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CassazionedecretoSezione 6Decisione del 11 ottobre 2022

Cassazione n. 32596/2022

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ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 4775-2022 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliato presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, [OSCURATO:PERSONA], ROMA, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 10, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente- avverso la sentenza n. 8529/2021 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 28/12/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata dell' [OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

Rilevato che:

1. [OSCURATO:PERSONA] convenne in giudizio, dinanzi al Tribunale di Latina, Oscar e [OSCURATO:PERSONA], al fine di sentir dichiarare inefficace nei propri confronti, ai sensi dell’art. 2901 c.c., l’atto con cui [OSCURATO:PERSONA] aveva donato al figlio Oscar la propria quota di partecipazione al capitale sociale della società [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] fondamento della propria pretesa, l’attore dedusse di vantare un credito di Euro 40.000,00, in forza del decreto ingiuntivo n. 329/2013 e di non aver ottenuto soddisfazione dal tentativo di pignoramento, a causa della incapienza del patrimonio del debitore.

Si costituì in giudizio il solo [OSCURATO:PERSONA], contestando la fondatezza della domanda e, in particolare, deducendo la non revocabilità della quota donata, in quanto il diritto di prelazione sussistente in capo ai soci ne precludeva l’assoggettabilità ad esecuzione forzata.

Istruita la causa mediante CTU estimativa del valore della quota, il Tribunale di Latina, con la sentenza n. 1228/2020 accolse la domandae, per l’effetto, dichiarò inefficace nei confronti dell’attore l’atto di donazione.

2. La Corte d’Appello di Roma, con la sentenza n. 8529/2021, ha rigettato l’appello, condannando l’appellante alla rifusione delle spese, nonché alla ulteriore somma di Euro 3.000,00 a titolo di sanzione, ai sensi dell’art. 96, co. 3 c.p.c.

3. Avverso la pronuncia [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per cassazione sulla base di tre motivi.

Considerato che:

4. Il ricorso non risulta notificato ad [OSCURATO:PERSONA], litisconsorte necessario.

La manifesta infondatezza del ricorso, che si va appresso a evidenziare, rende tuttavia ultroneo ed inutilmente dispendioso e defatigante l’altrimenti necessario ordine di integrazione del contraddittorio.

Il rispetto del diritto fondamentale ad una ragionevole durata del processo impone infatti al giudice (ai sensi degli artt. 175 e 127 c.p.c.) di evitare e impedire comportamenti che siano di ostacolo ad una sollecita definizione dello stesso, tra i quali rientrano quelli che si traducono in un inutile dispendio di attività processuali e formalità superflue perché non giustificate dalla struttura dialettica del processo e, in particolare, dal rispetto effettivo del principio del contraddittorio, da effettive garanzie di difesa e dal diritto alla partecipazione al processo in condizioni di parità, dei soggetti nella cui sfera giuridica l'atto finale è destinato a produrre i suoi effetti; ne consegue che, in caso di ricorso per cassazione prima facie infondato, appare superfluo, pur potendone sussistere i presupposti, disporre la fissazione di un termine per l'integrazione del contraddittorio ovvero per la rinnovazione di una notifica nulla o inesistente, atteso che la concessione di esso si tradurrebbe, oltre che in un aggravio di spese, in un allungamento dei termini per la definizione del giudizio di cassazione senza comportare alcun beneficio per la garanzia dell'effettività dei diritti processuali delle parti (v.

Cass. Sez.

U.22/03/2010, n. 6826; Cass. 21/05/2018, n. 12515; 10/05/2018, n. 11287; 17/06/2013, n. 15106).

5.1. Con il primo motivo di ricorso, il ricorrente lamenta la “violazione e falsa applicazione dell’art. 2901 c.c. – difetto di prova circa la inconsistenza del patrimonio del debitore”.

La Corte d’Appello avrebbe erroneamente accolto l’azione revocatoria, nonostante l’Antonelli non avesse fornito la prova dell’incapienza del patrimonio del debitore.

In particolare, infatti, ad avviso del ricorrente, la documentazione ipo-catastale prodotta dall’attore non sarebbe stata idonea a provare il requisito dell’eventus damni , in quanto, in assenza di relazione notarile, non è possibile apprendere da essa la sussistenza o meno di beni immobili all’interno del patrimonio del debitore.

