CassazionesentenzaSezione 4
Cassazione n. 33983/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/06/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte d'appello di Napoli, in data 18 giugno 2021, ha confermato la sentenza con la quale il Tribunale di Trapani, in data 28 maggio 2015, aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena ritenuta di giustizia e alle connesse statuizioni civili perché ritenuto responsabile del delitto p. e p. dall'art. 589 cod.pen., con violazione di norme in materia di circolazione stradale, contestato come commesso in Mondragone il 23 maggio 2009 (con decesso della vittima il 2 giugno successivo), in danno di [OSCURATO:PERSONA]. In breve, oggetto del giudizio é un sinistro nel quale l'autovettura condotta dal Sorrentino e quella condotta dalla vittima si scontravano all'altezza di un incrocio, che il Bassano attraversava pur non avendo diritto di precedenza e che il Sorrentino affrontava a una velocità stimata come sostenuta e superiore a quella consentita. In base alla tesi recepita dalla sentenza d'appello in ordine alle cause dell'accaduto, il Sorrentìno, pur avendo diritto dì precedenza, procedeva a velocità sicuramente superiore ai 50 kmh e comunque tale da non consentire il controllo del suo mezzo; per quest'ultima ragione veniva attribuita all'imputato la penale responsabilità del decesso del Bassano, pur considerando la colpa concorrente di quest'ultimo nella causazione dell'incidente. La Corte di merito ha disatteso le doglianze dell'appellante imputato, sia con riguardo alla valutazione delle prove circa il fatto che il Bassano avrebbe cambiato direzione all'ultimo momento (attraversando l'intersezione anziché immettersi nella corsia di marcia opposta a quella del Sorrentino), dopo aver rallentato nell'approssimarsi all'incrocio; sia con riguardo alla valutazione delle prove circa la velocità che il Sorrentino avrebbe tenuto con la sua autovettura e alla rilevanza causale di tale velocità nel prodursi dell'incidente. 2. Avverso la prefata sentenza ricorre il Sorrentino, per il tramite del suo difensore di fiducia. Il ricorso consta di due motivi. 2.1. Con il primo l'esponente lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in riferimento alla omessa considerazione delle contraddizioni emerse, a proposito della velocità stimata dell'auto del Sorrentino, tra le dichiarazioni degli operanti di P.G. e quelle del consulente tecnico del P.M. ing. Fuschettì. Denuncia inoltre il ricorrente il fatto che la Corte di merito non abbia dato adeguata considerazione alla condotta colposa della vittima, che non aveva dato la precedenza al Sorrentino nell'attraversare l'incrocio; e censura poi l'assunto secondo il quale lo stesso Sorrentino avrebbe dovuto prevedere anche il comportamento colposo del Bassano. Infine, quanto all'ipotesi difensiva che il Bassano avesse rallentato nell'affrontare l'incrocio per poi repentinamente decidere di attraversarlo, il ricorrente osserva che la Corte di merito ha ritenuto che non vi fosse prova di tale condotta, ma senza escludere che essa si fosse in realtà verificata. Conclude il ricorrente evidenziando che non vi é prova che il Sorrentino, ove avesse tenuto una velocità adeguata, avrebbe arrestato in tempo il veicolo, evitando l'impatto. 2.2. Con il secondo motivo, l'esponente lamenta vizio di motivazione in ordine all'esclusione del giudizio di prevalenza, anziché di equivalenza, delle attenuanti generiche rispetto all'aggravante contestata (esclusione che la Corte di merito ha argomentato con motivazione scarna e stereotipata). 3. Mette conto ricordare che il difensore delle parti civili [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ha depositato conclusioni scritte comprensive di nota spese. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso é manifestamente infondato in tutte le doglianze in esso articolate. Perno dell'assunto difensivo é costituito dal fatto che le prove raccolte, pur a fronte del percorso argomentativo seguito dalla Corte di merito, non consentirebbero né di pervenire a una stima oggettiva della velocità tenuta dal Sorrentino - in relazione alle presunte contraddizioni fra i testi operanti e il consulente del P.M. -, né di affermare che essa fosse stata decisiva nel verificarsi dell'incidente, anche in relazione alla condotta alla guida della vittima, né quindi di concludere per la riferibilità causale dell'incidente alla violazione di norme stradali da parte dell'imputato. A fronte di ciò, deve constatarsi che le lagnanze del ricorrente risultano tutte volte a sollecitare una rivalutazione alternativa del materiale probatorio da parte di questa Corte, in termini non consentiti in sede di legittimità ed a fronte di un percorso argomentativo, come quello della sentenza impugnata, che si sottrae a censure in punto di logicità, coerenza e completezza. Al riguardo, una volta di più, va ricordato il pacifico e costante indirizzo della giurisprudenza di legittimità anche in composizione apicale, in base al quale l'indagine di legittimità sul discorso giustificativo della decisione ha un orizzonte circoscritto, dovendo il sindacato demandato alla Corte di cassazione essere limitato - per espressa volontà del legislatore - a riscontrare l'esistenza di un logico apparato argomentativo sui vari punti della decisione impugnata, senza possibilità di verificare l'adeguatezza delle argomentazioni di cui il giudice di merito si é avvalso per sostanziare il suo convincimento, o la loro rispondenza alle acquisizioni processuali. L'illogicità della motivazione, come vizio denunciabile, deve essere evidente, cioé di spessore tale da risultare percepibile ictu °culi, dovendo il sindacato di legittimità al riguardo essere limitato a rilievi di macroscopica evidenza, restando ininfluenti le minime incongruenze e considerandosi disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata, purché siano spiegate in modo logico e adeguato le ragioni del convincimento (Sez. U, n. 24 del 24/11/1999, Spina, Rv. 214794; si vedano anche in terminis Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260, e Sez. U, n. 47289 del 24/09/2003, Petrella, Rv. 226074). Più di recente, nel solco del medesimo indirizzo, si é affermato che, in tema di giudizio dì cassazione, sono precluse al giudice dì legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati dì una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv. 265482; Sez. 1, n. 42369 del 16/11/2006, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 235507). Per quanto riguarda la valutazione delle acquisizioni probatorie, deve ulteriormente rammentarsi che non é sindacabile in sede di legittimità, salvo il controllo sulla congruità e logicità della motivazione, la valutazione del giudice di merito, cui spetta il giudizio sulla rilevanza e attendibilità delle fonti di prova, circa contrasti testimoniali o la scelta tra divergenti versioni e interpretazioni dei fatti (giurisprudenza pacifica: fra le più recenti vds. Sez. 5, Sentenza n. 51604 del 19/09/2017, D'Ippedico e altro, Rv. 271623). 2. Nella specie, in realtà, é accertato e pacifico che, in occasione dell'urto, il Sorrentino procedeva a velocità largamente superiore a quella consentita, tale comunque da non consentirgli di controllare il veicolo e di impedire l'urto con l'auto del Bassano, che egli aveva potuto vedere dalla distanza di 54 metri: ciò che ebbe sicuramente rilievo sia nel verificarsi dell'impatto, sia nella violenza dello stesso, sia quindi nelle conseguenze tragiche che ne derivarono. Secondo i giudici dell'appello, l'urto fu infatti preceduto da una frenata del Sorrentino, evidenziata dai segni lasciati dalle ruote sull'asfalto, e l'evidenza dei danni ai due veicoli coinvolti ha indotto la Corte di merito a reputare comprovato che l'eccessiva velocità tenuta dall'auto condotta dall'imputato, oltre a superare largamente quella massima consentita, gli impedì di mantenere il controllo dell'autovettura stessa, e che quest'ultima - ove egli l'avesse condotta nel rispetto dei limiti di velocità e delle regole che la disciplinano - ben poteva essere controllata in guisa tale da evitare l'impatto con l'auto del Bassano.E' quindi, nella specie, configurabile la c.d. causalità della colpa, intesa come introduzione, da parte del soggetto agente, del fattore di rischio poi concretizzatosi con l'evento, posta in essere attraverso la violazione delle regole di cautela tese a prevenire e a rendere evitabile il prodursi di quel rischio; mentre é da escludere