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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 46691/2021

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a seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] (CL.90) [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] (CL.89) [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/07/2019 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità dei ricorsi di [OSCURATO:PERSONA] Rosario, TRUBIA Rosario cl. 89 e [OSCURATO:PERSONA] ed il rigetto di quelli residui; uditi i difensori di parte civile, avv. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], le quali si riportano alle conclusioni che depositano, unitamente alle note spese; uditi gli avv. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA], i quali concludono, nell'interesse dei rispettivi assistiti, insistendo per l'accoglimento dei ricorsi; udito l'avv. [OSCURATO:PERSONA], il quale prende atto della dichiarazione di rinuncia al ricorso depositato dal suo assistito [OSCURATO:PERSONA] Ruggero, rimettendosi, in proposito, alle determinazioni del Collegio; ribadisce, comunque, nel merito, la fondatezza del ricorso da lui presentato. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del 9 luglio 2019, la Corte di appello di Caltanissetta, in parziale riforma di quella emessa il 4 luglio 2018 dal Tribunale di Gela, ha, in accoglimento dell'impugnazione proposta dal Procuratore generale presso la Corte di appello di Caltanissetta e rigettando, invece, quelle presentate dagli imputati: - dichiarato [OSCURATO:PERSONA] colpevole dei reati ascrittigli ai capi 1) (associazione mafiosa con ruolo qualificato), 2) e 4) (estorsione pluriaggravata), nonché di ulteriori fattispecie criminose, non oggetto in questa sede di impugnazione, se non sotto il limitato profilo della sussistenza dell'aggravante ex art. 416-bis.1. cod. pen., e rideterminato, nei suoi confronti, la pena complessiva in quattordici anni, dieci mesi e dieci giorni di reclusione e 6.300 euro di multa; - dichiarato [OSCURATO:PERSONA] colpevole dei reati ascrittigli ai capi 1) (associazione mafiosa con ruolo qualificato), 2), 3) e 4) (estorsione pluriaggravata) e rideterminato, nei suoi confronti, la pena complessiva in undici anni di reclusione e 4.000 euro di multa; - confermato la sentenza impugnata in relazione alla responsabilità dello stesso [OSCURATO:PERSONA] in ordine al reato ascrittogli al capo 32) (associazione mafiosa con ruolo non qualificato), per il quale gli è stata irrogata la pena., autonomamente determinata, per essere la relativa condotta esclusa dal vincolo della continuazione con i residui reati a lui contestati in questa sede, di sei mesi di reclusione e 1.000 euro di multa, a sua volta stabilita a titolo di aumento per la continuazione con altri reati, già accertati con sentenza della Corte di appello di Caltanissetta del 4 marzo 2004, divenuta irrevocabile il 19 aprile 2004; - dichiarato [OSCURATO:PERSONA] colpevole dei reati ascrittigli ai capi 1) (associazione mafiosa con ruolo qualificato), 3) e 4) (estorsione pluriaggravata) e rideterminato, nei suoi confronti, la pena complessiva in dieci anni e tre mesi di reclusione e 8.500 euro di multa; - dichiarato [OSCURATO:PERSONA] (cl. '90) colpevole dei reati ascrittigli ai capi 1) (associazione mafiosa con ruolo non qualificato), 2), 3) e 4) (estorsione pluriaggravata), nonché di ulteriori fattispecie criminose, non oggetto in questa sede di impugnazione, se non sotto il limitato profilo della sussistenza dell'aggravante ex art. 416-bis.1. cod. pen., e rideterminato, nei suoi confronti, la pena complessiva in dieci anni, dieci mesi e quindici giorni di reclusione e 10.400 euro di multa; - dichiarato [OSCURATO:PERSONA] colpevole dei reati ascrittigli ai capi 1) (associazione mafiosa con ruolo non qualificato), 3) e 4) (estorsione pluriaggravata) e rideterminato, nei suoi confronti, la pena complessiva in otto anni, undici mesi di reclusione e 3.200 euro di multa; - dichiarato [OSCURATO:PERSONA] colpevole dei reati ascrittigli ai capi 1) (associazione mafiosa con ruolo non qualificato), 3) e 4) (estorsione pluriaggravata) e rideterminato, nei suoi confronti, la pena complessiva in otto anni, undici mesi di reclusione e 3.200 euro di multa; - dichiarato [OSCURATO:PERSONA] colpevole dei reati ascrittigli ai capi 1) (associazione mafiosa con ruolo non qualificato), 4) (estorsione pluriaggravata) e 6) (detenzione illecita di una pistola aggravata) e rideterminato, nei suoi confronti, la pena complessiva in otto anni, nove mesi di reclusione e 3.000 euro di multa; - confermato la sentenza impugnata in relazione alla responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] (cl. '89) per il reato ascrittogli al capo 19) (detenzione illecita di una pistola), per il quale gli è stata irrogata la pena, condizionalmente sospesa, di un anno e quattro mesi di reclusione e 4.000 euro di multa; - dichiarato [OSCURATO:PERSONA] colpevole dei reati ascrittigli ai capi 1) (associazione mafiosa con ruolo non qualificato), e 4) (estorsione pluriaggravata) e, riconosciuta la continuazione tra gli stessi e quelli accertati con sentenza del Tribunale di Gela del 3 marzo 2005, divenuta irrevocabile il 21 giugno 2007, rideterminato, nei suoi confronti, la pena complessiva per tutti i reati in undici anni di reclusione e 3.600 euro di multa.

Con la medesima sentenza la Corte di appello di Caltanissetta ha confermato le ulteriori statuizioni del giudice di primo grado in ordine alle sanzioni accessorie, alla misura di sicurezza della libertà vigilata, al risarcimento del danno in favore delle costituite parti civili, alla condanna degli imputati alla rifusione delle spese relative all'azione civile, che ha esteso al giudizio di appello.

2. Il procedimento penale nell'ambito del quale è stata emessa la sentenza impugnata, convenzionalmente denominato "[OSCURATO:PERSONA]", si giova degli esiti di una complessa attività investigativa — fondata sull'apporto di collaboratori di giustizia, sulle dichiarazioni rese dalle persone offese delle contestate estorsioni e da ulteriori, numerosi testimoni, sulle risultanze delle intercettazioni, sull'acquisizione di documenti — che ha messo in luce i connotati di una compagine criminosa imperniata attorno alle figure di Vincenzo e [OSCURATO:PERSONA].

Secondo l'impostazione accusatoria, il primo, già condannato per aver fatto parte dell'articolazione gelese di "[OSCURATO:PERSONA]", tornato in libertà, dopo un ventennio di detenzione, nel 2014, e sottoposto alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale per un triennio, si pose a capo di un gruppo dedito a svariate attività illecite, al quale si aggregarono alcuni suoi congiunti, tra i quali il fratello Nunzio, i nipoti Luca e Simone (figli di Nunzio), il figlio Rosario cl. '90, il nipote Rosario cl. '89, nonché [OSCURATO:PERSONA], la cui compagna era sorella di quella di [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] — omonimo, ma non anche parente, di Vincenzo — lui pure legato, in passato, ad ambienti di criminalità organizzata e scarcerato, a conclusione di un lungo periodo di restrizione, nel 2014, si associò con Vincenzo, portando seco altri militanti, tra cui il cugino [OSCURATO:PERSONA].

Davide e [OSCURATO:PERSONA] rivolsero i loro interessi al settore, del quale il primo si era già occupato intorno al 2006, della raccolta della Plastica dismessa dai serricultori e siglarono un accordo con Giovanni e [OSCURATO:PERSONA], titolari della [OSCURATO:PERSONA] e della [OSCURATO:SOCIETA]. di Vittoria, per raccogliere, in apparenza per conto di quest'ultima società e pur senza avere formalizzato alcun tipo di rapporto né fruito delle prescritte autorizzazioni, la plastica dalle serre e dalle aziende agricole e conferirla a quelle imprese ai fini del riciclo in nuovi prodotti.

Secondo le risultanze investigative, i Trubia cercarono, con successo, di imporre il loro monopolio nell'attività di raccolta di materiale plastico dismesso dai serricoltori nelle contrade Bulala e Mignechi ed in altre zone limitrofe della campagna gelese, oltre a svolgere servizi di «guardiania», imposti agli imprenditori di quell'area e gestire una, sia pure circoscritta, attività di narcotraffico con distribuzione al minuto di sostanze stupefacenti.

I giudici di merito hanno ritenuto l'attendibilità di [OSCURATO:PERSONA], Salvatore e [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], persone offese dell'estorsione, perpetrata escludendo altri imprenditori dall'attività di raccolta della plastica, ed hanno, altresì, valorizzato le dichiarazioni rese nel corso delle indagini preliminari, ed acquisite al fascicolo per il dibattimento' ai sensi dell'art. 500, comma 4, cod. proc. pen., da [OSCURATO:PERSONA], autore, in aula, di una parziale ritrattazione che hanno ritenuto frutto delle illecite pressioni delle quali egli è stato destinatario.

Hanno indicato, a conforto della credibilità delle dichiarazioni accusatorie — e, in parallelo, dell'inverosimiglianza della versione dei fatti ammannita da alcuni imputati — i dati relativi al volume di affari delle imprese coinvolte, coerenti con l'ipotizzato, forzoso, sviamento di buona parte della clientela verso la compagine creata dai Trubia.

Hanno, inoltre, reputato l'idoneità delle informazioni acquisite in ordine alla prestazione del servizió di «guardiana» in favore di un'ampia platea di imprenditori ad attestare la sussistenza degli elementi costitutivi del delitto di estorsione aggravata.

Ulteriormente, hanno utilizzato le dichiarazioni dei collaboratori [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] in funzione dimostrativa del distinto addebito associativo contestato a [OSCURATO:PERSONA] al capo 32) della rubrica.

3. Le sentenze di primo e secondo grado, coerenti nella ricostruzione, in fatto, delle vicende di interesse processuale, divergono, invece, nella qualificazione giuridica del reato associativo.

Il Tribunale, pur riconoscendo la ricorrenza, nella fattispecie, di tutti gli elementi costitutivi del reato permanente, ha negato che la compagine guidata da Davide e [OSCURATO:PERSONA] abbia acquisito, nel ristretto periodo di sua operatività, un'autonoma, definita e percepibile carica intimidatoria.

Tenuto conto, nondimeno, degli accertati contatti tra alcuni dei componenti del sodalizio ed esponenti della locale criminalità organizzata e delle modalità di realizzazione delle condotte estorsive, ha ritenuto l'applicabilità, in relazione ai reati-fine — nonché, secondo l'indicazione riportata alla pag. 68, nel titolo del paragrafo 3, e ribadita alla pag. 79, secondo rigo, allo stesso delitto associativo — dell'aggravante del ricorso al c.d.

«metodo mafioso» oggi prevista all'art. 416- bis.l. cod. pen..

3.1. La Corte di appello è pervenuta, in accoglimento dell'impugnazione spiegata dal pubblico ministero, ad opposte conclusioni, ritenendo, pacifica l'esistenza del requisito strutturale, che il gruppo Trubia si è inserito.— in un territorio tradizionalmente assoggettato, attraverso le rispettive articolazioni locali, al dominio di «Stidda» e «[OSCURATO:PERSONA]» — in modo autonomo e senza operare uno stabile raccordo con le cosche egemoni che, a loro volta, non hanno esercitato il potere di interdizione in ragione del sostanziale disinteresse verso il settore economico di interesse degli odierni ricorrenti, sicché l'insediamento del sodalizio di nuovo conio non è stato accompagnato da frizioni o contrasti.

Andando in contrario avviso rispetto al primo giudice, ha ritenuto l'idoneità delle emergenze istruttorie a comprovare l'esercizio, riconducibile alla compagine in sé prima ancora che ai suoi esponenti, della forza di intimidazione tipica delle associazioni mafiose, cui ha fatto pendant la riduzione degli imprenditori vessati, inibiti allo svolgimento della loro attività ovvero costretti a fruire di un servizio di vigilanza non richiesto né efficiente, in una non transeunte condizione di franco assoggettamento.

4. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] propongono, con l'assistenza dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], separati ricorsi per cassazione, tutti articolati su tre motivi, che, per la loro sostanziale omogeneità, possono essere esposti unitariamente, al pari di quello presentato, stavolta con il ministero dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], da [OSCURATO:PERSONA] (cl. '90), che ne ricalca l'andamento, salvo l'indicazione di uno specifico profilo di manifesta illogicità della motivazione, al quale si avrà modo di far cenno.

4.1. Con il primo motivo, deducono violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza dell'associazione mafiosa della quale avrebbero fatto parte.

Il tema introdotto è quello della qualificazione giuridica del gruppo facente capo alla famiglia Trubia che, secondo quanto già ritenuto dal giudice di primo grado, avrebbe dovuto tener conto della peculiarità della vicenda, che ha interessato un gruppo autonomo dalle tradizionali consorterie mafiose gelesi (la Stidda e Cosa nostra, nelle articolazioni dei clan Rinzivillo-Madonia ed Emmanuello) che, in una situazione di contingente vuoto di potere, si sarebbe accreditato intervenendo, con metodi illeciti, nel settore della raccolta della plastica dismessa dalle serre nelle campagne gelesi.

I ricorrenti - i quali esaltano a più riprese le conclusioni raggiunte in argomento, nelle rispettive pronunzie, dal Tribunale e dal Giudice dell'udienza preliminare, che ha esaminato le posizioni degli imputati che hanno optato per il rito speciale — contestano che la compagine sia mai stata dotata di propria capacità di intimidazione e ricordano che la sua ascesa nel locale panorama delinquenziale è legata principalmente alla figura dello storico reggente [OSCURATO:PERSONA] il quale, nondimeno, ha da tempo optato per la collaborazione con la giustizia, con conseguente venir meno della carica intimidatoria sua o dei suoi fa miliari.

Nella medesima direzione si colloca, aggiungono, la circostanza che alcuni degli odierni imputati, chiamati a rispondere anche del reato associativo, hanno reso, nell'ambito di recenti procedimenti di criminalità organizzata, dichiarazioni eteroaccusatorie (il riferimento attiene, tra le altre, a quelle di [OSCURATO:PERSONA], il quale ha denunziato di essere stato sottoposto a vessazioni estorsive, subite per consentire a lui ed ai figli Luca e Simone di continuare a lavorare in un'area dominata dalle organizzazioni mafiose) che, pur non traducendosi in vera e propria collaborazione, mal si conciliano con la loro presunta partecipazione ad un sodalizio mafioso e la perpetrazione di analoghe condotte estorsive in pregiudizio di [OSCURATO:PERSONA] e dei suoi parenti.

Sono queste, notano i ricorrenti, le indicazioni che promanano dalla sentenza di primo grado e da quella resa dal Giudice dell'udienza preliminare nel troncone del procedimento definito nelle forme del rito abbreviato, ove è messo in luce, a chiare lettere, che l'acquisizione di una posizione di rilievo nel settore della raccolta della plastica non è stata frutto della carica intimidatoria connessa alla mafiosità del gruppo, come, del resto, unanimemente asseverato dagli operatori economici escussi in dibattimento, concordi nel riferire di accordi spartitori raggiunti su baie consensuale e non in forza di ineludibili diktat.

Né dovrebbe essere trascurato, continuano, che il presunto boss [OSCURATO:PERSONA] (cl. '71) è rimasto detenuto per oltre un ventennio ed a partire da quando egli aveva da poco raggiunto la maggiore età, ciò che induce ad escludere che egli, per di più fratello di ben tre collaboratori di giustizia (Salvatore, Giuseppe ed [OSCURATO:PERSONA]), possa avere conseguito posizioni apicali in seno all'articolazione gelese di [OSCURATO:PERSONA].

Così come, allo stesso modo, [OSCURATO:PERSONA], pure lui posto al vertice della supposta consorteria, è fratello del collaboratore Rosario (detto «[OSCURATO:PERSONA]Angelo») ed ha reso, al pari di Nunzio e [OSCURATO:PERSONA], dichiarazioni inconciliabili con la militanza, con ruolo apicale, nell'ipotizzata associazione mafiosa.

I ricorrenti lamentano, ancora, che la Corte di appello abbia erroneamente considerato gli esiti dei processi promossi a carico dei Trubia al punto di trarre argomento, al fine di dimostrare l'esistenza di un vero e proprio sodalizio mafioso, financo da una condotta rivelatasi, in giudizio, insussistente.

La Corte di appello, peraltro, sarebbe incorsa in ulteriori e notevoli travisamenti, quali quelli relativi al rinvenimento di un fucile all'interno dell'ovile del padre di [OSCURATO:PERSONA] ed alla contingente condizione detentiva di [OSCURATO:PERSONA] all'epoca in cui la moglie, intercettata, aveva rivolto ai Trubia una richiesta di aiuto.

I ricorrenti deducono, poi, che la Corte di appello è venuta meno all'obbligo — pacificamente riconosciuto dalla giurisprudenza di legittimità e gravante sul giudice di secondo grado che, andando in contrario avviso rispetto alla precedente decisione, ritenga di accogliere l'impugnazione presentata dall'ufficio di procura — di rafforzare la motivazione in ossequio alle indicazioni fornite dalle Sezioni Unite della Corte di cassazione con le sentenze nn. 6682 del 1992 e 33748 del 2005 e ribadite, ancora in tempi recenti, dalla giurisprudenza di legittimità con riferimento al caso in cui la diversa e più grave qualificazione del fatto costituisca il precipitato di una valutazione delle prove differente da quella compiuta in primo grado.

Tanto, in ragione della natura dell'integrazione istruttoria compiuta in appello, circoscritta alla nuova audizione di due ufficiali di polizia giudiziaria (Spanò e Giugno) e del metodo prescelto, consistito nel pretermettere o frazionare gli elementi emersi dall'istruttoria e nel privilegiare una lettura deformata del contributo di due testimoni, alternativa rispetto a quella operata dal primo giudice, oltre che nell'imporre forzatamente l'eccentrica valutazione del compendio probatorio sulla base di una operazione di tipo essenzialmente demolitivo, disancorata dalle risultanze processuali, assunte nella loro oggettiva consistenza.

Così facendo, proseguono i ricorrenti, la Corte di appello è pervenuta all'accoglimento dell'impugnazione della parte pubblica in spregio al canone dell'oltre ogni ragionevole dubbio, che impone che la diversa, e penalizzante, valutazione sia supportata, rispetto a quella originaria, da una forza persuasiva superiore, ed in violazione anche del principio secondo cui la condanna presuppone la certezza della colpevolezza, mentre l'assoluzione (cui va assimilata, nel caso in esame, la derubricazione di una determinata fattispecie in un'altra) presuppone, invece, la non certezza della colpevolezza e non anche la certezza dell'innocenza.

4.2. Con il secondo motivo, i ricorrenti eccepiscono violazione di legge con riferimento alle estorsioni contestate ai capi 3) e 4) dell'imputazione.

Osservano, in proposito, che i documenti acquisiti, espressamente citati sia dal Tribunale che dal Giudice dell'udienza preliminare nelle rispettive sentenze, hanno consentito di accertare che le persone offese, costituite parti civili, non hanno subito, nel periodo di interesse, alcun depauperamento patrimoniale, incrementando, anzi, il proprio fatturato, sì da giustificare la diversa qualificazione della condotta ai sensi dell'art. 513-bis cod. pen.

Aggiungono che la Corte di appello ha illogicamente disatteso tali risultanze, valorizzando apoditticamente le dichiarazioni rese da [OSCURATO:PERSONA] e dai suoi congiunti, portatori di specifico interesse e, perciò, scarsamente attendibili, ed assumendo che al calo del volume di affari registrato nel 2014 ha fatto seguito il significativo aumento dell'anno seguente, segnato dall'interruzione della condotta criminosa degli odierni imputati (che, obiettano, avrebbe, in realtà, impegnato, stando alla rubrica, anche buona parte del 2015).

4.3. Con il terzo motivo, lamentano violazione di legge e vizio di motivazione per avere la Corte di appello apoditticamente ritenuto la sussistenza dell'aggravante ex art. 416-bis.1 cod. pen., che dovrebbe essere ricollegata alla caratura mafiosa del gruppo che, con il primo motivo, si è detto essere, a ben vedere, insussistente.

5. [OSCURATO:PERSONA] (cl. '90) propone, con l'assistenza dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], ricorso per cassazione articolato su tre motivi.

Aggiunge, rispetto a quanto dedotto dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] nell'interesse dei suoi assistiti, che ulteriore profilo di illogicità della motivazione della sentenza impugnata si rinviene laddove la Corte di appello trae argomento, in ottica accusatoria, dai contatti con [OSCURATO:PERSONA], reggente del clan Emmanuello, che egli ha intrattenuto per ragioni lecite e debitamente documentate (essendosi verificato, il 18 giugno 2014, un incendio presso la sua abitazione, egli si era, invero, rivolto a Pellegrino per la tinteggiatura dell'immobile).

6. [OSCURATO:PERSONA] propone, con l'assistenza dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], ricorso per cassazione affidato ad un unico, articolato motivo, con il quale deduce vizio di motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza dell'associazione mafiosa della quale egli avrebbe fatto parte e dell'aggravante ex art. 416-bis.1 cod. pen..

Segnala, al riguardo, che, nel troncone del procedimento svoltosi nelle forme del giudizio abbreviato, gli addebiti di associazione mafiosa ed estorsione sono stati riqualificati nei reati sanzionati, rispettivamente, dagli artt. 416 e 513- bis cod. pen..

Rileva, su questa base, che la decisione impugnata appare contraddittoria e poco rispettosa, quanto alla sua posizione, degli approdi giurisprudenziali in materia di individuazione dei requisiti minimi della partecipazione associativa; ciò, in quanto gli elementi raccolti a suo carico — del tutto insufficienti nell'ottica indiziaria — si esauriscono nella frequentazione, per motivi di lavoro, con altri imputati e nell'utilizzo di interlocuzioni evocative di comunanza di interessi.

