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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 8 maggio 2026

Cassazione n. 13251/2026

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avvocato [OSCURATO:PERSONA]Agenzia delle Entrate in persona del legale rappresentante pro tempore-intimata-Agenzia delle Entrate - Riscossione in persona del legale rappresentantepro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato .-resistente-avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] dellaLombardia-Sezione distaccata di Brescia n. 3807/2018 depositata il13/09/2018.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13/02/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 9218/2019Numero sezionale 1514/2026Numero di raccolta generale 13251/2026Data pubblicazione 08/05/20261.

Con sentenza n. 462/2015 la [OSCURATO:PERSONA] diBrescia accoglieva il ricorso proposto dalla [OSCURATO:PERSONA] GaetanoBonoris, “con la condanna alle spese per l’Ufficio”, avverso la cartella dipagamento sottesa ad un avviso di liquidazione di imposte di registro edipotecarie relative ad un atto di compravendita, al quale erano statiapplicati i benefici di cui all’art. 2, comma 4 bis, del d.l. 194/2009,revocati dall’ Agenzia delle Entrate.2.

Con sentenza n. 3807/2018, depositata il 13/09/2018, laCommissione Tributaria Regionale della Lombardia, sezione distaccata diBrescia, a seguito di appello proposto dall’Agenzia delle Entrate avverso lasentenza n. 462/2015, dichiarava l’estinzione del giudizio per cessatamateria del contendere, ai sensi dell’art. 46 del d.lgs. n. 546/92, a seguitodell’intervenuto sgravio della partita di ruolo, motivando la compensazionedelle spese del grado di giudizio in ragione della “natura della decisione”.3.Avverso la sentenza della CTR proponeva ricorso per Cassazione la4.

L’Agenzia delle Entrate-Riscossione si costituiva tardivamente, alsolo fine di poter partecipare all’udienza di discussione della causa,mediante “atto di costituzione”, non notificato, depositato in data5/12/2025, elasso il termine di 20 giorni dalla notifica del ricorso(perfezionatasi in data 14/03/2019), ex art. 370, ult. co. c.p.c. nellaformulazione applicabile ratione temporis.5.

L’Agenzia delle Entrate rimaneva intimata.RAGIONI DELLA DECISIONE1 Con il primo motivo si denunciano “violazione e falsa applicazionedell’art. 46 e 15 d.lgs 546/1992 e 92 c.p.c. (art. 360, comma 1°, n. 3c.p.c.) in relazione al capo concernente la compensazione delle speseprocessuali”, atteso che la CTR, nel richiamare il citato art. 46, nonavrebbe tenuto conto della sentenza n. 274/2005 della CorteNumero registro generale 9218/2019Numero sezionale 1514/2026Numero di raccolta generale 13251/2026Data pubblicazione 08/05/2026Costituzionale che aveva dichiarato l’incostituzionalità del comma 3 dellanorma, “nella parte in cui si riferisce alle ipotesi di cessazione dellamateria del contendere diverse dai casi di definizione delle pendenzetributarie previste dalla legge”.

Inoltre, si ritiene il capo della sentenzaimpugnato esposto a censura anche avuto riguardo al disposto dell’art. 15del d.lgs. n. 546/92, che, in applicazione del principio della soccombenza(virtuale, in caso di cessazione della materia del contendere), costituenteespressione del principio di causalità, obbliga colui che abbia dato causaalla introduzione del giudizio a sostenere le spese anticipate dallacontroparte, come appunto nel caso di specie, in cui la ricorrente era statacostretta ad agire in giudizio a seguito della decisione dell’Agenzia delleEntrate di appellare la sentenza di annullamento della cartella, nonostantel’Ufficio fosse edotto della non definitività dell’avviso di liquidazione adessa sotteso (annullato a seguito di impugnazione proposta dalla solaobbligata principale).2.

