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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 05392/2026

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A di Catanzaro lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che chiedeva dichiararsi il ricorso inammissibile. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il Tribunale di sorveglianza di Catanzaro con ordinanza del 27 marzo 2025 ha rigettato l’istanza proposta nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] e volta ad ottenere la liberazione condizionale.

Ha premesso che [OSCURATO:PERSONA] è detenuto in espiazione di una pena perpetua e che analoga istanza era stata rigettata con provvedimento del 12 maggio 2022.

Le ragioni di quel rigetto riposavano sul mancato adempimento delle obbligazioni civili, nonché sulla assenza di un sicuro ravvedimento; il Tribunale ha ribadito la insussistenza attuale di tali condizioni con ulteriore rigetto dell’istanza.

Sotto il primo profilo, pur trovandosi l’istante in condizioni di impossidenza, il Tribunale ha ritenuto che non abbia fatto tutto il possibile, anche sul piano morale, per riparare i danni cagionati; non ha posto in essere condotte riparative né mostrato alcun concreto interesse umano nei confronti della famiglia della vittima, con ciò non potendosi dire raggiunto il sicuro ravvedimento.

2. Avverso detta decisione ha proposto ricorso il condannato esponendo quale unico motivo di doglianza la violazione dell’art. 176 cod. pen . e il vizio di motivazione .

Secondo il ricorrente il Tribunale, pur affermando che [OSCURATO:PERSONA] ha avviato un processo di revisione critica, non ritieneil dato sufficiente ma non spiega quali s ia no i parametri di valutazione.

Ammette che lo stato di indigenza non è ostativo alla concessione della liberazione, ma poi utilizza tale dato per escludere la concedibilitàdel beneficio.

Non valuta, poi,neppure l’attività di volontariato, anche sotto il profilo morale.

3. Il sostituto procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] ha concluso chiedendo dichiararsi il ricorso inammissibile. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è infondato e deve essere rigettato.

Secondo il disposto dell’art. 176 cod.pen. è ammesso alla liberazione condizionale il condannato che, oltre ad ulteriori requisiti, durante il tempo di esecuzionedella pena, abbia tenuto un comportamento tale da far riteneresicuro il suo ravvedimento; l a concessione della liberazione condizionale è subordinataall'adempimento delle obbligazioni civili derivanti dal reato, salvoche il condannato dimostri di trovarsi nell’impossibilità di adempierle.

In tema di liberazione condizionale, la nozione di ravvedimento comprende il complesso dei comportamenti tenuti ed esteriorizzati dal soggetto durante il tempo dell'esecuzione della pena, obiettivamente idonei a dimostrare, anche sulla base del progressivo percorso trattamentale di rieducazione e recupero, la convinta revisione critica delle pregresse scelte criminali ed a formulare - in termini di certezza ovvero di elevata e qualifica probabilità confinante con la certezza - un serio, affidabile e ragionevole giudizio prognostico di pragmatica conformazione della futura condotta di vita del condannato all'osservanza delle leggi in precedenza violate. (Sez. 1, n. 19818 del 23/03/2021, Vallanzasca, Rv. 281366 - 02) In tema di liberazione condizionale, il fatto che risulti dimostrata la obiettiva impossibilità di adempimento delle obbligazioni civili derivanti dal reato, secondo quanto previsto dall'ultimo comma dell'art. 176 cod. pen., non esclude che la manifestazione o meno di interesse per la vittima e di intendimenti di riparazione, se non sul piano materiale, quanto meno su quello morale, possano essere legittimamente valutati dal giudice ai fini del giudizio in ordine alla sussistenza o meno del requisito del ravvedimento … (conf. n. 1635 del 1992.

Rv. 190107) (Sez. 1, n. 12782 del 24/02/2021, Minichini, Rv. 280864 – 01 : fattispecie in cui la Corte ha ritenuto immune da censure il provvedimento di diniego di concessione del beneficio nei confronti di un condannato il quale si era limitato a dedurre una situazione di indisponibilità economica, senza fornire indicazioni utili a far ritenere la decisività della stessa ai fini dell'inosservanza dei doveri di ristoro nei confronti delle persone offese e senza far riferimento ad alcun percorso di revisione critica attivato dopo l'esecuzione della pena).