Aggiunge, con riferimento alla natura della ipotizzata associazione a delinquere, che l'assenza di un diffuso potere intimidatorio, testimoniata dalla pronta denunzia delle persone offese, e le modalità di commissione delle attività in contestazione concorrono nell'attestare che la compagine non aveva acquisito i connotati tipici di quelle ex art. 416-bis cod. pen.

Obietta, ulteriormente, che evanescente è anche la prova in merito all'avere egli assunto il ruolo di promotore di una qualsivoglia societas sceleris.

Con riferimento agli addebiti di natura estorsiva, rileva che l'attività accertata avrebbe dovuto essere qualificata ai sensi del meno grave art. 513-bis cod. pen., per essere state violenza e minaccia dirette ad alterare la concorrenza tra operatori economici e non a colpire la libertà ed i beni delle persone offese.

Ricorda di avere lealmente esposto, in occasione dei resi interrogatori, della genesi dei rapporti lavorativi con il cugino Andrea e, via via, con [OSCURATO:PERSONA] (cl. '90), [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], e degli sviluppi connessi all'intervento di [OSCURATO:PERSONA], con il quale furono instaurate trattative intese alla sottoscrizione di un accordo spartitorio.

Il ricorrente propone una lettura della vicenda che esalta l'iniziativa degli stessi serricultori, i quali avevano mostrato di gradire il servizio da lui offerto perché competitivo e gli avevano spontaneamente affidato il servizio di guardiania, cioè di vigilanza sui campi, sui fabbricati e sul raccolto, che egli aveva loro elargito quale prestazione aggiuntiva e gratuita allo scopo di ingraziarseli e di continuare a svolgere la redditizia attività di raccolta della plastica.

Reputa, pertanto, fallace l'impostazione recepita dai giudici di merito, che hanno qualificato la condotta in chiave estorsiva pur nella consapevolezza dell'assenza, in capo agli agenti, del prescritto requisito psicologico ed hanno, per di più, ritenuto la sua responsabilità per la detenzione di un fucile, reato ascrittogli al Capo 5) della rubrica, sulla base delle sole dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA], poco attendibili e prive di riscontri di sorta.

Evidenzia, sotto altro aspetto, l'erroneità delle conclusioni raggiunte dalla Corte di appello nissena in ordine al reato di associazione mafiosa ascrittogli al capo 32), dovendosi tenere conto, da un canto, dell'assenza del prescritto sostrato organizzativo e, dall'altro, che il suo inserimento nella compagine è legato alle relazioni con il fratello Rosario, a tal fine scarsamente significative, secondo quanto risulta anche dalla dichiarazioni del collaboratore di giustizia [OSCURATO:PERSONA].

Segnala, da ultimo, che la Corte di appello ha travisato le dichiarazioni del collaboratore di giustizia [OSCURATO:PERSONA] il quale, in realtà, ha dichiarato di essere stato contattato, anziché da lui, come imprecisamente esposto dai giudici siciliani, da [OSCURATO:PERSONA], il quale gli aveva chiesto di dare una lezione ai fratelli Trubia, il cui interesse per quel settore merceologico egli non vedeva di buon occhio, ed aggiunto di avere autorizzato la rappresaglia purché non troppo cruenta, indicazione, quest'ultima, disattesa da [OSCURATO:PERSONA], il quale uccise [OSCURATO:PERSONA].

7. [OSCURATO:PERSONA] propone, con l'assistenza dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], ricorso per cassazione affidato ad un unico, articolato motivo, con il quale deduce vizio di motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza dell'associazione mafiosa della quale egli avrebbe fatto parte e dell'aggravante ex art. 416-bis.1 cod. pen.

Segnala, al riguardo, che, nel troncone del procedimento svoltosi nelle forme del giudizio abbreviato, gli addebiti di associazione mafiosa ed estorsione sono stati riqualificati nei reati, rispettivamente sanzionati dagli artt. 416 e 513- bis cod. pen.

Rileva, su questa base, che la decisione impugnata appare contraddittoria e poco rispettosa, quanto alla sua posizione, degli approdi giurisprudenziali in materia di individuazione dei requisiti minimi della partecipazione associativa; ciò, in quanto gli elementi raccolti a suo carico — del tutto insufficienti nell'ottica indiziaria — si esauriscono nella frequentazione, per motivi di lavoro, del cugino [OSCURATO:PERSONA], nell'utilizzo di interlocuzioni evocative di comunanza, di interessi e nell'impiego di un camioncino nella concorrente disponibilità di [OSCURATO:PERSONA], strumento, stando all'impostazione accusatoria, per esercitare il controllo del territorio.

Aggiunge, con riferimento alla natura della ipotizzata associazione a delinquere, che l'assenza di un diffuso potere intimidatorio, testimoniata dalla pronta denunzia delle persone offese, e le modalità di commissione delle attività in contestazione concorrono nell'attestare che la compagine non aveva acquisito i connotati tipici di quelle ex art. 416-bis cod. pen..

Obietta, ulteriormente, che evanescente è la prova in merito tanto all'avere egli svolto compiti di guardiania quanto alla detenzione dell'arma, tratta da una conversazione nella quale egli è intervenuto con brevi intercalari.

Il vero è, nota ancora, che egli è stato solo dipendente, con il ruolo di autista, dei Trubia, le cui direttive ha puntualmente eseguito, e si è limitato a raccogliere, nei termini indicatigli, la plastica senza porre in essere condotte di tipo estorsivo.

8. [OSCURATO:PERSONA] (cl. '89) propone, con l'assistenza dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], ricorso per cassazione affidato a due motivi.

Con il primo motivo, deduce violazione di legge per avere la Corte di appello ritenuto, in accordo con il primo giudice, la sua responsabilità con riferimento all'illecita detenzione di una pistola, contestatagli, al capo 19), sulla base di un quadro indiziario tutt'altro che univoco, non emergendo dalle espletate intercettazioni sufficienti informazioni in ordine alle modalità di rinvenimento dell'arma né al luogo della sua detenzione.

Ricorda, in proposito, che le perquisizioni eseguite nei luoghi a lui riconducibili non hanno condotto al rinvenimento dell'arma né di elementi attestanti la sua prossimità al gruppo capeggiato da [OSCURATO:PERSONA], sicché si palesa illogica l'identificazione nella sua persona del soggetto, chiamato Rosario, che, residente nella zona di [OSCURATO:PERSONA], intratteneva rapporti con [OSCURATO:PERSONA].

Con il secondo motivo, lamenta vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, che egli avrebbe meritato perché giovane ed incensurato e che i giudici di merito, invece, hanno escluso senza il conforto di un adeguato apparato motivazionale, così come accaduto anche in relazione alla determinazione, in concreto, del trattamento sanzionatorio.

9. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto, con l'assistenza dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], ricorso per cassazione, articolato su quattro motivi — afferenti, rispettivamente, alla sussistenza dell'ipotizzata associazione mafiosa, alla sua intraneità al sodalizio, alla natura estorsiva del prestato servizio di guardiania in favore dei serricultori ed al ricorso al c.d.

«metodo mafioso» — al quale ha, poscia, espressamente e personalmente rinunziato con missiva indirizzata alla Corte di appello di Caltanissetta il 7 giugno 2020.

10. Il 26 aprile 2021 gli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno depositato motivi aggiunti cui hanno allegato copia di alcune decisioni emesse, rispettivamente, dalla Corte di cassazione, dal Tribunale di Gela e dalla Corte di appello di Caltanissetta.

Il 18 ed il 19 maggio 2021 gli avv.ti [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], nell'interesse di tutti i loro assistiti, hanno depositato ulteriori motivi aggiunti, con i quali hanno concordemente segnalato che nel giudizio di appello si sarebbe prodotta una nullità assoluta, concretatasi nell'omessa notificazione, nei loro confronti, del decreto di citazione a giudizio per il secondo grado.

Sempre il 19 maggio 2021, infine, l'avv. [OSCURATO:PERSONA] ha depositato una memoria cui ha allegato copia, completa di motivazione, della sentenza, medio tempore divenuta irrevocabile, emessa il 10 febbraio 2019 dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Caltanissetta nel troncone del procedimento definito con il rito abbreviato, documento già acquisito nell'ambito del giudizio di appello. [OSCURATO:PERSONA]

1. Preliminarmente va dichiarata — in ragione della rinunzia al ricorso ritualmente formalizzata da [OSCURATO:PERSONA] ed in forza del combinato disposto degli artt. 589, commi 2 e 3, e 591, comma 1, lett. d), cod. proc. pen. — l'inammissibilità dell'impugnazione, cui consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che, in ragione della causa d'inammissibilità, si stima equo determinare in euro 500,00.

2. Per quanto concerne la nullità che si assume essere derivata dall'irrituale notificazione ai difensori di fiducia degli imputati del decreto di citazione per il giudizio di appello, giova osservare che il vizio, ove pure ritenuto sussistente, dovrebbe intendersi, comunque, sanato, ai sensi dell'art. 184, comma 1, cod. proc. pen., dalla partecipazione all'intero giudizio di secondo grado dei difensori medesimi, i quali nulla hanno eccepito, in quella sede, in ordine alla pretesa irregolarità, onde va in radice escluso che si sia prodotto il benché minimo vulnus alle prerogative difensive.

Né, è opportuno precisare a correzione della fallace indicazione contenuta nei motivi aggiunti, giova ai ricorrenti l'evocazione dell'indirizzo giurisprudenziale — formatosi in relazione a fattispecie in cui, diversamente da quanto accaduto in quella de qua agitur, la difesa sia stata affidata a un sostituto, nominato d'ufficio ai sensi dell'art. 97, comma 4, cod. proc. pen. — consacrato dalle Sezioni Unite con la sentenza n. 24630 del 26/03/2015, Maritan, R`v. 263598, e del quale sono espressione i precedenti citati dai ricorrenti (Sez. 2, n. 12893 del 13/02/2018, Iuliano, non mass.; Sez. 4, n. 7968 del 06/12/2013, dep. 2014, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 258615).

3. Ancora sul piano processuale, deve dichiararsi l'inammissibilità delle produzioni operate dai ricorrenti con i motivi aggiunti, ' aventi ad oggetto sentenze, alcune delle quali non definitive, emesse nell'ambito di diversi procedimenti in epoca successiva alla pronunzia della sentenza impugnata e, quindi, non acquisite nella fase di merito.

Si tratta di produzioni che, nella prospettiva difensiva, hanno la dichiarata funzione di incidere sulla delibazione della coerenza logica e della linearità della ricostruzione delle vicende di interesse processuale e, in ultimo, della legittimità 17,1 della, motivazione della sentenza impugnata.

Pertinente si palesa, al riguardo, il richiamo al condiviso indirizzo ermeneutico, secondo cui «Nel giudizio di legittimità possono essere prodotti esclusivamente i documenti che l'interessato non sia stato in grado di esibire nei precedenti gradi di giudizio, sempre che essi non costituiscano "prova nuova" e non comportino un'attività di apprezzamento circa la loro validità formale e la loro efficacia nel contesto delle prove già raccolte e valutate dai giudici di merito» (Sez. 2, n. 42052 del 19/06/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 277609; Sez. 3, n. 5722 del 07/01/2016, Sanvitale, Rv. 266390; Sez. 3, n. 8996 del 10/02/2011, P., Rv. 249614).

In tal senso, milita la scelta, compiuta all'atto dell'approvazione del vigente codice di procedura penale, di non riprodurre, all'art. 613, la previsione già contenuta all'art. 533 di quello abrogato, che trova pieno riscontro nell'indicazione, all'art. 585, comma 4, della facoltà di depositare, entro il termine determinato, motivi nuovi ma non anche documenti: tanto, al tangibile scopo di esaltare il ruolo di pura legittimità della Corte di cassazione, che, lungi dal procedere all'esame degli atti, è chiamata alla valutazione dell'esistenza e della logicità della motivazione. 14 A

4. La diversa, e meno favorevole agli imputati, qualificazione giuridica della accertata condotta associativa non involge, poi, la necessità della rinnovazione, ai sensi dell'art. 603, comma 3-bis, cod. proc. pen., dell'istruzione dibattimentale mediante nuova assunzione della prova dichiarativa.

Premesso che, nel giudizio di appello, è stata disposta ed eseguita la nuova audizione dei testimoni [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], occorre rilevare come la divergenza tra le decisioni di merito non attenga all'apprezzamento della prova dichiarativa, che Tribunale e Corte di appello hanno compiuto con esiti assolutamente uniformi in ordine, specificamente, all'utilizzabilità dei contributi, all'attendibilità di chi li ha resi, alla dimensione obiettiva delle vicende narrate, laddove, invece, opposte sono state le conclusioni raggiunte circa l'attitudine delle emergenze istruttorie a supportare l'assunto accusatorio che vede il gruppo dei Trubia raggiungere, tra il 2014 ed il 2016, la consistenza di associazione mafiosa anziché di mera societas sceleris finalizzata alla commissione di un numero indeterminato di reati, in primis di natura estorsiva, nel settore della raccolta della plastica dismessa dai serricultori e della vigilanza sulle aree da costoro occupate e sulle aziende che vi insistono.

Deve, pertanto, farsi applicazione del principio di diritto che esclude la necessità di rinnovazione dell'istruzione dibattimentale qualora la riforma costituisca l'esito di una differente qualificazione giuridica della fattispecie concreta, compiuta alla luce della valutazione logica e complessiva dell'intero )7^ compendio probatorio anziché del diverso apprezzamento Circa l'attendibilità di prove dichiarative (in questo senso, cfr., tra le tante, Sez. 5, n. 53210 del 19/10/2018, Esposito, Rv. 275133; Sez. 6, n. 12397 del 27/02/2018, Gagliano, Rv. 272545; Sez. 5, n. 47833 del 21/06/2017, Terry, Rv. 273553).

Detto canone, enunciato con riferimento a fattispecie connotate dal ribaltamento, in appello, dell'assoluzione disposta in primo grado, si palesa a fortiori valido, come espressamente riconosciuto dalla giurisprudenza di legittimità (Sez. 2, n. 24478 del 08/05/2017, Salute, Rv. 269967), anche in quella di riqualificazione in peius di una condotta per la quale il primo giudice aveva pronunziato sentenza di condanna.

Nondimeno, grava sul giudice di appello l'onere — che nel caso di specie è stato, come si avrà modo di spiegare più avanti, debitamente adempiuto — di strutturare la motivazione della propria decisione in maniera rafforzata, dando puntualmente conto delle difformi conclusioni assunte dal primo giudice e delle persuasive ragioni che lo hanno indotto a disattenderle (Sez. 6, n. 5769 del 27/11/2019, dep. 2020, Giorgi, Rv. 278210; Sez. 2, n. 38823 del 25/06/2019, Esposito, Rv. 277094).5.

Passando, ora, all'esame dei motivi di ricorso articolati dagli imputati con riferimento all'addebito associativo, appare preferibile, sotto il profilo metodologico, prendere le mosse dalle obiezioni che si appuntano su talune specifiche circostanze fattuali e che attengono, può subito anticiparsi, a profili di trascurabile influenza nella complessiva economia della decisione ovvero rispetto ai quali i ricorrenti propongono una diversa interpretazione senza, tuttavia, enucleare specifici aspetti di manifesta illogicità o contraddittorietà, in carenza dei quali non è ammesso l'intervento demolitorio del giudice di legittimità.

A quest'ultimo proposito, è opportuno rammentare, sulla scia di un consolidato e condiviso indirizzo ermeneutico, che «In tema di giudizio di cassazione, sono precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito» (Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv. 280601; Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv. 265482; Sez. 1, n. 42369 del 16/11/2006, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 235507).

5.1. Ciò vale, in primo luogo, per il reato di porto in luogo pubblico di un fucile, contestato a [OSCURATO:PERSONA] al capo 5), la cui prova è affidata (cfr. la sentenza di primo grado, pag. 200, nonché quella di appello, pag. 73-74) alle dichiarazioni rese in fase di indagini preliminari da [OSCURATO:PERSONA], il quale aveva ricordato che [OSCURATO:PERSONA], all'atto di diffidarlo dal proseguire nella raccolta della plastica, palesò la disponibilità di un fucile da caccia a doppia canna, riposto all'interno di uno dei veicoli a bordo dei quali viaggiavano soggetti che lo avevano intimidito.

I giudici di merito hanno ritenuto che tale fucile sia quello, che corrisponde esattamente alla descrizione effettuata da [OSCURATO:PERSONA], che venne successivamente rinvenuto in esito alla perquisizione eseguita all'interno dell'ovile di [OSCURATO:PERSONA].

Tanto, in considerazione della contingente disponibilità del sito in capo a [OSCURATO:PERSONA], confermata dal teste Giugno all'udienza dell'Il aprile 2018, ed a prescindere dalla titolarità del ricovero per animali e della legittima detenzione dell'arma da parte del padre dell'imputato, che appaiono senz'altro compatibili con la commissione, ad opera del figlio, del delitto di porto illegale del fucile.

5.2. Priva di pregio si rivela, del pari, la doglianza vertente sulla rilevanza, in chiave probatoria, della telefonata con la quale la moglie di [OSCURATO:PERSONA], coinvolto, come i fratelli, in procedimenti per reati di criminalità organizzata, chiese ai Trubia aiuto e sostegno per la sua famiglia, che non è sminuita dal fatto, documentato dalla difesa, che [OSCURATO:PERSONA] fosse, al tempo, libero.In tal senso, induce la considerazione che la necessità, presumibilmente di natura economica, che spinse la donna a rivolgere la richiesta di ausilio ben poteva prescindere dalla, non più attuale, condizione detentiva del marito, ovvero essere riferita ad altro suo congiunto, inalterato restando il dato probatoriamente significativo, che attiene alla solidarietà familiare tra i Trubia ed una famiglia gravitante nell'ambiente mafioso di Gela.

5.3. Per quanto attiene ai rapporti tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], al tempo gratificato di un ruolo di spicco in seno al clan Emmanuello, storicamente inserito nell'organigramma dell'articolazione nissena di «[OSCURATO:PERSONA]», la Corte di appello (cfr. pag. 65) non ha mancato di dare conto della giustificazione offerta dall'imputato — il quale ha detto di essersi rivolto a Pellegrino affinché lo mettesse in contatto con l'imbianchino [OSCURATO:PERSONA], che voleva incaricare dei lavori di tinteggiatura dell'immobile danneggiato dall'incendio del 18 giugno 2014 — ed ha stimato la marginalità, in chiave probatoria, del dato, rilevante nella sola misura in cui conferma la prossimità dei Trubia a personaggi inseriti nella locale criminalità organizzata, la cui dimostrazione è affidata ad elementi di maggiore pregnanza.

5.4. Con riferimento, poi, alla consumazione delle ipotizzate estorsioni, resa possibile, secondo l'impostazione .accusatoria, dall'esercizio del potere di intimidazione proprio dell'associazione mafiosa, i ricorrenti deducono l'assenza di prova in ordine alla percezione, ad opera degli imputati, di un profitto ingiusto, a tal fine mutuando le argomentazioni svolte dal Giudice dell'udienza preliminare che ha esaminato l'addebito mosso ai correi giudicati nelle forme del rito abbreviato.

L'obiezione, già proposta in sede di appello a fronte del diverso orientamento espresso dal Tribunale, è stata disattesa, attraverso un iter motivazionale scevro da fratture logiche ed aderente alle emergenze istruttorie, dalla Corte siciliana, che ha chiarito come la prova del perfezionamento del reato e della responsabilità degli imputati si tragga, in primo luogo, dalle dichiarazioni delle persone offese, le quali hanno esposto che, in conseguenza delle prevaricazioni dei Trubia, hanno dovuto astenersi, per un consistente torno di tempo, stimabile in almeno un anno, dalla raccolta della plastica presso i serricultori nelle contrade sulle quali operavano, in regime di forzato monopolio e sotto l'apparente veste di mandatari di altre imprese, i Trubia.

In questo contesto si inseriscono le informazioni acquisite in merito al volume di affari raggiunto dalle imprese coinvolte negli anni di interesse che, osserva la Corte di appello alle pagg. 10-11 e, poi, 50-51 della sentenza impugnata, mettono in evidenza significative oscillazioni — al ribasso, per le aziende gestite dalle persone offese, al rialzo, per la SIDI s.r.I., sotto la cui egida agivano i Trubia che, dopo avere acquisito, tra il 2014 ed il 2015, significative quote di mercato, ha subito un notevole calo dopo l'arresto degli odierni ricorrenti -- compatibili con la versione esposta dalle vittime, sulla quale, va qui ribadito, poggia il costrutto accusatorio.

Non è senza significato, Peraltro, che [OSCURATO:PERSONA], il quale nel 2013 aveva effettuato la raccolta di plastica quasi esclusivamente in [OSCURATO:PERSONA], cioè nell'area su cui si sono concentrati gli appetiti degli imputati, non abbia più prelevato gli scarti in quella zona nei due anni successivi.

A fronte, allora, della ricostruzione difensiva, aderente alla decisione del Giudice dell'udienza preliminare gelese, che assegna centrale rilevanza, in vista della dimostrazione della sussistenza degli elementi costitutivi del delitto estorsivo, al dato obiettivo, si pongono le argomehtazioni, aliene da qualsivoglia deficit razionale, della Corte di appello, che opina come «In ogni caso a prescindere dal volume di affari rimane provato che costoro [le persone offese dei reati contestati ai capi 2) e 3)] non poterono proseguire la loro attività come l'avevano avviata prima dell'avvento del gruppo dei Trubia e furono costretti a modificare le proprie scelte imprenditoriali non per loro volontà ma perché ciò gli venne imposto», per aggiungere, subito dopo, che «Tanto è sufficiente a delineare l'estorsione di un facere per assicurare un'utilità all'estortore e sopportare il conseguente pregiudizio; se poi la capacità di riorganizzazione del lavoro imprenditoriale ha consentito a ciascuno di evitare o contenere tale pregiudizio, ciò non può elidere il carattere illecito della condotta accertata».

