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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 28 settembre 2021

Cassazione n. 48191/2022

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la seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/09/2021 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO La Corte di Appello di Bologna, con sentenza emessa in data 28/09/2021, ha confermato la sentenza di condanna del Tribunale di Bologna resa in data 17/06/2019, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] in relazione al reato di cui agli artt. 81 cpv, 110, 640, 61 n.7 cod. pen. cod. pen.

Considerato che i motivi di ricorso, nei quali si deduce l'erronea applicazione della legge penale e il vizio motivazionale in relazione alla ritenuta responsabilità penale dei ricorrenti fondata su un compendio probatorio assertivamente insufficiente, diversamente da quanto evidenziato nella memoria dep.

Dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] il 7 ottobre, 2022, non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità poiché costituiti da mere doglianze in punto di fatto, finalizzate a sollecitare una rivalutazione alternativa delle fonti probatorie, attività questa non consentita in sede di giudizio di legittimità; ritenuto pure che i predetti motivi tentano di ottenere un'inammissibile ricostruzione dei fatti (sconfessata - peraltro - dalle emergenze processuali), mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito il quale, con motivazione esente da vizi logici, ha già esplicitato pertinentemente le ragioni del suo convincimento; osservato che le doglianze difensive evocano presunte carenze motivazionali senza precisare, se non in termini del tutto vaghi, quali sarebbero effettivamente le censure avanzate con i motivi di appello trascurate dalla Corte territoriale ed evocando, invero, null'altro che una lettura alternativa del materiale probatorio di cui il giudice d'appello non avrebbe tenuto conto, senza ancora una volta confrontarsi con l'effettivo contenuto della motivazione della sentenza (si vedano, in particolare, pagg. 5 e 6 della sentenza impugnata); rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 25/10/202

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/09/2021 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO La Corte di Appello di Bologna, con sentenza emessa in data 28/09/2021, ha confermato la sentenza di condanna del Tribunale di Bologna resa in data 17/06/2019, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] in relazione al reato di cui agli artt. 81 cpv, 110, 640, 61 n.7 cod. pen. cod. pen. Considerato che i motivi di ricorso, nei quali si deduce l'erronea applicazione della legge penale e il vizio motivazionale in relazione alla ritenuta responsabilità penale dei ricorrenti fondata su un compendio probatorio assertivamente insufficiente, diversamente da quanto evidenziato nella memoria dep. Dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] il 7 ottobre, 2022, non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità poiché costituiti da mere doglianze in punto di fatto, finalizzate a sollecitare una rivalutazione alternativa delle fonti probatorie, attività questa non consentita in sede di giudizio di legittimità; ritenuto pure che i predetti motivi tentano di ottenere un'inammissibile ricostruzione dei fatti (sconfessata - peraltro - dalle emergenze processuali), mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito il quale, con motivazione esente da vizi logici, ha già esplicitato pertinentemente le ragioni del suo convincimento; osservato che le doglianze difensive evocano presunte carenze motivazionali senza precisare, se non in termini del tutto vaghi, quali sarebbero effettivamente le censure avanzate con i motivi di appello trascurate dalla Corte territoriale ed evocando, invero, null'altro che una lettura alternativa del materiale probatorio di cui il giudice d'appello non avrebbe tenuto conto, senza ancora una volta confrontarsi con l'effettivo contenuto della motivazione della sentenza (si vedano, in particolare, pagg. 5 e 6 della sentenza impugnata); rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 25/10/202
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