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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 13 dicembre 2024

Cassazione n. 01477/2025

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seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/06/2024 del GIP TRIBUNALE di BIELLAdato_av-visaffi-;-- udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA ritenuto che il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] é inammissibile perd é proposto personalmente dall'imputato; considerato, infatti, che ai sensi dell'art. 613 cod. proc. pen., come riformulato dalla legge n. 103 del 2017, l'atto di ricorso, le memorie e i motivi nuovi devono essere sottoscritti, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di Cgssazione, il ricorso proposto, sottoscritto unicamente dall'imputato, che lo ha personalmente redatto, e inammissibile; rilevato che anche i ricorsi proposti nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] e Rnli ?vo Claudio sono inammissibili perché proposti per un motivo non deducibile; considerato che è inammissibile il ricorso per cassazione avverso la sentenza applicativa della pena con cui si deduca il vizio di violazione di legge per la mancil:a verifica dell'insussistenza di cause di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen., atteso ch ? l'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla legge 23 giugno 2017 n. [03, limita l'impugnabilità della pronuncia alle sole ipotesi di violazione di legge in esso tanss ativamente indicate; ritenuto, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili e': art. 610, comma 5-bis, secondo periodo, cod. proc. pen. con conseguente condanna dei icorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in I vore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorr nti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassal delle ammende.

Così deciso il 13 dicembre 2024 Il consiglier stensore Il re

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/06/2024 del GIP TRIBUNALE di BIELLAdato_av-visaffi-;-- udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA ritenuto che il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] é inammissibile perd é proposto personalmente dall'imputato; considerato, infatti, che ai sensi dell'art. 613 cod. proc. pen., come riformulato dalla legge n. 103 del 2017, l'atto di ricorso, le memorie e i motivi nuovi devono essere sottoscritti, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di Cgssazione, il ricorso proposto, sottoscritto unicamente dall'imputato, che lo ha personalmente redatto, e inammissibile; rilevato che anche i ricorsi proposti nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] e Rnli ?vo Claudio sono inammissibili perché proposti per un motivo non deducibile; considerato che è inammissibile il ricorso per cassazione avverso la sentenza applicativa della pena con cui si deduca il vizio di violazione di legge per la mancil:a verifica dell'insussistenza di cause di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen., atteso ch ? l'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla legge 23 giugno 2017 n. [03, limita l'impugnabilità della pronuncia alle sole ipotesi di violazione di legge in esso tanss ativamente indicate; ritenuto, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili e': art. 610, comma 5-bis, secondo periodo, cod. proc. pen. con conseguente condanna dei icorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in I vore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorr nti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassal delle ammende. Così deciso il 13 dicembre 2024 Il consiglier stensore Il re
Sentenza Cassazione n. 01477/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris