CassazionedecretoSezione 3Decisione del 16 settembre 2021
Cassazione n. 40204/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
RDINANZA corsc 3 1 60/2019 proposto da: 775lukdar [OSCURATO:PERSONA] alias [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] (.11-i-renti, 51 presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] che lo i-,- ppresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente - contro tero Dell'interno in persona del Ministro pro tempore, dil-eso dal!' Avvocatura generale dello Stato ed \h:•r«nente domiciliato in Roma, via del Portoghesi 12 - resistente 12-) -.F‘,/verso il decreto del TRIBUNALE di BOLOGNA n.5232/2019 depositata il 04/11/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 16/09/2021 dal Cons. [OSCURATO:PERSONA] Adunanza- rilevato che: .[OSCURATO:PERSONA], proveniente dal Bangladesh, ricorre affidandosi a sei motivi ( la numerazione nel corpo del ricorso pres,enta un salto del numero 4) per la cassazione del decreto del ribunale di Bologna che aveva rigettato la domanda di protezione fltiernazionale declinata in tutte le forme gradate, proposta in ragione dei diniego a lui opposto in sede amministrativa dalla competente Commissione territoriale. 1. Per ciò che qui interessa, il ricorrente aveva narrato di essere stato costretto a lasciare il proprio paese in quanto era stato minacciato, anche attraverso l'incendio della propria autovettura con la quale :vo la sua attività lavorativa di trasportatore, da alcuni ..nponenti del partito [OSCURATO:PERSONA] al quale lui si era rifiutato di iicerire. Ha narrato anche che durante la fuga era transitato in Libia dove aveva subito un rapimento ed era stato violentemente percosso. . Il Ministero dell'Interno ha depositato "atto di costituzione" non notificato al ricorrente, chiedendo di poter partecipare alla eventuale udienza di discussione della causa ex art. 370 co 1 cpc. considerato che ,Ai primo ed il secondo motivo, da esaminare congiuntamente per :rt.--2t..ta connessione . logica, il ricorrente deduce, ex art. 360 co 1 n° o 4 cpc., la violazione degli artt. 102, 106, 11 e 25 Cost, dell'art. 47 CEDIJ e dell'art. 174 cpc nonché dell'art. 2 della L. 46/2017 perché era stato delegato il giudice onorario per lo svolgimento dell'udienza ed elaborazione della bozza del provvedimento Pa 'ria Aclunan7ú 1.1. Lamenta altresì sempre in relazione alle medesime norme costituzionali e della CEDU l'omessa partecipazione alla fase istruttoria di almeno uno dei componenti del collegio decidente ovvero l'omessa partecipazione al collegio del giudice che era delegato all'istruttoria ed 3H.a elaborazione della bozza del provvedimento. 2. Entrambi i motivi sono infondati. Questa Corte, ha affermato, in relazione alla specifica questione a composizione di un contrasto esistente fra le sezioni semplici, che an è affetto da nullità il procedimento nel cui ambito un giudice Tarlo di tribunale, su delega del giudice professionale designato per a trattazione del ricorso, abbia proceduto all'audizione del richiedente la protezione ed abbia rimesso la causa per la decisione al collegio della Sezione specializzata in materia di immigrazione, atteso che, ai sensi deii'art 10, commi 10 e 11 del d.lgs. n. 116 del 2017, tale attività rientra senza dubbio tra i compiti delegabili al giudice onorario in -ansiderazione della analogia con l'assunzione dei testimoni e dei , aere esemplificativo dell'elencazione ivi contenuta."( cfr Cass. SU )'12071 ' La delega dell'istruttoria al giudice onorario non presenta, pertanto, ccfni di illegittimità: e vale solo la pena di rilevare che la censura, nella parte in cui denuncia la circostanza che sarebbe stata affidata al c.iud:ce onorario anche la stesura della bozza del provvedimento, risulta anche inammissibile per assoluta mancanza di specificità in quanto prospettata in modo del tutto generico e non fondata su alcuna genza processuale. terzo ed il quarto motivo ( quest'ultimo numerato come da esaminare congiuntamente per la stretta connessione li ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione dell'art. 3 vo 251/2017 e dell'art. 8 DIgs 25/2008, nonché travisamento dei fatti R.G.N ' [OSCURATO:PERSONA] i lo ordine ad aspetti essenziali del ricorso. Deduce altresì la violazione e falsa applicazione dell'art. 8 Divo 25/2008, degli artt. 3,7,14 Digs 251/2017, dell'art. 32 Dlgs 25/2008, in relazione agli artt. 24 e 111 Cost e dell'art. 6 CEDU per omesso approfondimento istruttorio sulle dichiarazioni omesse ed incoerenti del ricorrente utilizzate per escluderne la credibilità, così come per escludere il timore in caso di lamenta l'illogicità della motivazione sul punto, in violazione dei rincipio del contraddittorio. 