CassazionedecretoSezione LDecisione del 8 giugno 2021
Cassazione n. 32504/2021
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso 8356-2015 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA B. TORTOLINI 34, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA]' PAOLETTI, che lo rappresenta e difende (2, unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA], 2021 [OSCURATO:PERSONA]; 2034 - ricorrente - contro 51-\ [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 167, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - avverso la sentenza n. 406/2014 della CORTE D'APPELLO di TRIESTE, depositata il 04/11/2014 R.G.N. 328/2013; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 08/06/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; il P.M. in persona del [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] visto l'art. 23, comma 8 bis del D.L. 28 ottobre 2020 n. 137, convertito con modificazioni nella legge 18 dicembre 2020 n. 176, ha depositato conclusioni scritte. PROC. nr. 8356/2015 R.G. [OSCURATO:PERSONA] 1.La Corte d'Appello di Trieste, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Udine, accoglieva la domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA], dirigente del Comune di Udine, accertando la illegittimità del decreto sindacale del 30.9.2008 nr.115, con il quale gli veniva conferito l'incarico di direttore del dipartimento «Territorio ed Ambiente», per violazione del termine minino di durata di un anno; condannava il Comune di Udine al risarcimento del danno, nella misura dei maggiori compensi che il BELLINETTI avrebbe percepito in caso di durata annuale. 2. La Corte territoriale confermava la sentenza del Tribunale nella parte in cui aveva respinto la domanda del BELLINETTI per la dichiarazione di illegittimità del successivo decreto sindacale del 23 dicembre 2008 nr. 172, con il quale gli veniva conferito dal gennaio 2009 l'incarico di dirigente del servizio «Patrimonio ed Ambiente». 3. Osservava che il decreto sindacale era congruamente motivato con il richiamo alla approvazione del nuovo assetto del Comune deliberato in data 23 dicembre 2008 (doc. 7 del Comune); vi era prova documentale dell'avvenuto svuotamento delle competenze del dipartimento «Territorio ed Ambiente», cui il dirigente era stato adibito sino a tutto l'anno 2008. 4. La riorganizzazione era effettiva ed emergeva dall'analogo contenuto degli atti assunti per tutti i dirigenti. Non poteva trascurarsi la natura libera delle scelte negoziali del datore di lavoro pubblico in materia di assegnazione degli incarichi dirigenziali. 5.Andava invece accolto il motivo di appello proposto dal BELLINETTI in relazione al decreto sindacale del 30.9.2008 nr.115, per la durata di soli tre mesi dell'incarico di direttore del dipartimento «Territorio ed Ambiente» ( sino al dicembre 2008). Non si trattava di atto di proroga del precedente incarico, come ritenuto dal Tribunale; l'incarico era letteralmente espresso in termini di «conferma» e non di proroga. 6. Il termine trimestrale confliggeva con le previsioni contrattuali dell'articolo 36, comma due, del regolamento dell'ordinamento degli Uffici del Comune e dell'articolo 24 CCRL— che disponevano per l'incarico dirigenziale il termine minimo di un anno— nonché con la disposizione dell'articolo 19, PROC. nr. 8356/2015 R.G. comma due, D.Lgs. 165/2001. Di qui l'illegittimità della previsione del termine trimestrale, per contrarietà a norma imperativa ex articolo 1419 cod.civ. (l'articolo 19 del D.Lgs. nr. 165/2001) e, in ogni caso, alle richiamate disposizioni contrattuali, sub specie di inadempimento contrattuale. 7. Non era fondata la eccezione del Comune di novità del motivo di appello; sin dall'atto introduttivo l'attore si era lamentato della durata ridotta dell'incarico (pagine da 15 a 17 sub III del ricorso di primo grado); nelle conclusioni si faceva riferimento al decreto sindacale del 30 settembre 2008 ed al risarcimento del danno. La qualificazione giuridica della domanda era in ogni caso riservata al giudice. 8.Dagli atti emergeva che per il periodo di ulteriori nove mesi integrante la durata minima dell'incarico dirigenziale sarebbe spettata al dirigente la maggiore retribuzione di euro 10.500, che doveva essere riconosciuta come risarcimento del danno. 9. Ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza il Comune di Udine, articolato in quattro motivi di censura ed illustrato con memoria, cui ha resistito con controricorso [OSCURATO:PERSONA]. 10. Il PM ha concluso per il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo di ricorso il Comune di Udine ha denunciato — ai sensi dell'articolo 360 nr. 3 cod.proc.civ.— violazione e falsa applicazione dell'articolo 19 D.Lgs. nr. 165/2001 e dell'articolo 109 D.Lgs. nr. 267/2000, censurando la sentenza impugnata per avere ritenuto illegittimo il decreto sindacale del 30 settembre 2008 nr. 115 per contrasto con il limite minimo di durata dell'incarico dirigenziale fissato dall'articolo 19 D. L.gs. nr. 165/2001. 2.Si deduce che tale norma disciplina il conferimento degli incarichi dirigenziali delle amministrazioni dello Stato mentre la disciplina degli incarichi dirigenziali attributi dagli enti locali è contenuta nell'articolo 109 del D.Lgs. nr. 267/2000, norma che si limita a stabilire la natura «a tempo determinato» dell'incarico dirigenziale, senza fissare una durata minima. 3.Si evidenzia che nella fattispecie di causa la durata trimestrale dell'incarico era giustificata dalla riorganizzazione degli uffici dirigenziali in PROC. nr. 8356/2015 R.G. corso alla data di conferimento dell'incarico, poi attuata dal gennaio 2009, che aveva fatto venire meno le funzioni del dirigente del Dipartimento «Territorio ed Ambiente», posto che non era stato coperto. 4.11 motivo è inammissibile per difetto di interesse della parte ricorrente all' esame. 5.La sentenza impugnata ha ritenuto la illegittimità del termine apposto all'incarico dirigenziale conferito all'odierno controricorrente con decreto sindacale del 30 settembre 2008 nr. 115 non soltanto per violazione dell'articolo 19, comma due, D.L.gs nr. 165/2001— affermando sotto questo profilo la nullità della previsione del termine trimestrale per violazione di norma imperativa— ma anche per violazione delle disposizioni: dell'articolo 36, comma due, del Regolamento dell'ordinamento degli Uffici del Comune di Udine; dell'articolo 24 CCRL, norme che parimenti disponevano la durata minima di un anno dell'incarico dirigenziale. Sotto questo profilo il decreto sindacale è stato qualificato come «inadempimento contrattuale», avendo la sentenza attribuito anche al regolamento dell'ordinamento degli uffici dell'ente locale la natura di «previsione contrattuale». 6. Trattasi di due rationes decidendi autonome, come è palese anche in ragione dei diversi effetti ( nullità/inadempimento contrattuale) attribuiti dal giudice dell'appello alla violazione delle rispettive disposizioni del D.Lgs. nr. 165/2001, del regolamento comunale e del contratto collettivo regionale . 7. La censura proposta in questa sede difetta di decisività, in quanto coglie la sola ratio decidendi relativa alla nullità del termine di durata per violazione dell'articolo 19 D.L.gs. nr. 165/2001 e non anche quella relativa all'inadempimento contrattuale per violazione dell'articolo 36, comma due, del Regolamento dell'ordinamento degli Uffici del Comune di Udine e dell'articolo 24 CCRL, autonomamente idonea a fondare la responsabilità risarcitoria del Comune. 8. Con il secondo mezzo si lamenta — ai sensi dell'articolo 360 nr. 3 cod.proc.civ.— violazione e falsa applicazione dell'articolo 19 D.Lgs nr.PROC. nr. 8356/2015 R.G. 165/2001, dell'articolo 109 del D.Lgs. nr. 267/2000 e dell'articolo 2103 cod.civ. 9. Si assume che il giudice dell'appello avrebbe erroneamente applicato la norma dell'articolo 2103 cod. civ., ritenendo dequalificante il nuovo incarico attribuito al dirigente nell'anno 2009, violando i consolidati principi enunciati da questa Corte in tema di passaggio ad incarichi dirigenziali diversi nonché la disposizione del contratto collettivo regionale di lavoro, che egualmente escludeva l'applicazione dell'articolo 2103 cod.civ. nell'affidamento degli incarichi dirigenziali. 10. Il motivo è inammissibile, in quanto estraneo alla ratio decidendi della sentenza impugnata. 11.11 giudice dell'appello ha accertato la responsabilità del Comune di Udine per avere violato con il decreto sindacale 30 settembre 2008 nr. 115 il termine mimino annuale di durata dell'incarico dirigenziale, senza fare applicazione dell'articolo 2103 cod.civ.; anzi, ha rigettato i motivi di appello con i quali il BELLINETTI chiedeva dichiararsi la illegittimità del nuovo incarico dirigenziale, evidenziando, all'opposto, la discrezionalità del datore di lavoro pubblico nel conferimento dell' incarico. 12.La terza censura è proposta— ai sensi dell'articolo 360 nr. 3 cod.prociv.— sotto il profilo della violazione e falsa applicazione dell'articolo 345 cod.proc.civ. 13.11 motivo coglie la statuizione di rigetto dell'eccezione di novità del motivo di appello accolto nella sentenza impugnata, con il quale il dirigente aveva dedotto la violazione del termine minimo di durata in riferimento all'incarico dirigenziale attribuitogli con decreto sindacale 30 settembre 2008 nr. 115. 14.Si assume che, contrariamente a quanto affermato dalla Corte territoriale, si trattava di domanda nuova, non essendo stato chiesto nel primo grado il risarcimento dell'importo differenziale tra quanto percepito per il nuovo incarico e quanto sarebbe stato percepito in caso di durata annuale del precedente incarico (di direttore del dipartimento Territorio e Ambiente).PROC. nr. 8356/2015 R.G. 15.11 motivo è inammissibile. 16. Ed invero anche nel caso di denuncia di un error in procedendo, nel quale questa Corte è giudice del fatto processuale, non viene meno l'onere della parte ricorrente di specificità della censura, che comporta la necessità della trascrizione degli atti processuali rilevanti. 17. Il ricorrente ha riportato le sole conclusioni svolte nel primo grado laddove il giudice dell'appello ha interpretato la domanda originaria in relazione al contenuto complessivo del ricorso introduttivo ( richiamando, in particolare, le pagine da 15 a 17 sub III del medesimo atto), facendo applicazione dei principi consolidati di questa Corte, secondo cui il giudice nell'interpretare la domanda non deve essere vincolato alle espressioni letterali utilizzate ma deve indagarne e considerarne il contenuto sostanziale (Cass., 21 maggio 2019 n. 13602; Cass., 13 dicembre 2013 n. 27940; Cass., 28 agosto 2009 n. 18783; Cass., 17 settembre 2007 n. 19331). 18. Per censurare specificamente tale statuizione il ricorrente, pertanto, avrebbe dovuto riportare non soltanto le conclusioni ma il contenuto del ricorso introduttivo, nella parte rilevante. 19. Con il quarto motivo il Comune di Udine ha dedotto— ai sensi dell'articolo 360 nr. 5 cod.proc.civ.— omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio, che è stato oggetto di discussione tra le parti. 20.Si censura l'accoglimento della domanda risarcitoria, per avere il giudice dell'appello omesso di esaminare il fatto decisivo che a far data dal 1^ gennaio 2009, a seguito della riorganizzazione effettuata, per l'incarico di direttore del dipartimento Territorio ed Ambiente non era previsto alcun compenso. 21.11 fatto emergeva dalla delibera di Giunta del 16 giugno 2009 nr. 198 (prodotta in questa sede come documento G), nella quale si effettuava la graduazione delle posizioni dirigenziali, con il relativo trattamento economico. L'allegato alla delibera rendeva esplicita la volontà della Amministrazione di ritenere non più vigente la posizione di [OSCURATO:PERSONA] del dipartimento «Territorio ed Ambiente», che non figurava tra le quattro posizioni di direttore di PROC. nr. 8356/2015 R.G. Dipartimento. La struttura dipartimentale «Territorio e Ambiente» era stata sostanzialmente annullata, con la creazione di due servizi («[OSCURATO:PERSONA]» e «[OSCURATO:PERSONA] e Ambiente») cui erano attribuite le competenze che in epoca precedente rientravano nel predetto dipartimento. 22. Il motivo è inammissibile. 23. L'onere di specifica deduzione del vizio di motivazione, come configurato nel nuovo testo dell'articolo 360 nr. 5 cod.proc.civ., richiede la indicazione del «fatto storico», il cui esame sia stato omesso del «dato», testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, del «come» ed «quando» tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e delle ragioni della sua «decisività»(Cass. S.U. 22.9.2014 nr 19881). 24. Nella specie il ricorrente non specifica il come ed il quando il fatto non esaminato sarebbe stato oggetto di discussione tra le parti, limitandosi ad affermare che su di esso « vi era stata ampia discussione tra le parti»; nè precisa in quale sede era stata prodotta la delibera di [OSCURATO:PERSONA] nr. 198 del 16 giugno 2009. 25. Il ricorso deve essere pertanto dichiarato nel complesso inammissibile. 26. Le spese di causa, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza. 27. Trattandosi di giudizio instaurato successivamente al 30 gennaio 2013 sussistono le condizioni per dare atto- ai sensi dell'art.1 co 17 L. 228/2012 (che ha aggiunto il comma 1 quater all'art. 13 DPR 115/2002) - della sussistenza dei presupposti processuali dell'obbligo di versamento da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per la impugnazione integralmente rigettata, se dovuto (Cass. SU 20 febbraio 2020 n. 4315). [OSCURATO:PERSONA]. nr. 8356/2015 R.G. La Corte dichiara la inammissibilità del ricorso. Condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese, che liquida in C 200 per spese ed C 3.000 per compensi professionali, oltre spese generali al 15% ed accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13 co. 1 quater del DPR 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13, se