la portata interruttiva del comportamento colposo del Bassano (sicuramente inosservante delle regole del Codice della strada, ma altrettanto sicuramente non eccezionale o imprevedibile), atteso che ciò é in linea con il costante orientamento giurisprudenziale in tema di principio di affidamento, in base al quale tale principio trova un temperamento nell'opposto principio secondo il quale l'utente della strada é responsabile anche del comportamento imprudente altrui purché questo rientri nel limite della prevedibilità (ex multis Sez. 4, n. 5691 del 02/02/2016, Tettamanti, Rv. 265981); ed é certo che, nella specie, il Sorrentino, nell'accingersi ad attraversare un'intersezione, ben poteva e doveva prevedere l'eventualità che qualche altro utente della strada percorresse l'incrocio senza rispettare le regole sull'attraversamento delle intersezioni. In tale logica si spiega, del resto, quanto previsto dall'art. 141, comma 3, Cod. Strada, laddove si prescrive che il conducente deve regolare la velocità in prossimità delle intersezioni, essendo intuibilmente evidente il rischio di attraversamenti da parte di altri veicoli, non necessariamente rispettosi del diritto di precedenza. 3. Da quanto precede restano evidentemente assorbite, e vanno disattese, tutte le lagnanze del ricorrente sulla negligenza del Bassano, che certamente non ebbe portata interruttiva nella sequenza causale tra la condotta del Sorrentino e l'evento letale. E' poi appena il caso di osservare, quanto alla tesi sostenuta dal ricorrente circa la condotta del Bassano (che avrebbe dapprima rallentato per poi decidere repentinamente di attraversare l'incrocio), che si tratta di una valutazione che, in base alle prove raccolte, risulta meramente congetturale e ipotetica: é, invero, capziosa - oltre che non spendibile in sede di legittimità - la ricostruzione proposta dalla difesa del ricorrente ed esclusa dalla Corte di merito, non solo perché non provata, ma anche perché disattesa da alcuni elementi in fatto puntualmente evidenziati a pagina 7 (in specie il fatto che il Sorrentino azionò il freno a una distanza incompatibile con tale ricostruzione). Si rammenta, al riguardo, che alla luce dell'argomentare della Corte di merito l'assunto difensivo non ha alcuna base nel tessuto probatorio o anche solo indiziario formatosi nel giudizio; e che gli indizi a fini di prova si differenziano dalle mere congetture perché sono costituiti da fatti ontologicamente certi che, collegati tra loro, sono suscettibili di una ben determinata interpretazione (Sez. 2, Sentenza n. 43923 del 28/10/2009, Pinto, Rv. 245606).4. Quanto al secondo motivo di ricorso, é sufficiente osservare che le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra opposte circostanze, implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito, sfuggono al sindacato di legittimità qualora non siano frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e siano sorrette da sufficiente motivazione, tale dovendo ritenersi quella che per giustificare la soluzione dell'equivalenza si sia limitata a ritenerla la più idonea a realizzare l'adeguatezza della pena ìrrogata in concreto (Sez. U, Sentenza n. 10713 del 25/02/2010, Contaldo, Rv. 245931; Sez. 2, Sentenza n. 31543 del 08/06/2017, Pennelli, Rv. 270450); nella specie non vi é alcuna possibilità di ravvisare elementi di arbitrarietà nell'esclusione del bilanciamento in prevalenza delle attenuanti generiche, debitamente motivato dalla Corte di merito con il giudizio negativo sulla condotta dell'imputato anche successivamente al fatto, nonché con la mitezza della pena applicatagli. 5. Alla declaratoria d'inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali; ed inoltre, alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», il ricorrente va condannato al pagamento di una somma che si stima equo determinare in C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Lo stesso ricorrente va inoltre condannato alla rifusione delle spese sostenute dalle parti civili [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per questo giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende nonché alla rifusione delle spese sostenute dalle parti civili [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e Ba