Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 07494/2026

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/05/2025 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; n. 99/RG 25551 [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] impugna la sentenza in epigrafe indicata che lo ha condannato per diversi delitti di cui all'art. 73, comma 1, d.P.R. n. 309 del 1990 in continuazione.

2. Il ricorso è inammissibile in quanto interamente reiterativo.

La sentenza impugnata, infatti, ha reso specifica ed adeguata motivazione in ordine al mancato riconoscimento della continuazione dei fatti in questa sede contestati con quelli oggetto della sentenza di condanna del Tribunale di Imperia (pag. 4) proprio alla luce della distanza temporale e dell'assenza dell'unicità del disegno criminoso.

Si tratta di valutazione nient'affatto arbitraria, ma completa e congrua, a fronte della quale il ricorso si è limitato a trascrivere il motivo di appello.

3. All'inammissibilità del ricorso segue per legge la condanna alle spese del procedimento ed al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equa in euro tremila, non ravvisandosi assenza di colpa del ricorrente nella determinazione della causa d'inammissibilità (vds.

Corte Cost., sent. n. 186/2000).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 12 g nnaio 2026 [OSCURATO:PERSONA] st ns

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/05/2025 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; n. 99/RG 25551 [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] impugna la sentenza in epigrafe indicata che lo ha condannato per diversi delitti di cui all'art. 73, comma 1, d.P.R. n. 309 del 1990 in continuazione. 2. Il ricorso è inammissibile in quanto interamente reiterativo. La sentenza impugnata, infatti, ha reso specifica ed adeguata motivazione in ordine al mancato riconoscimento della continuazione dei fatti in questa sede contestati con quelli oggetto della sentenza di condanna del Tribunale di Imperia (pag. 4) proprio alla luce della distanza temporale e dell'assenza dell'unicità del disegno criminoso. Si tratta di valutazione nient'affatto arbitraria, ma completa e congrua, a fronte della quale il ricorso si è limitato a trascrivere il motivo di appello. 3. All'inammissibilità del ricorso segue per legge la condanna alle spese del procedimento ed al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equa in euro tremila, non ravvisandosi assenza di colpa del ricorrente nella determinazione della causa d'inammissibilità (vds. Corte Cost., sent. n. 186/2000). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 12 g nnaio 2026 [OSCURATO:PERSONA] st ns
Sentenza Cassazione n. 07494/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris