CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 25135/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 10726/2022R.G. proposto da: I [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro-tempore, con sede in Manciano (GR), rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] in virtù di procura speciale allegata al ricorso, –ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro- tempore,domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato dalla quale è rappresentata e difesa ex lege; –controricorrente – avverso la sentenza dellaCommissione Tributaria Regionale della Toscana n. 1406/2021, depositata il 25 novembre2021; [OSCURATO:PERSONA] – REGISTRO 2014 R.G. N.10726/2022 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] udita la relazione della causa svolta nell’adunanza in camera di consiglio del 9 maggio 2025 dal consigliere relatore dott. [OSCURATO:PERSONA]; -Rilevato che: 1. Con atto di compravendita in data 27 ottobre 2014, n. 41909 rep., registrato il 25 novembre 2014 al n. 5711, serie 1T, la società agricola a r.l. I [OSCURATO:SOCIETA] acquistava alcuni immobili siti nel Comune di Capalbio (GR), Strada delle Sgrilla, richiedendo le agevolazioni fiscale per la piccola proprietà contadina previste dall’art. 2, comma 4-bis, d.l. 30 dicembre 2009, n. 194, conv. dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25. Prima del decorso di cinque anni dall’acquisto tali fondi venivanoparzialmente concessi in affitto alla società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., con scritture private registrate il 30 ottobre 2014, serie 3T, al n. 987 ed il 6 novembre 2014, serie 3T al n. 1039. A seguito di tali atti l’Agenzia delle Entrate – Direzione provinciale di [OSCURATO:PERSONA] notificava alla contribuente, in data 27 settembre 2017, l’avviso di liquidazione n. 2014-1T005711000, con ilquale revocava, ex art. 2, comma 4-bis, d.l. n. 194/2009, le agevolazioni provvisoriamente concesse, e liquidava sul valore di € 474.235,00 –pari al valore degli immobili concessi in affitto – le imposte di registro ed ipotecaria nella misura orinaria, oltre accessori. 2. La società agricola I [OSCURATO:SOCIETA] a r.l. impugnava l’avviso di liquidazione in questione dinanzi alla [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] la quale, con sentenza n. 214/2018 , depositata il 20 settembre 2018, accoglieva il ricorso, compensando le spese di lite. R.G. N.10726/2022 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 3. Interposto gravame dall’Agenzia delle Entrate , la [OSCURATO:PERSONA] della Toscana, con sentenza n. 1406/2021, pronunciata il 24 novembre 2021e depositata in segreteria il 25 novembre 2021 , accoglieva l’appello, confermando la legittimità dell’avviso di liquidazione impugnato, e condannando l’appellante alla rifusione delle spese di entrambi i gradi di giudizio. 4. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione la I [OSCURATO:SOCIETA]. soc. agricola, sulla base di un unico motivo (ricorso notificato il 20 aprile 2022). Resiste con controricorso l’Agenzia delle Entrate. 5. Con decreto del 14 febbraio 2025 è stata quindi fissata l a discussione del ricorso dinanzi a questa sezione per l’adunanza incamera di consiglio del 9 maggio 2025 , ai sensi degli artt. 375, secondo comma, e 380-bis.1 c.p.c. -Considerato che: 1. Con l’unico motivo di ricorso parte contribuente eccepisce violazione e falsa applicazione dell’art. 2, comma 4-bis, d.l. n. 194/2009, conv. dalla l. n. 25/2010, nonché degli artt. 2, comma 4-bis, del d.lgs. 29 marzo 2004, n. 99, e 9 e 11, commi 2 e 3, del d.lgs. 18 maggio 2011, n. 158, in relazione all’art. 360, comma 1, num. 3), c.p.c. Deduce, in particolare, che non era contestato che essa ricorrente avesse tutti i requisiti necessari per fruire delle agevolazioni per le società agricole, così come la società affittuaria [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., trattandosi di società avente ad oggetto l’esercizio esclusivo dell’attività agricola, e peraltro riconducibile alla medesima compagine sociale della concedente I [OSCURATO:SOCIETA]. ed avente il medesimo legale rappresentante. R.G. N.10726/2022 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA], ad avviso della ricorrente, i limiti previsti dall’art.11 del d.lgs. n. 228/2001, che esclude dal la decadenza dai benefici fiscali l’acquirente che alieni o conceda il fondo in godimento a favore del coniuge, di parenti entro il terzo grado o di affini entro il secondo grado, che esercitano anch’essi attività agricola, andrebbero interpretati alla luce delle modifiche normative che hanno equiparato all’imprenditore agricolo le società agricole di capitali, dovendosi quindi ritenere che, in conseguenza della suddetta equiparazione, per la salvaguardia dell’agevolazione fiscale in esame ciò che assume rilievo è che, nella fattispecie, la società acquirente dei terreni abbia concesso gli stessi in affitto allo stesso soggetto (amministratore della società affittuaria) che nella compagine sociale integra la figura del coltivatore diretto. 2. Il motivo è infondato. Ed invero, le disposizioni in materia di agevolazioni fiscali sono norma eccezionali, e quindi di stretta interpretazione (cfr. Cass.21 aprile 2025, n. 10392; Cass. 28 ottobre 2020, n. 23692; 26 ottobre 2016, n. 21610). Nel caso di specie, la società ricorrente, al momento dell’acquisto degli immobili in Capalbio, avvenuto con atto di compravendita stipulato il 27 ottobre 2014, n. 41909 rep., registrato il 25 novembre 2014, al n. 5711, serie 1T, ha richiesto l’applicazione delle agevolazioni fiscali per la piccola proprietà contadina, previste dall’art. 2, comma 4-bis, del d.l. n. 194/2009, conv. dalla l. n. 25/2010. Tale regimeprevede la decadenza dalle agevolazioni se, prima che siano trascorsi cinque anni dalla stipula degli atti, gli R.G. N.10726/2022 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] acquirenti alienino volontariamente i terreni ovvero cessino di coltivarli o di condurli direttamente. Sono fatte salve, tuttavia, le disposizioni di cui all'articolo 11, commi 2 e 3, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, nonché all'articolo 2 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, e successive modificazioni. Orbene, nel caso di specie, i fondi acquistati dalla società I [OSCURATO:SOCIETA] soc. agr. a r.l.sono stati concessi in affitto – prima del decorso del termine quinquennale - ad una società che, pur riconducibile alla medesima compagine sociale, è comunque in soggetto differente. Non vi è quindi più il requisito della coltivazione diretta del fondo. L’art. 11, comma 3, del d.lgs. n. 228/2001, dal canto suo, prevede che il beneficio non possa perdersi soltanto in casi specifici (affitto a coniuge, parenti entro il terzo grado o affini entro il secondo grado che esercitino anch’essi tale attività agricola); tali circostanze non ricorrono pacificamente nel caso di specie, in cui la cessione in affitto dei terreni è avvenuto in favore di altro soggetto societario. Correttamente, quindi, la C.T.R.ha escluso la sussistenza delle condizioni di esenzione dalla decadenza dei benefici fiscali in oggetto. 3. Il ricorso deve pertanto essere rigettato. Le spese di giudizio seguono la soccombenza nei confronti dell’Agenzia delle Entrate, secondo la liquidazione di cui al dispositivo. Ricorrono i presupposti processuali per dichiarare parte ricorrente tenuta al pagamento di un importo pari al contributo R.G. N.10726/2022 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] unificato previsto per la presente impugnazione, se dovuto, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115. P.Q.M [OSCURATO:PERSONA] il ricorso. Condanna laricorrente alla rifusione, in favore dell’Agenzia delle Entrate, delle spese del presente giudizio, che si liquidano in € 5.600,00 per compensi, oltre spese prenotate a debito. Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per dichiarare parte ricorrente tenuta al pagamento di un importo pari al contributo unificato previst