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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 18 gennaio 2022

Cassazione n. 12200/2022

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guente ORDINANZA sul ricorso n. 18932 - 2016 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] - c.f. [OSCURATO:CODICE_FISCALE] - rappresentato e difeso in virtù di procura speciale a margine del ricorso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliato in Roma, alla via Cola di Rienzo, n. 212, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA].

RICORRENTE contro [OSCURATO:PERSONA] "Martire & Remorini", s.s. 19 bis, nn. 50-60, Cosenza, in persona dell'amministratore pro tempore.

INTIMATO e D'[OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza n. 826 - 9/14.4.2016 del Tribunale di Cosenza, udita la relazione nella camera di consiglio del 18 gennaio 2022 del consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA], „0. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza n. 458/2008 il Giudice di Pace di Cosenza, in accoglimento della domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA]Arnbrosio, condomino del condominio "Martire & Remorini” di Cosenza, s.s. 19 bis, nn. 50-60, condannava il condominio convenuto a risarcire il danno cagionato all'appartamento dell'attore da infiltrazioni d'acqua provenienti da parti comuni, danno liquidato in euro 1.795,80, oltre rivalutazione ed interessi.

2. Il condominio "Martire & Remorini" di Cosenza, s.s. 19 bis, nn. 50-60, proponeva appello con atto notificato il 16.2.2009.

3. Si costituiva [OSCURATO:PERSONA]Ambrosio.

Eccepiva in via pregiudiziale il difetto di rappresentanza.

Instava nel merito per il rigetto dell'appello; esperiva appello incidentale.

4. Con sentenza n. 826/2016 il Tribunale di Cosenza dichiarava inammissibile l'appello principale, dichiarava privo di efficacia l'appello incidentale, condannava [OSCURATO:PERSONA], amministratore del condominio appellante, in proprio, a rimborsare al difensore anticipatario dell'appellato le spese del grado.

Evidenziava il tribunale che l'amministratore aveva proposto appello in assenza della preventiva delibera autorizzativa dell'assemblea condominiale né aveva provveduto a munirsi della ratifica nel termine che gli era stato assegnato ai sensi dell'art. 182 cod. proc. civ.

5. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA]; ne ha chiesto sulla scorta di un unico motivo la cassazione con ogni conseguente statuizione anche in ordine alle spese di lite.

Il condominio "Martire & Remorini" di Cosenza non ha svolto difese.

6. Il ricorrente ha provveduto, in ottemperanza a quanto disposto all'esito dell'adunanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA], alla notifica del ricorso a [OSCURATO:PERSONA]Ambrosio, al quale non era stata inizialmente eseguita. [OSCURATO:PERSONA]Ambrosio del pari non ha svolto difese.

7. Con l'unico motivo il ricorrente denuncia ai sensi dell'art. 360, 1° co., n. 3, cod. proc. civ. la violazione e falsa applicazione degli artt. 91 e 94 cod. proc. civ.

Deduce che ha errato il tribunale a condannarlo personalmente alle spese del giudizio di appello.

Deduce che alla data di proposizione del gravame, ovvero sin dal 2.2.2009, così come si desume pur dalla comparsa di costituzione dell'appellato, non rivestiva più la carica di amministratore dei condominio "Martire & Remorini".

Deduce che è stato il difensore del condominio, di sua iniziativa, sulla scorta della procura conferitagli per il primo grado, a proporre appello nell'imminenza della scadenza dei termini per spiegare gravame.

8. Il motivo di ricorso è fondato e va accolto.

9. Questa Corte spiega che l'art. 94 cod.. proc. civ., prevedendo la condanna alle spese in favore dell'avversario vincitore, eventualmente in solido con la parte, del soggetto che la rappresenti, si giustifica con il fatto che il predetto, pur non assumendo la veste di parte nel processo, esplica pur tuttavia, anche se in nome altrui, un'attività processuale in maniera autonoma; tale condanna postula la ricorrenza di gravi motivi, da enunciarsi in modo specifico dal giudice, quali la trasgressione del dovere di lealtà e probità di cui all'art. 88 cod. proc. civ., ovvero la mancanza della normale prudenza tipica della responsabilità 't ht, '\ I processuale aggravata di cui all'art. 96, 2° co., cod. proc. civ. (cfr. Cass. (ord.) 20.5.2020, n. 9203; Cass. 8.10.2010, n. 20878).

Ovviamente ai fini dell'accertamento della sussistenza o meno dei "gravi motivi" - ovvero dell' "error in íudicando de iure procedendi" - questa Corte è giudice del "fatto processuale".

