CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 08394/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] nel procedimento a carico di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/06/2024 emessa dalla Corte di Cassazione visti gli atti, la sentenza impugnata e i ricorsi; udita la relazione del consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona della [OSCURATO:PERSONA] generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] 1. La ricorrente parte civile ha chiesto la correzione dell'errore materiale in cui sarebbe incorsa questa Corte, avendo omesso di provvedere sulla richiesta di condanna alla rifusione delle spese di giudizio sostenute nel giudizio conclusosi con ordinanza di inammissibilità (Sez.7, n. 39333 del 07/06/2024). •"( 2. La ricorrente deduce di aver partecipato al giudizio celebrato sul ricorso dell'imputato, depositando memoria difensiva e nota spese. 3. Le doglianze sollevate dalla ricorrente sono manifestamente infondate, posto che l'omessa condanna dell'imputato alla rifusione delle spese in favore della parte civile non è frutto di una mera omissione, dovendosi piuttosto ritenere che si sia fatta applicazione del consolidato principio secondo cui il ricorrente non deve essere condannato alla rifusione delle spese processuali sostenute dalla parte civile che ha prodotto una memoria contenente l'indicazione di elementi ultronei rispetto alla valutazione preliminare di inammissibilità operata dal collegio secondo i presupposti e le peculiari finalità del meccanismo di cui all'art. 610, comma 1, cod. proc. pen. (Sez.7, n. 44280 del 13/9/2016, Rv. 268139). 4. Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile con conseguente condanna al pagamento delle spese processuali. PQM Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese p