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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 20891/2023

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seguente SENTENZA sul ricorso proposto nell'interesse di D'[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso la sentenza della Corte di Appello di Salerno del 29.4.2022; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso per l'annullamento, con rinvio, della sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], il Tribunale di Napoli aveva dichiarato [OSCURATO:PERSONA]Apice responsabile dei delitti di ricettazione e di detenzione di beni con marchio contraffatto e, con la continuazione tra le diverse violazioni di legge, lo aveva condannato alla pena complessiva di due e mesi quattro di reclusione ed euro 1.000 di multa oltre al pagamento delle spese processuali ed al risarcimento dei danni patiti dalla costituita parte civile da liquidarsi in separato giudizio;

2. la Corte di appello di Napoli ha preso atto della intervenuta prescrizione del delitto di cui all'art. 474 cod. pen., elidendo la relativa porzione di pena, la ha rideterminata nella misura di anni due di reclusione ed euro 800 di multa concedendo all'imputato il beneficio della sospensione condizionale della pena e confermando nel resto la sentenza impugnata;

3. ricorre per cc;ssa7:0,ìe [OSCURATO:PERSONA]Apice a mezzo del difensore deducendo violazione di legge in relazione all'art. 175 cod. pen.: rileva che la Corte di appello, nel momento in cui ha riconosciuto all'imputato il beneficio della sospensione condizionale della pena, non si è tuttavia avveduta che, con l'atto di appello, la difesa aveva chiesto anche quello della non menzione della condanna, di cui ricorrevano tutti i presupposti ma su cui la Corte territoriale non ha provveduto;

4. la Procura Generale ha trasmesso la requisitoria scritta ai sensi dell'art. 23 comma 8 del DL 137 del 2020 concludendo per l'annullamento della sentenza impugnata: rileva, infatti, che la Corte di appello ha del tutto omesso di motivare sulla richiesta di riconoscimento, unitamente al beneficio della sospensione condizionale della pena, di quello della non menzione della condanna. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è fondato.

1. [OSCURATO:PERSONA]Apice era stato riconosciuto responsabile e condannato, con la sentenza di primo grado, per i reati di cui agli artt. 648 e 474 cod. pen.; con l'atto di appello la difesa aveva sollecitato il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, la qualificazione del fatto di ricettazione nella ipotesi "lieve" e, con il terzo motivo, la riduzione della pena sollecitando la Corte a concedere " la sospensione condizionale della pena e la non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale" (cfr., pag. 2 dell'atto di appello).

2. La Corte di appello, avendo eliminato l'aumento di pena operato per il delitto di cui all'art. 474 cod. pen. in quanto nel frattempo estintosi per prescrizione, la ha rideterminata in anni 2 di reclusione ed euro 800 di multa, ovvero in termini tali da consentire la concessione del beneficio invocato ai sensi dell'art. 175, comma 3, cod. pen..

Ha ritenuto, ,nolt(e, che " . l'appello presentato dalla difesa del D'Apice può ... trovare accoglimento nella parte in cui si richiede il riconoscimento della sospensione condizionale della pena" (cfr., pag. 4) nulla, tuttavia, argomentando sulla ulteriore richiesta difensiva concernente il beneficio della non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale spedito su richiesta dei privati.

3. E' noto che il beneficio della non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale persegue finalità diverse rispetto a quello della sospensione condizionale della pena perché, mentre quest'ultima ha l'obiettivo di sottrarre alla punizione il colpevole che presenti possibilità di ravvedimento e di costituire, attraverso la possibilità di revoca, un'efficace remora ad ulteriori violazioni della legge penale, il primo ha lo scopo di favorire il ravvedimento del condannato mediante l'eliminazione della pubblicità quale particolare conseguenza negativa del reato, sicché non è contraddittoria la decisione che neghi uno dei due benefici e conceda l'altro (cfr., tra le tante, Sez. 3 - , n. 51580 del 18/09/2018, M., Rv. 274106 - 01).

Per questa ragione è pacifico che la sentenza con cui venga concesso uno solo tra i benefici della sospetisiol',2 cùndizionale della pena e non menzione della condanna deve indicare le ragioni per le quali gli elementi valutati in senso favorevole per la concessione dell'uno non siano meritevoli di fondare la concessione dell'altro oppure indicare altri elementi di segno contrario alla concessione del beneficio negato (cfr., Sez. 4 - , n. 32963 del 04/06/2021, Fusari, Rv. 281787 - 01; cfr., anche, Sez. 3, n. 20264 del 03/04/2014, Congenni, Rv. 259667 - 01, in cui la Corte ha chiarito che, nel caso in cui l'imputato abbia invocato la concessione del beneficio della non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale e il giudice non abbia preso in considerazione tale richiesta, omettendo qualsiasi motivazione sul punto, la sentenza impugnata con ricorso per cassazione, deve essere annullata con rinvio, non potendo il predetto beneficio essere direttamente applicato dalla Corte di legittimità, poiché la questione involge valutazioni di merito anche laddove il giudicante abbia già concesso la sospensione condizionale della pena, avendo i due istituti scopi e fondamenti giuridici diversi).

4. La sentenza va dunque annullata con rinvio ad altra Sezione della Corte di appello di Napoli per nuovo esame sul punto specifico.