Con il secondo motivo di ricorso, svolto in subordine, la ricorrentededuce l’ “Omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio oggetto didiscussione tra le parti in relazione al capo concernente la compensazionedelle spese processuali fra le parti (art. 360, comma 1°, n. 5 c.p.c.)”,giustificazione della compensazione delle spese, palesava “una radicaleassenza di motivazione della decisione medesima”, dovendo le “gravi edeccezionali ragioni“ di cui all’art. 15 del d.lgs. n.546/1992, sottese alladecisione di compensazione, essere “espressamente motivate”, ondeconsentire un concreto controllo sulla congruità di tali ragioni, rimanendoaltrimenti pregiudicato l’effettivo esercizio del diritto di difesa da partedella contribuente, sancito dall’art. 24 Cost..Il primo motivo di ricorso è fondato, con conseguente assorbimentodel secondo motivo, siccome svolto in via subordinata.Numero registro generale 9218/2019Numero sezionale 1514/2026Numero di raccolta generale 13251/2026Data pubblicazione 08/05/2026L’art. 46 del d.lgs. n. 546/1992 contempla l'ipotesi dell'estinzione(parziale o totale) del giudizio nei casi di definizione delle pendenzetributarie previsti dalla legge e in ogni altro caso di cessazione dellamateria del contendere e, al comma 3, prevede che le spese del giudizioestinto a norma del comma 1 restino a carico della parte che le haanticipate.

La Corte costituzionale, con sentenza n. 274 del 2005, hadichiarato l'illegittimità costituzionale del predetto comma 3 nelle ipotesi incui si riferisce alla cessazione della materia del contendere diverse dai casidi definizione delle pendenze tributarie previste dalla legge, evidenziandoche l'obbligo imposto al giudice di lasciare, in caso di estinzione delgiudizio per cessazione della materia del contendere, le spese processualia carico della parte che le ha anticipate integrava una ipotesi di vera epropria "compensazione ope legis" di quelle spese, pertantoontologicamente, diversa dalla operazione logica, effetto di appositogiudizio, di "compensazione" delle medesime, consentita al giudicedall’art. 15, d.lgs. n. 546/1992, in deroga alla generale previsione dellostesso art. 15, per la quale "la parte soccombente è condannata arimborsare le spese del giudizio" (Cass., n. 32963/2024; Cass., n.33157/2023).Nel caso di specie, il giudice d’appello non ha dichiarato la cessazionedella materia del contendere, ai sensi dell’art. 46 del d.lgs. n. 546/1992, afronte di un caso di definizione delle pendenze tributarie previste dallalegge, ma per l’intervenuto sgravio del tributo oggetto di causa, che, comein ogni altro caso di sopravvenuto annullamento dell'atto impugnato, hadeterminato la cessazione della materia del contendere, in quanto laprosecuzione del giudizio non avrebbe potuto comportare alcun risultatoutile per la contribuente, stante l'inammissibilità, nel processo tributario,di pronunce di mero accertamento dell'illegittimità della pretesa erariale(Cass. n. 33587/2018, Cass. n. 5351/2020; Cass., n. 32963/2024).Numero registro generale 9218/2019Numero sezionale 1514/2026Numero di raccolta generale 13251/2026Data pubblicazione 08/05/2026Ciò posto, questa Corte ha rilevato “che il Giudice che dichiara cessatala materia del contendere, dovrà, comunque, pronunciarsi sulle spesesecondo il cosiddetto principio della soccombenza virtuale, laddove talesoccombenza dovrà essere individuata in base ad una ricognizione della"normale" probabilità di accoglimento della pretesa della parte su criteri diverosimiglianza o su indagine sommaria di delibazione del merito.

Conl'ulteriore precisazione, che la delibazione in ordine alle spese puòcondurre non soltanto alla condanna del soccombente virtuale, bensìanche ad una compensazione, se ricorrono i presupposti di legge.

4.1. Vaanche precisato che la disposizione dell’art. 15 d.lgs. 546/1992 applicabileratione temporis (che dispone(va) testualmente: “2.

Le spese di giudiziopossono essere compensate in tutto o in parte dalla commissionetributaria soltanto in caso di soccombenza reciproca o qualora sussistanogravi ed eccezionali ragioni che devono essere espressamente motivate)ripropone, sostanzialmente, la regola di cui all’art. 92 c.p.c., nellaformulazione che prevedeva la compensazione delle spese di lite inpresenza di gravi ed eccezionali ragioni (poi riformulata in senso piùrestrittivo, ma ritenuta incostituzionale, in parte qua, dalla sentenza dellaCorte Costituzionale n. 77/2018), sicché i consolidati principi formulati conriferimento a tale disposizione ben possono estendersi anche al ritotributario…” (Cass., n. 9878/2025).

Con specifico riferimento al ritotributario è stato “parimenti chiarito che la compensazione delle speseprocessuali, ex art. 15, commi 1 e 2, del d.lgs. n. 546 del 1992, comemodificato dall'art. 9, comma 1, lett. f), del d.lgs. n. 156 del 2015, èconsentita esplicitando nella motivazione le gravi ed eccezionali ragioniche la sorreggono, che non possono essere illogiche o erronee,configurandosi altrimenti un vizio di violazione di legge, denunciabile insede di legittimità (Cass. 08/04/2024, n. 9312 (Rv. 670803 - 01)”. (Cass.cit., n. 9878/2025).Numero registro generale 9218/2019Numero sezionale 1514/2026Numero di raccolta generale 13251/2026Data pubblicazione 08/05/2026Senonché, nella fattispecie in esame, non solo risulta assolutamenteinidoneo ad esplicitare le gravi ed eccezionali ragioni che sorreggono ladecisione di compensazione delle spese di lite il riferimento alla “natura”della stessa (cfr., tra le molte, Cass., n. 23265/2009; Cass.,n.18348/2020; Cass., n. 17966/2024), ma la disposta compensazioneappare, in ogni caso, del tutto illogica, “atteso che la parte contribuente èstata comunque costretta al giudizio ed a sostenerne le relative spese,essendo il comportamento collaborativo della amministrazione (che haprovveduto ad annullamento in autotutela) del tutto ininfluente e tardivorispetto alla necessaria attività difensiva che il contribuente ha dovutointentare.” (vedi in tal senso Cass., n. 9878/2025).Pertanto, il ricorso va accolto e la sentenza impugnata va cassata, conrinvio della causa alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado dellaLombardia-Sez. distaccata di Brescia in diversa composizione, cheprovvederà nuovamente sulle spese di lite in applicazione dei principisopra esposti, nonché in ordine alle spese del presente giudizio.

P.Q.Maccoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo;cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria disecondo grado della Lombardia-Sez. distaccata di Brescia, in diversacomposizione, che provvederà anche in ordine alle spese del giudizio dilegittimità.[OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
avvocato [OSCURATO:PERSONA]Agenzia delle Entrate in persona del legale rappresentante pro tempore-intimata-Agenzia delle Entrate - Riscossione in persona del legale rappresentantepro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato .-resistente-avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] dellaLombardia-Sezione distaccata di Brescia n. 3807/2018 depositata il13/09/2018.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13/02/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 9218/2019Numero sezionale 1514/2026Numero di raccolta generale 13251/2026Data pubblicazione 08/05/20261. Con sentenza n. 462/2015 la [OSCURATO:PERSONA] diBrescia accoglieva il ricorso proposto dalla [OSCURATO:PERSONA] GaetanoBonoris, “con la condanna alle spese per l’Ufficio”, avverso la cartella dipagamento sottesa ad un avviso di liquidazione di imposte di registro edipotecarie relative ad un atto di compravendita, al quale erano statiapplicati i benefici di cui all’art. 2, comma 4 bis, del d.l. 194/2009,revocati dall’ Agenzia delle Entrate.2. Con sentenza n. 3807/2018, depositata il 13/09/2018, laCommissione Tributaria Regionale della Lombardia, sezione distaccata diBrescia, a seguito di appello proposto dall’Agenzia delle Entrate avverso lasentenza n. 462/2015, dichiarava l’estinzione del giudizio per cessatamateria del contendere, ai sensi dell’art. 46 del d.lgs. n. 546/92, a seguitodell’intervenuto sgravio della partita di ruolo, motivando la compensazionedelle spese del grado di giudizio in ragione della “natura della decisione”.3.Avverso la sentenza della CTR proponeva ricorso per Cassazione la4. L’Agenzia delle Entrate-Riscossione si costituiva tardivamente, alsolo fine di poter partecipare all’udienza di discussione della causa,mediante “atto di costituzione”, non notificato, depositato in data5/12/2025, elasso il termine di 20 giorni dalla notifica del ricorso(perfezionatasi in data 14/03/2019), ex art. 370, ult. co. c.p.c. nellaformulazione applicabile ratione temporis.5. L’Agenzia delle Entrate rimaneva intimata.RAGIONI DELLA DECISIONE1 Con il primo motivo si denunciano “violazione e falsa applicazionedell’art. 46 e 15 d.lgs 546/1992 e 92 c.p.c. (art. 360, comma 1°, n. 3c.p.c.) in relazione al capo concernente la compensazione delle speseprocessuali”, atteso che la CTR, nel richiamare il citato art. 46, nonavrebbe tenuto conto della sentenza n. 274/2005 della CorteNumero registro generale 9218/2019Numero sezionale 1514/2026Numero di raccolta generale 13251/2026Data pubblicazione 08/05/2026Costituzionale che aveva dichiarato l’incostituzionalità del comma 3 dellanorma, “nella parte in cui si riferisce alle ipotesi di cessazione dellamateria del contendere diverse dai casi di definizione delle pendenzetributarie previste dalla legge”. Inoltre, si ritiene il capo della sentenzaimpugnato esposto a censura anche avuto riguardo al disposto dell’art. 15del d.lgs. n. 546/92, che, in applicazione del principio della soccombenza(virtuale, in caso di cessazione della materia del contendere), costituenteespressione del principio di causalità, obbliga colui che abbia dato causaalla introduzione del giudizio a sostenere le spese anticipate dallacontroparte, come appunto nel caso di specie, in cui la ricorrente era statacostretta ad agire in giudizio a seguito della decisione dell’Agenzia delleEntrate di appellare la sentenza di annullamento della cartella, nonostantel’Ufficio fosse edotto della non definitività dell’avviso di liquidazione adessa sotteso (annullato a seguito di impugnazione proposta dalla solaobbligata principale).2. Con il secondo motivo di ricorso, svolto in subordine, la ricorrentededuce l’ “Omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio oggetto didiscussione tra le parti in relazione al capo concernente la compensazionedelle spese processuali fra le parti (art. 360, comma 1°, n. 5 c.p.c.)”,giustificazione della compensazione delle spese, palesava “una radicaleassenza di motivazione della decisione medesima”, dovendo le “gravi edeccezionali ragioni“ di cui all’art. 15 del d.lgs. n.546/1992, sottese alladecisione di compensazione, essere “espressamente motivate”, ondeconsentire un concreto controllo sulla congruità di tali ragioni, rimanendoaltrimenti pregiudicato l’effettivo esercizio del diritto di difesa da partedella contribuente, sancito dall’art. 24 Cost..Il primo motivo di ricorso è fondato, con conseguente assorbimentodel secondo motivo, siccome svolto in via subordinata.Numero registro generale 9218/2019Numero sezionale 1514/2026Numero di raccolta generale 13251/2026Data pubblicazione 08/05/2026L’art. 46 del d.lgs. n. 546/1992 contempla l'ipotesi dell'estinzione(parziale o totale) del giudizio nei casi di definizione delle pendenzetributarie previsti dalla legge e in ogni altro caso di cessazione dellamateria del contendere e, al comma 3, prevede che le spese del giudizioestinto a norma del comma 1 restino a carico della parte che le haanticipate. La