5.5. Manifestamente infondata è la doglianza, formulata da [OSCURATO:PERSONA], vertente sull'autorizzazione, rilasciata, in passato, dai clan mafiosi al tempo imperanti in Gela, in forza della quale egli si sarebbe inserito nel settore della raccolta della plastica, così cagionando, anche a causa del suo spiccato dinamismo e di una certa protervia, il risentimento di [OSCURATO:PERSONA], il quale avrebbe ricevuto, a sua volta, il lasciapassare per commettere il grave atto ritorsivo che si tradusse nell'omicidio di [OSCURATO:PERSONA] e nel ferimento del fratello Silvio.

La censura verte sull'interpretazione dell'apporto del collaboratore di giustizia [OSCURATO:PERSONA] che, a dire del ricorrente, non avrebbe «mai riferito che "[OSCURATO:PERSONA] fu autorizzato da lui, all'epoca reggente del clan Emmanuello" ad inserirsi "nel settore della plastica"».

Sul punto, il Tribunale (cfr. pag. 76) ha tratto argomento da una sentenza della Corte di cassazione, la n. 26698 del 18/02/2015 nella quale, alle pagg. 5 e, quindi, 17, la narrazione di Billizzi è riportata in termini perfettamente corrispondenti a quanto esposto nel provvedimento qui impugnato, precisandosi, in specie, che [OSCURATO:PERSONA] aveva ottenuto l'assenso degli Emmanuello in 18 A ragione del rango mafioso del fratello Rosario, che di quella cosca era stato reggente e che al tempo stava scontando la pena dell'ergastolo: tangibile si rivela, dunque, l'imprecisione della deduzione difensiva.

5.6. Ad onta di quanto lamentato da [OSCURATO:PERSONA], incensurabile appare, da ultimo, l'esebesi della conversazione n. 753 registrata, in ambientale, 1'11 dicembre 2014, nella quale l'imputato, trovandosi da solo a bordo dell'autocarro da lui condotto, scarrella, per come si evince dai rumori avvertiti, una pistola, in tal modo provocando l'inserimento di un colpo in Canna, condotta che i giudici di merito hanno ritenuto dimostrativa della detenzione dell'arma, conclusione coerente con i compiti affidati in ambito associativo a [OSCURATO:PERSONA] il quale, peraltro, viene espressamente indicato quale titolare di un'arma, descritta come di buona fattura, in occasione del colloquio del quale, il 7 novembre 2014, egli è stato protagonista insieme a [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].

6. La delibazione delle censure che i ricorrenti rivolgono alla sentenza impugnata in relazione all'inquadramento della compagine associativa costituitasi attorno a Vincenzo e [OSCURATO:PERSONA] postula la, pur sintetica, esposizione dei principali capisaldi interpretativi che devono orientare l'operazione ermeneutica che ha visto i giudici di merito pervenire, partendo dal medesimo sostrato fattuale, ad opposte conclusioni.

Tali approdi, per la maggior parte condivisi da Tribunale e Corte di appello, sono mutuati, in certa misura, dagli stessi ricorrenti i quali contestano, piuttosto, l'esito del confronto tra la fattispecie astratta e le evidenze disponibili, id est l'attitudine dei dati istruttori ad attestare, sulla base di un ragionamento logicamente congruo, lineare e debitamente rapportato alla totalità delle informazioni acquisite, la sussistenza degli elementi costitutivi del delitto di associazione mafiosa.

6.1. Pacifico che il gruppo Trubia, nel periodo di interesse, abbia assunto consistenza autonoma rispetto alle mafie — «Stidda» e «[OSCURATO:PERSONA]» — di risalente insediamento sul territorio nisseno e, specificamente, gelese ed alle rispettive articolazioni locali, rappresentate, per la seconda, dai clan [OSCURATO:PERSONA] ed Emmanuello (tra le quali, nel corso del tempo, sono intercOrsi rapporti non sempre distesi e, anzi, talora conflittuali), il tema di indagine investe l'enucleazione delle condizioni minime per avallare la qualificazione, in astratto sicuramente ammissibile, di tali compagini ai sensi dell'art. 416-bis cod. pen..

Nella giurisprudenza di legittimità si è progressivamente sedimentato, al riguardo, un solido orientamento, che, sulla premessa che la costituzione di un gruppo formalmente nuovo all'interno di un territorio già controllato da cosche mafiose non vale ad escludere la configurabilità del reato (in questo senso, cfr. ancora di recente, Sez. 2, n. 20926 del 13/05/2020, Perna, Rv. 279477), rivolge l'attenzione, da un canto, sull'individuazione degli indicatori fattuali — quali le modalità con cui sono commessi i delitti-scopo, la disponibilità di armi, l'esercizio di una forza intimidatoria derivante dal vincolo associativo, il riconoscimento, da parte dell'associazione storicamente egemone, di una paritaria capacità criminosa al gruppo emergente (Sez. 6, n. 42369 del 17/07/2019, Danise, Rv. 277206; Sez. 6, n. 27094 del 01/03/2017, Milite, Rv. 270736) — rivelatori della costituzione di una nuova entità associativa, alternativa ed autonoma rispetto ai gruppi storici presenti sul territorio, e, dall'altro, sulla capacità di tali indici di denotare la sussistenza delle caratteristiche di stabilità e di organizzazione che dimostrano la reale capacità di intimidazione del vincolo associativo e la condizione di omertà e di assoggettamento che ne deriva.

Sotto quest'ultimo aspetto, pertinente si palesa il richiamo al principio per cui «Ai fini della configurabilità del reato di associazione di tipo mafioso è necessario che l'associazione abbia già conseguito, nell'ambiente in cui opera, un'effettiva capacità di intimidazione esteriormente riconoscibile, che può discendere dal compimento di atti anche non violenti e non di minaccia, che, tuttavia, richiamino e siano espressione del , prestigio criminale del sodalizio» (Sez. 6, n. 41772 del 13/06/2017; Vicidomini, Rv. 271102).

Sullo stesso piano, anche se con un angolo prospettico di maggiore ampiezza, si colloca, del resto, l'affermazione in forza della quale «Ai fini della qualificazione ai sensi dell'art. 416-bis cod. pen. di una nuova ed autonoma formazione criminale è necessario accertare se il sodalizio: a) abbia conseguito fama e prestigio criminale, autonomi e distinti da quelli personali dei singoli partecipi, in guisa da esser capace di conservarli anche nel caso in cui questi ultimi fossero resi innocui; b) abbia in concreto manifestato capacità di intimidazione, ancorché non necessariamente attraverso atti di violenza o di minaccia, nell'ambito oggettivo e soggettivo, pur eventualmente circoscritto, di effettiva operatività; c) abbia manifestato una capacità di intimidazione effettivamente percepita come tale ed abbia conseguentemente prodotto un assoggettamento omertoso nel "territorio" in cui l'associazione è attiva» (Sez. 6, n. 18125 del 22/10/2019, dep. 2020, Bolla, Rv. 279555).

La giurisprudenza di legittimità si è, peraltro, progressivamente consolidata nel senso che, una volta accertata la presenza dei requisiti sopra enunciati, la qualificazione della compagine ai sensi dell'art. 416-bis cod. pen. non risente dell'insistenza su una ristretta porzione di territorio, del ridotto numero di componenti o dell'impiego del c.d.

«metodo mafioso» su un determinato settore di attività (Sez. 5, n. 44156 del 13/06/2018, S. Rv. 274120; Sez. 6, n. 57896 20 ni del 26/10/2017, Fasciani, Rv. 271724; Sez. 2, n. 36111 del 09/06/2017, P., Rv. - 271192) e che non è, a tal fine, necessaria la prova che l'impiego della forza intimidatoria del vincolo associativo sia penetrato in modo massiccio nel tessuto economico e sociale del territorio di elezione (Sez. 2, n. 24851 del 04/04/2017, Garcea, Rv. 270442)

6.2. Con più diretto riferimento alla distinzione tra associazione a delinquere ex art. 416,cod. pen. ed associazione mafiosa, merita, poi, notare che, laddove si riconosca l'esistenza di una stabile organizzazione finalizzata alla realizzazione di una serie indeterminata di delitti, che si caratterizzi per il fatto che gli agenti si siano avvalsi, nella commissione dei reati-fine e dello stesso delitto associativo, delle condizioni previste dall'art. 416-bis cod. pen., si verifica la pressoché totale sovrapposizione degli istituti, sicché la societas sceleris finisce con l'atteggiarsi quale vera e propria associazione mafiosa; al contrario, non esistono ostacoli, sul piano della struttura delle fattispecie, ad ammettere che l'associazione a delinquere c.d.

«comune» sia aggravata ai sensi dell'art. 416-bis.1 cod. pen. quando la circostanza sia declinata nella sua accezione soggettiva, per essere il fatto commesso al fine di agevolare l'attività di un'associazione mafiosa (Sez. 6, n. 25510 del 19/04/2017, Realmuto, Rv. 270157; Sez. 2, n. 24802 del 19/05/2016, Ciaffi, Rv. 267235).

È questo, può subito anticiparsi, un tangibile ed insuperabile limite della costruzione giuridica prescelta dal Tribunale, colto dalla Corte di appello nel privilegiare un approccio di maggior rigore, che legge in chiave di forza di intimidazione del vincolo associativo e di condizione di assoggettamento ed omertà l'intera vicenda oggetto di accertamento processuale.

Esso si contrappone, a quello — parimenti ineccepibile sul piano concettuale ma, evidentemente, basato su una diversa, ed assai più riduttiva, lettura dei fatti di interesse — che ha condotto il Giudice dell'udienza preliminare ad inquadrare la compagine criminale nell'ambito applicativo dell'art. 416 cod. pen. e ad escludere che i reati perpetrati in attuazione del programma criminoso siano stati contraddistinti dal ricorso al c.d.

«metodo mafioso».

7. Si perviene, per tale via, al cuore della verifica demandata al giudice di legittimità, avente ad oggetto il percorso motivazionale seguito dalla Corte di appello per pervenire alla decisione contestata dai ricorrenti.

La Corte di appello, che dedica al tema le pagg. 17-37 della sentenza impugnata, muove dalla considerazione dell'esistenza di un riconoscibile sostrato organizzativo, ovvero di un gruppo di persone che, a partire dalla scarcerazione di Davide e [OSCURATO:PERSONA], si sono sistematicamente dedicate alle attività di raccolta della plastica e di guardiana, nell'ambito di una struttura che contemplava l'ordinata ripartizione dei compiti, l'attribuzione di ruoli di direzione e coordinamento, la confluenza dei proventi in una cassa comune, la distribuzione dei profitti in base a criteri preventivamente determinati da chi aveva la responsabilità della gestione.

Richiamata la risalente presenza, sul territorio gelese, di clan riconducibili tanto alla «Stidda» quanto a «[OSCURATO:PERSONA]», ha segnalato che, nondimeno, in un passato non remoto un altro gruppo, facente capo alla famiglia Alferi, autonomo rispetto a quelli preesistenti ma ad essi non contrapposto, aveva colmato il vuoto determinato da una loro transitoria crisi, conseguente alla massiccia reazione delle istituzioni statali, che ne aveva decimato le fila, ed aveva assunto connotazioni francamente mafiose.

Ciò dimostra, ha rilevato, che il modo di atteggiarsi dell'universo criminale di quel lembo di Sicilia non osta a che, ciclicamente, sodalizi diversi da quelli tradizionali possano acquisire consistenza di vere e proprie associazioni mafiose.

Né, ha aggiunto, l'ipotesi di accusa trova preclusione nel modesto pedigree criminale di molti suoi esponenti o.nel settore merceologico di elezione, verso il quale, più semplicemente, le cosche già insediate non hanno, in quel frangente, mostrato particolare interesse, onde [OSCURATO:PERSONA] — il quale, un decennio prima, si era dovuto munire, come riferito da [OSCURATO:PERSONA], dell'autorizzazione degli Emmanuello per entrare in un business nel quale operava, sempre sotto la supervisione della mafia locale, altro imprenditore — ha potuto riprendere, insieme a [OSCURATO:PERSONA] ed ai loro collaboratori, l'attività, esercitando il monopolio indisturbato e minacciando chiunque fosse stato intenzionato ad inserirsi nella gestione di quelle attività nelle contrade prescelte.

Ha, quindi, reputato che il gruppo in osservazione sia stato «costituito ex novo non sulle ceneri di altro precedente analogo gruppo criminale ma su un ambito nel quale si è determinato un vuoto perché venuto meno l'interesse a condizionarlo da parte delle organizzazioni tradizionali».

Una prima fonte di forza intimidatrice è stata rinvenuta nella storia criminale del promotore [OSCURATO:PERSONA], già militante in «[OSCURATO:PERSONA]», dalla quale non risulta essersi mai distaccato, e titolare di un percorso delinquenziale tale da accreditare, anche agli occhi degli osservatori esterni, l'idea che l'associazione della quale egli era stato, in passato, esponente abbia tollerato la costituzione del nuovo organismo in simbiosi con [OSCURATO:PERSONA], meno accorsato di lui in ambito mafioso ma più esperto nel ramo imprenditoriale di elezione. [OSCURATO:PERSONA] avrebbe, scrivono i giudici nisseni, «operato avvalendosi dei suoi legami criminali e dell'accreditamento di cui godeva anche con esponenti di "cosa nostra" di altri territori, senza quindi entrare in tensione con le organizzazioni criminali già radicate in Gela e senza per converso esserne osteggiato o contrastato».

La Corte di appello ha, subito dopo, profuso notevole impegno argomentativo nel confrontarsi con uno dei principali cardini della decisione di primo grado, vertente sulla prova dell'esercizio del potere di intimidazione derivante dal vincolo associativo e del conseguente effetto di assoggettamento ed omertà.

Ha valorizzato, in primo luogo, l'apporto delle persone offese, che hanno ascritto agli imputati modalità comportamentali tipicamente mafiose, quali l'espressa evocazione della valenza del nome e delle capacità del gruppo al fine di dissuadere altri operatori economici del settore a svolgere la loro attività nelle contrade sulle quali i Trubia intendevano, invece, agire in regime monopolistico.

Ha, poscia, ricordato come molti dei membri della consorteria ([OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]) vantino curricula criminali che ne attestano l'indole violenta e la familiarità con altre associazioni mafiose, fattori, questi, che «possono certamente valere a precostituire la "fama" criminale, capace di suscitare timore specie se accompagnata da concrete condotte minacciose, diffusamente percepite o percepibili».

Nella stessa direzione militano le informazioni acquisite in merito alla caratura criminale di prossimi congiunti degli imputati, quali Salvatore, Giuseppe ed [OSCURATO:PERSONA], fratelli di Nunzio e Vincenzo, già esponenti di spicco del clan Rinzivillo e successivamente divenuti collaboratori di giustizia, nonché di Pasquale ed [OSCURATO:PERSONA], anche loro germani di Nunzio e Vincenzo, protagonista, il primo, con il ruolo di killer, della guerra di mafia degli anni '90 del secolo scorso, ucciso, il secondo, in un agguato dagli (allora) avversari della cosca Emmanuello.

Nota, in proposito, la Corte di appello che «Tutti i componenti della famiglia Trubia, fatta eccezione ovviamente per i fratelli che decisero successivamente di collaborare con la giustizia, erano noti nell'ambiente di Gela come soggetti legati ad un contesto criminale efferato e la loro fama poteva di per sé suscitare timore e provocare assoggettamento.

E non sembra che il tempo trascorso possa avere cancellato la forza evocativa di un tale casato in un territorio così gravemente segnato per lungo tempo dalla presenza dell'organizzazione criminale nella quale erano inseriti.

E' invece notorio come, in un contesto segnato in quel modo dalla risalente (e ancora fortemente avvertita) presenza criminale, la condizione di ex detenuto possa essere sfruttata ed evocata per intimidire».

Anche l'altro duumviro, [OSCURATO:PERSONA], poteva giovarsi del carisma familiare, per essere stato il fratello Rosario reggente degli Emmanuello (gruppo contrapposto a quello Rinzivillo, con il quale era stata, successivamente, siglata la pax mafiosa) prima di optare per la collaborazione con la giustizia, mentre l'altro fratello Massimo era stato ucciso, nel 2006, da [OSCURATO:PERSONA] per motivi legati alla gestione della raccolta della plastica dismessa dai serricultori.

La Corte di appello, dopo avere sinteticamente ripercorso le tappe che, all'indomani della scarcerazione di Davide e [OSCURATO:PERSONA], portarono alla creazione dell'organismo associativo, sottolinea che i reggenti non mancarono di curare le relazioni con le altre entità criminali stanziate sull'area gelese, come attestato, direttamente o indirettamente, dall'incontro tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], dai contatti con [OSCURATO:PERSONA] e con la famiglia Bassora, dagli incontri con [OSCURATO:PERSONA] e con i Minardi, dal versamento di una somma di denaro in favore di esponenti della «Stidda»; arguisce, sul punto, che è plausibile che al riconoscimento del monopolio nella raccolta della plastica In determinate aree abbia fatto pendant la gratificazione, sul piano economico, di altre consorterie, da interpretarsi alla stregua di portato di un accordo spartitorio piuttosto che di una vessatoria imposizione.

La Corte di appello trae ulteriormente spunto, in vista dell'apprezzamento del concreto esercizio, da parte della compagine guidata da Vincenzo e [OSCURATO:PERSONA], della forza di intimidazione propria delle associazioni mafiose, dal contegno serbato dagli imprenditori che, dopo avere incaricato della vigilanza sulle loro aziende ad .imprese professionalmente dedite a tale attività, si sono liberati dai relativi contratti per affidare il compito ai Trubia, scelta che, lungi dall'essere giustificata dalle qualità tecniche o professionali degli odierni imputati — che, anzi, mostrano di operare in modo del tutto rudimentale ed informale — è indicativa del riconoscimento, da parte di chi ne è stato autore, di maggiore capacità di controllo del territorio rispetto a quella garantita dagli istituti di vigilanza.

Sintomatico di attitudine intimidatoria è, vieppiù, ritenuto — oltre alla riscontrata disponibilità di armi — l'episodio del maggio 2014, riferito da [OSCURATO:PERSONA] e dai nipoti Pietro e [OSCURATO:PERSONA], che vide [OSCURATO:PERSONA] comminare alle vittime, alla presenza di numerosi sodali e con toni assolutamente eloquenti, il divieto di raccogliere, da quel momento in avanti, la plastica nelle aree in cui costoro, sino ad allora, avevano liberamento operato.

La Corte di appello rimarca, al riguardo, la nevralgica valenza dell'accenno alla persona di [OSCURATO:PERSONA] (il quale, contattato da [OSCURATO:PERSONA], non mancò di confermare seccamente il diktat di [OSCURATO:PERSONA]), evocativo del coinvolgimento di soggetto dalla nota caratura mafiosa, ed all'omicidio di [OSCURATO:PERSONA]; riferimento, quest'ultimo, in apparenza slegato dal contesto ma, a ben vedere, anch'esso indicativo, si legge nella sentenza impugnata, «della modalità mafiosa con la quale il gruppo voleva esercitare il monopolio in quelle contrade, proprio perché implicava le capacità di vendetta del gruppo e le prospettive di una faida se non fosse stato lasciato a loro il controllo del settore».

La Corte di appello ha, quindi, rilevato — in replica ad un argomento che, stando alla ricostruzione del Tribunale, smentisce l'impostazione accusatoria e che è riproposto dagli odierni ricorrenti — che l'effetto concretamente intimidatorio delle minacce profferite dai Trubia non è contraddetto dalla proposizione, da parte di [OSCURATO:PERSONA], di formale denunzia dei patiti soprusi, avvenuta dopo che, per un considerevole lasso temporale, egli aveva chinato la testa al giogo dei malavitosi, le cui pressioni si erano fatte, via via, più intense, sino a lambire la sfera personale e familiare, ed avevano cagionato, a lui come ad altri imprenditori del settore, un crollo verticale del volume di affari.

Coerente con tale lettura della vicenda si palesa, osserva conclusivamente la Corte di appello, il contegno dei serricultori i quali, per un verso, si adattarono senza remore di sorta alla improvvisa sostituzione dell'impresa che si occupava della raccolta della plastica, che compresero essere frutto dell'intervento di una compagine inserita in ambienti criminali, ciò che li indusse, per altro verso, a risolvere i contratti con gli istituti di vigilanza e ad incaricare gli stessi Trubia del servizio di guardiana.

Resta, per questa via, confermato, in termini alieni da sintomi di manifesta illogicità o contraddittorietà, che: la compagine oggetto di osservazione, muovendo da fama, prestigio e caratura criminale dei suoi promotori e dei rispettivi entourages familiari, acquisì, in brevissimo volgere di tempo, una sua autonoma, e chiaramente percepita, dimensione delinquenziale; il gruppo fu attivo per un apprezzabile periodo, durante il quale palesò, nel settore economico di interesse, una capacità operativa tale da garantirgli, grazie al ricorso all'intimidazione mafiosa, l'esercizio monopolistico di attività imprenditoriale a scapito delle aziende concorrenti; l'insediamento del sodalizio e l'esteriorizzazione della sua forza intimidatrice provocò l'assoggettamento omertoso dei destinatari dell'imposizione, plasticamente attestato dalla sottomissione delle vittime delle perpetrate estorsioni ed interrotto dalla successiva, e tutt'altro che immediata, proposizione, da parte dei concorrenti, di denunzia alle autorità preposte delle patite prevaricazioni.