P.Q.M. annulla la sentenza impugnata relativamente al beneficio della non menzione della condanna, di cui all'art. 175 cod. pen., con rinvio per nuovo giudizio ad altra Sezione della Cort

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente SENTENZA sul ricorso proposto nell'interesse di D'[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso la sentenza della Corte di Appello di Salerno del 29.4.2022; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso per l'annullamento, con rinvio, della sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], il Tribunale di Napoli aveva dichiarato [OSCURATO:PERSONA]Apice responsabile dei delitti di ricettazione e di detenzione di beni con marchio contraffatto e, con la continuazione tra le diverse violazioni di legge, lo aveva condannato alla pena complessiva di due e mesi quattro di reclusione ed euro 1.000 di multa oltre al pagamento delle spese processuali ed al risarcimento dei danni patiti dalla costituita parte civile da liquidarsi in separato giudizio; 2. la Corte di appello di Napoli ha preso atto della intervenuta prescrizione del delitto di cui all'art. 474 cod. pen., elidendo la relativa porzione di pena, la ha rideterminata nella misura di anni due di reclusione ed euro 800 di multa concedendo all'imputato il beneficio della sospensione condizionale della pena e confermando nel resto la sentenza impugnata; 3. ricorre per cc;ssa7:0,ìe [OSCURATO:PERSONA]Apice a mezzo del difensore deducendo violazione di legge in relazione all'art. 175 cod. pen.: rileva che la Corte di appello, nel momento in cui ha riconosciuto all'imputato il beneficio della sospensione condizionale della pena, non si è tuttavia avveduta che, con l'atto di appello, la difesa aveva chiesto anche quello della non menzione della condanna, di cui ricorrevano tutti i presupposti ma su cui la Corte territoriale non ha provveduto; 4. la Procura Generale ha trasmesso la requisitoria scritta ai sensi dell'art. 23 comma 8 del DL 137 del 2020 concludendo per l'annullamento della sentenza impugnata: rileva, infatti, che la Corte di appello ha del tutto omesso di motivare sulla richiesta di riconoscimento, unitamente al beneficio della sospensione condizionale della pena, di quello della non menzione della condanna. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è fondato. 1. [OSCURATO:PERSONA]Apice era stato riconosciuto responsabile e condannato, con la sentenza di primo grado, per i reati di cui agli artt. 648 e 474 cod. pen.; con l'atto di appello la difesa aveva sollecitato il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, la qualificazione del fatto di ricettazione nella ipotesi "lieve" e, con il terzo motivo, la riduzione della pena sollecitando la Corte a concedere " la sospensione condizionale della pena e la non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale" (cfr., pag. 2 dell'atto di appello). 2. La Corte di appello, avendo eliminato l'aumento di pena operato per il delitto di cui all'art. 474 cod. pen. in quanto nel frattempo estintosi per prescrizione, la ha rideterminata in anni 2 di reclusione ed euro 800 di multa, ovvero in termini tali da consentire la concessione del beneficio invocato ai sensi dell'art. 175, comma 3, cod. pen.. Ha ritenuto, ,nolt(e, che " . l'appello presentato dalla difesa del D'Apice può ... trovare accoglimento nella parte in cui si richiede il riconoscimento della sospensione condizionale della pena" (cfr., pag. 4) nulla, tuttavia, argomentando sulla ulteriore richiesta difensiva concernente il beneficio della non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale spedito su richiesta dei privati. 3. E' noto che il beneficio della non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale persegue finalità diverse rispetto a quello della sospensione condizionale della pena perché, mentre quest'ultima ha l'obiettivo di sottrarre alla punizione il colpevole che presenti possibilità di ravvedimento e di costituire, attraverso la possibilità di revoca, un'efficace remora ad ulteriori violazioni della legge penale, il primo ha lo scopo di favorire il ravvedimento del condannato mediante l'eliminazione della pubblicità quale particolare conseguenza negativa del reato, sicché non è contraddittoria la decisione che neghi uno dei due benefici e conceda l'altro (cfr., tra le tante, Sez. 3 - , n. 51580 del 18/09/2018, M., Rv. 274106 - 01). Per questa ragione è pacifico che la sentenza con cui venga concesso uno solo tra i benefici della sospetisiol',2 cùndizionale della pena e non menzione della condanna deve indicare le ragioni per le quali gli elementi valutati in senso favorevole per la concessione dell'uno non siano meritevoli di fondare la concessione dell'altro oppure indicare altri elementi di segno contrario alla concessione del beneficio negato (cfr., Sez. 4 - , n. 32963 del 04/06/2021, Fusari, Rv. 281787 - 01; cfr., anche, Sez. 3, n. 20264 del 03/04/2014, Congenni, Rv. 259667 - 01, in cui la Corte ha chiarito che, nel caso in cui l'imputato abbia invocato la concessione del beneficio della non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale e il giudice non abbia preso in considerazione tale richiesta, omettendo qualsiasi motivazione sul punto, la sentenza impugnata con ricorso per cassazione, deve essere annullata con rinvio, non potendo il predetto beneficio essere direttamente applicato dalla Corte di legittimità, poiché la questione involge valutazioni di merito anche laddove il giudicante abbia già concesso la sospensione condizionale della pena, avendo i due istituti scopi e fondamenti giuridici diversi). 4. La sentenza va dunque annullata con rinvio ad altra Sezione della Corte di appello di Napoli per nuovo esame sul punto specifico. P.Q.M. annulla la sentenza impugnata relativamente al beneficio della non menzione della condanna, di cui all'art. 175 cod. pen., con rinvio per nuovo giudizio ad altra Sezione della Cort
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