5.2. Con il secondo motivo di ricorso, il ricorrente si duole della “violazione dell’art. 92 e 96 c.p.c.”, per avere la Corte d’Appello erroneamente ritenuto sussistenti i presupposti di applicazione delle norme in questione.

Osserva il ricorrente che, in casi di soccombenza reciproca, quale si evince dallasentenza d’appello impugnata, l’art. 92 c.p.c. prevede la compensazione delle spese tra le parti, parzialmente o per l’intero.

Sarebbe allora evidente l’errore in cui è incorsa la sentenza impugnata, laddove ha condannato l’odierno ricorrente alla rifusione integrale delle spese del giudizio.

La Corte avrebbe, altresì, errato nel condannare il Carpignoli alla rifusione di un ulteriore importo a titolo di responsabilità processuale aggravata, nonostante non sussistessero i presupposti applicativi dell’istituto.

6.1. Il primo motivo è inammissibile, in quanto, sotto le spoglie della violazione di legge, è volto a sollecitare questa Corte ad un riesame delle istanze istruttorie e, in particolare, del presupposto oggettivo dell’azione revocatoria ordinaria, rimesso alla esclusiva valutazione del giudice del merito e non più sindacabile in sede di legittimità.

Nella specie, non si rinvengono vizi di alcun genere nella motivazione della sentenza, in merito alla sussistenza dell’eventus damni.

La Corte d’appello, infatti, ha esaminato le risultanze fattuali, da cui ha tratto il convincimento che l’atto di disposizione patrimoniale posto in essere dal Carpignoli rendesse concretamente più difficoltosa e incerta la soddisfazione del credito per l’Antonelli.

Il motivo sarebbe anche infondato.

Il presupposto oggettivo dell'azione revocatoria ordinaria (cd.

"eventus damni") ricorre non solo nel caso in cui l'atto dispositivo comprometta totalmente la consistenza patrimoniale del debitore, ma anche quando lo stesso atto determini una variazione quantitativa o anche soltanto qualitativa del patrimonio che comporti una maggiore incertezza o difficoltà nel soddisfacimento del credito, con la conseguenza che grava sul creditore l'onere di dimostrare tali modificazioni quantitative o qualitative della garanzia patrimoniale, mentre è onere del debitore, che voglia sottrarsi agli effetti di tale azione, provare che il suo patrimonio residuo sia tale da soddisfare ampiamente le ragioni del creditore ( Cass. n. 16221/2019).

E comunque, posto che è onere del creditore provare che l’atto dispositivo (nella fattispecie la donazione di una quota di partecipazione in una S.r.l.) ha determinato una variazione (quantitativa o qualitativa) del patrimonio tale da comportare una maggiore incertezza o difficoltà nel soddisfacimento del credito (Cass. civ., sez.

I, 12/05/2022, n. 15257), nel caso di specie il giudice di appello ha rilevato l’assolvimento di tale onere da parte del creditore avendo questi prodotto in giudizio elementi probatori, ritenuti sufficienti dal giudice, quali “il verbale di pignoramento del 16.10.2013 - che aveva interessato beni del valore complessivo pari ad € 250,00 a fronte del credito di € 41.403,80 - nonché le visure del P.R.A. ed ipocatastale dimostrative della incapienza patrimoniale del debitore”.

A fronte di quanto provato dal creditore, la Corte d’appello ha rilevato che il debitore non ha assolto l’onere di provare che l’atto dispositivo non ha reso più incerta o difficile la soddisfazione del credito in ragione di ampie residualità patrimoniali (Cass. civ., sez.

II, 28/02/2022, n. 6600), atteso che il debitore “è rimasto contumace e neppure aveva reso l’interrogatorio formale deferitogli con le conseguenze confessorie deducibili ex art. 232 c.p.c..

Il debitore, quindi, non solo non ha provato l’insussistenza del rischio connesso alla riduzione delle garanzie patrimoniali, ma ha addirittura confermato la circostanza”.

6.2. Il secondo motivo di ricorso è infondato, ove non inammissibile.

Il ricorrente censura la pronuncia con la quale la Corte d’appello lo ha condannato ex art. 96 c.p.c. al pagamento dell’ulteriore somma di Euro 3.000,00 in ragione del pregiudizio individuato “nell’abuso consapevole della tutela processuale da parte dell’appellante il quale ha proposto un appello palesemente infondato”.