Tanto, a suggello della sussistenza, nella vicenda in esame, delle . condizioni cui la giurisprudenza di legittimità subordina la qualificazione di determinate condotte illecite nel paradigma disegnato dall'art. 416-bis cod. pen., che, può aggiuntivamente rilevarsi, è attestata anche dalla accertata disponibilità di armi — quelle, in specie, di cui ai capi 5), 6) e 8) della rubrica, afferente a fatti aggravati perché commessi al fine di agevolare l'attività della cosca di appartenenza dei loro rispettivi autori — in capo al sodalizio.

8. Ciò posto, deve ritenersi che, attraverso l'articolato percorso argomentativo del quale si è testé dato conto, i giudici di secondo grado abbiano soddisfatto l'onere di motivazione rafforzata su di loro gravante ed analizzato in dettaglio tutte le considerazioni svolte dal Tribunale, che hanno sottoposto ad attenta revisione critica.

La Corte di appello ha soppesato con cura ogni risvolto e si è mantenuta nel solco tracciato dalle acquisizioni istruttorié, delle quali ha offerto una congrua lettura, senza trascurare, come si è detto, la verifica, che ha avuto esito costantemente positivo, della sussumibilità dei fatti accertati nella fattispecie di associazione mafiosa, compiuta nel pedissequo rispetto dei canoni ermeneutici enunciati dalla giurisprudenza di legittimità.

9. A fronte di siffatto, pregevole iter argomentativo, i ricorrenti svolgono contestazioni che, per quanto radicali ed articolate, non si emancipano da un metodo ispirato alla confutazione ed alla esaltazione di profili e circostanze di cui la sentenza impugnata ha tenuto conto, sovente offrendone un'esegesi diversa rispetto a quella propugnata dalle parti, o che, comunque, non valgono a sovvertire, sul piano razionale, la complessiva linearità della motivazione.

Né, va opportunamente chiarito, la legittimità del provvedimento impugnato può essere messa in discussione, sic et simpliciter, per la diversità delle valutazioni espresse rispetto a quelle poste a fondamento della decisione del Tribunale o di quella resa, nel parallelo procedimento svoltosi nelle forme del rito abbreviato, dal Giudice dell'udienza preliminare.

Si è già chiarito, invero, che la Corte di appello, all'atto di delibare l'impugnazione proposta dal pubblico ministero, era tenuta a confrontarsi, specificamente, con ciascuna delle osservazioni sottese alla decisione di primo grado, compito al quale ha convenientemente adempiuto, mentre il ragionamento seguito dal Giudice dell'udienza preliminare costituisce utile elemento di confronto che, stante l'autonomia dei procedimenti, non genera alcun vincolo conformativo.

In concreto, meramente rivalutative appaiono le doglianze che si appuntano, in particolare, sull'estensione del conseguito monopolio in 'chiave, rispettivamente, cronologica, territoriale e soggettiva, aspetto che la Corte di appello ha debitamente sceverato, pervenendo alla conclusione sopra indicata che, va qui aggiunto, non è contraddetta dall'assenza di prova in ordine al ricorso ad analoghe intimidazioni nei confronti di imprenditori, quali quelli appartenenti alle famiglie Cascino, [OSCURATO:PERSONA] e Giannone, che, pure adusi a recarsi nelle contrade sulle quali l'associazione della cui mafiosità si discute avrebbe preteso di operare in regime di esclusività, si sarebbero spontaneamente acconciati a seguire l'esempio di [OSCURATO:PERSONA].

Allo stesso modo, l'esegesi della consegna, da parte dei Trubia, di somme di denaro in favore di esponenti di diverse congreghe criminali quale spia della sottoposizione degli odierni ricorrenti all'autorità di siffatte organizzazioni, delle quali sarebbero state, in sostanza, vittime, si pone in termini di alternatività con quella privilegiata dalla Corte di appello — che inquadra il fenomeno alla luce di un conveniente e condiviso accordo spartitorio — senza, per ciò solo, metterne in evidenza l'illogicità, tantomeno manifesta.

Merita, ancora, di essere ricordato che la Corte ha, altresì, apprestato una convincente risposta all'obiezione concernente l'ingiustizia del profitto garantito dal dispiegamento, in funzione estorsiva, della forza intimidatrice, costituito dall'accaparramento di quote di mercato che, altrimenti, sarebbero state contese dalle imprese vittima dell'imposizione, con conseguente decremento di ricavi e utili.

Esente da vizi di legittimità si palesa, ugualmente, l'attribuzione di precipua rilevanza, nella complessiva economia della vicenda, ai trascorsi criminali di molti tra gli imputati, che, a dispetto di quanto eccepito dai ricorrenti, non appare elisa dall'esito, loro favorevole, di taluni procedimenti penali promossi a loro carico.

Né, va opportunamente aggiunto, il fatto che le famiglie Trubia annoverino, al loro interno, svariati collaboratori di giustizia e che alcuni imputati, ivi compreso lo stesso [OSCURATO:PERSONA], abbiano occasionalmente reso, in passato, dichiarazioni eteroaccusatorie intacca la coerenza logica della costruzione argomentativa sottesa alla decisione impugnata, trattandosi di circostanze in sé non incompatibili con la successiva, loro dedizione alle condotte illecite indicate nei capi di imputazione e, specificamente, alla partecipazione, con ruolo qualificato o meno, alla contesta associazione mafiosa.

Del tutto congrua è, infine, la valutazione che i giudici di merito (cfr. in particolare, le pagg. 44-48 della sentenza di primo grado) hanno riservato all'incontro 'avvenuto presso il [OSCURATO:PERSONA], in particolare escludendo che, nell'occasione, a [OSCURATO:PERSONA] sia stata prospettata la possibilità di addivenire ad un accordo di suddivisione delle aree sulle quali ciascuna impresa avrebbe potuto esercitare la raccolta della plastica dismessa.

Le argomentazioni sulla scorta delle quali sono stati rigettati i motivi di impugnazione vertenti sulla caratura mafiosa della compagine assemblata da Davide e [OSCURATO:PERSONA] consentono di ritenersi parimenti infondate le contestazioni inerenti alla commissione dei fatti con il c.d.

«metodo mafioso» e\o al fine di agevole l'attività della societas sceleris.

Analogamente, scevra da deficit razionali o giuridici è la qualificazione in chiave estorsiva sia dell'esclusione, frutto di violenza morale, delle parti civili e di [OSCURATO:PERSONA] dall'attività di raccolta nella plastica nelle contrade sulle quali i Trubia imposero il loro monopolio che dell'imposizione della guardiana nei confronti dei serricultori indicati al capo 4) dell'imputazione.

10. Le conclusioni raggiunte dalla Corte di appello in ordine all'ingiustizia del profitto conseguito dagli imputati con metodi francamente intimidatori, alla natura delle pressioni illecite ai danni delle vittime ed all'obiettivo perseguito e raggiunto — costringere le imprese concorrenti, sotto l'univoca minaccia di gravissime ritorsioni, ad astenersi, per almeno un anno, dal proporre i propri servizi a tutti i clienti stanziati in una porzione del territorio precisamente determinata — consentono, sotto altro aspetto, di condividere la qualificazione delle condotte poste in essere in pregiudizio degli operatori economici concorrenti e contestati ai capi 2) e 3) dell'imputazione in termini estorsivi, anziché, come dedotto ancora in sede di ricorso, ai sensi dell'art. 513-bis cod. pen., e di dissentire, per converso, dalla diversa valutazione espressa dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale nisseno, nella più volte menzionata sentenza dell'i febbraio 2019, sull'opposto postulato dell'assenza di prova circa la percezione, da parte dei Trubia, di un ingiusto profitto,.

Quanto alle posizioni degli odierni imputati, il tema è stato, infatti, convenientemente sceverato, in fatto ed in diritto, alle pagg. 79-85 della sentenza di primo grado, lungo un percorso argomentativo imperniato, tra l'altro, sull'enucleazione degli elementi costitutivi tipici di ciascuna fattispecie criminosa, sul riconoscimento della astratta possibilità del loro concorso, nonché sull'individuazione del «profitto ingiusto» quale tratto distintivo del delitto sanzionato dall'art. 629 cod. pen., e guidato dagli orientamenti sedimentatisi, in proposito, nella giurisprudénza di legittimità (cfr. Sez. 2, n. 53139 del 08/11/2016, Cotardo, Rv. 268640, nonché Sez. 2, n. 5793 del 24/10/2013, dep. 2014, Campolo, Rv. 258200, secondo cui «Il delitto di illecita concorrenza con violenza o minaccia concorre e non è assorbito nel reato di estorsione, trattandosi di fattispecie preordinate alla tutela di beni giuridici diversi: la disposizione di cui all'art. 513 bis cod. pen. ha come scopo la tutela dell'ordine economico e, quindi, del normale svolgimento delle attività produttive a esso inerenti, mentre il reato di estorsione tende a salvaguardare prevalentemente il patrimonio dei singoli»). 28 LÌ

11. Prive di pregio si palesano, ulteriormente, le obiezioni che [OSCURATO:PERSONA] solleva con riferimento alle genesi dell'iniziativa economica da lui avviata ed alle dinamiche commerciali che si sono, di conseguenza, sviluppate.

Il ricorrente propone una lettura delle vicende di interesse processuale edulcorata da qualsivoglia accento di prevaricazione o alterazione del fisiologico andamento dell'impresa e del mercato, che, incentrandosi, in buona sostanza, sulle dichiarazioni da lui rese, trascura il corposo compendio indiziario valorizzato dai giudici di merito in vista del riscontro della fondatezza dell'impostazione accusatoria ed il parallelo giudizio di inattendibilità riservato al suo apporto.

Eccepisce, con specifico riferimento al servizio di guardiania, che i serricultori si sarebbero determinati in ragione della convenienza economica dell'offerta e non per la necessità di sottostare, obtorto collo, ad una pressione di matrice mafiosa, così proponendo un'esegesi alternativa dei fatti che non si accompagna all'individuazione di vizi di legittimità nella motivazione della sentenza impugnata, che, per quanto sopra già chiarito, è, anche sotto questo aspetto, esente da profili di manifesta illogicità o contraddittorietà.

12. [OSCURATO:PERSONA] articola uno specifico motivo di ricorso in ordine al capo 32), relativo ad un distinto addebito associativo — afferente alla militanza, con ruolo non qualificato, nel clan Emmanuello e nell'anno 2003 — per il quale, in entrambi i gradi di giudizio, gli è stata irrogata la pena di sei mesi di reclusione, determinata a titolo di aumento per la continuazione rispetto a quello inflittagli con sentenza della Corte di appello di Caltanissetta del 4 marzo 2004.

Al riguardo, i giudici di merito hanno ritenuto, sulla scia del contributo dei collaboratori di giustizia [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che [OSCURATO:PERSONA], nel lasso di tempo considerato, svolse cospicua attività estorsiva sul territorio gelese riversando i relativi profitti nelle casse del sodalizio mafioso, contegno che ne dimostra lo stabile inserimento nel gruppo.

Con il ricorso per cassazione, Trubia reitera le contestazioni, già svolte innanzi alla Corte di appello, che si fondano sulle dichiarazioni rese dal fratello, lui pure collaboratore di giustizia, [OSCURATO:PERSONA], a dire del quale le perpetrate estorsioni sarebbero state commesse al di fuori dell'ambito associativo ed al distinto scopo di procurare i mezzi di sostentamento al congiunto detenuto, ormai fuori dal gruppo per effetto del «pentimento» e, dunque, abbandonato al suo destino dai vecchi compagni di strada.

Deduce, vieppiù, che le condotte descritte da Ferracane e Gammino valgono a configurare, al più, una situazione di contiguità che non si traduce in permanente adesione alla congrega criminale.Le eccezioni difensive non si distaccano, ancora una volta, dal piano del dissenso e della confutazione rispetto ad una decisione che appare frutto del fisiologico esercizio della discrezionalità valutativa rimessa ai giudici di merito.

Già il Tribunale, infatti, ha spiegato (cfr. pagg. 201-202) che le affidabili dichiarazioni dei collaboratori di giustizia inducono la convinzione che [OSCURATO:PERSONA], per un arco di tempo significativo, cooperò ad una sistematica attività di vessazione dei commercianti della zona, finalizzata a rimpinguare le casse dell'associazione mafiosa e, perciò, sicuramente dotata di efficacia eziologica nella prospettiva disegnata dall'art. 416-bis cod. pen..

A fronte delle censure dell'imputato, il quale ha ricordato come il fratello — con l'avallo, quantomeno parziale, dello stesso Ferracane — avesse offerto una diversa ricostruzione di tali vicende, la Corte di appello (cfr. pagg. 74-75) ha replicato, in termini alieni da fratture razionali e coerenti con le emergenze istruttorie, che «Appare del tutto irrealistico che il [OSCURATO:PERSONA] si sia da un momento all'altro improvvisato estortore per finanziare il fratello senza avere avviato prima una specifica esperienza in materia; né appare plausibile che egli possa avere agito per conto del fratello, già reggente del clan Emmanuello e per questo all'epoca detenuto, senza che le sue condotte estorsive fossero ancorate ad un contesto associativo che le legittimasse».

Né, ha aggiunto il collegio siciliano, «Gammino e Ferracane avrebbero avuto motivo di indicarlo come un soggetto che già da tempo apparteneva ad un gruppo di ragazzi che svolgevano attività esecutive di tipo estorsivo per conto dell'associazione, che d'altronde di tali forze gregarie soleva avvalersi», onde «Appare chiaro quindi, componendo nella maniera più plausibile le fonti di prova, che [OSCURATO:PERSONA] aveva certamente iniziato a svolgere attività estorsive mettendosi a disposizione del clan di cui il fratello era reggente e poi in quel contesto aveva assunto il compito di occuparsi di quelle dalle quali avrebbe tratto le risorse per dare sostegno economico al congiunto detenuto».

13. Il motivo di ricorso con cui [OSCURATO:PERSONA] lamenta che sia stata affermata la sua penale responsabilità tn ordine al delitto associativo in difetto delle condizioni di legge è infondato e, pertanto, passibile di rigetto.

Tribunale e Corte di appello hanno tratteggiato a dovere i comportamenti dell'imputato, cugino di [OSCURATO:PERSONA], il quale si occupava del recupero e del trasporto della plastica dismessa dai serricultori, contegno, in astratto lecito, che si palesa, nondimeno, rilevante in chiave associativa in ragione del fatto, emerso da intercettazioni e dichiarazioni testimoniali, che [OSCURATO:PERSONA] curava, al contempo, il controllo del territorio, informando tempestivamente il congiunto dell'eventuale presenza di concorrenti nei confronti dei quali avviare opportune azioni dissuasive.

La Corte di appello ha, peraltro, indicato taluni specifici episodi — quali, tra gli altri, quelli relativi: al furto patito da [OSCURATO:PERSONA]; all'intimidazione operata, alla presenza di [OSCURATO:PERSONA], da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti di un soggetto rimasto non identificato; alle iniziative che [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ritenevano dovessero essere promosse nei confronti di un concorrente di origine vittoriese — che, unitamente alla riscontrata disponibilità di una pistola, concorrono ad attestare che l'imputato, lungi dal limitarsi a svolgere la propria attività lavorativa, ha garantito utile supporto alla causa del gruppo, la cui dimensione schiettamente criminale ha conosciuto, apprezzato e condiviso, sicché ineccepibile si rivela, in definitiva, la sua riconduzione nel novero dei partecipi dell'associazione mafiosa.

14. Ad analoghe conclusioni deve pervenirsi con riferimento al ricorso di [OSCURATO:PERSONA] (cl. '89), cui è ascritta la detenzione di una pistola.

14.1. Il ragionamento concordemente sviluppato, al riguardo, dai giudici di merito poggia sull'interpretazione di una conversazione che, il 29 aprile 2015, è intercorsa tra [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] (cl. '90) ed altro soggetto, di nome Rosario, che, salito a bordo della vettura sulla quale i primi due viaggiavano all'altezza di [OSCURATO:PERSONA] n. 258, rese affermazioni espressive della disponibilità di un'arma.

Ciò posto, l'individuazione di tale soggetto nell'odierno ricorrente è affidata a )2, considerazioni — attinenti alla relazione di parentela con [OSCURATO:PERSONA], che la persona della cui identificazione si discute chiama «zio» e della quale [OSCURATO:PERSONA] (cl. '89) è effettivamente nipote, alla frequenza dei contatti con il cugino omonimo, nonché al fatto che la sua abitazione insiste al civico davanti al quale il veicolo si fermò in occasione dell'incontro con «Rosario» — senz'altro resistenti alle censure difensKie.

A fronte, invero, delle stringenti conclusioni raggiunte dalla corte nissena (che scrive: «Egli è l'unico Rosario che abita all'indirizzo dinanzi al quale l'autovettura di [OSCURATO:PERSONA] si fermò la sera del [OSCURATO:DATA_NASCITA]; la conversazione che ne seguì vede protagonista un "Rosario" che chiama zio il Vincenzo e, anche se lungo la via Ermocrate o nelle zone più prossime ad essa, possono essere residenti altri numerosi "Rosario," quello che per certo intrattiene rapporti con [OSCURATO:PERSONA] e può chiamarlo zio è appunto [OSCURATO:PERSONA] cl. 1989»), il ricorrente propone obiezioni irrilevanti, laddove vedenti sull'assenza di precise informazioni in ordine alla collocazione dell'arma, mai rinvenuta, e sulla sua estraneità al sodalizio mafioso, ovvero generiche, nella parte in cui ribadiscono che, nel contesto dell'indagine, è emerso il coinvolgimento di altri soggetti di nome «Rosario» (ma che, è facile replicare, non abitano in [OSCURATO:PERSONA] n. 258 e non sono nipoti di [OSCURATO:PERSONA]) e lamentano che il ragionamento sotteso alla decisione impugnata sia «errato (perché fondato su di una lettura non corrispondente al reale tenore della conversazione) e carente (perché alcuni degli elementi emersi non sono stati tenuti in considerazione)».

14.2. Il secondo ed ultimo motivo di ricorso di [OSCURATO:PERSONA] (cl. '89) vede sulla congruità della motivazione adottata dai giudici di merito per escludere l'applicazione delle circostanze attenuanti generiche, che l'imputato, si sostiene, avrebbe meritato in ragione della giovane età e della condizione di pregressa incensuratezza.

Così facendo, il ricorrente invoca, a dispetto di quanto affermato, una diversa e più favorevole interpretazione di circostanze di fatto delle quali i giudici del merito hanno fornito una lettura aliena dall'ipotizzato travisamento della prova.

Premesso che è pacifico, in giurisprudenza, che «In tema di attenuanti generiche, il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché sia non contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'ad. 133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell'esclusione» (Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269), va attestato che la Corte di appello ha indicato, alle pagg. 68-69 della motivazione della sentenza impugnata, le modalità della condotta che; per la loro assoluta gravità, precludono l'applicazione delle circostanze attenuanti generiche, riferendosi, oltre che all'assenza di elementi valutabili in senso positivo, alla gravità del fatto, che si connota per la disponibilità dell'imputato a mettere a disposizione di una cosca mafiosa un'arma per esercitare forme di intimidazione e violenza di particolare allarme sociale e di cui egli mostra di conoscere la pericolosità.

Un iter argomentativo, quello sviluppato dalla Corte di appello, che si mantiene all'interno della fisiologica discrezionalità e che non soffre delle incoerenze segnalate dal ricorrente il quale, va ancora una volta ribadito, sollecita un intervento che il giudice di legittimità non può compiere al cospetto di una motivazione esente da vizi logici e che tiene debitamente conto delle conquiste processuali.

Al riguardo, pertinente si rivela, del resto, il richiamo al condiviso indirizzo ermeneutico secondo cui «Al fine di ritenere o escludere le circostanze attenuanti generiche il giudice può limitarsi a prendere in esame, tra gli elementi indicati dall'ad. 133 cod. pen., quello che ritiene prevalente ed atto a determinare o meno il riconoscimento del beneficio, sicché anche un solo elemento attinente alla personalità del colpevole o all'entità del reato ed alle modalità di esecuzione di esso può risultare all'uopo sufficiente» (Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549; Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269) e «In tema di diniego della concessione delle attenuanti generiche, la "ratio" della disposizione di cui all'art. 62 bis cod. pen. non impone al giudice di merito di esprimere una valutazione circa ogni singola deduzione difensiva, essendo, invece, sufficiente l'indicazione degli elementi di preponderante rilevanza ritenuti ostativi alla concessione delle attenuanti» (Sez. 2, n. 3896 del 20/01/2016, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 265826).

15. Dal rigetto dei ricorsi di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] (cl. 1990), [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] (cl. 1989) discende la condanna degli stessi al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616, comma 1, primo periodo, cod. proc. pen..

16. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] (cl. 1990), [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] vanno condannati alla rifusione, nella misura indicata in dispositivo, delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile Comune di Gela. [OSCURATO:PERSONA] (cl. 1990), [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], infine, devono essere condannati alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalle parti civili [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA]. (le quali, è opportuno precisare in replica al rilievo formulato in sede di discussione, hanno conferito rituale procura speciale all'avv. [OSCURATO:PERSONA]), liquidate, nella misura indicata in dispositivo, in ragione del numero degli assistiti parti ed avuto riguardo al disposto dell'art. 12, comma 2, d.m. 10 marzo 2014, n. 55, in complessivi euro 7.600 (euro 4.000 per la prima parte, aumentata del 30% per ciascuna delle tre ulteriori), oltre accessori di legge.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] R

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] (CL.90) [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] (CL.89) [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/07/2019 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità dei ricorsi di [OSCURATO:PERSONA] Rosario, TRUBIA Rosario cl. 89 e [OSCURATO:PERSONA] ed il rigetto di quelli residui; uditi i difensori di parte civile, avv. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], le quali si riportano alle conclusioni che depositano, unitamente alle note spese; uditi gli avv. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA], i quali concludono, nell'interesse dei rispettivi assistiti, insistendo per l'accoglimento dei ricorsi; udito l'avv. [OSCURATO:PERSONA], il quale prende atto della dichiarazione di rinuncia al ricorso depositato dal suo assistito [OSCURATO:PERSONA] Ruggero, rimettendosi, in proposito, alle determinazioni del Collegio; ribadisce, comunque, nel merito, la fondatezza del ricorso da lui presentato. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 9 luglio 2019, la Corte di appello di Caltanissetta, in parziale riforma di quella emessa il 4 luglio 2018 dal Tribunale di Gela, ha, in accoglimento dell'impugnazione proposta dal Procuratore generale presso la Corte di appello di Caltanissetta e rigettando, invece, quelle presentate dagli imputati: - dichiarato [OSCURATO:PERSONA] colpevole dei reati ascrittigli ai capi 1) (associazione mafiosa con ruolo qualificato), 2) e 4) (estorsione pluriaggravata), nonché di ulteriori fattispecie criminose, non oggetto in questa sede di impugnazione, se non sotto il limitato profilo della sussistenza dell'aggravante ex art. 416-bis.1. cod. pen., e rideterminato, nei suoi confronti, la pena complessiva in quattordici anni, dieci mesi e dieci giorni di reclusione e 6.300 euro di multa; - dichiarato [OSCURATO:PERSONA] colpevole dei reati ascrittigli ai capi 1) (associazione mafiosa con ruolo qualificato), 2), 3) e 4) (estorsione pluriaggravata) e rideterminato, nei suoi confronti, la pena complessiva in undici anni di reclusione e 4.000 euro di multa; - confermato la sentenza impugnata in relazione alla responsabilità dello stesso [OSCURATO:PERSONA] in ordine al reato ascrittogli al capo 32) (associazione mafiosa con ruolo non qualificato), per il quale gli è stata irrogata la pena., autonomamente determinata, per essere la relativa condotta esclusa dal vincolo della continuazione con i residui reati a lui contestati in questa sede, di sei mesi di reclusione e 1.000 euro di multa, a sua volta stabilita a titolo di aumento per la continuazione con altri reati, già accertati con sentenza della Corte di appello di Caltanissetta del 4 marzo 2004, divenuta irrevocabile il 19 aprile 2004; - dichiarato [OSCURATO:PERSONA] colpevole dei reati ascrittigli ai capi 1) (associazione mafiosa con ruolo qualificato), 3) e 4) (estorsione pluriaggravata) e rideterminato, nei suoi confronti, la pena complessiva in dieci anni e tre mesi di reclusione e 8.500 euro di multa; - dichiarato [OSCURATO:PERSONA] (cl. '90) colpevole dei reati ascrittigli ai capi 1) (associazione mafiosa con ruolo non qualificato), 2), 3) e 4) (estorsione pluriaggravata), nonché di ulteriori fattispecie criminose, non oggetto in questa sede di impugnazione, se non sotto il limitato profilo della sussistenza dell'aggravante ex art. 416-bis.1. cod. pen., e rideterminato, nei suoi confronti, la pena complessiva in dieci anni, dieci mesi e quindici giorni di reclusione e 10.400 euro di multa; - dichiarato [OSCURATO:PERSONA] colpevole dei reati ascrittigli ai capi 1) (associazione mafiosa con ruolo non qualificato), 3) e 4) (estorsione pluriaggravata) e rideterminato, nei suoi confronti, la pena complessiva in otto anni, undici mesi di reclusione e 3.200 euro di multa; - dichiarato [OSCURATO:PERSONA] colpevole dei reati ascrittigli ai capi 1) (associazione mafiosa con ruolo non qualificato), 3) e 4) (estorsione pluriaggravata) e rideterminato, nei suoi confronti, la pena complessiva in otto anni, undici mesi di reclusione e 3.200 euro di multa; - dichiarato [OSCURATO:PERSONA] colpevole dei reati ascrittigli ai capi 1) (associazione mafiosa con ruolo non qualificato), 4) (estorsione pluriaggravata) e 6) (detenzione illecita di una pistola aggravata) e rideterminato, nei suoi confronti, la pena complessiva in otto anni, nove mesi di reclusione e 3.000 euro di multa; - confermato la sentenza impugnata in relazione alla responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] (cl. '89) per il reato ascrittogli al capo 19) (detenzione illecita di una pistola), per il quale gli è stata irrogata la pena, condizionalmente sospesa, di un anno e quattro mesi di reclusione e 4.000 euro di multa; - dichiarato [OSCURATO:PERSONA] colpevole dei reati ascrittigli ai capi 1) (associazione mafiosa con ruolo non qualificato), e 4) (estorsione pluriaggravata) e, riconosciuta la continuazione tra gli stessi e quelli accertati con sentenza del Tribunale di Gela del 3 marzo 2005, divenuta irrevocabile il 21 giugno 2007, rideterminato, nei suoi confronti, la pena complessiva per tutti i reati in undici anni di reclusione e 3.600 euro di multa. Con la medesima sentenza la Corte di appello di Caltanissetta ha confermato le ulteriori statuizioni del giudice di primo grado in ordine alle sanzioni accessorie, alla misura di sicurezza della libertà vigilata, al risarcimento del danno in favore delle costituite parti civili, alla condanna degli imputati alla rifusione delle spese relative all'azione civile, che ha esteso al giudizio di appello. 2. Il procedimento penale nell'ambito del quale è stata emessa la sentenza impugnata, convenzionalmente denominato "[OSCURATO:PERSONA]", si giova degli esiti di una complessa attività investigativa — fondata sull'apporto di collaboratori di giustizia, sulle dichiarazioni rese dalle persone offese delle contestate estorsioni e da ulteriori, numerosi testimoni, sulle risultanze delle intercettazioni, sull'acquisizione di documenti — che ha messo in luce i connotati di una compagine criminosa imperniata attorno alle figure di Vincenzo e [OSCURATO:PERSONA]. Secondo l'impostazione accusatoria, il primo, già condannato per aver fatto parte dell'articolazione gelese di "[OSCURATO:PERSONA]", tornato in libertà, dopo un ventennio di detenzione, nel 2014, e sottoposto alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale per un triennio, si pose a capo di un gruppo dedito a svariate attività illecite, al quale si aggregarono alcuni suoi congiunti, tra i quali il fratello Nunzio, i nipoti Luca e Simone (figli di Nunzio), il figlio Rosario cl. '90, il nipote Rosario cl. '89, nonché [OSCURATO:PERSONA], la cui compagna era sorella di quella di [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] — omonimo, ma non anche parente, di Vincenzo — lui pure legato, in passato, ad ambienti di criminalità organizzata e scarcerato, a conclusione di un lungo periodo di restrizione, nel 2014, si associò con Vincenzo, portando seco altri militanti, tra cui il cugino [OSCURATO:PERSONA]. Davide e [OSCURATO:PERSONA] rivolsero i loro interessi al settore, del quale il primo si era già occupato intorno al 2006, della raccolta della Plastica dismessa dai serricultori e siglarono un accordo con Giovanni e [OSCURATO:PERSONA], titolari della [OSCURATO:PERSONA] e della [OSCURATO:SOCIETA]. di Vittoria, per raccogliere, in apparenza per conto di quest'ultima società e pur senza avere formalizzato alcun tipo di rapporto né fruito delle prescritte autorizzazioni, la plastica dalle serre e dalle aziende agricole e conferirla a quelle imprese ai fini del riciclo in nuovi prodotti. Secondo le risultanze investigative, i Trubia cercarono, con successo, di imporre il loro monopolio nell'attività di raccolta di materiale plastico dismesso dai serricoltori nelle contrade Bulala e Mignechi ed in altre zone limitrofe della campagna gelese, oltre a svolgere servizi di «guardiania», imposti agli imprenditori di quell'area e gestire una, sia pure circoscritta, attività di narcotraffico con distribuzione al minuto di sostanze stupefacenti. I giudici di merito hanno ritenuto l'attendibilità di [OSCURATO:PERSONA], Salvatore e [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], persone offese dell'estorsione, perpetrata escludendo altri imprenditori dall'attività di raccolta della plastica, ed hanno, altresì, valorizzato le dichiarazioni rese nel corso delle indagini preliminari, ed acquisite al fascicolo per il dibattimento' ai sensi dell'art. 500, comma 4, cod. proc. pen., da [OSCURATO:PERSONA], autore, in aula, di una parziale ritrattazione che hanno ritenuto frutto delle illecite pressioni delle quali egli è stato destinatario. Hanno indicato, a conforto della credibilità delle dichiarazioni accusatorie — e, in parallelo, dell'inverosimiglianza della versione dei fatti ammannita da alcuni imputati — i dati relativi al volume di affari delle imprese coinvolte, coerenti con l'ipotizzato, forzoso, sviamento di buona parte della clientela verso la compagine creata dai Trubia. Hanno, inoltre, reputato l'idoneità delle informazioni acquisite in ordine alla prestazione del servizió di «guardiana» in favore di un'ampia platea di imprenditori ad attestare la sussistenza degli elementi costitutivi del delitto di estorsione aggravata. Ulteriormente, hanno utilizzato le dichiarazioni dei collaboratori [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] in funzione dimostrativa del distinto addebito associativo contestato a [OSCURATO:PERSONA] al capo 32) della rubrica. 3. Le sentenze di primo e secondo grado, coerenti nella ricostruzione, in fatto, delle vicende di interesse processuale, divergono, invece, nella qualificazione giuridica del reato associativo. Il Tribunale, pur riconoscendo la ricorrenza, nella fattispecie, di tutti gli elementi costitutivi del reato permanente, ha negato che la compagine guidata da Davide e [OSCURATO:PERSONA] abbia acquisito, nel ristretto periodo di sua operatività, un'autonoma, definita e percepibile carica intimidatoria. Tenuto conto, nondimeno, degli accertati contatti tra alcuni dei componenti del sodalizio ed esponenti della locale criminalità organizzata e delle modalità di realizzazione delle condotte estorsive, ha ritenuto l'applicabilità, in relazione ai reati-fine — nonché, secondo l'indicazione riportata alla pag. 68, nel titolo del paragrafo 3, e ribadita alla pag. 79, secondo rigo, allo stesso delitto associativo — dell'aggravante del ricorso al c.d. «metodo mafioso» oggi prevista all'art. 416- bis.l. cod. pen.. 3.1. La Corte di appello è pervenuta, in accoglimento dell'impugnazione spiegata dal pubblico ministero, ad opposte conclusioni, ritenendo, pacifica l'esistenza del requisito strutturale, che il gruppo Trubia si è inserito.— in un territorio tradizionalmente assoggettato, attraverso le rispettive articolazioni locali, al dominio di «Stidda» e «[OSCURATO:PERSONA]» — in modo autonomo e senza operare uno stabile raccordo con le cosche egemoni che, a loro volta, non hanno esercitato il potere di interdizione in ragione del sostanziale disinteresse verso il settore economico di interesse degli odierni ricorrenti, sicché l'insediamento del sodalizio di nuovo conio non è stato accompagnato da frizioni o contrasti. Andando in contrario avviso rispetto al primo giudice, ha ritenuto l'idoneità delle emergenze istruttorie a comprovare l'esercizio, riconducibile alla compagine in sé prima ancora che ai suoi esponenti, della forza di intimidazione tipica delle associazioni mafiose, cui ha fatto pendant la riduzione degli imprenditori vessati, inibiti allo svolgimento della loro attività ovvero costretti a fruire di un servizio di vigilanza non richiesto né efficiente, in una non transeunte condizione di franco assoggettamento. 4. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] propongono, con l'assistenza dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], separati ricorsi per cassazione, tutti articolati su tre motivi, che, per la loro sostanziale omogeneità, possono essere esposti unitariamente, al pari di quello presentato, stavolta con il ministero dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], da [OSCURATO:PERSONA] (cl. '90), che ne ricalca l'andamento, salvo l'indicazione di uno specifico profilo di manifesta illogicità della motivazione, al quale si avrà modo di far cenno. 4.1. Con il primo motivo, deducono violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza dell'associazione mafiosa della quale avrebbero fatto parte. Il tema introdotto è quello della qualificazione giuridica del gruppo facente capo alla famiglia Trubia che, secondo quanto già ritenuto dal giudice di primo grado, avrebbe dovuto tener conto della peculiarità della vicenda, che ha interessato un gruppo autonomo dalle tradizionali consorterie mafiose gelesi (la Stidda e Cosa nostra, nelle articolazioni dei clan Rinzivillo-Madonia ed Emmanuello) che, in una situazione di contingente vuoto di potere, si sarebbe accreditato intervenendo, con metodi illeciti, nel settore della raccolta della plastica dismessa dalle serre nelle campagne gelesi. I ricorrenti - i quali esaltano a più riprese le conclusioni raggiunte in argomento, nelle rispettive pronunzie, dal Tribunale e dal Giudice dell'udienza preliminare, che ha esaminato le posizioni degli imputati che hanno optato per il rito speciale — contestano che la compagine sia mai stata dotata di propria capacità di intimidazione e ricordano che la sua ascesa nel locale panorama delinquenziale è legata principalmente alla figura dello storico reggente [OSCURATO:PERSONA] il quale, nondimeno, ha da tempo optato per la collaborazione con la giustizia, con conseguente venir meno della carica intimidatoria sua o dei suoi fa miliari. Nella medesima direzione si colloca, aggiungono, la circostanza che alcuni degli odierni imputati, chiamati a rispondere anche del reato associativo, hanno reso, nell'ambito di recenti procedimenti di criminalità organizzata, dichiarazioni eteroaccusatorie (il riferimento attiene, tra le altre, a quelle di [OSCURATO:PERSONA], il quale ha denunziato di essere stato sottoposto a vessazioni estorsive, subite per consentire a lui ed ai figli Luca e Simone di continuare a lavorare in un'area dominata dalle organizzazioni mafiose) che, pur non traducendosi in vera e propria collaborazione, mal si conciliano con la loro presunta partecipazione ad un sodalizio mafioso e la perpetrazione di analoghe condotte estorsive in pregiudizio di [OSCURATO:PERSONA] e dei suoi parenti. Sono queste, notano i ricorrenti, le indicazioni che promanano dalla sentenza di primo grado e da quella resa dal Giudice dell'udienza preliminare nel troncone del procedimento definito nelle forme del rito abbreviato, ove è messo in luce, a chiare lettere, che l'acquisizione di una posizione di rilievo nel settore della raccolta della plastica non è stata frutto della carica intimidatoria connessa alla mafiosità del gruppo, come, del resto, unanimemente asseverato dagli operatori economici escussi in dibattimento, concordi nel riferire di accordi spartitori raggiunti su baie consensuale e non in forza di ineludibili diktat. Né dovrebbe essere trascurato, continuano, che il presunto boss [OSCURATO:PERSONA] (cl. '71) è rimasto detenuto per oltre un ventennio ed a partire da quando egli aveva da poco raggiunto la maggiore età, ciò che induce ad escludere che egli, per di più fratello di ben tre collaboratori di giustizia (Salvatore, Giuseppe ed [OSCURATO:PERSONA]), possa avere conseguito posizioni apicali in seno all'articolazione gelese di [OSCURATO:PERSONA]. Così come, allo stesso modo, [OSCURATO:PERSONA], pure lui posto al vertice della supposta consorteria, è fratello del collaboratore Rosario (detto «[OSCURATO:PERSONA]Angelo») ed ha reso, al pari di Nunzio e [OSCURATO:PERSONA], dichiarazioni inconciliabili con la militanza, con ruolo apicale, nell'ipotizzata associazione mafiosa. I ricorrenti lamentano, ancora, che la Corte di appello abbia erroneamente considerato gli esiti dei processi promossi a carico dei Trubia al punto di trarre argomento, al fine di dimostrare l'esistenza di un vero e proprio sodalizio mafioso, financo da una condotta rivelatasi, in giudizio, insussistente. La Corte di appello, peraltro, sarebbe incorsa in ulteriori e notevoli travisamenti, quali quelli relativi al rinvenimento di un fucile all'interno dell'ovile del padre di [OSCURATO:PERSONA] ed alla contingente condizione detentiva di [OSCURATO:PERSONA] all'epoca in cui la moglie, intercettata, aveva rivolto ai Trubia una richiesta di aiuto. I ricorrenti deducono, poi, che la Corte di appello è venuta meno all'obbligo — pacificamente riconosciuto dalla giurisprudenza di legittimità e gravante sul giudice di secondo grado che, andando in contrario avviso rispetto alla precedente decisione, ritenga di accogliere l'impugnazione presentata dall'ufficio di procura — di rafforzare la motivazione in ossequio alle indicazioni fornite dalle Sezioni Unite della Corte di cassazione con le sentenze nn. 6682 del 1992 e 33748 del 2005 e ribadite, ancora in tempi recenti, dalla giurisprudenza di legittimità con riferimento al caso in cui la diversa e più grave qualificazione del fatto costituisca il precipitato di una valutazione delle prove differente da quella compiuta in primo grado. Tanto, in ragione della natura dell'integrazione istruttoria compiuta in appello, circoscritta alla nuova audizione di due ufficiali di polizia giudiziaria (Spanò e Giugno) e del metodo prescelto, consistito nel pretermettere o frazionare gli elementi emersi dall'istruttoria e nel privilegiare una lettura deformata del contributo di due testimoni, alternativa rispetto a quella operata dal primo giudice, oltre che nell'imporre forzatamente l'eccentrica valutazione del compendio probatorio sulla base di una operazione di tipo essenzialmente demolitivo, disancorata dalle risultanze processuali, assunte nella loro oggettiva consistenza. Così facendo, proseguono i ricorrenti, la Corte di appello è pervenuta all'accoglimento dell'impugnazione della parte pubblica in spregio al canone dell'oltre ogni ragionevole dubbio, che impone che la diversa, e penalizzante, valutazione sia supportata, rispetto a quella originaria, da una forza persuasiva superiore, ed in violazione anche del principio secondo cui la condanna presuppone la certezza della colpevolezza, mentre l'assoluzione (cui va assimilata, nel caso in esame, la derubricazione di una determinata fattispecie in un'altra) presuppone, invece, la non certezza della colpevolezza e non anche la certezza dell'innocenza. 4.2. Con il secondo motivo, i ricorrenti eccepiscono violazione di legge con riferimento alle estorsioni contestate ai capi 3) e 4) dell'imputazione. Osservano, in proposito, che i documenti acquisiti, espressamente citati sia dal Tribunale che dal Giudice dell'udienza preliminare nelle rispettive sentenze, hanno consentito di accertare che le persone offese, costituite parti civili, non hanno subito, nel periodo di interesse, alcun depauperamento patrimoniale, incrementando, anzi, il proprio fatturato, sì da giustificare la diversa qualificazione della condotta ai sensi dell'art. 513-bis cod. pen. Aggiungono che la Corte di appello ha illogicamente disatteso tali risultanze, valorizzando apoditticamente le dichiarazioni rese da [OSCURATO:PERSONA] e dai suoi congiunti, portatori di specifico interesse e, perciò, scarsamente attendibili, ed assumendo che al calo del volume di affari registrato nel 2014 ha fatto seguito il significativo aumento dell'anno seguente, segnato dall'interruzione della condotta criminosa degli odierni imputati (che, obiettano, avrebbe, in realtà, impegnato, stando alla rubrica, anche buona parte del 2015). 4.3. Con il terzo motivo, lamentano violazione di legge e vizio di motivazione per avere la Corte di appello apoditticamente ritenuto la sussistenza dell'aggravante ex art. 416-bis.1 cod. pen., che dovrebbe essere ricollegata alla caratura mafiosa del gruppo che, con il primo motivo, si è detto essere, a ben vedere, insussistente. 5. [OSCURATO:PERSONA] (cl. '90) propone, con l'assistenza dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], ricorso per cassazione articolato su tre motivi. Aggiunge, rispetto a quanto dedotto dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] nell'interesse dei suoi assistiti, che ulteriore profilo di illogicità della motivazione della sentenza impugnata si rinviene laddove la Corte di appello trae argomento, in ottica accusatoria, dai contatti con [OSCURATO:PERSONA], reggente del clan Emmanuello, che egli ha intrattenuto per ragioni lecite e debitamente documentate (essendosi verificato, il 18 giugno 2014, un incendio presso la sua abitazione, egli si era, invero, rivolto a Pellegrino per la tinteggiatura dell'immobile). 