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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 22 aprile 2022

Cassazione n. 09583/2023

Testo disponibile della fonte

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CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.22609/2017 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], domiciliata presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, [OSCURATO:PERSONA], ROMA, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente- contro I.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA], in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 29, presso l'[OSCURATO:PERSONA] dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli Avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], D'[OSCURATO:PERSONA] -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO L'AQUILA n. 194/2017 depositata il30/03/2017, R.G.N. 491/2016; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 26/01/2023dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]:

1. la Corte d'appello di L’Aquila, in accoglimento dell’appello dell’INPS, ha respinto la domanda dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] di «annullamento» della iscrizione di ufficio alla G estione S eparata INPS e della richiesta di versamento dei contributi per l’anno 2009;

2. la Corte territoriale ha ritenuto sussistente il credito in favore dell’Inps, nonostante la professionista fosse iscritta all’Albo degli avvocati ma non anche alla [OSCURATO:PERSONA] di previdenza ed assistenza Forense per insussistenza dei presupposti utili all’insorgenza di tale obbligo e di quello contributivo conseguente;

3. la cassazione della sentenza è domandata da [OSCURATO:PERSONA], con due motivi, cui ha opposto difese l’INPS con controricorso; [OSCURATO:PERSONA]:

4. con il primo motivo, formulato ai sensi dell'art. 360, co.1, nr.3 cod.proc.civ., parte ricorrente deduce la violazione e la falsa applicazione dell’art. 2, comma 26, della legge nr. 335 del 1995;

5. la ricorrente denuncia l'errore in cui sarebbe incorsa la C orte territoriale nell'affermare l’obbligo di iscrizione alla gestione separata da parte dei professionisti iscritti ad un Albo;

6. il motivo è infondato alla stregua del pr incipio di diritto secondo cui «Gli avvocatiiscritti ad altre forme di previdenzaobbligatorie che […] non hanno - secondo la disciplina vigente ratione temporis , antecedente l'introduzione dell'automatismo della iscrizione- l'obbligo di iscrizionealla [OSCURATO:PERSONA] […] sono tenuti comunque ad iscriversialla gestione separata presso l'INP S, in virtù del principio diuniversalizzazione della copertura assicurativa, cui è funzionale la disposizione di cuialla L. n. 335 del 1995, art. 2, comma 26, secondo cui l'unico versamentocontributivo rilevante ai fini dell'esclusione di dettoobbligo di iscrizione è quello suscet tibile di costituire in capo al lavoratore autonomo una correlata prestazione previdenziale» (Cass. nr. 30344 del 2017e plurime successive conformi; tra le tante, v.Cass. nr. 32167 del 2018; Cass. nr. 3799 del 2019);

7. l’orientamento richiamato, costituente diritto vivente, ha resistito anche al vaglio di costituzionalità, secondo la valutazione resa dal Giudice delle Leggi con la sentenza nr. 104 depositata il 22 aprile 2022, salvo l’affermazione dell'esonero dalle sanzioni civili, per le iscrizioni d’ufficio relative al periodo anteriore al 6 luglio 2011 (profilo quest’ultimo, qui, non adeguatamente devoluto);

8. con il secondo motivo, for mulato ai sensi dell’art. 360 , co.1., nr. 5 cod.proc.civ., parte ricorrente deduce l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti;

9. l’omissione è riferita alla richiesta di pagamento dei contributi che, ricevuta dalla professionista il 29 giugno 2015 (come allegato nel ricorso introduttivo della lite, nelle pagg. 10/13), risulterebbe inidonea ad impedire la prescrizione del credito, dovendo il dies a quo della prescrizione dei contributi, per l’anno 2009, fissarsi almomento di scadenza del relativo versamento, vale a dire il 16 giugno 2010, secondo quanto disposto dall’art. 17 del DPR 7 dicembre 2001 nr.435;

