CassazionedecretoSezione 1
Cassazione n. 16325/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA nel procedimento per la correzione d'errore materiale relativo alla sentenza del 01/06/2023 della Corte di Cassazione, che ha pronunciato sul ricorso n. 3787/2023, proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che nell'epigrafe, nella motivazione e nel dispositivo della sentenza indicata in epigrafe, che ha definito il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso il decreto emesso dalla Corte di appello di Torino il 13 ottobre 2022 in materia di prevenzione personale e patrimoniale, sono contenuti erronei riferimenti ai terzi intestatari del bene immobile confiscato, che non avevano proposto impugnazione; Considerato che in tal caso può seguirsi la procedura di correzione degli errori materiali per emendare il provvedimento, procedura assoggettata a rito de plano ex art. 625- bis, comma 3, cod. proc. pen.; P.Q.M. Dispone la correzione dell'errore materiale contenuto nell'epigrafe, nella motivazione e nel dispositivo della sentenza-documento n. 47362/23 di questa Sezione del 1/6/2023, pubblicata il 24/11/2023, sul ricorso di [OSCURATO:PERSONA], nel senso che nell'epigrafe sono eliminate le generalità di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], nella motivazione i riferimenti a tali soggetti e il dispositivo deve intendersi sostituito dal seguente "Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende". Manda alla cancelleria per le annotazioni sull'originale della sentenza. Così deciso