10. In questi termini si rappresenta quanto segue.

Indiscutibilmente, allorché l'atto d'appello, datato [OSCURATO:DATA_NASCITA], è stato in data 16.2.2009 notificato, [OSCURATO:PERSONA] più non rivestiva la carica di amministratore del condominio "Martire & Remorini".

In tal senso depongono il verbale dell'assemblea in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] del condominio nonché il verbale in data 5.2.2009, verbale, quest'ultimo, con il quale si ebbe a formalizzare il passaggio di funzioni e la consegna dei documenti al nuovo amministratore.

11. Su tale scorta non possono che formularsi i seguenti rilievi.

Per un verso, rinvengono puntuale conferma le prospettazioni del ricorrente.

Ovvero che sin dal 2.2.2009 più non rivestiva la carica di amministratore del condominio "Martire & Remorini" e che giammai avrebbe potuto convocare l'assemblea condominiale perché sanasse il difetto di autorizzazione.

Per altro verso, alla luce, appunto, dei riferiti riscontri, non sussistevano i presupposti né, segnatamente, i "gravi motivi" postulati dall'art. 94 cod. proc. civ., perché il Tribunale di Cosenza potesse far luogo alla personale condanna di [OSCURATO:PERSONA] al rimborso delle spese del giudizio d'appello in favore del difensore anticipatario dell'appellato.

12. In accoglimento e nei limiti dell'accoglimento dell'esperito motivo di ricorso la sentenza n. 826 dei 9/14.4.2016 del Tribunale di Cosenza va cassata con rinvio allo stesso tribunale in persona di diverso magistrato anche ai fini della regolamentazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

13. In dipendenza del buon esito del ricorso non sussistono i presupposti processuali perché, ai sensi dell'art. 13, 1° co. quater, d.P.R. n. 115/2002, il ricorrente sia tenuto a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione a norma del 10 co. bis dell'art. 13 d.P.R. cit.

La Corte accoglie il motivo di ricorso, cassa, in relazione e nei limiti dell'accolto motivo, la sentenza n. 826 dei 9/14.4.2016 del Tribunale di Cosenza e rinvia allo stesso tribunale in persona di diverso magistrato anche ai fini della regolamentazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio della II sez. civ. della Corte Suprema di Cassazione,

