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CassazionedecretoSezione 7

Cassazione n. 03804/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/04/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta l'istanza di rinvio formulata dal difensore della ricorrente; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] - che con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Torino ha parzialmente riformato, escludendo la recidiva, la sentenza del Tribunale di Asti del 11 maggio 2018 che aveva affermato la penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per il delitto di cui all'art. 469 cod. peni, in relazione all'art. 468 cod. pen. e l'aveva condannata alla pena di giustizia; - che la richiesta di rinvio, finalizzata al conseguimento della possibilità di richiedere al giudice dell'esecuzione la applicazione di una pena sostitutiva ai sensi delle modifiche che saranno apportate alla legge n. 689 del 1981 dal d.lgs. n. 150 del 2022, non può essere accolta, atteso che l'inapplicabilità del citato d.lgs. discende non dalla mera necessità di attendere la scadenza del termine della vacatio legis, ma dall'art. 7 del decreto-legge n. 162 del 2022 che ha differito l'entrata in vigore delle nuove disposizioni, sicché nel caso di specie emerge chiara la volontà del legislatore di posticipare l'entrata in vigore della riforma, espressa con una norma che il giudice non può certo disapplicare (vedi Sez. 5, n. 45104 del 04/11/2022, Cipolla, non nnassimata); - che il primo motivo di ricorso dell'imputata, che lamenta la violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza, è manifestamente infondato, atteso che la Corte di appello, confermando la sentenza di primo grado, ha ritenuto l'imputata responsabile per il medesimo fatto per il quale era stata esercitata l'azione penale e la stessa era stata condannata in primo grado e rientra tra i poteri del giudice di appello quello di correggere o integrare la motivazione della sentenza di primo grado; - che il secondo motivo di ricorso, che denuncia violazione di legge e mancanza o manifesta illogicità della motivazione in ordine alla sussistenza del movente, è inammissibile per genericità, in quanto trattasi di reiterazione di censura già proposta con l'atto di appello e rigettata dalla Corte di appello con argomenti privi di contraddizioni ed illogicità con i quali la ricorrente mostra di non volersi confrontare; - che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00;Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/04/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta l'istanza di rinvio formulata dal difensore della ricorrente; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] - che con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Torino ha parzialmente riformato, escludendo la recidiva, la sentenza del Tribunale di Asti del 11 maggio 2018 che aveva affermato la penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per il delitto di cui all'art. 469 cod. peni, in relazione all'art. 468 cod. pen. e l'aveva condannata alla pena di giustizia; - che la richiesta di rinvio, finalizzata al conseguimento della possibilità di richiedere al giudice dell'esecuzione la applicazione di una pena sostitutiva ai sensi delle modifiche che saranno apportate alla legge n. 689 del 1981 dal d.lgs. n. 150 del 2022, non può essere accolta, atteso che l'inapplicabilità del citato d.lgs. discende non dalla mera necessità di attendere la scadenza del termine della vacatio legis, ma dall'art. 7 del decreto-legge n. 162 del 2022 che ha differito l'entrata in vigore delle nuove disposizioni, sicché nel caso di specie emerge chiara la volontà del legislatore di posticipare l'entrata in vigore della riforma, espressa con una norma che il giudice non può certo disapplicare (vedi Sez. 5, n. 45104 del 04/11/2022, Cipolla, non nnassimata); - che il primo motivo di ricorso dell'imputata, che lamenta la violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza, è manifestamente infondato, atteso che la Corte di appello, confermando la sentenza di primo grado, ha ritenuto l'imputata responsabile per il medesimo fatto per il quale era stata esercitata l'azione penale e la stessa era stata condannata in primo grado e rientra tra i poteri del giudice di appello quello di correggere o integrare la motivazione della sentenza di primo grado; - che il secondo motivo di ricorso, che denuncia violazione di legge e mancanza o manifesta illogicità della motivazione in ordine alla sussistenza del movente, è inammissibile per genericità, in quanto trattasi di reiterazione di censura già proposta con l'atto di appello e rigettata dalla Corte di appello con argomenti privi di contraddizioni ed illogicità con i quali la ricorrente mostra di non volersi confrontare; - che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00;Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così
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