10. anche il secondo motivo è infondato , perché, a tacer d’altro, difetta la decisività del fatto; 11.in argomento, si è affermato che la prescrizione dei contributi dovuti alla Gestione separata decorre dal momento in cui scadono i termini per il relativo pagamento e non già dalla data di presentazione della dichiarazione dei redditi ad opera del titolare della posizione assicurativa (così, tra le tante, Cass. nn. 27950 del 2018, 19403 del 2019, 1557 del 2020): lo si desume dall'art. 55, r.d.l. n. 1827/1935, secondo il quale i contributi obbligatori si prescrivono «dal giorno in cui i singoli contributi dovevano essere versati»; 12.tuttavia, come precisato a partire da Cass. nr. 10273 del 2021, ai fini della decorrenza della prescrizione in questione, assume rilievo «anche il differimento dei termini stessi, quale quello previsto dalla disposizione di cui all'art. 1, comma 1, d.P.C.M. del 10 giugno del 2010 in relazione ai contributi dovuti per l'anno 2009 dai titolari di posizione assicurativa che si trovino nelle condizioni da detta disposizione stabilite».

A tale riguardo, si è chiarito che il differimento del termine di pagamento concerne tutti i «contribuenti [...] che esercitano attività economiche per le quali s(iano) stati elaborati glistudi di settore e non soltanto coloro che, in concreto, alle risultanze di talistudi (siano) fiscalmente assoggettati per non aver scelto un diverso regime d'imposizione […]» (Cass. nr.10273 del 2021 e successive conformi); 13.nel caso di specie, detto termine risulta differito, in virtù del D.P.C.M. indicato, al 6 luglio 2010 ; la circostanza rappresentata (richiesta di pagamento il 29 giugno 2015) non configura, dunque, un fatto storico, decisivo ai fini di una diversa soluzione della lite: a tale data, infatti,non era ancora decorso il termine quinquennale di prescrizione dei contributi controversi; 14.alla stregua delle esposte considerazioni, il ricorso va respinto, con le spese che si compensano integralmente, poiché i richiamati orientamenti de lla giurisprudenza di legittimità si sono formati solo in epocasuccessiva alla proposizione del ricorso ; 15.sussistono, invece, i presupposti processuali per il versamento del doppio contributo, ove dovuto P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese del giudizio di legittimità.

Ai sensi delD.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1- quater, nel testo introdotto dallaL. 24 dicemb re 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell'u

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.22609/2017 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], domiciliata presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, [OSCURATO:PERSONA], ROMA, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente- contro I.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA], in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 29, presso l'[OSCURATO:PERSONA] dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli Avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], D'[OSCURATO:PERSONA] -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO L'AQUILA n. 194/2017 depositata il30/03/2017, R.G.N. 491/2016; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 26/01/2023dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]: 1. la Corte d'appello di L’Aquila, in accoglimento dell’appello dell’INPS, ha respinto la domanda dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] di «annullamento» della iscrizione di ufficio alla G estione S eparata INPS e della richiesta di versamento dei contributi per l’anno 2009; 2. la Corte territoriale ha ritenuto sussistente il credito in favore dell’Inps, nonostante la professionista fosse iscritta all’Albo degli avvocati ma non anche alla [OSCURATO:PERSONA] di previdenza ed assistenza Forense per insussistenza dei presupposti utili all’insorgenza di tale obbligo e di quello contributivo conseguente; 3. la cassazione della sentenza è domandata da [OSCURATO:PERSONA], con due motivi, cui ha opposto difese l’INPS con controricorso; [OSCURATO:PERSONA]: 4. con il primo motivo, formulato ai sensi dell'art. 360, co.1, nr.3 cod.proc.civ., parte ricorrente deduce la violazione e la falsa applicazione dell’art. 2, comma 26, della legge nr. 335 del 1995; 5. la ricorrente denuncia l'errore in cui sarebbe incorsa la C orte territoriale nell'affermare l’obbligo di iscrizione alla gestione separata da parte dei professionisti iscritti ad un Albo; 6. il motivo è infondato alla stregua del pr incipio di diritto secondo cui «Gli avvocatiiscritti ad altre forme di previdenzaobbligatorie che […] non hanno - secondo la disciplina vigente ratione temporis , antecedente l'introduzione dell'automatismo della iscrizione- l'obbligo di iscrizionealla [OSCURATO:PERSONA] […] sono tenuti comunque ad iscriversialla gestione separata presso l'INP S, in virtù del principio diuniversalizzazione della copertura assicurativa, cui è funzionale la disposizione di cuialla L. n. 335 del 1995, art. 2, comma 26, secondo cui l'unico versamentocontributivo rilevante ai fini dell'esclusione di dettoobbligo di iscrizione è quello suscet tibile di costituire in capo al lavoratore autonomo una correlata prestazione previdenziale» (Cass. nr. 30344 del 2017e plurime successive conformi; tra le tante, v.Cass. nr. 32167 del 2018; Cass. nr. 3799 del 2019); 7. l’orientamento richiamato, costituente diritto vivente, ha resistito anche al vaglio di costituzionalità, secondo la valutazione resa dal Giudice delle Leggi con la sentenza nr. 104 depositata il 22 aprile 2022, salvo l’affermazione dell'esonero dalle sanzioni civili, per le iscrizioni d’ufficio relative al periodo anteriore al 6 luglio 2011 (profilo quest’ultimo, qui, non adeguatamente devoluto); 8. con il secondo motivo, for mulato ai sensi dell’art. 360 , co.1., nr. 5 cod.proc.civ., parte ricorrente deduce l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti; 9. l’omissione è riferita alla richiesta di pagamento dei contributi che, ricevuta dalla professionista il 29 giugno 2015 (come allegato nel ricorso introduttivo della lite, nelle pagg. 10/13), risulterebbe inidonea ad impedire la prescrizione del credito, dovendo il dies a quo della prescrizione dei contributi, per l’anno 2009, fissarsi almomento di scadenza del relativo versamento, vale a dire il 16 giugno 2010, secondo quanto disposto dall’art. 17 del DPR 7 dicembre 2001 nr.435; 10. anche il secondo motivo è infondato , perché, a tacer d’altro, difetta la decisività del fatto; 11.in argomento, si è affermato che la prescrizione dei contributi dovuti alla Gestione separata decorre dal momento in cui scadono i termini per il relativo pagamento e non già dalla data di presentazione della dichiarazione dei redditi ad opera del titolare della posizione assicurativa (così, tra le tante, Cass. nn. 27950 del 2018, 19403 del 2019, 1557 del 2020): lo si desume dall'art. 55, r.d.l. n. 1827/1935, secondo il quale i contributi obbligatori si prescrivono «dal giorno in cui i singoli contributi dovevano essere versati»; 12.tuttavia, come precisato a partire da Cass. nr. 10273 del 2021, ai fini della decorrenza della prescrizione in questione, assume rilievo «anche il differimento dei termini stessi, quale quello previsto dalla disposizione di cui all'art. 1, comma 1, d.P.C.M. del 10 giugno del 2010 in relazione ai contributi dovuti per l'anno 2009 dai titolari di posizione assicurativa che si trovino nelle condizioni da detta disposizione stabilite». A tale riguardo, si è chiarito che il differimento del termine di pagamento concerne tutti i «contribuenti [...] che esercitano attività economiche per le quali s(iano) stati elaborati glistudi di settore e non soltanto coloro che, in concreto, alle risultanze di talistudi (siano) fiscalmente assoggettati per non aver scelto un diverso regime d'imposizione […]» (Cass. nr.10273 del 2021 e successive conformi); 13.nel caso di specie, detto termine risulta differito, in virtù del D.P.C.M. indicato, al 6 luglio 2010 ; la circostanza rappresentata (richiesta di pagamento il 29 giugno 2015) non configura, dunque, un fatto storico, decisivo ai fini di una diversa soluzione della lite: a tale data, infatti,non era ancora decorso il termine quinquennale di prescrizione dei contributi controversi; 14.alla stregua delle esposte considerazioni, il ricorso va respinto, con le spese che si compensano integralmente, poiché i richiamati orientamenti de lla giurisprudenza di legittimità si sono formati solo in epocasuccessiva alla proposizione del ricorso ; 15.sussistono, invece, i presupposti processuali per il versamento del doppio contributo, ove dovuto P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese del giudizio di legittimità. Ai sensi delD.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1- quater, nel testo introdotto dallaL. 24 dicemb re 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell'u
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