CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 10 gennaio 2023
Cassazione n. 06355/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
/2020 ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 29154/2020 R.G., proposto da [OSCURATO:PERSONA], C.F. [OSCURATO:CODICE_FISCALE] , Mario MARTIGNETTI, C . F . [OSCURATO:CODICE_FISCALE] , Ermelinda IA N TOSCA , C.F. [OSCURATO:CODICE_FISCALE] , Giuseppe MARTIGNETTI C.F. [OSCURATO:CODICE_FISCALE] e Antonio MARTIGNETTI , C.F. [OSCURATO:CODICE_FISCALE], rappresentat i e difes i dall ’ Avv. [OSCURATO:PERSONA] , giusta procura in calce al ricorso, domiciliatipresso la Cancelleria della Corte di cassazionein Roma, piazza Cavour; -ricorrenti - nei confronti di [OSCURATO:SOCIETA]., in qualità di impresa designata dal Fondo di [OSCURATO:PERSONA] della [OSCURATO:SOCIETA] , in persona del suo legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa da ll ’ Avv. [OSCURATO:PERSONA] C.C. [OSCURATO:DATA_NASCITA] n. R.G. 29154/2020 Pres. F. [OSCURATO:PERSONA]. I. [OSCURATO:PERSONA], giusta procura in calce al contro ricorso, domiciliat a presso la Cancelleria della Corte di cassazione in Roma, piazza Cavour; -controricorrente - nonché contro [OSCURATO:PERSONA]laudio, BERTOLI M. , BAGGINI G. , [OSCURATO:SOCIETA]. -intimati - avverso la sentenza n. 800 /20 20 della Corte d ’ appello di Brescia , depositata il4.08.2020, notificata il 10 . 09 .2020 . Udita la relazionesvolta nella camera di consiglio del 10 gennaio 2023 2022 dalla ConsiglieraIrene AMBROSI. Fatti di causa 1. Con atto di opposizione a d un ’ espropriazione presso terzi iniziata da Antonio MARTIGNETTI(classe 1946), Mario MARTIGNETTI, Ermelinda IANTOSCA, Giuseppe MARTIGNETTI e Antonio MARTIGNETTI (classe 1975) - fondata sul titolo costituito dal la sentenza passata in giudicato resa tra le parti dalla Corte d ’ appello di Napoli 11 luglio 2013n. 2887 con cui la Assicurazioni G enerali s . p . a . , dante causa dell’odierna intimatae quale im p resa designata dal F ondo di Garanzia per le V ittime della S trada , era stata condannata al pagamento della somma di Euro 152.909,15 atitolo di risarcimento del danno in favore dei creditori-odierni ricorrenti - l ’ esecutata compagnia assicuratrice [OSCURATO:SOCIETA]. lamentava di aver già corrisposto integralmente il massimale e negavariferirsi il titolo pure alle intimate somme per c.d. mala gestio impropria. 2.L’opposizione veniva accolta dal Tribunale di Bergamo. C.C. 10.01.2023 n. R.G. 29154/2020 Pres. F. [OSCURATO:PERSONA]. I. Ambrosi 3. Avverso la sentenza del Tribunale ha nno proposto gravame Antonio MARTIGNETTI, Mario MARTIGNETTI, Ermelinda IANTOSCA, Giuseppe MARTIGNETTI e Antonio MARTIGNETTI dinanzi alla Corte d’appello di Bresciache ha accolto parzialmente l’appello, respingendo però il gravame in punto di c.d. mala gestio impropria , ritenendo esclusa sul punto qualsiasi motivazione esplicita nel titolo posto alla base della espropriazione de qua,e dichiarando che nel massimale non va contemplata la somma spontaneamente corrisposta come acconto in un momento precedente alla definitività del titolo e dal medesimo non considerato. 