Corte costituzionale, con sentenza n. 274 del 2005, hadichiarato l'illegittimità costituzionale del predetto comma 3 nelle ipotesi incui si riferisce alla cessazione della materia del contendere diverse dai casidi definizione delle pendenze tributarie previste dalla legge, evidenziandoche l'obbligo imposto al giudice di lasciare, in caso di estinzione delgiudizio per cessazione della materia del contendere, le spese processualia carico della parte che le ha anticipate integrava una ipotesi di vera epropria "compensazione ope legis" di quelle spese, pertantoontologicamente, diversa dalla operazione logica, effetto di appositogiudizio, di "compensazione" delle medesime, consentita al giudicedall’art. 15, d.lgs. n. 546/1992, in deroga alla generale previsione dellostesso art. 15, per la quale "la parte soccombente è condannata arimborsare le spese del giudizio" (Cass., n. 32963/2024; Cass., n.33157/2023).Nel caso di specie, il giudice d’appello non ha dichiarato la cessazionedella materia del contendere, ai sensi dell’art. 46 del d.lgs. n. 546/1992, afronte di un caso di definizione delle pendenze tributarie previste dallalegge, ma per l’intervenuto sgravio del tributo oggetto di causa, che, comein ogni altro caso di sopravvenuto annullamento dell'atto impugnato, hadeterminato la cessazione della materia del contendere, in quanto laprosecuzione del giudizio non avrebbe potuto comportare alcun risultatoutile per la contribuente, stante l'inammissibilità, nel processo tributario,di pronunce di mero accertamento dell'illegittimità della pretesa erariale(Cass. n. 33587/2018, Cass. n. 5351/2020; Cass., n. 32963/2024).Numero registro generale 9218/2019Numero sezionale 1514/2026Numero di raccolta generale 13251/2026Data pubblicazione 08/05/2026Ciò posto, questa Corte ha rilevato “che il Giudice che dichiara cessatala materia del contendere, dovrà, comunque, pronunciarsi sulle spesesecondo il cosiddetto principio della soccombenza virtuale, laddove talesoccombenza dovrà essere individuata in base ad una ricognizione della"normale" probabilità di accoglimento della pretesa della parte su criteri diverosimiglianza o su indagine sommaria di delibazione del merito. Conl'ulteriore precisazione, che la delibazione in ordine alle spese puòcondurre non soltanto alla condanna del soccombente virtuale, bensìanche ad una compensazione, se ricorrono i presupposti di legge. 4.1. Vaanche precisato che la disposizione dell’art. 15 d.lgs. 546/1992 applicabileratione temporis (che dispone(va) testualmente: “2. Le spese di giudiziopossono essere compensate in tutto o in parte dalla commissionetributaria soltanto in caso di soccombenza reciproca o qualora sussistanogravi ed eccezionali ragioni che devono essere espressamente motivate)ripropone, sostanzialmente, la regola di cui all’art. 92 c.p.c., nellaformulazione che prevedeva la compensazione delle spese di lite inpresenza di gravi ed eccezionali ragioni (poi riformulata in senso piùrestrittivo, ma ritenuta incostituzionale, in parte qua, dalla sentenza dellaCorte Costituzionale n. 77/2018), sicché i consolidati principi formulati conriferimento a tale disposizione ben possono estendersi anche al ritotributario…” (Cass., n. 9878/2025). Con specifico riferimento al ritotributario è stato “parimenti chiarito che la compensazione delle speseprocessuali, ex art. 15, commi 1 e 2, del d.lgs. n. 546 del 1992, comemodificato dall'art. 9, comma 1, lett. f), del d.lgs. n. 156 del 2015, èconsentita esplicitando nella motivazione le gravi ed eccezionali ragioniche la sorreggono, che non possono essere illogiche o erronee,configurandosi altrimenti un vizio di violazione di legge, denunciabile insede di legittimità (Cass. 08/04/2024, n. 9312 (Rv. 670803 - 01)”. (Cass.cit., n. 9878/2025).Numero registro generale 9218/2019Numero sezionale 1514/2026Numero di raccolta generale 13251/2026Data pubblicazione 08/05/2026Senonché, nella fattispecie in esame, non solo risulta assolutamenteinidoneo ad esplicitare le gravi ed eccezionali ragioni che sorreggono ladecisione di compensazione delle spese di lite il riferimento alla “natura”della stessa (cfr., tra le molte, Cass., n. 23265/2009; Cass.,n.18348/2020; Cass., n. 17966/2024), ma la disposta compensazioneappare, in ogni caso, del tutto illogica, “atteso che la parte contribuente èstata comunque costretta al giudizio ed a sostenerne le relative spese,essendo il comportamento collaborativo della amministrazione (che haprovveduto ad annullamento in autotutela) del tutto ininfluente e tardivorispetto alla necessaria attività difensiva che il contribuente ha dovutointentare.” (vedi in tal senso Cass., n. 9878/2025).Pertanto, il ricorso va accolto e la sentenza impugnata va cassata, conrinvio della causa alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado dellaLombardia-Sez. distaccata di Brescia in diversa composizione, cheprovvederà nuovamente sulle spese di lite in applicazione dei principisopra esposti, nonché in ordine alle spese del presente giudizio. P.Q.Maccoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo;cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria disecondo grado della Lombardia-Sez. distaccata di Brescia, in diversacomposizione, che provvederà anche in ordine alle spese del giudizio dilegittimità.[OSCURATO:PERSONA]