La censura si basa sull’assunto che, nel caso di specie, ricorrerebbe la fattispecie della soccombenza reciproca, avendo il giudice respinto l’eccezione di giudicato formulata dal creditore.

Come più volte affermato da questa Corte, il criterio della soccombenza deve essere riferito alla causa nel suo insieme, con particolare riferimento all’esito finale della lite, sicché è totalmente vittoriosa la parte nei cui confronti la domanda avversaria sia stata totalmente respinta, a nulla rilevando che siano state disattese eccezioni di carattere processuale o anche di merito della parte vittoriosa (Cass. civ., sez.

I, 13/07/2022, n. 22084; Cass. civ., sez.

VI-2, 02/09/2014, n.18503).

Nella specie, dunque, non vi è stata soccombenza reciproca, poiché il creditore, odierno controricorrente, è stato la parte totalmente vittoriosa nel merito sia in primo grado sia in appello.

In ogni caso secondo l’orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità, la facoltà di compensare le spese, prevista dall'art. 92, secondo comma, c.p.c.., rientra nel potere discrezionale del giudice del merito, e questi, del mancato uso di tale facoltà, non è tenuto a dare ragione con una espressa motivazione.

L'omessa compensazione è perciò incensurabile in sede di legittimità, e la pronuncia di condanna alle spese, anche se adottata senza prendere in esame l'eventualità di una compensazione, non può essere censurata con ricorso per Cassazione, neppure sotto il profilo della mancanza di motivazione, a meno che a giustificazione della medesima siano stati addotti motivi palesemente illogici (cfr. ex multis Cass. civ, Sez.

VI, 26/04/2019, n. 11329; Cass. civ., Sez.

III, 02/08/2004, n. 14767).

Il sindacato della Corte di cassazione ai sensi dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 è, infatti, limitato ad accertare che non risulti violato il principio secondo il quale le stesse non possono essere poste a carico della parte totalmente vittoriosa, per cui vi esula, rientrando nel potere discrezionale del giudice di merito, la valutazione dell'opportunità di compensarle in tutto o in parte, sia nell'ipotesi di soccombenza reciproca che in quella di concorso di altri giusti motivi (Cass. civ., Sez.

VI, 17/10/2017, n. 24502).

In presenza della soccombenza del ricorrente, è dunque inammissibile la censura che si risolve nella mancata considerazione della possibilità di compensazione totale o parziale delle spese di lite (cfr. Cass. civ., Sez.

I, 21/09/2022, n. 27598).

Per quanto attiene, poi, alla censura relativa all’applicazione della sanzione di cui all’art. 96 c.p.c., essa non coglie la ratio della impugnata sentenza, ove espressamente la Corte ha ravvisato l’“abuso consapevole della tutela processuale” per avere l’appellante “proposto un appello palesemente infondato” ed adottato quindi una condotta processuale meritevole di sanzione, in quanto “non rispondente ai presupposti minimi di diligenza professionale necessari per dar luogo alla prevalenza del diritto di difesa di cui all’art. 24 Cost. sull’esigenza di assicurare la ragionevole durata del processo ed il contenimento dei relativi costi collettivi”.

Rispetto a tale argomentazione, il ricorrente eccepisce in modo del tutto generico la non sussistenza di tale responsabilità aggravata, in violazione del principio di specificità dei motivi di ricorso per cassazione, nonché sindacando inammissibilmente la valutazione discrezionale operata dal giudice del merito.

7. Non occorre disporre sulle spese perché non risulta dalla documentazione in atti prova del perfezionamento della notifica del controricorso.

8. Infine, poiché il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013, sussistono i presupposti processuali (a tanto limitandosi la declaratoria di questa Corte: Cass. Sez.

U.20/02/2020, n. 4315) per dare atto - ai sensi dell’art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, che ha aggiunto il comma 1-quater all’art. 13 del testo unico di cui al d.P.R. n. 115 del 2002 (e mancando la possibilità di valutazioni discrezionali: tra le prime: Cass. 14/03/2014, n. 5955; tra le innumerevoli altre successive: Cass. Sez.

U. 27/11/2015, n. 24245) - della sussistenza dell’obbligo di versamento, in capo a parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per la stessa impugnazione.

P.Q.M. la Corte rigetta il ricorso.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 4775-2022 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliato presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, [OSCURATO:PERSONA], ROMA, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 10, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente- avverso la sentenza n. 8529/2021 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 28/12/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata dell' [OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: 1. [OSCURATO:PERSONA] convenne in giudizio, dinanzi al Tribunale di Latina, Oscar e [OSCURATO:PERSONA], al fine di sentir dichiarare inefficace nei propri confronti, ai sensi dell’art. 2901 c.c., l’atto con cui [OSCURATO:PERSONA] aveva donato al figlio Oscar la propria quota di partecipazione al capitale sociale della società [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] fondamento della propria pretesa, l’attore dedusse di vantare un credito di Euro 40.000,00, in forza del decreto ingiuntivo n. 329/2013 e di non aver ottenuto soddisfazione dal tentativo di pignoramento, a causa della incapienza del patrimonio del debitore. Si costituì in giudizio il solo [OSCURATO:PERSONA], contestando la fondatezza della domanda e, in particolare, deducendo la non revocabilità della quota donata, in quanto il diritto di prelazione sussistente in capo ai soci ne precludeva l’assoggettabilità ad esecuzione forzata. Istruita la causa mediante CTU estimativa del valore della quota, il Tribunale di Latina, con la sentenza n. 1228/2020 accolse la domandae, per l’effetto, dichiarò inefficace nei confronti dell’attore l’atto di donazione. 2. La Corte d’Appello di Roma, con la sentenza n. 8529/2021, ha rigettato l’appello, condannando l’appellante alla rifusione delle spese, nonché alla ulteriore somma di Euro 3.000,00 a titolo di sanzione, ai sensi dell’art. 96, co. 3 c.p.c. 3. Avverso la pronuncia [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per cassazione sulla base di tre motivi. Considerato che: 4. Il ricorso non risulta notificato ad [OSCURATO:PERSONA], litisconsorte necessario. La manifesta infondatezza del ricorso, che si va appresso a evidenziare, rende tuttavia ultroneo ed inutilmente dispendioso e defatigante l’altrimenti necessario ordine di integrazione del contraddittorio. Il rispetto del diritto fondamentale ad una ragionevole durata del processo impone infatti al giudice (ai sensi degli artt. 175 e 127 c.p.c.) di evitare e impedire comportamenti che siano di ostacolo ad una sollecita definizione dello stesso, tra i quali rientrano quelli che si traducono in un inutile dispendio di attività processuali e formalità superflue perché non giustificate dalla struttura dialettica del processo e, in particolare, dal rispetto effettivo del principio del contraddittorio, da effettive garanzie di difesa e dal diritto alla partecipazione al processo in condizioni di parità, dei soggetti nella cui sfera giuridica l'atto finale è destinato a produrre i suoi effetti; ne consegue che, in caso di ricorso per cassazione prima facie infondato, appare superfluo, pur potendone sussistere i presupposti, disporre la fissazione di un termine per l'integrazione del contraddittorio ovvero per la rinnovazione di una notifica nulla o inesistente, atteso che la concessione di esso si tradurrebbe, oltre che in un aggravio di spese, in un allungamento dei termini per la definizione del giudizio di cassazione senza comportare alcun beneficio per la garanzia dell'effettività dei diritti processuali delle parti (v. Cass. Sez. U.22/03/2010, n. 6826; Cass. 21/05/2018, n. 12515; 10/05/2018, n. 11287; 17/06/2013, n. 15106). 5.1. Con il primo motivo di ricorso, il ricorrente lamenta la “violazione e falsa applicazione dell’art. 2901 c.c. – difetto di prova circa la inconsistenza del patrimonio del debitore”. La Corte d’Appello avrebbe erroneamente accolto l’azione revocatoria, nonostante l’Antonelli non avesse fornito la prova dell’incapienza del patrimonio del debitore. In particolare, infatti, ad avviso del ricorrente, la documentazione ipo-catastale prodotta dall’attore non sarebbe stata idonea a provare il requisito dell’eventus damni , in quanto, in assenza di relazione notarile, non è possibile apprendere da essa la sussistenza o meno di beni immobili all’interno del patrimonio del debitore. 5.2. Con il secondo motivo di ricorso, il ricorrente si duole della “violazione dell’art. 92 e 96 c.p.c.”, per avere la Corte d’Appello erroneamente ritenuto sussistenti i presupposti di applicazione delle norme in questione. Osserva il ricorrente che, in casi di soccombenza reciproca, quale si evince dallasentenza d’appello impugnata, l’art. 92 c.p.c. prevede la compensazione delle spese tra le parti, parzialmente o per l’intero. Sarebbe allora evidente l’errore in cui è incorsa la sentenza impugnata, laddove ha condannato l’odierno ricorrente alla rifusione integrale delle spese del giudizio. La Corte avrebbe, altresì, errato nel condannare il Carpignoli alla rifusione di un ulteriore importo a titolo di responsabilità processuale aggravata, nonostante non sussistessero i presupposti applicativi dell’istituto. 6.1. Il primo motivo è inammissibile, in quanto, sotto le spoglie della violazione di legge, è volto a sollecitare questa Corte ad un riesame delle istanze istruttorie e, in particolare, del presupposto oggettivo dell’azione revocatoria ordinaria, rimesso alla esclusiva valutazione del giudice del merito e non più sindacabile in sede di legittimità. Nella specie, non si rinvengono vizi di alcun genere nella motivazione della sentenza, in merito alla sussistenza dell’eventus damni. La Corte d’appello, infatti, ha esaminato le risultanze fattuali, da cui ha tratto il convincimento che l’atto di disposizione patrimoniale posto in essere dal Carpignoli rendesse concretamente più difficoltosa e incerta la soddisfazione del credito per l’Antonelli. Il motivo sarebbe anche infondato. Il presupposto oggettivo dell'azione revocatoria ordinaria (cd. "eventus damni") ricorre non solo nel caso in cui l'atto dispositivo comprometta totalmente la consistenza patrimoniale del debitore, ma anche quando lo stesso atto determini una variazione quantitativa o anche soltanto qualitativa del patrimonio che comporti una maggiore incertezza o difficoltà nel soddisfacimento del credito, con la conseguenza che grava sul creditore l'onere di dimostrare tali modificazioni quantitative o qualitative della garanzia patrimoniale, mentre è onere del debitore, che voglia sottrarsi agli effetti di tale azione, provare che il suo patrimonio residuo sia tale da soddisfare ampiamente le ragioni del creditore ( Cass. n. 16221/2019). E comunque, posto che è onere del creditore provare che l’atto dispositivo (nella fattispecie la donazione di una quota di partecipazione in una S.r.l.) ha determinato una variazione (quantitativa o qualitativa) del patrimonio tale da comportare una maggiore incertezza o difficoltà nel soddisfacimento del credito (Cass. civ., sez. I, 12/05/2022, n. 15257), nel caso di specie il giudice di appello ha rilevato l’assolvimento di tale onere da parte del creditore avendo questi prodotto in giudizio elementi probatori, ritenuti sufficienti dal giudice, quali “il verbale di pignoramento del 16.10.2013 - che aveva interessato beni del valore complessivo pari ad € 250,00 a fronte del credito di € 41.403,80 - nonché le visure del P.R.A. ed ipocatastale dimostrative della incapienza patrimoniale del debitore”. A fronte di quanto provato dal creditore, la Corte d’appello ha rilevato che il debitore non ha assolto l’onere di provare che l’atto dispositivo non ha reso più incerta o difficile la soddisfazione del credito in ragione di ampie residualità patrimoniali (Cass. civ., sez. II, 28/02/2022, n. 6600), atteso che il debitore “è rimasto contumace e neppure aveva reso l’interrogatorio formale deferitogli con le conseguenze confessorie deducibili ex art. 232 c.p.c.. Il debitore, quindi, non solo non ha provato l’insussistenza del rischio connesso alla riduzione delle garanzie patrimoniali, ma ha addirittura confermato la circostanza”. 