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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 27 marzo 2024

Cassazione n. 19310/2024

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/06/2023 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza con cui la Corte d'Appello di Ancona ne ha confermato la condanna per il reato di tentato furto aggravato.

Rilevato che il primo motivo è manifestamente infondato, atteso che la Corte ha determinato la legittimazione alla presentazione della querela in capo al Sassi in quanto dirigente della società proprietaria del punto vendita teatro del tentato furto e dunque soggetto sovraordinato alla responsabile dello stesso punto vendita, che pure era legittimata a proporla, rimanendo irrilevante che quest'ultima abbia deciso di non provvedervi una volta che la condizione di procedibilità è stata assolta da altro soggetto per l'appunto legittimato.

Rilevato che risultano generiche le doglianze proposte con il secondo motivo in merito al denegato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis c.p., posto che non viene contestata la principale ratio della decisione della Corte, ossia la ritenuta non tenue offensività del fatto in ragione delle modalità della sua consumazione.

Quanto invece alla contestata configurabilità dell'aggravante di cui all'art. 625 n. 2 c.p., l'orientamento di questa Corte è ampiamente consolidato nel senso per cui, nel caso in cui sia rimosso l'apparato antitaccheggio applicato alla merce in vendita all'interno di un esercizio commerciale ricorre la suddetta aggravante, in quanto tale condotta determina una trasformazione oggettiva della "res" che perde una componente essenziale e, sotto il profilo funzionale, è privata dello strumento di protezione (ex multis Sez. 7, n. 2067 del 02/11/2022, dep. 2023, Bellini, Rv. 283971) essendo rimasto isolato il precedente di segno diverso citato dal ricorrente.

Deve dunque ritenersi che i giudici territoriali abbiano correttamente ritenuto sussistere la suddetta aggravante e rimanendo irrilevante che non abbia espressamente confutato le doglianze formulate in proposito con il gravame di merito, trattandosi di censure che non tenevano conto del principio illustrato.

Rilevato che sono altrettanto generiche le doglianze articolate con il terzo motivo e relative alla mancata esclusione della recidiva, atteso che le stesse non si confrontano compiutamente con la motivazione della sentenza, la quale ha giustificato la statuizione valorizzando soprattutto il fatto che il reato sia stato commesso mentre l'imputato era sottoposto a misura cautelare e con violazione della medesima.

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 27 marzo 2024

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/06/2023 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza con cui la Corte d'Appello di Ancona ne ha confermato la condanna per il reato di tentato furto aggravato. Rilevato che il primo motivo è manifestamente infondato, atteso che la Corte ha determinato la legittimazione alla presentazione della querela in capo al Sassi in quanto dirigente della società proprietaria del punto vendita teatro del tentato furto e dunque soggetto sovraordinato alla responsabile dello stesso punto vendita, che pure era legittimata a proporla, rimanendo irrilevante che quest'ultima abbia deciso di non provvedervi una volta che la condizione di procedibilità è stata assolta da altro soggetto per l'appunto legittimato. Rilevato che risultano generiche le doglianze proposte con il secondo motivo in merito al denegato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis c.p., posto che non viene contestata la principale ratio della decisione della Corte, ossia la ritenuta non tenue offensività del fatto in ragione delle modalità della sua consumazione. Quanto invece alla contestata configurabilità dell'aggravante di cui all'art. 625 n. 2 c.p., l'orientamento di questa Corte è ampiamente consolidato nel senso per cui, nel caso in cui sia rimosso l'apparato antitaccheggio applicato alla merce in vendita all'interno di un esercizio commerciale ricorre la suddetta aggravante, in quanto tale condotta determina una trasformazione oggettiva della "res" che perde una componente essenziale e, sotto il profilo funzionale, è privata dello strumento di protezione (ex multis Sez. 7, n. 2067 del 02/11/2022, dep. 2023, Bellini, Rv. 283971) essendo rimasto isolato il precedente di segno diverso citato dal ricorrente. Deve dunque ritenersi che i giudici territoriali abbiano correttamente ritenuto sussistere la suddetta aggravante e rimanendo irrilevante che non abbia espressamente confutato le doglianze formulate in proposito con il gravame di merito, trattandosi di censure che non tenevano conto del principio illustrato. Rilevato che sono altrettanto generiche le doglianze articolate con il terzo motivo e relative alla mancata esclusione della recidiva, atteso che le stesse non si confrontano compiutamente con la motivazione della sentenza, la quale ha giustificato la statuizione valorizzando soprattutto il fatto che il reato sia stato commesso mentre l'imputato era sottoposto a misura cautelare e con violazione della medesima. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 27 marzo 2024
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