In tema di liberazione condizionale, la nozione di "ravvedimento" implica la realizzazione, da parte del condannato, di comportamenti oggettivi dai quali desumere la netta scelta di revisione critica operata rispetto al proprio passato, che parta dal riconoscimento degli errori commessi e aderisca a nuovi modelli di vita socialmente accettati (Sez. 1, n. 45042 del 11/07/2014, Minichini, Rv. 261269 – 01:In applicazione del principio, la Corte ha ritenuto immune da vizi il provvedimento impugnato che aveva escluso il "sicuro ravvedimento" del condannato istante, anche in considerazione della totale assenza di atti e comportamenti di concreta apertura e disponibilità relazionale verso i parenti delle vittime dei gravi delitti commessi, sebbene il soggetto fosse privo di possibilità economiche).

In tema di liberazione condizionale, l'adempimento delle obbligazioni civili nascenti dal reato assume rilievo ai fini della verifica, non tanto dell'avvenuta eliminazione del pregiudizio cagionato, quanto piuttosto della serietà della revisione critica del condannato rispetto alle pregresse scelte criminali (Sez. 5, n. 11331 del 10/12/2019, dep. 2020, Cesarano, Rv. 279041 – 01 : fattispecie in cui la Corte ha confermato il rigetto del beneficio per insussistenza del requisito del sicuro ravvedimento, nei confronti di un condannato per reati di stampo mafioso che, pur avendo mantenuto, nel corso dell'esecuzione della pena, regolare condotta e fruito positivamente di benefici penitenziari, non aveva mai intrapreso attività retribuita, né dimostrato fattivo interessamento in tal senso, a fronte di un reddito che non gli consentiva di adempiere alle obbligazioni civili).

Del tutto correttamente e in lineasintonica rispett o a tali richi a mati i n segname n ti il Tribunale ha ritenuto che il mancato adempimento delle obbligazioni civilida reato, pur essendo sicuramente da ricollegarsi ad una situazione di impossidenza del condannato, non possa essere per ciò stesso giustificato, profilandosi comunque la possibilità di adempiere agli obblighi risarcitori o riparatori in maniera differente rispetto alla corresponsione di somme.

Oltretutto l’adempimentodell’obbligazione, anche con condotte lato sensu riparat r ici, viene posto, in ossequio agli insegnamenti testè richiamati, in str e t ta correlazione con la dimostrazione del sicuro ravvedimento.

Come visto, infatti, la condotta di ristoro nei confronti delle vittime del reato, lungi dall’avere solo una valenza meramenterisarcitoria, soprattutto laddove vi sia, come nel caso concreto, una situazione di oggettiva impossibilità di una riparazione materialedei danni, assume una valenza anche morale, poiché l’adoperarsi per il risarcimento ovvero per la riparazione del danno da reato, inteso insenso più ampio, può e deve essere letta come una manifestazione di ravvedimento.

Laddove, dunque, a fronte di unaconclamata impossidenza, non siano agite condotte risarcitorie di natura patrimoniale, dovranno – perché si possa valutare il r e q uisito del completo ravvedimento – essere azionate c o ndotte riparatori e , anche in senso lato, nei confronti delle vittime.

Come emerge dal provvedimento impugnato,non risulta che il condannato abbia mai posto in essere condottelato sensu ri p arative del danno derivante dagli illeciti commessi , neppure sotto il profilo della manifestazione di umana solidarietà.

Circa la misura del ravvedimento e il suo contenuto, la concessione di tale ampio beneficio necessita non solo del mero avvio del processo di revisione critica , che è il presuppostoper la concessione delle misure alternative alla detenzione, bensì la completa revisione critica e dunque delcompletamento del percorso di revisione.

In tema di liberazione condizionale, la nozione di "ravvedimento" implica la realizzazione, da parte del condannato, di comportamenti oggettivi dai quali desumere la netta scelta di revisione critica operata rispetto al proprio passato, che parta dal riconoscimento degli errori commessi e aderisca a nuovi modelli di vita socialmente accettati. (Sez. 1, n. 45042 del 11/07/2014, Minichini, Rv. 261269 - 01) Né il ricorrente afferma il contrario, sottolineando semplicemente che non è stato valutato l’avvio del procedimento di revisione critica che, come visto, al fine dell’invocato beneficio non rileva: non contrasta, dunque, l’affermazione contenuta nel provvedimento impugnato in ordine al fatto che [OSCURATO:PERSONA] ha semplicemente iniziato il percorso di revisione critica che dunque è dato incontestato, ma che non rileva ai fini della istanza ex art. 176 cod. pen. 2.Per le suesposte ragioni il ricorso deve essere rigettato il ricorrente con d an na to al pagamento dell