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
guente ORDINANZA sul ricorso n. 18932 - 2016 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] - c.f. [OSCURATO:CODICE_FISCALE] - rappresentato e difeso in virtù di procura speciale a margine del ricorso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliato in Roma, alla via Cola di Rienzo, n. 212, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA]. RICORRENTE contro [OSCURATO:PERSONA] "Martire & Remorini", s.s. 19 bis, nn. 50-60, Cosenza, in persona dell'amministratore pro tempore. INTIMATO e D'[OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza n. 826 - 9/14.4.2016 del Tribunale di Cosenza, udita la relazione nella camera di consiglio del 18 gennaio 2022 del consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA], „0. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza n. 458/2008 il Giudice di Pace di Cosenza, in accoglimento della domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA]Arnbrosio, condomino del condominio "Martire & Remorini” di Cosenza, s.s. 19 bis, nn. 50-60, condannava il condominio convenuto a risarcire il danno cagionato all'appartamento dell'attore da infiltrazioni d'acqua provenienti da parti comuni, danno liquidato in euro 1.795,80, oltre rivalutazione ed interessi. 2. Il condominio "Martire & Remorini" di Cosenza, s.s. 19 bis, nn. 50-60, proponeva appello con atto notificato il 16.2.2009. 3. Si costituiva [OSCURATO:PERSONA]Ambrosio. Eccepiva in via pregiudiziale il difetto di rappresentanza. Instava nel merito per il rigetto dell'appello; esperiva appello incidentale. 4. Con sentenza n. 826/2016 il Tribunale di Cosenza dichiarava inammissibile l'appello principale, dichiarava privo di efficacia l'appello incidentale, condannava [OSCURATO:PERSONA], amministratore del condominio appellante, in proprio, a rimborsare al difensore anticipatario dell'appellato le spese del grado. Evidenziava il tribunale che l'amministratore aveva proposto appello in assenza della preventiva delibera autorizzativa dell'assemblea condominiale né aveva provveduto a munirsi della ratifica nel termine che gli era stato assegnato ai sensi dell'art. 182 cod. proc. civ. 5. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA]; ne ha chiesto sulla scorta di un unico motivo la cassazione con ogni conseguente statuizione anche in ordine alle spese di lite. Il condominio "Martire & Remorini" di Cosenza non ha svolto difese. 6. Il ricorrente ha provveduto, in ottemperanza a quanto disposto all'esito dell'adunanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA], alla notifica del ricorso a [OSCURATO:PERSONA]Ambrosio, al quale non era stata inizialmente eseguita. [OSCURATO:PERSONA]Ambrosio del pari non ha svolto difese. 7. Con l'unico motivo il ricorrente denuncia ai sensi dell'art. 360, 1° co., n. 3, cod. proc. civ. la violazione e falsa applicazione degli artt. 91 e 94 cod. proc. civ. Deduce che ha errato il tribunale a condannarlo personalmente alle spese del giudizio di appello. Deduce che alla data di proposizione del gravame, ovvero sin dal 2.2.2009, così come si desume pur dalla comparsa di costituzione dell'appellato, non rivestiva più la carica di amministratore dei condominio "Martire & Remorini". Deduce che è stato il difensore del condominio, di sua iniziativa, sulla scorta della procura conferitagli per il primo grado, a proporre appello nell'imminenza della scadenza dei termini per spiegare gravame. 8. Il motivo di ricorso è fondato e va accolto. 9. Questa Corte spiega che l'art. 94 cod.. proc. civ., prevedendo la condanna alle spese in favore dell'avversario vincitore, eventualmente in solido con la parte, del soggetto che la rappresenti, si giustifica con il fatto che il predetto, pur non assumendo la veste di parte nel processo, esplica pur tuttavia, anche se in nome altrui, un'attività processuale in maniera autonoma; tale condanna postula la ricorrenza di gravi motivi, da enunciarsi in modo specifico dal giudice, quali la trasgressione del dovere di lealtà e probità di cui all'art. 88 cod. proc. civ., ovvero la mancanza della normale prudenza tipica della responsabilità 't ht, '\ I processuale aggravata di cui all'art. 96, 2° co., cod. proc. civ. (cfr. Cass. (ord.) 20.5.2020, n. 9203; Cass. 8.10.2010, n. 20878). Ovviamente ai fini dell'accertamento della sussistenza o meno dei "gravi motivi" - ovvero dell' "error in íudicando de iure procedendi" - questa Corte è giudice del "fatto processuale". 10. In questi termini si rappresenta quanto segue. Indiscutibilmente, allorché l'atto d'appello, datato [OSCURATO:DATA_NASCITA], è stato in data 16.2.2009 notificato, [OSCURATO:PERSONA] più non rivestiva la carica di amministratore del condominio "Martire & Remorini". In tal senso depongono il verbale dell'assemblea in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] del condominio nonché il verbale in data 5.2.2009, verbale, quest'ultimo, con il quale si ebbe a formalizzare il passaggio di funzioni e la consegna dei documenti al nuovo amministratore. 11. Su tale scorta non possono che formularsi i seguenti rilievi. Per un verso, rinvengono puntuale conferma le prospettazioni del ricorrente. Ovvero che sin dal 2.2.2009 più non rivestiva la carica di amministratore del condominio "Martire & Remorini" e che giammai avrebbe potuto convocare l'assemblea condominiale perché sanasse il difetto di autorizzazione. Per altro verso, alla luce, appunto, dei riferiti riscontri, non sussistevano i presupposti né, segnatamente, i "gravi motivi" postulati dall'art. 94 cod. proc. civ., perché il Tribunale di Cosenza potesse far luogo alla personale condanna di [OSCURATO:PERSONA] al rimborso delle spese del giudizio d'appello in favore del difensore anticipatario dell'appellato. 12. In accoglimento e nei limiti dell'accoglimento dell'esperito motivo di ricorso la sentenza n. 826 dei 9/14.4.2016 del Tribunale di Cosenza va cassata con rinvio allo stesso tribunale in persona di diverso magistrato anche ai fini della regolamentazione delle spese del presente giudizio di legittimità. 13. In dipendenza del buon esito del ricorso non sussistono i presupposti processuali perché, ai sensi dell'art. 13, 1° co. quater, d.P.R. n. 115/2002, il ricorrente sia tenuto a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione a norma del 10 co. bis dell'art. 13 d.P.R. cit. La Corte accoglie il motivo di ricorso, cassa, in relazione e nei limiti dell'accolto motivo, la sentenza n. 826 dei 9/14.4.2016 del Tribunale di Cosenza e rinvia allo stesso tribunale in persona di diverso magistrato anche ai fini della regolamentazione delle spese del presente giudizio di legittimità. Così deciso in Roma nella camera di consiglio della II sez. civ. della Corte Suprema di Cassazione,
Sentenza Cassazione n. 12200/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris