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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 4 giugno 1994

Cassazione n. 19650/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 04/06/1994 avverso l'ordinanza del 12/10/2023 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; RG 42000/23 - [OSCURATO:PERSONA] Il motivo dedotto con il ricorso in relazione all'ordinanza di inammissibilità dell'appello è manifestamente infondato.

Infatti, alla data della presentazione dell'atto di appello (26 giugno 2023), contrariamente a quanto sostenuto dalla difesa, l'imputato era in stato di libertà.

Pertanto, l'ordinanza impugnata appare immune da censure nella misura in cui ha correttamente applicato il disposto di cui all'art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen.

Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 12

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 04/06/1994 avverso l'ordinanza del 12/10/2023 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; RG 42000/23 - [OSCURATO:PERSONA] Il motivo dedotto con il ricorso in relazione all'ordinanza di inammissibilità dell'appello è manifestamente infondato. Infatti, alla data della presentazione dell'atto di appello (26 giugno 2023), contrariamente a quanto sostenuto dalla difesa, l'imputato era in stato di libertà. Pertanto, l'ordinanza impugnata appare immune da censure nella misura in cui ha correttamente applicato il disposto di cui all'art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen. Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 12
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