CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 28564/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
gliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata con la quale la Corte di appello di Napoli, ha confermato la sentenza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] di condanna alla pena di anni tre di reclusione ed euro 14.000,00 di multa per il reato di cui all'art. 73, commi 1 e 4, del d. P.R. 309 del 1990, ha escluso la recidiva contestata ed ha rideterminato la pena in mesi dieci di reclusione ed euro 800,00 di multa. Il ricorrente propone ricorso affidato a due motivi. Con il primo motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla mancata riqualificazione nell'ipotesi di lieve entità di cui all'art. 73 comma 5 del D.p.r. 309 del 1990. Con il secondo motivo, lamenta vizio di motivazione in relazione al trattamento sanzionatorio ed in particolare al diniego delle circostanze attenuanti generiche. Il primo motivo del ricorso espone censure non consentite dalla legge in sede di legittimità poiché le stesse sono costituite volte a prefigurare una rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie, ed avulse da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudici di merito, e comunque manifestamente infondate posto che la Corte di appello ha spiegato analiticamente perché deve escludersi la lieve entità del fatto, sottolineando il dato quantitativo della sostanza rinvenuta in possesso dell'odierno ricorrente, pari a grammi 464,46 di hashish, da cui erano estraibili circa 918 dosi medie singole, il possesso di una cospicua somma di denaro di cui il ricorrente non ha giustificato la provenienza, la presenza di strumenti di precisione e per il confezionamento, elementi da cui da inferito l'esistenza di solidi collegamenti con un ampio mercato illecito. Dalle cadenze motivazionali della sentenza d'appello è dato quindi desumere una ricostruzione dei fatti precisa e circostanziata e un corretto inquadramento giuridico degli stessi, avendo i giudici di secondo grado preso in esame tutte le deduzioni difensive ed essendo pervenuti alle loro conclusioni attraverso una disamina completa ed approfondita, in fatto e in diritto, delle risultanze processuali, dalle quali hanno tratto conseguenze corrette sul piano giuridico. In ordine al secondo motivo, si osserva che le determinazioni del giudice di merito in ordine al trattamento sanzionatorio sono insindacabili in cassazione ove siano sorrette da motivazione esente da vizi logico-giuridici. Nel caso di specie, la motivazione della sentenza impugnata è senz'altro da ritenersi adeguata, avendo la Corte territoriale fatto riferimento alla modalità del fatto particolarmente allarmanti ed all'assenza di elementi favorevoli. Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., alla declaratoria di inammissibilità - non potendosi escludere che essa sia ascrivibile a colpa del ricorrente (Corte Cost. 7 -13 giugno 2000, n. 186) - segue l'onere delle spese del procedimento, nonché quello del versamento, in favore della Cassa delle ammende, della somma, equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti, di euro tremila; P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deliberato in Roma, nella camera di consiglio del 17 aprile 2026 Il Consigliere estensore Il Presidente aria B ricelMagr A drea Gentili DEPOS A5.4 IN28 LUG 2026 L'[OSCURATO:PERSONA] 1 Dott.ssa [OSCURATO:PERSONA] a lemente 2