CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 4 novembre 2021
Cassazione n. 45336/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/02/2021 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; — 1- [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] 1. GOUEM Adamou propone ricorso per cassazione avverso la sentenza in epi- grafe che confermava la decisione del Tribunale di Bergamo che lo aveva ricono- sciuto responsabile del reato di furto all'interno di spogliatoio di un campo sportivo parrocchiale in Albino e lo aveva condannato alla pena di mesi sei giorni venti di reclusione ed euro 140 di multa. 2. Il ricorrente si duole di violazione di legge e vizio di motivazione per non essere stata riconosciuta la causa di non punibilità di cui all'art.131-bis cod. pen. in ra- gione della modesta rilevanza penale della condotta e dell'offesa. Con una ultima articolazione era a chiedere pronuncia di estinzione del reato per prescrizione in- tervenuta in epoca anteriore alla pronuncia di secondo grado. Il motivo di ricorso risulta inammissibile in quanto, una volta riconosciuta la cir- costanza aggravante di cui all'art.625 n.7 cod.pen. (beni esposti per necessità e consuetudine alla pubblica fede), risulta invero inapplicabile la causa di non puni- bilità di cui all'art.131-bis cod. pen. in assenza della condizione del limite di pena inferiore a cinque anni di reclusione (art.625, primo comma, cod. pen.), trattan- dosi di episodio di furto mono-aggravato punito con pena da uno a sei anni di reclusione, aggravante di cui si deve tenere conto ai sensi dell'art.131 bis quarto comma cod.pen. 4. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna di parte ricorrente al pa- gamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della san- zione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della cassa delle am- mende. Così deciso in Roma il 4 Novembre 2021 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]