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
A di Catanzaro lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che chiedeva dichiararsi il ricorso inammissibile. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Tribunale di sorveglianza di Catanzaro con ordinanza del 27 marzo 2025 ha rigettato l’istanza proposta nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] e volta ad ottenere la liberazione condizionale. Ha premesso che [OSCURATO:PERSONA] è detenuto in espiazione di una pena perpetua e che analoga istanza era stata rigettata con provvedimento del 12 maggio 2022. Le ragioni di quel rigetto riposavano sul mancato adempimento delle obbligazioni civili, nonché sulla assenza di un sicuro ravvedimento; il Tribunale ha ribadito la insussistenza attuale di tali condizioni con ulteriore rigetto dell’istanza. Sotto il primo profilo, pur trovandosi l’istante in condizioni di impossidenza, il Tribunale ha ritenuto che non abbia fatto tutto il possibile, anche sul piano morale, per riparare i danni cagionati; non ha posto in essere condotte riparative né mostrato alcun concreto interesse umano nei confronti della famiglia della vittima, con ciò non potendosi dire raggiunto il sicuro ravvedimento. 2. Avverso detta decisione ha proposto ricorso il condannato esponendo quale unico motivo di doglianza la violazione dell’art. 176 cod. pen . e il vizio di motivazione . Secondo il ricorrente il Tribunale, pur affermando che [OSCURATO:PERSONA] ha avviato un processo di revisione critica, non ritieneil dato sufficiente ma non spiega quali s ia no i parametri di valutazione. Ammette che lo stato di indigenza non è ostativo alla concessione della liberazione, ma poi utilizza tale dato per escludere la concedibilitàdel beneficio. Non valuta, poi,neppure l’attività di volontariato, anche sotto il profilo morale. 3. Il sostituto procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] ha concluso chiedendo dichiararsi il ricorso inammissibile. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è infondato e deve essere rigettato. Secondo il disposto dell’art. 176 cod.pen. è ammesso alla liberazione condizionale il condannato che, oltre ad ulteriori requisiti, durante il tempo di esecuzionedella pena, abbia tenuto un comportamento tale da far riteneresicuro il suo ravvedimento; l a concessione della liberazione condizionale è subordinataall'adempimento delle obbligazioni civili derivanti dal reato, salvoche il condannato dimostri di trovarsi nell’impossibilità di adempierle. In tema di liberazione condizionale, la nozione di ravvedimento comprende il complesso dei comportamenti tenuti ed esteriorizzati dal soggetto durante il tempo dell'esecuzione della pena, obiettivamente idonei a dimostrare, anche sulla base del progressivo percorso trattamentale di rieducazione e recupero, la convinta revisione critica delle pregresse scelte criminali ed a formulare - in termini di certezza ovvero di elevata e qualifica probabilità confinante con la certezza - un serio, affidabile e ragionevole giudizio prognostico di pragmatica conformazione della futura condotta di vita del condannato all'osservanza delle leggi in precedenza violate. (Sez. 1, n. 19818 del 23/03/2021, Vallanzasca, Rv. 281366 - 02) In tema di liberazione condizionale, il fatto che risulti dimostrata la obiettiva impossibilità di adempimento delle obbligazioni civili derivanti dal reato, secondo quanto previsto dall'ultimo comma dell'art. 176 cod. pen., non esclude che la manifestazione o meno di interesse per la vittima e di intendimenti di riparazione, se non sul piano materiale, quanto meno su quello morale, possano essere legittimamente valutati dal giudice ai fini del giudizio in ordine alla sussistenza o meno del requisito del ravvedimento … (conf. n. 1635 del 1992. Rv. 190107) (Sez. 1, n. 12782 del 24/02/2021, Minichini, Rv. 280864 – 01 : fattispecie in cui la Corte ha ritenuto immune da censure il provvedimento di diniego di concessione del beneficio nei confronti di un condannato il quale si era limitato a dedurre una situazione di indisponibilità economica, senza fornire indicazioni utili a far ritenere la decisività della stessa ai fini dell'inosservanza dei doveri di ristoro nei confronti delle persone offese e senza far riferimento ad alcun percorso di revisione critica attivato dopo l'esecuzione della pena). In tema di liberazione condizionale, la nozione di "ravvedimento" implica la realizzazione, da parte del condannato, di comportamenti oggettivi dai quali desumere la netta scelta di revisione critica