6. [OSCURATO:PERSONA] propone, con l'assistenza dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], ricorso per cassazione affidato ad un unico, articolato motivo, con il quale deduce vizio di motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza dell'associazione mafiosa della quale egli avrebbe fatto parte e dell'aggravante ex art. 416-bis.1 cod. pen.. Segnala, al riguardo, che, nel troncone del procedimento svoltosi nelle forme del giudizio abbreviato, gli addebiti di associazione mafiosa ed estorsione sono stati riqualificati nei reati sanzionati, rispettivamente, dagli artt. 416 e 513- bis cod. pen.. Rileva, su questa base, che la decisione impugnata appare contraddittoria e poco rispettosa, quanto alla sua posizione, degli approdi giurisprudenziali in materia di individuazione dei requisiti minimi della partecipazione associativa; ciò, in quanto gli elementi raccolti a suo carico — del tutto insufficienti nell'ottica indiziaria — si esauriscono nella frequentazione, per motivi di lavoro, con altri imputati e nell'utilizzo di interlocuzioni evocative di comunanza di interessi. Aggiunge, con riferimento alla natura della ipotizzata associazione a delinquere, che l'assenza di un diffuso potere intimidatorio, testimoniata dalla pronta denunzia delle persone offese, e le modalità di commissione delle attività in contestazione concorrono nell'attestare che la compagine non aveva acquisito i connotati tipici di quelle ex art. 416-bis cod. pen. Obietta, ulteriormente, che evanescente è anche la prova in merito all'avere egli assunto il ruolo di promotore di una qualsivoglia societas sceleris. Con riferimento agli addebiti di natura estorsiva, rileva che l'attività accertata avrebbe dovuto essere qualificata ai sensi del meno grave art. 513-bis cod. pen., per essere state violenza e minaccia dirette ad alterare la concorrenza tra operatori economici e non a colpire la libertà ed i beni delle persone offese. Ricorda di avere lealmente esposto, in occasione dei resi interrogatori, della genesi dei rapporti lavorativi con il cugino Andrea e, via via, con [OSCURATO:PERSONA] (cl. '90), [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], e degli sviluppi connessi all'intervento di [OSCURATO:PERSONA], con il quale furono instaurate trattative intese alla sottoscrizione di un accordo spartitorio. Il ricorrente propone una lettura della vicenda che esalta l'iniziativa degli stessi serricultori, i quali avevano mostrato di gradire il servizio da lui offerto perché competitivo e gli avevano spontaneamente affidato il servizio di guardiania, cioè di vigilanza sui campi, sui fabbricati e sul raccolto, che egli aveva loro elargito quale prestazione aggiuntiva e gratuita allo scopo di ingraziarseli e di continuare a svolgere la redditizia attività di raccolta della plastica. Reputa, pertanto, fallace l'impostazione recepita dai giudici di merito, che hanno qualificato la condotta in chiave estorsiva pur nella consapevolezza dell'assenza, in capo agli agenti, del prescritto requisito psicologico ed hanno, per di più, ritenuto la sua responsabilità per la detenzione di un fucile, reato ascrittogli al Capo 5) della rubrica, sulla base delle sole dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA], poco attendibili e prive di riscontri di sorta. Evidenzia, sotto altro aspetto, l'erroneità delle conclusioni raggiunte dalla Corte di appello nissena in ordine al reato di associazione mafiosa ascrittogli al capo 32), dovendosi tenere conto, da un canto, dell'assenza del prescritto sostrato organizzativo e, dall'altro, che il suo inserimento nella compagine è legato alle relazioni con il fratello Rosario, a tal fine scarsamente significative, secondo quanto risulta anche dalla dichiarazioni del collaboratore di giustizia [OSCURATO:PERSONA]. Segnala, da ultimo, che la Corte di appello ha travisato le dichiarazioni del collaboratore di giustizia [OSCURATO:PERSONA] il quale, in realtà, ha dichiarato di essere stato contattato, anziché da lui, come imprecisamente esposto dai giudici siciliani, da [OSCURATO:PERSONA], il quale gli aveva chiesto di dare una lezione ai fratelli Trubia, il cui interesse per quel settore merceologico egli non vedeva di buon occhio, ed aggiunto di avere autorizzato la rappresaglia purché non troppo cruenta, indicazione, quest'ultima, disattesa da [OSCURATO:PERSONA], il quale uccise [OSCURATO:PERSONA]. 7. [OSCURATO:PERSONA] propone, con l'assistenza dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], ricorso per cassazione affidato ad un unico, articolato motivo, con il quale deduce vizio di motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza dell'associazione mafiosa della quale egli avrebbe fatto parte e dell'aggravante ex art. 416-bis.1 cod. pen. Segnala, al riguardo, che, nel troncone del procedimento svoltosi nelle forme del giudizio abbreviato, gli addebiti di associazione mafiosa ed estorsione sono stati riqualificati nei reati, rispettivamente sanzionati dagli artt. 416 e 513- bis cod. pen. Rileva, su questa base, che la decisione impugnata appare contraddittoria e poco rispettosa, quanto alla sua posizione, degli approdi giurisprudenziali in materia di individuazione dei requisiti minimi della partecipazione associativa; ciò, in quanto gli elementi raccolti a suo carico — del tutto insufficienti nell'ottica indiziaria — si esauriscono nella frequentazione, per motivi di lavoro, del cugino [OSCURATO:PERSONA], nell'utilizzo di interlocuzioni evocative di comunanza, di interessi e nell'impiego di un camioncino nella concorrente disponibilità di [OSCURATO:PERSONA], strumento, stando all'impostazione accusatoria, per esercitare il controllo del territorio. Aggiunge, con riferimento alla natura della ipotizzata associazione a delinquere, che l'assenza di un diffuso potere intimidatorio, testimoniata dalla pronta denunzia delle persone offese, e le modalità di commissione delle attività in contestazione concorrono nell'attestare che la compagine non aveva acquisito i connotati tipici di quelle ex art. 416-bis cod. pen.. Obietta, ulteriormente, che evanescente è la prova in merito tanto all'avere egli svolto compiti di guardiania quanto alla detenzione dell'arma, tratta da una conversazione nella quale egli è intervenuto con brevi intercalari. Il vero è, nota ancora, che egli è stato solo dipendente, con il ruolo di autista, dei Trubia, le cui direttive ha puntualmente eseguito, e si è limitato a raccogliere, nei termini indicatigli, la plastica senza porre in essere condotte di tipo estorsivo. 8. [OSCURATO:PERSONA] (cl. '89) propone, con l'assistenza dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], ricorso per cassazione affidato a due motivi. Con il primo motivo, deduce violazione di legge per avere la Corte di appello ritenuto, in accordo con il primo giudice, la sua responsabilità con riferimento all'illecita detenzione di una pistola, contestatagli, al capo 19), sulla base di un quadro indiziario tutt'altro che univoco, non emergendo dalle espletate intercettazioni sufficienti informazioni in ordine alle modalità di rinvenimento dell'arma né al luogo della sua detenzione. Ricorda, in proposito, che le perquisizioni eseguite nei luoghi a lui riconducibili non hanno condotto al rinvenimento dell'arma né di elementi attestanti la sua prossimità al gruppo capeggiato da [OSCURATO:PERSONA], sicché si palesa illogica l'identificazione nella sua persona del soggetto, chiamato Rosario, che, residente nella zona di [OSCURATO:PERSONA], intratteneva rapporti con [OSCURATO:PERSONA]. Con il secondo motivo, lamenta vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, che egli avrebbe meritato perché giovane ed incensurato e che i giudici di merito, invece, hanno escluso senza il conforto di un adeguato apparato motivazionale, così come accaduto anche in relazione alla determinazione, in concreto, del trattamento sanzionatorio. 9. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto, con l'assistenza dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], ricorso per cassazione, articolato su quattro motivi — afferenti, rispettivamente, alla sussistenza dell'ipotizzata associazione mafiosa, alla sua intraneità al sodalizio, alla natura estorsiva del prestato servizio di guardiania in favore dei serricultori ed al ricorso al c.d. «metodo mafioso» — al quale ha, poscia, espressamente e personalmente rinunziato con missiva indirizzata alla Corte di appello di Caltanissetta il 7 giugno 2020. 10. Il 26 aprile 2021 gli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno depositato motivi aggiunti cui hanno allegato copia di alcune decisioni emesse, rispettivamente, dalla Corte di cassazione, dal Tribunale di Gela e dalla Corte di appello di Caltanissetta. Il 18 ed il 19 maggio 2021 gli avv.ti [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], nell'interesse di tutti i loro assistiti, hanno depositato ulteriori motivi aggiunti, con i quali hanno concordemente segnalato che nel giudizio di appello si sarebbe prodotta una nullità assoluta, concretatasi nell'omessa notificazione, nei loro confronti, del decreto di citazione a giudizio per il secondo grado. Sempre il 19 maggio 2021, infine, l'avv. [OSCURATO:PERSONA] ha depositato una memoria cui ha allegato copia, completa di motivazione, della sentenza, medio tempore divenuta irrevocabile, emessa il 10 febbraio 2019 dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Caltanissetta nel troncone del procedimento definito con il rito abbreviato, documento già acquisito nell'ambito del giudizio di appello. [OSCURATO:PERSONA] 1. Preliminarmente va dichiarata — in ragione della rinunzia al ricorso ritualmente formalizzata da [OSCURATO:PERSONA] ed in forza del combinato disposto degli artt. 589, commi 2 e 3, e 591, comma 1, lett. d), cod. proc. pen. — l'inammissibilità dell'impugnazione, cui consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che, in ragione della causa d'inammissibilità, si stima equo determinare in euro 500,00. 2. Per quanto concerne la nullità che si assume essere derivata dall'irrituale notificazione ai difensori di fiducia degli imputati del decreto di citazione per il giudizio di appello, giova osservare che il vizio, ove pure ritenuto sussistente, dovrebbe intendersi, comunque, sanato, ai sensi dell'art. 184, comma 1, cod. proc. pen., dalla partecipazione all'intero giudizio di secondo grado dei difensori medesimi, i quali nulla hanno eccepito, in quella sede, in ordine alla pretesa irregolarità, onde va in radice escluso che si sia prodotto il benché minimo vulnus alle prerogative difensive. Né, è opportuno precisare a correzione della fallace indicazione contenuta nei motivi aggiunti, giova ai ricorrenti l'evocazione dell'indirizzo giurisprudenziale — formatosi in relazione a fattispecie in cui, diversamente da quanto accaduto in quella de qua agitur, la difesa sia stata affidata a un sostituto, nominato d'ufficio ai sensi dell'art. 97, comma 4, cod. proc. pen. — consacrato dalle Sezioni Unite con la sentenza n. 24630 del 26/03/2015, Maritan, R`v. 263598, e del quale sono espressione i precedenti citati dai ricorrenti (Sez. 2, n. 12893 del 13/02/2018, Iuliano, non mass.; Sez. 4, n. 7968 del 06/12/2013, dep. 2014, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 258615). 3. Ancora sul piano processuale, deve dichiararsi l'inammissibilità delle produzioni operate dai ricorrenti con i motivi aggiunti, ' aventi ad oggetto sentenze, alcune delle quali non definitive, emesse nell'ambito di diversi procedimenti in epoca successiva alla pronunzia della sentenza impugnata e, quindi, non acquisite nella fase di merito. Si tratta di produzioni che, nella prospettiva difensiva, hanno la dichiarata funzione di incidere sulla delibazione della coerenza logica e della linearità della ricostruzione delle vicende di interesse processuale e, in ultimo, della legittimità 17,1 della, motivazione della sentenza impugnata. Pertinente si palesa, al riguardo, il richiamo al condiviso indirizzo ermeneutico, secondo cui «Nel giudizio di legittimità possono essere prodotti esclusivamente i documenti che l'interessato non sia stato in grado di esibire nei precedenti gradi di giudizio, sempre che essi non costituiscano "prova nuova" e non comportino un'attività di apprezzamento circa la loro validità formale e la loro efficacia nel contesto delle prove già raccolte e valutate dai giudici di merito» (Sez. 2, n. 42052 del 19/06/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 277609; Sez. 3, n. 5722 del 07/01/2016, Sanvitale, Rv. 266390; Sez. 3, n. 8996 del 10/02/2011, P., Rv. 249614). In tal senso, milita la scelta, compiuta all'atto dell'approvazione del vigente codice di procedura penale, di non riprodurre, all'art. 613, la previsione già contenuta all'art. 533 di quello abrogato, che trova pieno riscontro nell'indicazione, all'art. 585, comma 4, della facoltà di depositare, entro il termine determinato, motivi nuovi ma non anche documenti: tanto, al tangibile scopo di esaltare il ruolo di pura legittimità della Corte di cassazione, che, lungi dal procedere all'esame degli atti, è chiamata alla valutazione dell'esistenza e della logicità della motivazione. 14 A 4. La diversa, e meno favorevole agli imputati, qualificazione giuridica della accertata condotta associativa non involge, poi, la necessità della rinnovazione, ai sensi dell'art. 603, comma 3-bis, cod. proc. pen., dell'istruzione dibattimentale mediante nuova assunzione della prova dichiarativa. Premesso che, nel giudizio di appello, è stata disposta ed eseguita la nuova audizione dei testimoni [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], occorre rilevare come la divergenza tra le decisioni di merito non attenga all'apprezzamento della prova dichiarativa, che Tribunale e Corte di appello hanno compiuto con esiti assolutamente uniformi in ordine, specificamente, all'utilizzabilità dei contributi, all'attendibilità di chi li ha resi, alla dimensione obiettiva delle vicende narrate, laddove, invece, opposte sono state le conclusioni raggiunte circa l'attitudine delle emergenze istruttorie a supportare l'assunto accusatorio che vede il gruppo dei Trubia raggiungere, tra il 2014 ed il 2016, la consistenza di associazione mafiosa anziché di mera societas sceleris finalizzata alla commissione di un numero indeterminato di reati, in primis di natura estorsiva, nel settore della raccolta della plastica dismessa dai serricultori e della vigilanza sulle aree da costoro occupate e sulle aziende che vi insistono. Deve, pertanto, farsi applicazione del principio di diritto che esclude la necessità di rinnovazione dell'istruzione dibattimentale qualora la riforma costituisca l'esito di una differente qualificazione giuridica della fattispecie concreta, compiuta alla luce della valutazione logica e complessiva dell'intero )7^ compendio probatorio anziché del diverso apprezzamento Circa l'attendibilità di prove dichiarative (in questo senso, cfr., tra le tante, Sez. 5, n. 53210 del 19/10/2018, Esposito, Rv. 275133; Sez. 6, n. 12397 del 27/02/2018, Gagliano, Rv. 272545; Sez. 5, n. 47833 del 21/06/2017, Terry, Rv. 273553). Detto canone, enunciato con riferimento a fattispecie connotate dal ribaltamento, in appello, dell'assoluzione disposta in primo grado, si palesa a fortiori valido, come espressamente riconosciuto dalla giurisprudenza di legittimità (Sez. 2, n. 24478 del 08/05/2017, Salute, Rv. 269967), anche in quella di riqualificazione in peius di una condotta per la quale il primo giudice aveva pronunziato sentenza di condanna. Nondimeno, grava sul giudice di appello l'onere — che nel caso di specie è stato, come si avrà modo di spiegare più avanti, debitamente adempiuto — di strutturare la motivazione della propria decisione in maniera rafforzata, dando puntualmente conto delle difformi conclusioni assunte dal primo giudice e delle persuasive ragioni che lo hanno indotto a disattenderle (Sez. 6, n. 5769 del 27/11/2019, dep. 2020, Giorgi, Rv. 278210; Sez. 2, n. 38823 del 25/06/2019, Esposito, Rv. 277094).5. Passando, ora, all'esame dei motivi di ricorso articolati dagli imputati con riferimento all'addebito associativo, appare preferibile, sotto il profilo metodologico, prendere le mosse dalle obiezioni che si appuntano su talune specifiche circostanze fattuali e che attengono, può subito anticiparsi, a profili di trascurabile influenza nella complessiva economia della decisione ovvero rispetto ai quali i ricorrenti propongono una diversa interpretazione senza, tuttavia, enucleare specifici aspetti di manifesta illogicità o contraddittorietà, in carenza dei quali non è ammesso l'intervento demolitorio del giudice di legittimità. A quest'ultimo proposito, è opportuno rammentare, sulla scia di un consolidato e condiviso indirizzo ermeneutico, che «In tema di giudizio di cassazione, sono precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito» (Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv. 280601; Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv. 265482; Sez. 1, n. 42369 del 16/11/2006, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 235507). 5.1. Ciò vale, in primo luogo, per il reato di porto in luogo pubblico di un fucile, contestato a [OSCURATO:PERSONA] al capo 5), la cui prova è affidata (cfr. la sentenza di primo grado, pag. 200, nonché quella di appello, pag. 73-74) alle dichiarazioni rese in fase di indagini preliminari da [OSCURATO:PERSONA], il quale aveva ricordato che [OSCURATO:PERSONA], all'atto di diffidarlo dal proseguire nella raccolta della plastica, palesò la disponibilità di un fucile da caccia a doppia canna, riposto all'interno di uno dei veicoli a bordo dei quali viaggiavano soggetti che lo avevano intimidito. I giudici di merito hanno ritenuto che tale fucile sia quello, che corrisponde esattamente alla descrizione effettuata da [OSCURATO:PERSONA], che venne successivamente rinvenuto in esito alla perquisizione eseguita all'interno dell'ovile di [OSCURATO:PERSONA]. Tanto, in considerazione della contingente disponibilità del sito in capo a [OSCURATO:PERSONA], confermata dal teste Giugno all'udienza dell'Il aprile 2018, ed a prescindere dalla titolarità del ricovero per animali e della legittima detenzione dell'arma da parte del padre dell'imputato, che appaiono senz'altro compatibili con la commissione, ad opera del figlio, del delitto di porto illegale del fucile. 5.2. Priva di pregio si rivela, del pari, la doglianza vertente sulla rilevanza, in chiave probatoria, della telefonata con la quale la moglie di [OSCURATO:PERSONA], coinvolto, come i fratelli, in procedimenti per reati di criminalità organizzata, chiese ai Trubia aiuto e sostegno per la sua famiglia, che non è sminuita dal fatto, documentato dalla difesa, che [OSCURATO:PERSONA] fosse, al tempo, libero.In tal senso, induce la considerazione che la necessità, presumibilmente di natura economica, che spinse la donna a rivolgere la richiesta di ausilio ben poteva prescindere dalla, non più attuale, condizione detentiva del marito, ovvero essere riferita ad altro suo congiunto, inalterato restando il dato probatoriamente significativo, che attiene alla solidarietà familiare tra i Trubia ed una famiglia gravitante nell'ambiente mafioso di Gela. 5.3. Per quanto attiene ai rapporti tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], al tempo gratificato di un ruolo di spicco in seno al clan Emmanuello, storicamente inserito nell'organigramma dell'articolazione nissena di «[OSCURATO:PERSONA]», la Corte di appello (cfr. pag. 65) non ha mancato di dare conto della giustificazione offerta dall'imputato — il quale ha detto di essersi rivolto a Pellegrino affinché lo mettesse in contatto con l'imbianchino [OSCURATO:PERSONA], che voleva incaricare dei lavori di tinteggiatura dell'immobile danneggiato dall'incendio del 18 giugno 2014 — ed ha stimato la marginalità, in chiave probatoria, del dato, rilevante nella sola misura in cui conferma la prossimità dei Trubia a personaggi inseriti nella locale criminalità organizzata, la cui dimostrazione è affidata ad elementi di maggiore pregnanza. 5.4. Con riferimento, poi, alla consumazione delle ipotizzate estorsioni, resa possibile, secondo l'impostazione .accusatoria, dall'esercizio del potere di intimidazione proprio dell'associazione mafiosa, i ricorrenti deducono l'assenza di prova in ordine alla percezione, ad opera degli imputati, di un profitto ingiusto, a tal fine mutuando le argomentazioni svolte dal Giudice dell'udienza preliminare che ha esaminato l'addebito mosso ai correi giudicati nelle forme del rito abbreviato. L'obiezione, già proposta in sede di appello a fronte del diverso orientamento espresso dal Tribunale, è stata disattesa, attraverso un iter motivazionale scevro da fratture logiche ed aderente alle emergenze istruttorie, dalla Corte siciliana, che ha chiarito come la prova del perfezionamento del reato e della responsabilità degli imputati si tragga, in primo luogo, dalle dichiarazioni delle persone offese, le quali hanno esposto che, in conseguenza delle prevaricazioni dei Trubia, hanno dovuto astenersi, per un consistente torno di tempo, stimabile in almeno un anno, dalla raccolta della plastica presso i serricultori nelle contrade sulle quali operavano, in regime di forzato monopolio e sotto l'apparente veste di mandatari di altre imprese, i Trubia. In questo contesto si inseriscono le informazioni acquisite in merito al volume di affari raggiunto dalle imprese coinvolte negli anni di interesse che, osserva la Corte di appello alle pagg. 10-11 e, poi, 50-51 della sentenza impugnata, mettono in evidenza significative oscillazioni — al ribasso, per le aziende gestite dalle persone offese, al rialzo, per la SIDI s.r.I., sotto la cui egida agivano i Trubia che, dopo avere acquisito, tra il 2014 ed il 2015, significative quote di mercato, ha subito un notevole calo dopo l'arresto degli odierni ricorrenti -- compatibili con la versione esposta dalle vittime, sulla quale, va qui ribadito, poggia il costrutto accusatorio. Non è senza significato, Peraltro, che [OSCURATO:PERSONA], il quale nel 2013 aveva effettuato la raccolta di plastica quasi esclusivamente in [OSCURATO:PERSONA], cioè nell'area su cui si sono concentrati gli appetiti degli imputati, non abbia più prelevato gli scarti in quella zona nei due anni successivi. A fronte, allora, della ricostruzione difensiva, aderente alla decisione del Giudice dell'udienza preliminare gelese, che assegna centrale rilevanza, in vista della dimostrazione della sussistenza degli elementi costitutivi del delitto estorsivo, al dato obiettivo, si pongono le argomehtazioni, aliene da qualsivoglia deficit razionale, della Corte di appello, che opina come «In ogni caso a prescindere dal volume di affari rimane provato che costoro [le persone offese dei reati contestati ai capi 2) e 3)] non poterono proseguire la loro attività come l'avevano avviata prima dell'avvento del gruppo dei Trubia e furono costretti a modificare le proprie scelte imprenditoriali non per loro volontà ma perché ciò gli venne imposto», per aggiungere, subito dopo, che «Tanto è sufficiente a delineare l'estorsione di un facere per assicurare un'utilità all'estortore e sopportare il conseguente pregiudizio; se poi la capacità di riorganizzazione del lavoro imprenditoriale ha consentito a ciascuno di evitare o contenere tale pregiudizio, ciò non può elidere il carattere illecito della condotta accertata». 