6.2. Il secondo motivo di ricorso è infondato, ove non inammissibile. Il ricorrente censura la pronuncia con la quale la Corte d’appello lo ha condannato ex art. 96 c.p.c. al pagamento dell’ulteriore somma di Euro 3.000,00 in ragione del pregiudizio individuato “nell’abuso consapevole della tutela processuale da parte dell’appellante il quale ha proposto un appello palesemente infondato”. La censura si basa sull’assunto che, nel caso di specie, ricorrerebbe la fattispecie della soccombenza reciproca, avendo il giudice respinto l’eccezione di giudicato formulata dal creditore. Come più volte affermato da questa Corte, il criterio della soccombenza deve essere riferito alla causa nel suo insieme, con particolare riferimento all’esito finale della lite, sicché è totalmente vittoriosa la parte nei cui confronti la domanda avversaria sia stata totalmente respinta, a nulla rilevando che siano state disattese eccezioni di carattere processuale o anche di merito della parte vittoriosa (Cass. civ., sez. I, 13/07/2022, n. 22084; Cass. civ., sez. VI-2, 02/09/2014, n.18503). Nella specie, dunque, non vi è stata soccombenza reciproca, poiché il creditore, odierno controricorrente, è stato la parte totalmente vittoriosa nel merito sia in primo grado sia in appello. In ogni caso secondo l’orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità, la facoltà di compensare le spese, prevista dall'art. 92, secondo comma, c.p.c.., rientra nel potere discrezionale del giudice del merito, e questi, del mancato uso di tale facoltà, non è tenuto a dare ragione con una espressa motivazione. L'omessa compensazione è perciò incensurabile in sede di legittimità, e la pronuncia di condanna alle spese, anche se adottata senza prendere in esame l'eventualità di una compensazione, non può essere censurata con ricorso per Cassazione, neppure sotto il profilo della mancanza di motivazione, a meno che a giustificazione della medesima siano stati addotti motivi palesemente illogici (cfr. ex multis Cass. civ, Sez. VI, 26/04/2019, n. 11329; Cass. civ., Sez. III, 02/08/2004, n. 14767). Il sindacato della Corte di cassazione ai sensi dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 è, infatti, limitato ad accertare che non risulti violato il principio secondo il quale le stesse non possono essere poste a carico della parte totalmente vittoriosa, per cui vi esula, rientrando nel potere discrezionale del giudice di merito, la valutazione dell'opportunità di compensarle in tutto o in parte, sia nell'ipotesi di soccombenza reciproca che in quella di concorso di altri giusti motivi (Cass. civ., Sez. VI, 17/10/2017, n. 24502). In presenza della soccombenza del ricorrente, è dunque inammissibile la censura che si risolve nella mancata considerazione della possibilità di compensazione totale o parziale delle spese di lite (cfr. Cass. civ., Sez. I, 21/09/2022, n. 27598). Per quanto attiene, poi, alla censura relativa all’applicazione della sanzione di cui all’art. 96 c.p.c., essa non coglie la ratio della impugnata sentenza, ove espressamente la Corte ha ravvisato l’“abuso consapevole della tutela processuale” per avere l’appellante “proposto un appello palesemente infondato” ed adottato quindi una condotta processuale meritevole di sanzione, in quanto “non rispondente ai presupposti minimi di diligenza professionale necessari per dar luogo alla prevalenza del diritto di difesa di cui all’art. 24 Cost. sull’esigenza di assicurare la ragionevole durata del processo ed il contenimento dei relativi costi collettivi”. Rispetto a tale argomentazione, il ricorrente eccepisce in modo del tutto generico la non sussistenza di tale responsabilità aggravata, in violazione del principio di specificità dei motivi di ricorso per cassazione, nonché sindacando inammissibilmente la valutazione discrezionale operata dal giudice del merito. 7. Non occorre disporre sulle spese perché non risulta dalla documentazione in atti prova del perfezionamento della notifica del controricorso. 8. Infine, poiché il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013, sussistono i presupposti processuali (a tanto limitandosi la declaratoria di questa Corte: Cass. Sez. U.20/02/2020, n. 4315) per dare atto - ai sensi dell’art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, che ha aggiunto il comma 1-quater all’art. 13 del testo unico di cui al d.P.R. n. 115 del 2002 (e mancando la possibilità di valutazioni discrezionali: tra le prime: Cass. 14/03/2014, n. 5955; tra le innumerevoli altre successive: Cass. Sez. U. 27/11/2015, n. 24245) - della sussistenza dell’obbligo di versamento, in capo a parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per la stessa impugnazione. P.Q.M. la Corte rigetta il ricorso. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di