogo, è vero che, al punto 51 della sentenza impugnata, il Tribunale è pervenuto alla conclusione della comparabilità tra la situazione dei candidati interni e quella dei candidati esterni al concorso di cui trattasi, mentre invece ha successivamente rilevato, al punto 72 di tale sentenza, nell’ambito della sua valutazione relativa alla giustificazione della differenza di trattamento e facendo riferimento alla giurisprudenza derivante dalla sentenza del 29 gennaio 1985, Michel/Commissione ( 273/83 , EU:C:1985:31 ), che tali due gruppi erano obiettivamente distinti. 68 Tuttavia, dalla lettura complessiva della sentenza impugnata, in particolare dai punti 50, 51, 57 e da 66 a 72 di quest’ultima, risulta che il Tribunale ha ritenuto che detti gruppi sono comparabili nella misura in cui per entrambi l’esperienza professionale anteriore pertinente deve essere presa in considerazione ai fini dell’inquadramento nello scatto della medesima fascia retributiva, ma che, alla luce, in particolare, dei differenti obiettivi perseguiti dalle norme applicate a ciascuno di tali gruppi, è giustificato che le modalità di considerazione della loro esperienza professionale anteriore siano diverse. 69 In terzo luogo, nella misura in cui il ricorrente addebita al Tribunale di aver constatato, al punto 73 della sentenza impugnata, che l’applicazione, nel caso di specie, della prassi amministrativa costante per il calcolo delle retribuzioni dei nuovi membri del personale rischiava di comportare che la stessa esperienza professionale del ricorrente fosse presa in considerazione due volte, è sufficiente rilevare come dalle considerazioni esposte ai punti 60 e 66 della presente sentenza risulti, da un lato, che solo la mancata considerazione dell’esperienza professionale anteriore giustifica l’applicazione, per analogia, dell’articolo 32 dello Statuto e, dall’altro, che una considerazione di tale esperienza che si riveli meno favorevole per l’interessato rispetto a quella che comporterebbe l’articolo 32 dello Statuto non costituisce, di per sé, una violazione del principio della parità di trattamento. 70 In quarto e ultimo luogo, il ricorrente sostiene che il principio di proporzionalità non è stato rispettato in quanto l’esperienza professionale anteriore dei candidati esterni al concorso di cui trattasi è presa in considerazione in modo praticamente illimitato, mentre quella dei candidati interni al medesimo concorso viene presa in considerazione solo in misura nettamente minore. 71 Al riguardo, è sufficiente rilevare che tale argomento non può rimettere in discussione la valutazione del Tribunale ed è, pertanto, inoperante, poiché da quanto precede risulta che il Tribunale ha potuto ritenere, senza commettere errori di diritto, da un lato, che le diverse modalità di considerazione dell’esperienza professionale anteriore dei candidati interni e dei candidati esterni al concorso di cui trattasi erano giustificate dai differenti obiettivi perseguiti dalle disposizioni applicate a ciascuno di tali gruppi e, dall’altro, che il fatto che l’applicazione della prassi amministrativa costante per il calcolo delle retribuzioni dei nuovi membri del personale possa eventualmente condurre a un inquadramento in uno scatto superiore non implica, di per sé, una violazione del principio della parità di trattamento. 72 Alla luce dell’insieme delle considerazioni che precedono, occorre respingere il motivo unico dedotto dal ricorrente e, pertanto, l’impugnazione nel suo complesso. Sulle spese 73 Ai sensi dell’articolo 184, paragrafo 2, del regolamento di procedura, quando l’impugnazione è respinta, la Corte statuisce sulle spese. 74 Ai sensi dell’articolo 138, paragrafo 1, di tale regolamento, applicabile al procedimento di impugnazione a norma dell’articolo 184, paragrafo 1, del medesimo, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. 75 Poiché la BCE ha fatto domanda di condanna del ricorrente alle spese, quest’ultimo, rimasto soccombente in sede d’impugnazione, va condannato a sopportare, oltre alle proprie spese, quelle sostenute dalla BCE. Per questi motivi, la Corte (Quinta Sezione) dichiara e statuisce: 1) L’impugnazione è respinta. 2) Il sig. [OSCURATO:PERSONA] è condannato a sopportare, oltre alle proprie spese, quelle sostenute dalla Banca centrale europea. Firme ( *1 ) Lingua processuale: il tedesco.
Sentenza Corte di giustizia UE/2021 — Fons Iuris — Fons Iuris