5.5. Manifestamente infondata è la doglianza, formulata da [OSCURATO:PERSONA], vertente sull'autorizzazione, rilasciata, in passato, dai clan mafiosi al tempo imperanti in Gela, in forza della quale egli si sarebbe inserito nel settore della raccolta della plastica, così cagionando, anche a causa del suo spiccato dinamismo e di una certa protervia, il risentimento di [OSCURATO:PERSONA], il quale avrebbe ricevuto, a sua volta, il lasciapassare per commettere il grave atto ritorsivo che si tradusse nell'omicidio di [OSCURATO:PERSONA] e nel ferimento del fratello Silvio. La censura verte sull'interpretazione dell'apporto del collaboratore di giustizia [OSCURATO:PERSONA] che, a dire del ricorrente, non avrebbe «mai riferito che "[OSCURATO:PERSONA] fu autorizzato da lui, all'epoca reggente del clan Emmanuello" ad inserirsi "nel settore della plastica"». Sul punto, il Tribunale (cfr. pag. 76) ha tratto argomento da una sentenza della Corte di cassazione, la n. 26698 del 18/02/2015 nella quale, alle pagg. 5 e, quindi, 17, la narrazione di Billizzi è riportata in termini perfettamente corrispondenti a quanto esposto nel provvedimento qui impugnato, precisandosi, in specie, che [OSCURATO:PERSONA] aveva ottenuto l'assenso degli Emmanuello in 18 A ragione del rango mafioso del fratello Rosario, che di quella cosca era stato reggente e che al tempo stava scontando la pena dell'ergastolo: tangibile si rivela, dunque, l'imprecisione della deduzione difensiva. 5.6. Ad onta di quanto lamentato da [OSCURATO:PERSONA], incensurabile appare, da ultimo, l'esebesi della conversazione n. 753 registrata, in ambientale, 1'11 dicembre 2014, nella quale l'imputato, trovandosi da solo a bordo dell'autocarro da lui condotto, scarrella, per come si evince dai rumori avvertiti, una pistola, in tal modo provocando l'inserimento di un colpo in Canna, condotta che i giudici di merito hanno ritenuto dimostrativa della detenzione dell'arma, conclusione coerente con i compiti affidati in ambito associativo a [OSCURATO:PERSONA] il quale, peraltro, viene espressamente indicato quale titolare di un'arma, descritta come di buona fattura, in occasione del colloquio del quale, il 7 novembre 2014, egli è stato protagonista insieme a [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. 6. La delibazione delle censure che i ricorrenti rivolgono alla sentenza impugnata in relazione all'inquadramento della compagine associativa costituitasi attorno a Vincenzo e [OSCURATO:PERSONA] postula la, pur sintetica, esposizione dei principali capisaldi interpretativi che devono orientare l'operazione ermeneutica che ha visto i giudici di merito pervenire, partendo dal medesimo sostrato fattuale, ad opposte conclusioni. Tali approdi, per la maggior parte condivisi da Tribunale e Corte di appello, sono mutuati, in certa misura, dagli stessi ricorrenti i quali contestano, piuttosto, l'esito del confronto tra la fattispecie astratta e le evidenze disponibili, id est l'attitudine dei dati istruttori ad attestare, sulla base di un ragionamento logicamente congruo, lineare e debitamente rapportato alla totalità delle informazioni acquisite, la sussistenza degli elementi costitutivi del delitto di associazione mafiosa. 6.1. Pacifico che il gruppo Trubia, nel periodo di interesse, abbia assunto consistenza autonoma rispetto alle mafie — «Stidda» e «[OSCURATO:PERSONA]» — di risalente insediamento sul territorio nisseno e, specificamente, gelese ed alle rispettive articolazioni locali, rappresentate, per la seconda, dai clan [OSCURATO:PERSONA] ed Emmanuello (tra le quali, nel corso del tempo, sono intercOrsi rapporti non sempre distesi e, anzi, talora conflittuali), il tema di indagine investe l'enucleazione delle condizioni minime per avallare la qualificazione, in astratto sicuramente ammissibile, di tali compagini ai sensi dell'art. 416-bis cod. pen.. Nella giurisprudenza di legittimità si è progressivamente sedimentato, al riguardo, un solido orientamento, che, sulla premessa che la costituzione di un gruppo formalmente nuovo all'interno di un territorio già controllato da cosche mafiose non vale ad escludere la configurabilità del reato (in questo senso, cfr. ancora di recente, Sez. 2, n. 20926 del 13/05/2020, Perna, Rv. 279477), rivolge l'attenzione, da un canto, sull'individuazione degli indicatori fattuali — quali le modalità con cui sono commessi i delitti-scopo, la disponibilità di armi, l'esercizio di una forza intimidatoria derivante dal vincolo associativo, il riconoscimento, da parte dell'associazione storicamente egemone, di una paritaria capacità criminosa al gruppo emergente (Sez. 6, n. 42369 del 17/07/2019, Danise, Rv. 277206; Sez. 6, n. 27094 del 01/03/2017, Milite, Rv. 270736) — rivelatori della costituzione di una nuova entità associativa, alternativa ed autonoma rispetto ai gruppi storici presenti sul territorio, e, dall'altro, sulla capacità di tali indici di denotare la sussistenza delle caratteristiche di stabilità e di organizzazione che dimostrano la reale capacità di intimidazione del vincolo associativo e la condizione di omertà e di assoggettamento che ne deriva. Sotto quest'ultimo aspetto, pertinente si palesa il richiamo al principio per cui «Ai fini della configurabilità del reato di associazione di tipo mafioso è necessario che l'associazione abbia già conseguito, nell'ambiente in cui opera, un'effettiva capacità di intimidazione esteriormente riconoscibile, che può discendere dal compimento di atti anche non violenti e non di minaccia, che, tuttavia, richiamino e siano espressione del , prestigio criminale del sodalizio» (Sez. 6, n. 41772 del 13/06/2017; Vicidomini, Rv. 271102). Sullo stesso piano, anche se con un angolo prospettico di maggiore ampiezza, si colloca, del resto, l'affermazione in forza della quale «Ai fini della qualificazione ai sensi dell'art. 416-bis cod. pen. di una nuova ed autonoma formazione criminale è necessario accertare se il sodalizio: a) abbia conseguito fama e prestigio criminale, autonomi e distinti da quelli personali dei singoli partecipi, in guisa da esser capace di conservarli anche nel caso in cui questi ultimi fossero resi innocui; b) abbia in concreto manifestato capacità di intimidazione, ancorché non necessariamente attraverso atti di violenza o di minaccia, nell'ambito oggettivo e soggettivo, pur eventualmente circoscritto, di effettiva operatività; c) abbia manifestato una capacità di intimidazione effettivamente percepita come tale ed abbia conseguentemente prodotto un assoggettamento omertoso nel "territorio" in cui l'associazione è attiva» (Sez. 6, n. 18125 del 22/10/2019, dep. 2020, Bolla, Rv. 279555). La giurisprudenza di legittimità si è, peraltro, progressivamente consolidata nel senso che, una volta accertata la presenza dei requisiti sopra enunciati, la qualificazione della compagine ai sensi dell'art. 416-bis cod. pen. non risente dell'insistenza su una ristretta porzione di territorio, del ridotto numero di componenti o dell'impiego del c.d. «metodo mafioso» su un determinato settore di attività (Sez. 5, n. 44156 del 13/06/2018, S. Rv. 274120; Sez. 6, n. 57896 20 ni del 26/10/2017, Fasciani, Rv. 271724; Sez. 2, n. 36111 del 09/06/2017, P., Rv. - 271192) e che non è, a tal fine, necessaria la prova che l'impiego della forza intimidatoria del vincolo associativo sia penetrato in modo massiccio nel tessuto economico e sociale del territorio di elezione (Sez. 2, n. 24851 del 04/04/2017, Garcea, Rv. 270442) 6.2. Con più diretto riferimento alla distinzione tra associazione a delinquere ex art. 416,cod. pen. ed associazione mafiosa, merita, poi, notare che, laddove si riconosca l'esistenza di una stabile organizzazione finalizzata alla realizzazione di una serie indeterminata di delitti, che si caratterizzi per il fatto che gli agenti si siano avvalsi, nella commissione dei reati-fine e dello stesso delitto associativo, delle condizioni previste dall'art. 416-bis cod. pen., si verifica la pressoché totale sovrapposizione degli istituti, sicché la societas sceleris finisce con l'atteggiarsi quale vera e propria associazione mafiosa; al contrario, non esistono ostacoli, sul piano della struttura delle fattispecie, ad ammettere che l'associazione a delinquere c.d. «comune» sia aggravata ai sensi dell'art. 416-bis.1 cod. pen. quando la circostanza sia declinata nella sua accezione soggettiva, per essere il fatto commesso al fine di agevolare l'attività di un'associazione mafiosa (Sez. 6, n. 25510 del 19/04/2017, Realmuto, Rv. 270157; Sez. 2, n. 24802 del 19/05/2016, Ciaffi, Rv. 267235). È questo, può subito anticiparsi, un tangibile ed insuperabile limite della costruzione giuridica prescelta dal Tribunale, colto dalla Corte di appello nel privilegiare un approccio di maggior rigore, che legge in chiave di forza di intimidazione del vincolo associativo e di condizione di assoggettamento ed omertà l'intera vicenda oggetto di accertamento processuale. Esso si contrappone, a quello — parimenti ineccepibile sul piano concettuale ma, evidentemente, basato su una diversa, ed assai più riduttiva, lettura dei fatti di interesse — che ha condotto il Giudice dell'udienza preliminare ad inquadrare la compagine criminale nell'ambito applicativo dell'art. 416 cod. pen. e ad escludere che i reati perpetrati in attuazione del programma criminoso siano stati contraddistinti dal ricorso al c.d. «metodo mafioso». 7. Si perviene, per tale via, al cuore della verifica demandata al giudice di legittimità, avente ad oggetto il percorso motivazionale seguito dalla Corte di appello per pervenire alla decisione contestata dai ricorrenti. La Corte di appello, che dedica al tema le pagg. 17-37 della sentenza impugnata, muove dalla considerazione dell'esistenza di un riconoscibile sostrato organizzativo, ovvero di un gruppo di persone che, a partire dalla scarcerazione di Davide e [OSCURATO:PERSONA], si sono sistematicamente dedicate alle attività di raccolta della plastica e di guardiana, nell'ambito di una struttura che contemplava l'ordinata ripartizione dei compiti, l'attribuzione di ruoli di direzione e coordinamento, la confluenza dei proventi in una cassa comune, la distribuzione dei profitti in base a criteri preventivamente determinati da chi aveva la responsabilità della gestione. Richiamata la risalente presenza, sul territorio gelese, di clan riconducibili tanto alla «Stidda» quanto a «[OSCURATO:PERSONA]», ha segnalato che, nondimeno, in un passato non remoto un altro gruppo, facente capo alla famiglia Alferi, autonomo rispetto a quelli preesistenti ma ad essi non contrapposto, aveva colmato il vuoto determinato da una loro transitoria crisi, conseguente alla massiccia reazione delle istituzioni statali, che ne aveva decimato le fila, ed aveva assunto connotazioni francamente mafiose. Ciò dimostra, ha rilevato, che il modo di atteggiarsi dell'universo criminale di quel lembo di Sicilia non osta a che, ciclicamente, sodalizi diversi da quelli tradizionali possano acquisire consistenza di vere e proprie associazioni mafiose. Né, ha aggiunto, l'ipotesi di accusa trova preclusione nel modesto pedigree criminale di molti suoi esponenti o.nel settore merceologico di elezione, verso il quale, più semplicemente, le cosche già insediate non hanno, in quel frangente, mostrato particolare interesse, onde [OSCURATO:PERSONA] — il quale, un decennio prima, si era dovuto munire, come riferito da [OSCURATO:PERSONA], dell'autorizzazione degli Emmanuello per entrare in un business nel quale operava, sempre sotto la supervisione della mafia locale, altro imprenditore — ha potuto riprendere, insieme a [OSCURATO:PERSONA] ed ai loro collaboratori, l'attività, esercitando il monopolio indisturbato e minacciando chiunque fosse stato intenzionato ad inserirsi nella gestione di quelle attività nelle contrade prescelte. Ha, quindi, reputato che il gruppo in osservazione sia stato «costituito ex novo non sulle ceneri di altro precedente analogo gruppo criminale ma su un ambito nel quale si è determinato un vuoto perché venuto meno l'interesse a condizionarlo da parte delle organizzazioni tradizionali». Una prima fonte di forza intimidatrice è stata rinvenuta nella storia criminale del promotore [OSCURATO:PERSONA], già militante in «[OSCURATO:PERSONA]», dalla quale non risulta essersi mai distaccato, e titolare di un percorso delinquenziale tale da accreditare, anche agli occhi degli osservatori esterni, l'idea che l'associazione della quale egli era stato, in passato, esponente abbia tollerato la costituzione del nuovo organismo in simbiosi con [OSCURATO:PERSONA], meno accorsato di lui in ambito mafioso ma più esperto nel ramo imprenditoriale di elezione. [OSCURATO:PERSONA] avrebbe, scrivono i giudici nisseni, «operato avvalendosi dei suoi legami criminali e dell'accreditamento di cui godeva anche con esponenti di "cosa nostra" di altri territori, senza quindi entrare in tensione con le organizzazioni criminali già radicate in Gela e senza per converso esserne osteggiato o contrastato». La Corte di appello ha, subito dopo, profuso notevole impegno argomentativo nel confrontarsi con uno dei principali cardini della decisione di primo grado, vertente sulla prova dell'esercizio del potere di intimidazione derivante dal vincolo associativo e del conseguente effetto di assoggettamento ed omertà. Ha valorizzato, in primo luogo, l'apporto delle persone offese, che hanno ascritto agli imputati modalità comportamentali tipicamente mafiose, quali l'espressa evocazione della valenza del nome e delle capacità del gruppo al fine di dissuadere altri operatori economici del settore a svolgere la loro attività nelle contrade sulle quali i Trubia intendevano, invece, agire in regime monopolistico. Ha, poscia, ricordato come molti dei membri della consorteria ([OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]) vantino curricula criminali che ne attestano l'indole violenta e la familiarità con altre associazioni mafiose, fattori, questi, che «possono certamente valere a precostituire la "fama" criminale, capace di suscitare timore specie se accompagnata da concrete condotte minacciose, diffusamente percepite o percepibili». Nella stessa direzione militano le informazioni acquisite in merito alla caratura criminale di prossimi congiunti degli imputati, quali Salvatore, Giuseppe ed [OSCURATO:PERSONA], fratelli di Nunzio e Vincenzo, già esponenti di spicco del clan Rinzivillo e successivamente divenuti collaboratori di giustizia, nonché di Pasquale ed [OSCURATO:PERSONA], anche loro germani di Nunzio e Vincenzo, protagonista, il primo, con il ruolo di killer, della guerra di mafia degli anni '90 del secolo scorso, ucciso, il secondo, in un agguato dagli (allora) avversari della cosca Emmanuello. Nota, in proposito, la Corte di appello che «Tutti i componenti della famiglia Trubia, fatta eccezione ovviamente per i fratelli che decisero successivamente di collaborare con la giustizia, erano noti nell'ambiente di Gela come soggetti legati ad un contesto criminale efferato e la loro fama poteva di per sé suscitare timore e provocare assoggettamento. E non sembra che il tempo trascorso possa avere cancellato la forza evocativa di un tale casato in un territorio così gravemente segnato per lungo tempo dalla presenza dell'organizzazione criminale nella quale erano inseriti. E' invece notorio come, in un contesto segnato in quel modo dalla risalente (e ancora fortemente avvertita) presenza criminale, la condizione di ex detenuto possa essere sfruttata ed evocata per intimidire». Anche l'altro duumviro, [OSCURATO:PERSONA], poteva giovarsi del carisma familiare, per essere stato il fratello Rosario reggente degli Emmanuello (gruppo contrapposto a quello Rinzivillo, con il quale era stata, successivamente, siglata la pax mafiosa) prima di optare per la collaborazione con la giustizia, mentre l'altro fratello Massimo era stato ucciso, nel 2006, da [OSCURATO:PERSONA] per motivi legati alla gestione della raccolta della plastica dismessa dai serricultori. La Corte di appello, dopo avere sinteticamente ripercorso le tappe che, all'indomani della scarcerazione di Davide e [OSCURATO:PERSONA], portarono alla creazione dell'organismo associativo, sottolinea che i reggenti non mancarono di curare le relazioni con le altre entità criminali stanziate sull'area gelese, come attestato, direttamente o indirettamente, dall'incontro tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], dai contatti con [OSCURATO:PERSONA] e con la famiglia Bassora, dagli incontri con [OSCURATO:PERSONA] e con i Minardi, dal versamento di una somma di denaro in favore di esponenti della «Stidda»; arguisce, sul punto, che è plausibile che al riconoscimento del monopolio nella raccolta della plastica In determinate aree abbia fatto pendant la gratificazione, sul piano economico, di altre consorterie, da interpretarsi alla stregua di portato di un accordo spartitorio piuttosto che di una vessatoria imposizione. La Corte di appello trae ulteriormente spunto, in vista dell'apprezzamento del concreto esercizio, da parte della compagine guidata da Vincenzo e [OSCURATO:PERSONA], della forza di intimidazione propria delle associazioni mafiose, dal contegno serbato dagli imprenditori che, dopo avere incaricato della vigilanza sulle loro aziende ad .imprese professionalmente dedite a tale attività, si sono liberati dai relativi contratti per affidare il compito ai Trubia, scelta che, lungi dall'essere giustificata dalle qualità tecniche o professionali degli odierni imputati — che, anzi, mostrano di operare in modo del tutto rudimentale ed informale — è indicativa del riconoscimento, da parte di chi ne è stato autore, di maggiore capacità di controllo del territorio rispetto a quella garantita dagli istituti di vigilanza. Sintomatico di attitudine intimidatoria è, vieppiù, ritenuto — oltre alla riscontrata disponibilità di armi — l'episodio del maggio 2014, riferito da [OSCURATO:PERSONA] e dai nipoti Pietro e [OSCURATO:PERSONA], che vide [OSCURATO:PERSONA] comminare alle vittime, alla presenza di numerosi sodali e con toni assolutamente eloquenti, il divieto di raccogliere, da quel momento in avanti, la plastica nelle aree in cui costoro, sino ad allora, avevano liberamento operato. La Corte di appello rimarca, al riguardo, la nevralgica valenza dell'accenno alla persona di [OSCURATO:PERSONA] (il quale, contattato da [OSCURATO:PERSONA], non mancò di confermare seccamente il diktat di [OSCURATO:PERSONA]), evocativo del coinvolgimento di soggetto dalla nota caratura mafiosa, ed all'omicidio di [OSCURATO:PERSONA]; riferimento, quest'ultimo, in apparenza slegato dal contesto ma, a ben vedere, anch'esso indicativo, si legge nella sentenza impugnata, «della modalità mafiosa con la quale il gruppo voleva esercitare il monopolio in quelle contrade, proprio perché implicava le capacità di vendetta del gruppo e le prospettive di una faida se non fosse stato lasciato a loro il controllo del settore». La Corte di appello ha, quindi, rilevato — in replica ad un argomento che, stando alla ricostruzione del Tribunale, smentisce l'impostazione accusatoria e che è riproposto dagli odierni ricorrenti — che l'effetto concretamente intimidatorio delle minacce profferite dai Trubia non è contraddetto dalla proposizione, da parte di [OSCURATO:PERSONA], di formale denunzia dei patiti soprusi, avvenuta dopo che, per un considerevole lasso temporale, egli aveva chinato la testa al giogo dei malavitosi, le cui pressioni si erano fatte, via via, più intense, sino a lambire la sfera personale e familiare, ed avevano cagionato, a lui come ad altri imprenditori del settore, un crollo verticale del volume di affari. Coerente con tale lettura della vicenda si palesa, osserva conclusivamente la Corte di appello, il contegno dei serricultori i quali, per un verso, si adattarono senza remore di sorta alla improvvisa sostituzione dell'impresa che si occupava della raccolta della plastica, che compresero essere frutto dell'intervento di una compagine inserita in ambienti criminali, ciò che li indusse, per altro verso, a risolvere i contratti con gli istituti di vigilanza e ad incaricare gli stessi Trubia del servizio di guardiana. Resta, per questa via, confermato, in termini alieni da sintomi di manifesta illogicità o contraddittorietà, che: la compagine oggetto di osservazione, muovendo da fama, prestigio e caratura criminale dei suoi promotori e dei rispettivi entourages familiari, acquisì, in brevissimo volgere di tempo, una sua autonoma, e chiaramente percepita, dimensione delinquenziale; il gruppo fu attivo per un apprezzabile periodo, durante il quale palesò, nel settore economico di interesse, una capacità operativa tale da garantirgli, grazie al ricorso all'intimidazione mafiosa, l'esercizio monopolistico di attività imprenditoriale a scapito delle aziende concorrenti; l'insediamento del sodalizio e l'esteriorizzazione della sua forza intimidatrice provocò l'assoggettamento omertoso dei destinatari dell'imposizione, plasticamente attestato dalla sottomissione delle vittime delle perpetrate estorsioni ed interrotto dalla successiva, e tutt'altro che immediata, proposizione, da parte dei concorrenti, di denunzia alle autorità preposte delle patite prevaricazioni. Tanto, a suggello della sussistenza, nella vicenda in esame, delle . condizioni cui la giurisprudenza di legittimità subordina la qualificazione di determinate condotte illecite nel paradigma disegnato dall'art. 416-bis cod. pen., che, può aggiuntivamente rilevarsi, è attestata anche dalla accertata disponibilità di armi — quelle, in specie, di cui ai capi 5), 6) e 8) della rubrica, afferente a fatti aggravati perché commessi al fine di agevolare l'attività della cosca di appartenenza dei loro rispettivi autori — in capo al sodalizio. 8. Ciò posto, deve ritenersi che, attraverso l'articolato percorso argomentativo del quale si è testé dato conto, i giudici di secondo grado abbiano soddisfatto l'onere di motivazione rafforzata su di loro gravante ed analizzato in dettaglio tutte le considerazioni svolte dal Tribunale, che hanno sottoposto ad attenta revisione critica. La Corte di appello ha soppesato con cura ogni risvolto e si è mantenuta nel solco tracciato dalle acquisizioni istruttorié, delle quali ha offerto una congrua lettura, senza trascurare, come si è detto, la verifica, che ha avuto esito costantemente positivo, della sussumibilità dei fatti accertati nella fattispecie di associazione mafiosa, compiuta nel pedissequo rispetto dei canoni ermeneutici enunciati dalla giurisprudenza di legittimità. 9. A fronte di siffatto, pregevole iter argomentativo, i ricorrenti svolgono contestazioni che, per quanto radicali ed articolate, non si emancipano da un metodo ispirato alla confutazione ed alla esaltazione di profili e circostanze di cui la sentenza impugnata ha tenuto conto, sovente offrendone un'esegesi diversa rispetto a quella propugnata dalle parti, o che, comunque, non valgono a sovvertire, sul piano razionale, la complessiva linearità della motivazione. Né, va opportunamente chiarito, la legittimità del provvedimento impugnato può essere messa in discussione, sic et simpliciter, per la diversità delle valutazioni espresse rispetto a quelle poste a fondamento della decisione del Tribunale o di quella resa, nel parallelo procedimento svoltosi nelle forme del rito abbreviato, dal Giudice dell'udienza preliminare. Si è già chiarito, invero, che la Corte di appello, all'atto di delibare l'impugnazione proposta dal pubblico ministero, era tenuta a confrontarsi, specificamente, con ciascuna delle osservazioni sottese alla decisione di primo grado, compito al quale ha convenientemente adempiuto, mentre il ragionamento seguito dal Giudice dell'udienza preliminare costituisce utile elemento di confronto che, stante l'autonomia dei procedimenti, non genera alcun vincolo conformativo. In concreto, meramente rivalutative appaiono le doglianze che si appuntano, in particolare, sull'estensione del conseguito monopolio in 'chiave, rispettivamente, cronologica, territoriale e soggettiva, aspetto che la Corte di appello ha debitamente sceverato, pervenendo alla conclusione sopra indicata che, va qui aggiunto, non è contraddetta dall'assenza di prova in ordine al ricorso ad analoghe intimidazioni nei confronti di imprenditori, quali quelli appartenenti alle famiglie Cascino, [OSCURATO:PERSONA] e Giannone, che, pure adusi a recarsi nelle contrade sulle quali l'associazione della cui mafiosità si discute avrebbe preteso di operare in regime di esclusività, si sarebbero spontaneamente acconciati a seguire l'esempio di [OSCURATO:PERSONA]. Allo stesso modo, l'esegesi della consegna, da parte dei Trubia, di somme di denaro in favore di esponenti di diverse congreghe criminali quale spia della sottoposizione degli odierni ricorrenti all'autorità di siffatte organizzazioni, delle quali sarebbero state, in sostanza, vittime, si pone in termini di alternatività con quella privilegiata dalla Corte di appello — che inquadra il fenomeno alla luce di un conveniente e condiviso accordo spartitorio — senza, per ciò solo, metterne in evidenza l'illogicità, tantomeno manifesta. Merita, ancora, di essere ricordato che la Corte ha, altresì, apprestato una convincente risposta all'obiezione concernente l'ingiustizia del profitto garantito dal dispiegamento, in funzione estorsiva, della forza intimidatrice, costituito dall'accaparramento di quote di mercato che, altrimenti, sarebbero state contese dalle imprese vittima dell'imposizione, con conseguente decremento di ricavi e utili. Esente da vizi di legittimità si palesa, ugualmente, l'attribuzione di precipua rilevanza, nella complessiva economia della vicenda, ai trascorsi criminali di molti tra gli imputati, che, a dispetto di quanto eccepito dai ricorrenti, non appare elisa dall'esito, loro favorevole, di taluni procedimenti penali promossi a loro carico. Né, va opportunamente aggiunto, il fatto che le famiglie Trubia annoverino, al loro interno, svariati collaboratori di giustizia e che alcuni imputati, ivi compreso lo stesso [OSCURATO:PERSONA], abbiano occasionalmente reso, in passato, dichiarazioni eteroaccusatorie intacca la coerenza logica della costruzione argomentativa sottesa alla decisione impugnata, trattandosi di circostanze in sé non incompatibili con la successiva, loro dedizione alle condotte illecite indicate nei capi di imputazione e, specificamente, alla partecipazione, con ruolo qualificato o meno, alla contesta associazione mafiosa. Del tutto congrua è, infine, la valutazione che i giudici di merito (cfr. in particolare, le pagg. 44-48 della sentenza di primo grado) hanno riservato all'incontro 'avvenuto presso il [OSCURATO:PERSONA], in particolare escludendo che, nell'occasione, a [OSCURATO:PERSONA] sia stata prospettata la possibilità di addivenire ad un accordo di suddivisione delle aree sulle quali ciascuna impresa avrebbe potuto esercitare la raccolta della plastica dismessa. Le argomentazioni sulla scorta delle quali sono stati rigettati i motivi di impugnazione vertenti sulla caratura mafiosa della compagine assemblata da Davide e [OSCURATO:PERSONA] consentono di ritenersi parimenti infondate le contestazioni inerenti alla commissione dei fatti con il c.d. «metodo mafioso» e\o al fine di agevole l'attività della societas sceleris. Analogamente, scevra da deficit razionali o giuridici è la qualificazione in chiave estorsiva sia dell'esclusione, frutto di violenza morale, delle parti civili e di [OSCURATO:PERSONA] dall'attività di raccolta nella plastica nelle contrade sulle quali i Trubia imposero il loro monopolio che dell'imposizione della guardiana nei confronti dei serricultori indicati al capo 4) dell'imputazione. 10. Le conclusioni raggiunte dalla Corte di appello in ordine all'ingiustizia del profitto conseguito dagli imputati con metodi francamente intimidatori, alla natura delle pressioni illecite ai danni delle vittime ed all'obiettivo perseguito e raggiunto — costringere le imprese concorrenti, sotto l'univoca minaccia di gravissime ritorsioni, ad astenersi, per almeno un anno, dal proporre i propri servizi a tutti i clienti stanziati in una porzione del territorio precisamente determinata — consentono, sotto altro aspetto, di condividere la qualificazione delle condotte poste in essere in pregiudizio degli operatori economici concorrenti e contestati ai capi 2) e 3) dell'imputazione in termini estorsivi, anziché, come dedotto ancora in sede di ricorso, ai sensi dell'art. 513-bis cod. pen., e di dissentire, per converso, dalla diversa valutazione espressa dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale nisseno, nella più volte menzionata sentenza dell'i febbraio 2019, sull'opposto postulato dell'assenza di prova circa la percezione, da parte dei Trubia, di un ingiusto profitto,. Quanto alle posizioni degli odierni imputati, il tema è stato, infatti, convenientemente sceverato, in fatto ed in diritto, alle pagg. 79-85 della sentenza di primo grado, lungo un percorso argomentativo imperniato, tra l'altro, sull'enucleazione degli elementi costitutivi tipici di ciascuna fattispecie criminosa, sul riconoscimento della astratta possibilità del loro concorso, nonché sull'individuazione del «profitto ingiusto» quale tratto distintivo del delitto sanzionato dall'art. 629 cod. pen., e guidato dagli orientamenti sedimentatisi, in proposito, nella giurisprudénza di legittimità (cfr. Sez. 2, n. 53139 del 08/11/2016, Cotardo, Rv. 268640, nonché Sez. 2, n. 5793 del 24/10/2013, dep. 2014, Campolo, Rv. 258200, secondo cui «Il delitto di illecita concorrenza con violenza o minaccia concorre e non è assorbito nel reato di estorsione, trattandosi di fattispecie preordinate alla tutela di beni giuridici diversi: la disposizione di cui all'art. 513 bis cod. pen. ha come scopo la tutela dell'ordine economico e, quindi, del normale svolgimento delle attività produttive a esso inerenti, mentre il reato di estorsione tende a salvaguardare prevalentemente il patrimonio dei singoli»). 28 LÌ 11. Prive di pregio si palesano, ulteriormente, le obiezioni che [OSCURATO:PERSONA] solleva con riferimento alle genesi dell'iniziativa economica da lui avviata ed alle dinamiche commerciali che si sono, di conseguenza, sviluppate. Il ricorrente propone una lettura delle vicende di interesse processuale edulcorata da qualsivoglia accento di prevaricazione o alterazione del fisiologico andamento dell'impresa e del mercato, che, incentrandosi, in buona sostanza, sulle dichiarazioni da lui rese, trascura il corposo compendio indiziario valorizzato dai giudici di merito in vista del riscontro della fondatezza dell'impostazione accusatoria ed il parallelo giudizio di inattendibilità riservato al suo apporto. Eccepisce, con specifico riferimento al servizio di guardiania, che i serricultori si sarebbero determinati in ragione della convenienza economica dell'offerta e non per la necessità di sottostare, obtorto collo, ad una pressione di matrice mafiosa, così proponendo un'esegesi alternativa dei fatti che non si accompagna all'individuazione di vizi di legittimità nella motivazione della sentenza impugnata, che, per quanto sopra già chiarito, è, anche sotto questo aspetto, esente da profili di manifesta illogicità o contraddittorietà. 12. [OSCURATO:PERSONA] articola uno specifico motivo di ricorso in ordine al capo 32), relativo ad un distinto addebito associativo — afferente alla militanza, con ruolo non qualificato, nel clan Emmanuello e nell'anno 2003 — per il quale, in entrambi i gradi di giudizio, gli è stata irrogata la pena di sei mesi di reclusione, determinata a titolo di aumento per la continuazione rispetto a quello inflittagli con sentenza della Corte di appello di Caltanissetta del 4 marzo 2004. Al riguardo, i giudici di merito hanno ritenuto, sulla scia del contributo dei collaboratori di giustizia [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che [OSCURATO:PERSONA], nel lasso di tempo considerato, svolse cospicua attività estorsiva sul territorio gelese riversando i relativi profitti nelle casse del sodalizio mafioso, contegno che ne dimostra lo stabile inserimento nel gruppo. Con il ricorso per cassazione, Trubia reitera le contestazioni, già svolte innanzi alla Corte di appello, che si fondano sulle dichiarazioni rese dal fratello, lui pure collaboratore di giustizia, [OSCURATO:PERSONA], a dire del quale le perpetrate estorsioni sarebbero state commesse al di fuori dell'ambito associativo ed al distinto scopo di procurare i mezzi di sostentamento al congiunto detenuto, ormai fuori dal gruppo per effetto del «pentimento» e, dunque, abbandonato al suo destino dai vecchi compagni di strada. Deduce, vieppiù, che le condotte descritte da Ferracane e Gammino valgono a configurare, al più, una situazione di contiguità che non si traduce in permanente adesione alla congrega criminale.Le eccezioni difensive non si distaccano, ancora una volta, dal piano del dissenso e della confutazione rispetto ad una decisione che appare frutto del fisiologico esercizio della discrezionalità valutativa rimessa ai giudici di merito. Già il Tribunale, infatti, ha spiegato (cfr. pagg. 201-202) che le affidabili dichiarazioni dei collaboratori di giustizia inducono la convinzione che [OSCURATO:PERSONA], per un arco di tempo significativo, cooperò ad una sistematica attività di vessazione dei commercianti della zona, finalizzata a rimpinguare le casse dell'associazione mafiosa e, perciò, sicuramente dotata di efficacia eziologica nella prospettiva disegnata dall'art. 416-bis cod. pen.. A fronte delle censure dell'imputato, il quale ha ricordato come il fratello — con l'avallo, quantomeno parziale, dello stesso Ferracane — avesse offerto una diversa ricostruzione di tali vicende, la Corte di appello (cfr. pagg. 74-75) ha replicato, in termini alieni da fratture razionali e coerenti con le emergenze istruttorie, che «Appare del tutto irrealistico che il [OSCURATO:PERSONA] si sia da un momento all'altro improvvisato estortore per finanziare il fratello senza avere avviato prima una specifica esperienza in materia; né appare plausibile che egli possa avere agito per conto del fratello, già reggente del clan Emmanuello e per questo all'epoca detenuto, senza che le sue condotte estorsive fossero ancorate ad un contesto associativo che le legittimasse». Né, ha aggiunto il collegio siciliano, «Gammino e Ferracane avrebbero avuto motivo di indicarlo come un soggetto che già da tempo apparteneva ad un gruppo di ragazzi che svolgevano attività esecutive di tipo estorsivo per conto dell'associazione, che d'altronde di tali forze gregarie soleva avvalersi», onde «Appare chiaro quindi, componendo nella maniera più plausibile le fonti di prova, che [OSCURATO:PERSONA] aveva certamente iniziato a svolgere attività estorsive mettendosi a disposizione del clan di cui il fratello era reggente e poi in quel contesto aveva assunto il compito di occuparsi di quelle dalle quali avrebbe tratto le risorse per dare sostegno economico al congiunto detenuto». 13. Il motivo di ricorso con cui [OSCURATO:PERSONA] lamenta che sia stata affermata la sua penale responsabilità tn ordine al delitto associativo in difetto delle condizioni di legge è infondato e, pertanto, passibile di rigetto. Tribunale e Corte di appello hanno tratteggiato a dovere i comportamenti dell'imputato, cugino di [OSCURATO:PERSONA], il quale si occupava del recupero e del trasporto della plastica dismessa dai serricultori, contegno, in astratto lecito, che si palesa, nondimeno, rilevante in chiave associativa in ragione del fatto, emerso da intercettazioni e dichiarazioni testimoniali, che [OSCURATO:PERSONA] curava, al contempo, il controllo del territorio, informando tempestivamente il congiunto dell'eventuale presenza di concorrenti nei confronti dei quali avviare opportune azioni dissuasive. La Corte di appello ha, peraltro, indicato taluni specifici episodi — quali, tra gli altri, quelli relativi: al furto patito da [OSCURATO:PERSONA]; all'intimidazione operata, alla presenza di [OSCURATO:PERSONA], da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti di un soggetto rimasto non identificato; alle iniziative che [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ritenevano dovessero essere promosse nei confronti di un concorrente di origine vittoriese — che, unitamente alla riscontrata disponibilità di una pistola, concorrono ad attestare che l'imputato, lungi dal limitarsi a svolgere la propria attività lavorativa, ha garantito utile supporto alla causa del gruppo, la cui dimensione schiettamente criminale ha conosciuto, apprezzato e condiviso, sicché ineccepibile si rivela, in definitiva, la sua riconduzione nel novero dei partecipi dell'associazione mafiosa. 14. Ad analoghe conclusioni deve pervenirsi con riferimento al ricorso di [OSCURATO:PERSONA] (cl. '89), cui è ascritta la detenzione di una pistola. 14.1. Il ragionamento concordemente sviluppato, al riguardo, dai giudici di merito poggia sull'interpretazione di una conversazione che, il 29 aprile 2015, è intercorsa tra [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] (cl. '90) ed altro soggetto, di nome Rosario, che, salito a bordo della vettura sulla quale i primi due viaggiavano all'altezza di [OSCURATO:PERSONA] n. 258, rese affermazioni espressive della disponibilità di un'arma. Ciò posto, l'individuazione di tale soggetto nell'odierno ricorrente è affidata a )2, considerazioni — attinenti alla relazione di parentela con [OSCURATO:PERSONA], che la persona della cui identificazione si discute chiama «zio» e della quale [OSCURATO:PERSONA] (cl. '89) è effettivamente nipote, alla frequenza dei contatti con il cugino omonimo, nonché al fatto che la sua abitazione insiste al civico davanti al quale il veicolo si fermò in occasione dell'incontro con «Rosario» — senz'altro resistenti alle censure difensKie. A fronte, invero, delle stringenti conclusioni raggiunte dalla corte nissena (che scrive: «Egli è l'unico Rosario che abita all'indirizzo dinanzi al quale l'autovettura di [OSCURATO:PERSONA] si fermò la sera del [OSCURATO:DATA_NASCITA]; la conversazione che ne seguì vede protagonista un "Rosario" che chiama zio il Vincenzo e, anche se lungo la via Ermocrate o nelle zone più prossime ad essa, possono essere residenti altri numerosi "Rosario," quello che per certo intrattiene rapporti con [OSCURATO:PERSONA] e può chiamarlo zio è appunto [OSCURATO:PERSONA] cl. 1989»), il ricorrente propone obiezioni irrilevanti, laddove vedenti sull'assenza di precise informazioni in ordine alla collocazione dell'arma, mai rinvenuta, e sulla sua estraneità al sodalizio mafioso, ovvero generiche, nella parte in cui ribadiscono che, nel contesto dell'indagine, è emerso il coinvolgimento di altri soggetti di nome «Rosario» (ma che, è facile replicare, non abitano in [OSCURATO:PERSONA] n. 258 e non sono nipoti di [OSCURATO:PERSONA]) e lamentano che il ragionamento sotteso alla decisione impugnata sia «errato (perché fondato su di una lettura non corrispondente al reale tenore della conversazione) e carente (perché alcuni degli elementi emersi non sono stati tenuti in considerazione)». 14.2. Il secondo ed ultimo motivo di ricorso di [OSCURATO:PERSONA] (cl. '89) vede sulla congruità della motivazione adottata dai giudici di merito per escludere l'applicazione delle circostanze attenuanti generiche, che l'imputato, si sostiene, avrebbe meritato in ragione della giovane età e della condizione di pregressa incensuratezza. Così facendo, il ricorrente invoca, a dispetto di quanto affermato, una diversa e più favorevole interpretazione di circostanze di fatto delle quali i giudici del merito hanno fornito una lettura aliena dall'ipotizzato travisamento della prova. Premesso che è pacifico, in giurisprudenza, che «In tema di attenuanti generiche, il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché sia non contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'ad. 133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell'esclusione» (Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269), va attestato che la Corte di appello ha indicato, alle pagg. 68-69 della motivazione della sentenza impugnata, le modalità della condotta che; per la loro assoluta gravità, precludono l'applicazione delle circostanze attenuanti generiche, riferendosi, oltre che all'assenza di elementi valutabili in senso positivo, alla gravità del fatto, che si connota per la disponibilità dell'imputato a mettere a disposizione di una cosca mafiosa un'arma per esercitare forme di intimidazione e violenza di particolare allarme sociale e di cui egli mostra di conoscere la pericolosità. Un iter argomentativo, quello sviluppato dalla Corte di appello, che si mantiene all'interno della fisiologica discrezionalità e che non soffre delle incoerenze segnalate dal ricorrente il quale, va ancora una volta ribadito, sollecita un intervento che il giudice di legittimità non può compiere al cospetto di una motivazione esente da vizi logici e che tiene debitamente conto delle conquiste processuali. Al riguardo, pertinente si rivela, del resto, il richiamo al condiviso indirizzo ermeneutico secondo cui «Al fine di ritenere o escludere le circostanze attenuanti generiche il giudice può limitarsi a prendere in esame, tra gli elementi indicati dall'ad. 133 cod. pen., quello che ritiene prevalente ed atto a determinare o meno il riconoscimento del beneficio, sicché anche un solo elemento attinente alla personalità del colpevole o all'entità del reato ed alle modalità di esecuzione di esso può risultare all'uopo sufficiente» (Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549; Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269) e «In tema di diniego della concessione delle attenuanti generiche, la "ratio" della disposizione di cui all'art. 62 bis cod. pen. non impone al giudice di merito di esprimere una valutazione circa ogni singola deduzione difensiva, essendo, invece, sufficiente l'indicazione degli elementi di preponderante rilevanza ritenuti ostativi alla concessione delle attenuanti» (Sez. 2, n. 3896 del 20/01/2016, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 265826). 15. Dal rigetto dei ricorsi di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] (cl. 1990), [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] (cl. 1989) discende la condanna degli stessi al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616, comma 1, primo periodo, cod. proc. pen.. 16. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] (cl. 1990), [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] vanno condannati alla rifusione, nella misura indicata in dispositivo, delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile Comune di Gela. [OSCURATO:PERSONA] (cl. 1990), [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], infine, devono essere condannati alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalle parti civili [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA]. (le quali, è opportuno precisare in replica al rilievo formulato in sede di discussione, hanno conferito rituale procura speciale all'avv. [OSCURATO:PERSONA]), liquidate, nella misura indicata in dispositivo, in ragione del numero degli assistiti parti ed avuto riguardo al disposto dell'art. 12, comma 2, d.m. 10 marzo 2014, n. 55, in complessivi euro 7.600 (euro 4.000 per la prima parte, aumentata del 30% per ciascuna delle tre ulteriori), oltre accessori di legge. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] R
Sentenza Cassazione n. 46691/2021 — Fons Iuris — Fons Iuris