1. Entrambe le censure sono inammissibili. . Cori esse si deduce una erronea valutazione della credibilità del racconto narrato del quale, In thesi, sarebbero state travisate alcune circostanze, non adeguatamente approfondite nel corso dell'istruttoria. 2.3. li Collegio osserva che, premesso che la motivazione in punto di attendibilità del racconto risulta a! di sopra della sufficienza r\'\i costituzionale, entrambe le censure prospettano una diversa valutazione di merito dei fatti narrati, non consentita in questa sede: si pongono in contrasto con il consolidato orientamento di questa 're, secondo cui non è consentita in sede di legittimità una vj:iutazione delle prove ulteriore e diversa rispetto a quella compiuta giudice di merito, ove sia sostenuta, come nel caso in esame da Thomentazioni logiche e coerenti, a nulla rilevando che il compendio -istruttorio possa essere valutato anche in modo differente rispetto a ouanto ritenuto nel provvedimento impugnato, in quanto, diversamente, il giudizio di legittimità si trasformerebbe, in un non consentito terzo grado di merito (cfr. ex multis Cass. 18721/2018; Cass. Sez. L, Sentenza n. 7394 del 26/03/2010, Rv. 612747; Cass.3, Sentenza n. 1.3954 del 14/06/2007, Rv. 598004; Cass. Sez. 5ontenze o. 12052 del 23/05/2007, Rv. 597230; Cass. Sez. li enza n. 7972 del 30/03/2007, Rv, 596019 ) R.G Con il quinto motivo ( numerato come sesto) il ricorrente lamenta !a violazione e falsa applicazione dell'articolo 116 cpc e degli articoli 3 cmma 3 lettera c e comma quattro DIgs 251/2007 e degli articoli 8 comma tre e 27 Digs 25/2008, con contraddittorietà della motivazione lo relazione al riconoscimento della protezione umanitaria con riferimento della situazione in Libia. 3.1. Deduce che il Tribunale si era limitato a qualificare come levante il periodo trascorso in Libia, affermando che doveva aversi i-;civardo al paese di provenienza e non a quello di transito. La censura è inammissibile in quanto non è stata colta la ratio dei provvedimento impugnato fondato su una doppia ornentazione: oltre alla irrilevanza dedotta e censurata, il tribunale La infatti osservato che nulla era stato allegato in ordine alla entità dei ocolzurni derivanti dalla permanenza in Libia tali da assumere rilievo per k\L !a valutazione di profili di vulnerabilità a ciò conseguenti. .3. La motivazione sul punto risulta essere congrua e logica e tale secondo aspetto rilevato non è stato oggetto di specifica censura, ;-:,,c;one per cui il motivo proposto risulta privo di decisività ( cfr. ex Cass. 1610/2013) . Con ii sesto motivo ( numerato come settimo) il ricorrente lamenta , ia violazione e falsa applicazione degli articoli 115 e 116 CPC .i-ticolo 3 cc 4 e co. 5 e dell'art. 4 Dlgs 251/2007 e degli articoli 8 cc D e 27 DIgs 25/2008 con riferimento all'articolo 32 comma 3 e 3 bis fo.s 25/2008 nonché l'art. 19 e 5 comma 6 T.U.I. in relazione agli articoli 10 comma 1 e comma 3 e 117 comma 1 Cost. nonché dell'articolo 3 CEDU relativamente al riconoscimento della protezione umanitaria, ovvero al riconoscimento del diritto di asilo costituzionale guanto soggetto vulnerabile. R.G.N.3S-160; Adunanza Czimer5. Si lamenta a riguardo che il collegio bolognese aveva motivato il ègo della protezione umanitaria paventando l'irrilevanza della cii-costanza riferita dal richiedente ai fini della concretizzazione dei •- ,:-orIcetto di vulnerabilità, e che, pertanto, anche se in Bangladesh non - era una situazione di conflitto generalizzato, doveva ritenersi che !a situazione di insicurezza diffusa fosse tale da poterla paragonare ad una situazione meritevole di protezione. 4.2. Il motivo è inammissibile per assoluta mancanza di specificità: nuna viene infatti dedotto in ordine alla vulnerabilità oggetto di censura , e è stata semplicemente ed assertivamente enunciata senza alcuna allegazione idonea a contrapporsi alla decisione del Tribunale. in conclusione, il ricorso deve essere rigettato. 1. Non sono dovute spese, atteso che il ricorso viene deciso in anunanz.a carnerale, in relazione alla quale - assente la discussione - l'atto di costituzione del Ministero risulta irrilevante ex art. 370 no I c.pc. 7. Ai sensi dell'art. 13 co. 1 quater dpr 115/2002 si da atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del lcorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a Ho cui è tenuto per il ricorso proposto, a norma del comma ibis stesso art. 13, se dovuto. PQM ..a Corte, .tta il ricorso. Ai sensi dell'art. 13 co. 1 quater dpr 115/2002 si da atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a [OSCURATO:PERSONA] U..::-n;P. r...iuello cui è tenuto per il ricorso proposto , a norma del comma ibis dc::1119 stesso art. 13, se dovuto. Cosi deciso in Roma,