4. Antonio MARTIGNETTI, Mario MARTIGNETTI, Ermelinda IANTOSCA, Giuseppe MARTIGNETTI e Antonio MARTIGNETTI ha nno proposto ricorso per cassazione illustrato da due motivi. Ha resistito con controricorso [OSCURATO:PERSONA]. Gli altri intimati non hanno svolto difese nel giudizio di legittimità. La trattazione del ricorso è stata fissata in adunanza camerale ai sensidell’art. 380-bis.1 c.p.c. Parte resistenteha depositato memoria. Ragioni della decisione 1. Con il primo motivo di ricorso i ricorrenti lamenta no la violazione dell ’ art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c. per erronea interpretazione del titolo (sentenza della Corte d ’ appello di Napoli, posta alla base del titolo azionato nella procedura esecutiva de qua) in merito all’esistenza della statuizione di condanna agli interessi oltre il massimale ed omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio e oggetto di discussione tra le parti, consistito nell’aver mancato di rilevare (ed avere ritenuto il contrario) che il medesimo titolo contenesseespressamente, come eccepito dai ricorrenti sin dal primo grado, detta statuizione ; v alorizzano in proposito l ’ assunto della C.C. 10.01.2023 n. R.G. 29154/2020 Pres. F. [OSCURATO:PERSONA]. I. Ambrosi richiamata sentenza che ha ritenuto: « ridetermina a ll ’ attualità la statuizione di condanna solidale al risarcimento fino a concorrenza dei massimali di legge di cui in motivazione»(pag. 8 sentenza del 2013) e con ciò,insistono sulla spettanza degli interessi moratori. 2. Con il secondo motivo , denuncia no la violazione di legge dell’art. 360 c.p.c. comma 1 n. 3 in relazione all’art. 1224 c.c. e l’erronea interpretazione della sentenza in relazione all’obbligo di motivazione della condanna al pagamento degli interessi oltre il massimale. Contesta no che la Corte di appello in punto di c.d. mala gestioimpropria (relativamente alla condotta colposa dell’assicuratore di ritardo nel pagamento) abbia posto a carico del giudice di merito l’onere di motivarne espressamente la liquidazione . Invocano il dispositivo della sentenza di condanna della Corte d’appello di Napoli del 2013 posta a fondamento della procedura esecutiva de qua, il testo del quale non lascerebbe spazio ad una interpretazione sulla volontà del giudice diversa dalla condanna ultramassimale per gli interessi. 3. I due motivi di ricorso possono essere esaminati congiuntamente per ragioni di connessione, posto che pongono entrambi, sotto profili diversi, la stessa questionee cioè la pretesa non correttainterpretazione del titolo giudiziale posto a fondamento della esecuzione de qua; ed in particolare,pretendono che dalla lettura dello stesso, a d i fferenza di quanto ritenuto dal giudice di appello nella sentenza impugnata, risulti l ’ esistenza della stat uizione di condanna agli interessi ultra massimale nei confronti della compagnia di assicurazioni per mala gestioimpropria. 3.1.Non fondato è il primo profilo con cui si denuncia l ’ erronea interpretazione del titolo esecutivo in merito all ’ esistenza della statuizione di condanna agli interessi oltre il massimale contenuta nella sentenza passata in giudicato emessa dalla Corte di appello di Napoli C.C. 10.01.2023 n. R.G. 29154/2020 Pres. F. [OSCURATO:PERSONA]. I. Ambrosi nel 2013e l’omesso esame del fatto decisivo, tenuto conto che la Corte di appello di Brescia nella motivazione della sentenza impugnata ha specificatamente disatteso il primo motivo di appello con cui veniva lamentata l’erronea interpretazione da parte del giudice dell’esecuzione del titolo giudiziale posto a fondamento della esecuzione (cfr. pag. da 5 a 8 e pagg. 9-12). 