CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 11 maggio 2022
Cassazione n. 15011/2022
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 4186/2019 R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12 – ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA] (C.F.), in persona del legale rappresentante pro tempore – intimata – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Sicilia, n. 3416/08/18 depositata in data 6 agosto 2018 F i r m a t o D a : M A N Z O N E N R I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 2 6 0 a c 8 8 3 5 e 8 6 4 e b f 2 e 0 2 6 e 4 3 a 5 0 1 7 6 8 - F i r m a t o D a : P U R P O N A T A L I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 3 5 c 2 b 6 8 0 d 6 0 3 e e 3 e b d 5 d 4 e 4 6 b 3 5 3 9 6 Numero registro generale 4186/2019 Numero sezionale 1545/2022 Numero di raccolta generale 15011/2022 Data pubblicazione 11/05/2022 Udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]Aquino nella camera di consiglio del 4 maggio 2022. [OSCURATO:PERSONA] La società contribuente [OSCURATO:PERSONA], avente ad oggetto l’attività di grandi magazzini, ha impugnato un avviso di accertamento relativo al periodo di imposta 2010, con il quale si accertava una indebita detrazione IVA, per avere la società contribuente – già acquirente di due rami di azienda in forza di due diversi atti di cessione – acquistato merci assoggettando l’acquisto a IVA anziché ad imposta di registro; che l’Amministrazione finanziaria ha dedotto che le cessioni delle merci, avvenute con fattura, rappresentassero operazioni finalizzate a eludere il pagamento dell’imposta di registro dovuta sul valore dell’azienda ceduta e a creare una indebita detrazione IVA; che la CTP di Palermo ha rigettato il ricorso; che la CTR della Sicilia, con sentenza in data 6 agosto 2018, ha accolto l’appello della società contribuente, rideterminando la sanzione applicata ad € 10.000,00, facendo applicazione dell’art. 6, comma 6, d. lgs. 18 dicembre 1997, n. 471, come modificato dall’art. 1, comma 935, l. 27 dicembre 2017, n. 205, laddove prevede che la restituzione dell’imposta è esclusa qualora il versamento sia avvenuto in un contesto di frode, circostanza da escludere nel caso di specie; che propone ricorso per cassazione l’Ufficio, affidato a tre motivi; che l’Ufficio ha opposto diniego all’istanza di definizione agevolata di cui all’art. 6 d.l. 23 ottobre 2018, n. 119; che con ordinanza assunta all’udienza del 23 marzo 2021 è stata disposta la rinnovazione della notificazione e che la società contribuente intimata non si è costituita in giudizio. [OSCURATO:PERSONA] F i r m a t o D a : M A N Z O N E N R I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 2 6 0 a c 8 8 3 5 e 8 6 4 e b f 2 e 0 2 6 e 4 3 a 5 0 1 7 6 8 - F i r m a t o D a : P U R P O N A T A L I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 3 5 c 2 b 6 8 0 d 6 0 3 e e 3 e b d 5 d 4 e 4 6 b 3 5 3 9 6 Numero registro generale 4186/2019 Numero sezionale 1545/2022 Numero di raccolta generale 15011/2022 Data pubblicazione 11/05/2022 Il ricorso proposto investe la questione relativa alla applicabilità al caso della cessione di azienda dell’imposta di registro, questione sulla quale questa Corte (Cass., Sez. V, 31 marzo 2022, n. 10283) ha recentemente sottoposto, con ordinanza interlocutoria, questione pregiudiziale alla Corte di Giustizia circa l’obbligo imposto all'Amministrazione finanziaria di qualificare l'operazione esclusivamente sulla base degli elementi testuali contenuti nel contratto con divieto del ricorso ad elementi extratestuali, circostanza in base alla quale determinare il corretto esercizio della detrazione, che fa da presupposto all’applicazione dell’art. 6, comma 6, d. lgs. 18 dicembre 1997, n. 471; che occorre, pertanto, attendere il pronunciamento da parte della Corte di Giustizia; P. Q. M. Dispone rinvio della causa a nuovo ruolo. Così deciso in Roma, in data 4 maggio 2022 [OSCURATO:PERSONA] F i r m a t o D a : M A N Z O N E N R I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 2 6 0 a c 8 8 3 5 e 8 6 4 e b f 2 e 0 2 6 e 4 3 a 5 0 1 7 6 8 - F i r m a t o D a : P U R P O N A T A L I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i