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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 05441/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/09/2023 del TRIB.

SORVEGLIANZA di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che, con il provvedimento impugnato, il Tribunale di Sorveglianza di Roma ha rigettato la richiesta di affidamento in prova al servizio sociale e di detenzione domiciliare avanzata da [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che con il ricorso si deduce violazione di legge e vizio di motivazione in quanto la decisione si fonderebbe esclusivamente sulle precedenti condotte senza tenere in alcuna considerazione la recente paternità quale elemento positivo e che la mancanza di attività lavorativa dipende esclusivamente dalla difficoltà di ottenere il permesso di soggiorno per produrre il quale la difesa aveva chiesto il rinvio dell'udienza; Rilevato che la doglianza è manifestamente infondata in quanto il giudice della sorveglianza -con il riferimento alla personalità desumibile dalla commissione dei reati per i quali è già stata pronunciata sentenza di condanna definitiva e per quelli il cui processo è pendente in appello, con due sentenze di condanna ad anni uno e mesi quattro ciascuno, ciò anche considerata l'assenza di attività lavorativa e, pertanto, l'assenza di redditi- ha dato adeguato e coerente conto delle ragioni sulle quali ha allo stato fondato le proprie conclusioni; Ritenuto pertanto che il ricorso è inammissibile in quanto le censure ora esposte dalla difesa sono tese a sollecitare una diversa e alternativa lettura degli elementi acquisiti che non è consentita in questa sede (cfr. Sez. 3, n. 17395 del 24/01/2023, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 284556 - 01; Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv 280601; Sez. 2, n. 19411 del 12/03/2019, Furlan, Rv. 276062: Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016, dep. 2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv 269217; Sez. 6, n. 47204, del 7/10/2015, Musso, Rv. 265482); Considerato che alla inammissibilità del ricorso segue la condanna dellliricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - valutato il contenuto del ricorso e in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna bl ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammend

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/09/2023 del TRIB. SORVEGLIANZA di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che, con il provvedimento impugnato, il Tribunale di Sorveglianza di Roma ha rigettato la richiesta di affidamento in prova al servizio sociale e di detenzione domiciliare avanzata da [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che con il ricorso si deduce violazione di legge e vizio di motivazione in quanto la decisione si fonderebbe esclusivamente sulle precedenti condotte senza tenere in alcuna considerazione la recente paternità quale elemento positivo e che la mancanza di attività lavorativa dipende esclusivamente dalla difficoltà di ottenere il permesso di soggiorno per produrre il quale la difesa aveva chiesto il rinvio dell'udienza; Rilevato che la doglianza è manifestamente infondata in quanto il giudice della sorveglianza -con il riferimento alla personalità desumibile dalla commissione dei reati per i quali è già stata pronunciata sentenza di condanna definitiva e per quelli il cui processo è pendente in appello, con due sentenze di condanna ad anni uno e mesi quattro ciascuno, ciò anche considerata l'assenza di attività lavorativa e, pertanto, l'assenza di redditi- ha dato adeguato e coerente conto delle ragioni sulle quali ha allo stato fondato le proprie conclusioni; Ritenuto pertanto che il ricorso è inammissibile in quanto le censure ora esposte dalla difesa sono tese a sollecitare una diversa e alternativa lettura degli elementi acquisiti che non è consentita in questa sede (cfr. Sez. 3, n. 17395 del 24/01/2023, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 284556 - 01; Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv 280601; Sez. 2, n. 19411 del 12/03/2019, Furlan, Rv. 276062: Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016, dep. 2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv 269217; Sez. 6, n. 47204, del 7/10/2015, Musso, Rv. 265482); Considerato che alla inammissibilità del ricorso segue la condanna dellliricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - valutato il contenuto del ricorso e in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna bl ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammend
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