3.1.1.In merito al preteso omesso esame , la Corte territoriale ha coerentemente ed esaurientemente motivato , per un verso condividendole affermazioni rese dal giudice di prime cure al riguardo, che aveva espressamente rilevato come sulla mala gestio impropria non vi fosse «una corrispondente (espressa) statuizione da parte del giudice adito» e che neppure vi fosse l ’ accertamento di una condotta colposa in base a cui fondare la responsabilità ultramassimale dell’assicurazione(pagg. 10 e 11 della sentenza impugnata); per l ’ altro verso, ha ritenutoche «non pare revocabile in dubbio che la condanna al pagamento di una somma eccedente il massimale – nella specie determinato per legge in ragione della veste assunta da [OSCURATO:PERSONA] quale impresa designata dal Fondo di [OSCURATO:PERSONA] della [OSCURATO:SOCIETA] – non possa non presupporre l ’ assolvimento da parte dell’organo giudicante dell’obbligo di qualificare la domanda comemala gestioimpropria, per il credito non pagato nei giusti termini per fatto imputabile all’assicuratore e di riconoscere per conseguenza interessi e rivalutazione monetaria,oltre il massimale . Del pari si reputa che la Corte territoriale, al di là della formulazione esplicita della domanda, non potesse prescindere dall’obbligo di motivare in relazione alla condotta colposa dell’assicuratrice anche in ragione dell’incidenza di tale condotta sull’entità del debito gravante sull’assicuratrice»(pagg. 11e 12 della sentenza impugnata) . C.C. 10.01.2023 n. R.G. 29154/2020 Pres. F. [OSCURATO:PERSONA]. I. Ambrosi 3.1.2. In ordine alla asserita erronea interpretazione del titolo giudiziale, giova richiamarel’orientamento tradizionalmente affermato da questa Corte secondo cui l ’ interpretazione del titolo esecutivo, compiuta dal giudice dell’esecuzione o da quello chiamato a sindacarne l’operato nell’ambito delle opposizioni esecutive, si risolve nell’apprezzamento di un “fatto”, come tale incensurabile in Cassazione se esente da vizi logici o giuridici, senza che possa diversamente opinarsi alla luce dei poteri di rilievo officioso e di diretta interpretazione del giudicato esterno da parte del giudice di legittimità, atteso che, in sede di esecuzione, il provvedimento passato in giudicato, pur ponendosi come “giudicato esterno” (in quanto decisione assunta fuori dal processo esecutivo), non opera come decisione della controversia, bensì come titolo esecutivo e, pertanto, non va inteso come momento terminale della funzione cognitiva del giudice, ma come presupposto fattuale dell’esecuzione, ossia come condizione necessaria e sufficiente per procedere ad essa (tra tante: Cass.21/11/2001, n. 14727; Cass. 25/03/2003, n. 4382; Cass. 09/08/2007, n. 17482; Cass. 06/07/2010, n. 15852; Cass. 13/06/2018, n. 15538; Cass. 19/11/2018 n. 29778; Cass. 12/12/2018, n. 32196; Cass.05/06/2020, n. 10806). Di recente, questa Corte, a Sezioni Unite, ha innovato rispetto a tale tradizionale impostazione, affermando da un lato che in tema di giudizi di opposizione all’esecuzione o agli atti esecutivi, ove risulti denunciata la violazione dell’art. 2909 cod. civ., con riferimento alla cosa giudicata corrispondente al titolo esecutivo giudiziale, il giudice di legittimità ha il potere-dovere di interpretare il titolo esecutivo se il giudicato somministra il diritto sostanziale applicabile per l’accertamento del diritto della parte istante a procedere ad esecuzione forzata o per l’accertamento della legittimità degli atti esecutivi; e C.C. 10.01.2023 n. R.G. 29154/2020 Pres. F. [OSCURATO:PERSONA]. I. Ambrosi dall’altro, rilevando che il ricorso per cassazione - con cui venga denunciata la violazione, da parte del giudice dell’opposizione all’esecuzione o agli atti esecutivi, dell’art. 2909 c.c. riguardo al titolo esecutivo giudiziale passato in giudicato - deve contenere, a pena di inammissibilità, ai sensi dell’art. 366, comma 1, n.4, c.p.c., la specifica indicazione del precetto sostanziale violato, nei cui limiti deve svolgersi il sindacato di legittimità, e, ai sensi dell’art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c., della parte del provvedimento giurisdizionale passato in giudicato contenente il precetto sostanziale di cui si denuncia l’errata interpretazione, nonché dell’eventuale elemento extra testuale, ritualmente acquisito nel giudizio di merito, che sia rilevante per l’interpretazione del giudicato (Cass., Sez. Un., 21/02/2022, n. 5633). Nel caso di specie, il ricorso in esame non soddisfa gli oneri processuali sopra indicati e non consente a questa Corte di procedere, ove pure si voglia aderire all’innovativo indirizzo ricordatoed accingersi alla verifica, da questo consentita a differenza del precedente, della intrinseca correttezza dell’ autonoma interpretazione del titolo esecutivo passato in giudicatooperata dalla gravata sentenza. Difatti, i ricorrenti, sebbene abbiano inserito nel ricorso alcuni passaggi della motivazione e del dispositivo della sentenza costituente titolo esecutivo, estrapolati e riportati tra virgolette, non hanno indicato, quali dati fattuali rilevanti ai fini dell’interpretazione del giudicato, oltre alle circostanze testualmente riportate nella sentenza (la rideterminazione all’attualità della statuizione di condanna fino a concorrenza del massimale, “oltre gli interessi legali sulla somma devalutata dal dì dell’illecito annualmente rivalutata secondo indici ISTAT”), anche gli elementi extratestuali rappresentati dalle “argomentazioni dedotte sin dal primo grado nel giudizio di opposizione ex art. 615 c.p.c.”, secondo cui la sentenza della Corte d ’ appello di C.C. 10.01.2023 n. R.G. 29154/2020 Pres. F. [OSCURATO:PERSONA]. I. [OSCURATO:PERSONA] avrebbe contenuto la condanna di controparte al pagamento degli interessi, omettendo di trascrivere nel corpo del ricorso la parte dell’atto processuale da cui sarebbero stati desumibili tali circostanze e di dare conto del loro rituale ingresso nei gradi di merito. 3.2.Infondato è il secondo profilo con cui i ricorrenti insistono nel denunciare la violazione di legge dell’art. 1224 c.c., tenuto conto che la Corte lombarda richiama correttamente la giurisprudenza di questa Corte in tema di interessi e maggior danno da svalutazione ex art. 1224 c.c.,che ha affermato con orientamento consolidato che, pur non essendo necessaria una specifica domanda di responsabilità dell’assicuratore per responsabile ritardo, per ottenere gli interessi e il maggior danno da svalutazione monetaria ex art. 1224 c.c. (Cass. n. 3014/2016) non può prescindersi da una corrispondente espressa statuizione al riguardo da parte del giudice adito. 4.In conclusione, il ricorso va rigettato . Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidatea carico dei ricorrenti, tra loroin solido per l’identità di posizione processuale, come da dispositivo. Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, si deve dare atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrent i , dell ’ ulteriore importo a titolo di contributo unificato a norma del comma 1-bis del citato art. 13, se dovuto (Cass. Sez. U. 20 febbraio 2020 n. 4315). Per questi motivi La Corte rigettail ricorso e condanna i ricorrenti, in solido tra loro, al pagamento delle spese processuali in favore della part e controricorrente che si liquidano in complessivi Euro 8.200,00 di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali ed accessori di legge. C.C. 10.01.2023 n. R.G. 29154/2020 Pres. F. [OSCURATO:PERSONA]. I. [OSCURATO:PERSONA] sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dàatto della sussistenza dei presupposti per il versamento,