operata rispetto al proprio passato, che parta dal riconoscimento degli errori commessi e aderisca a nuovi modelli di vita socialmente accettati (Sez. 1, n. 45042 del 11/07/2014, Minichini, Rv. 261269 – 01:In applicazione del principio, la Corte ha ritenuto immune da vizi il provvedimento impugnato che aveva escluso il "sicuro ravvedimento" del condannato istante, anche in considerazione della totale assenza di atti e comportamenti di concreta apertura e disponibilità relazionale verso i parenti delle vittime dei gravi delitti commessi, sebbene il soggetto fosse privo di possibilità economiche). In tema di liberazione condizionale, l'adempimento delle obbligazioni civili nascenti dal reato assume rilievo ai fini della verifica, non tanto dell'avvenuta eliminazione del pregiudizio cagionato, quanto piuttosto della serietà della revisione critica del condannato rispetto alle pregresse scelte criminali (Sez. 5, n. 11331 del 10/12/2019, dep. 2020, Cesarano, Rv. 279041 – 01 : fattispecie in cui la Corte ha confermato il rigetto del beneficio per insussistenza del requisito del sicuro ravvedimento, nei confronti di un condannato per reati di stampo mafioso che, pur avendo mantenuto, nel corso dell'esecuzione della pena, regolare condotta e fruito positivamente di benefici penitenziari, non aveva mai intrapreso attività retribuita, né dimostrato fattivo interessamento in tal senso, a fronte di un reddito che non gli consentiva di adempiere alle obbligazioni civili). Del tutto correttamente e in lineasintonica rispett o a tali richi a mati i n segname n ti il Tribunale ha ritenuto che il mancato adempimento delle obbligazioni civilida reato, pur essendo sicuramente da ricollegarsi ad una situazione di impossidenza del condannato, non possa essere per ciò stesso giustificato, profilandosi comunque la possibilità di adempiere agli obblighi risarcitori o riparatori in maniera differente rispetto alla corresponsione di somme. Oltretutto l’adempimentodell’obbligazione, anche con condotte lato sensu riparat r ici, viene posto, in ossequio agli insegnamenti testè richiamati, in str e t ta correlazione con la dimostrazione del sicuro ravvedimento. Come visto, infatti, la condotta di ristoro nei confronti delle vittime del reato, lungi dall’avere solo una valenza meramenterisarcitoria, soprattutto laddove vi sia, come nel caso concreto, una situazione di oggettiva impossibilità di una riparazione materialedei danni, assume una valenza anche morale, poiché l’adoperarsi per il risarcimento ovvero per la riparazione del danno da reato, inteso insenso più ampio, può e deve essere letta come una manifestazione di ravvedimento. Laddove, dunque, a fronte di unaconclamata impossidenza, non siano agite condotte risarcitorie di natura patrimoniale, dovranno – perché si possa valutare il r e q uisito del completo ravvedimento – essere azionate c o ndotte riparatori e , anche in senso lato, nei confronti delle vittime. Come emerge dal provvedimento impugnato,non risulta che il condannato abbia mai posto in essere condottelato sensu ri p arative del danno derivante dagli illeciti commessi , neppure sotto il profilo della manifestazione di umana solidarietà. Circa la misura del ravvedimento e il suo contenuto, la concessione di tale ampio beneficio necessita non solo del mero avvio del processo di revisione critica , che è il presuppostoper la concessione delle misure alternative alla detenzione, bensì la completa revisione critica e dunque delcompletamento del percorso di revisione. In tema di liberazione condizionale, la nozione di "ravvedimento" implica la realizzazione, da parte del condannato, di comportamenti oggettivi dai quali desumere la netta scelta di revisione critica operata rispetto al proprio passato, che parta dal riconoscimento degli errori commessi e aderisca a nuovi modelli di vita socialmente accettati. (Sez. 1, n. 45042 del 11/07/2014, Minichini, Rv. 261269 - 01) Né il ricorrente afferma il contrario, sottolineando semplicemente che non è stato valutato l’avvio del procedimento di revisione critica che, come visto, al fine dell’invocato beneficio non rileva: non contrasta, dunque, l’affermazione contenuta nel provvedimento impugnato in ordine al fatto che [OSCURATO:PERSONA] ha semplicemente iniziato il percorso di revisione critica che dunque è dato incontestato, ma che non rileva ai fini della istanza ex art. 176 cod. pen. 2.Per le suesposte ragioni il ricorso deve essere rigettato il ricorrente con d an na to al pagamento dell
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