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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 45398/2023

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: D'[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/10/2022 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che li densore di [OSCURATO:PERSONA]Agostino ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Milano che ha confermato la pronuncia del Tribunale di Monza che ha affermato la penale responsabilità deiVimputato in ordine al delitto di lesioni aggravate.

Considerato ci- e corno rnoivo di ricorso, con cui si lamenta la mancata riqualificazione del delitto contestalo nella i-attispecie di cui all'art. 581 cod. pen., è manifestamente infondato in quanto, non solo é stata riscontrata la sussistenza delle lesioni, ma il giudice di merito ha esplicitato le ragioni del suo convincimento con motivazione esente dai descritti vizi logici e, invece, sorretta da corretti argomenti giuridici a sostegno della penale responsabilità dell'imputato, così facendo buon governo del principio di diritto secondo cui, ai fini della configurabilità del delitto di lesioni personali, la nozione di malattia comprende tutte le alterazioni da cui deriva una limitazione funzionale, o un significativo processo patologico, o l'aggravamento di esso o vero unJ compromissione delle funzioni dell'organismo, anche non definitiva, ma comungue cinii1cuLea (Sec.

5. 133492 del 14/05/2019, Gattuso, Rv. 276930).

Rilevato che il s,iconcio motivo oi ricorso, con cui si censura la valutazione di attendibilità della persona offesa, è manifestamente infondato, in quanto la corte territoriale - facendo buon governo del principio di diritto secondo cui le regole dettate dall'art. 192, comma 3, cod. proc. peli. non si applicario alle dichiarazioni della persona offesa, le quali possono essere legittimamente poste da sole a fondamento dell'affermazione di penale responsabilità dell'imputato, previa verifica, corredata da idonea motivazione, della credibilità soggettiva del dichiarante e ciell'anendilDilità intrinseca del suo racconto, che peraltro deve essere più penetrante e rigorosp rispetto a quello cui vengono sottoposte le dichiarazioni di qualsiasi testimone (SU, 41461 cle• 9/07/2012, Beli'Arte, Rv. 253214) - ha dato atto della attendibilità della persona offesa con niolivazione esente da vizi logici e giuridici.

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrerte ai pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibil2 l i corso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di ei_Jp tre 'Hia in faiJore della Cassa delle ammende.

Così decisp i' 17 H H.9 902; Il consigliere cstensore [OSCURATO:PERSONA].iillo SITATAEd ardo

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: D'[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/10/2022 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che li densore di [OSCURATO:PERSONA]Agostino ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Milano che ha confermato la pronuncia del Tribunale di Monza che ha affermato la penale responsabilità deiVimputato in ordine al delitto di lesioni aggravate. Considerato ci- e corno rnoivo di ricorso, con cui si lamenta la mancata riqualificazione del delitto contestalo nella i-attispecie di cui all'art. 581 cod. pen., è manifestamente infondato in quanto, non solo é stata riscontrata la sussistenza delle lesioni, ma il giudice di merito ha esplicitato le ragioni del suo convincimento con motivazione esente dai descritti vizi logici e, invece, sorretta da corretti argomenti giuridici a sostegno della penale responsabilità dell'imputato, così facendo buon governo del principio di diritto secondo cui, ai fini della configurabilità del delitto di lesioni personali, la nozione di malattia comprende tutte le alterazioni da cui deriva una limitazione funzionale, o un significativo processo patologico, o l'aggravamento di esso o vero unJ compromissione delle funzioni dell'organismo, anche non definitiva, ma comungue cinii1cuLea (Sec. 5. 133492 del 14/05/2019, Gattuso, Rv. 276930). Rilevato che il s,iconcio motivo oi ricorso, con cui si censura la valutazione di attendibilità della persona offesa, è manifestamente infondato, in quanto la corte territoriale - facendo buon governo del principio di diritto secondo cui le regole dettate dall'art. 192, comma 3, cod. proc. peli. non si applicario alle dichiarazioni della persona offesa, le quali possono essere legittimamente poste da sole a fondamento dell'affermazione di penale responsabilità dell'imputato, previa verifica, corredata da idonea motivazione, della credibilità soggettiva del dichiarante e ciell'anendilDilità intrinseca del suo racconto, che peraltro deve essere più penetrante e rigorosp rispetto a quello cui vengono sottoposte le dichiarazioni di qualsiasi testimone (SU, 41461 cle• 9/07/2012, Beli'Arte, Rv. 253214) - ha dato atto della attendibilità della persona offesa con niolivazione esente da vizi logici e giuridici. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrerte ai pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibil2 l i corso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di ei_Jp tre 'Hia in faiJore della Cassa delle ammende. Così decisp i' 17 H H.9 902; Il consigliere cstensore [OSCURATO:PERSONA].iillo SITATAEd ardo
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