CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 40050/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG, il quale ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 13 ottobre 2022, il Tribunale di sorveglianza di Roma ha rigettato il reclamo presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso il D.M. 21 ottobre 2021, con cui è stata prorogata, per il periodo di due anni, la sua sottoposizione al regime detentivo differenziato previsto dall'art. 41-bis legge 26 luglio 1975, n. 354, per la prima volta disposta con D.M. 18 agosto 1995. In premessa, il Tribunale di sorveglianza ha evidenziato che [OSCURATO:PERSONA] è stato condannato a vari ergastoli in quanto autore dei delitti di associazione mafiosa, omicidio (in pregiudizio, tra gli altri, di [OSCURATO:PERSONA] e don [OSCURATO:PERSONA]), strage e di altri reati aggravati ai sensi dell'art. 416-bis.1 cod. pen., alcuni dei quali commessi in costanza di detenzione in regime differenziato, ed ha aggiunto che dopo l'arresto dei fratelli Graviano, di cui era diretto e principale collaboratore, [OSCURATO:PERSONA] è divenuto, su indicazione di [OSCURATO:PERSONA], reggente del mandamento mafioso di Brancaccio, nell'ambito del quale egli era già stato capo del gruppo di fuoco ed aveva ricoperto un ruolo di alto livello. L'ordinanza ha dato, poi, conto della nota della DDA di Palermo, dalla quale emerge che, ancora nel 2017, nel 2019 e nel 2021, sono state emesse, nell'ambito di procedimenti penali per estorsione, riciclaggio, intestazione fittizia di beni, ordinanze di custodia cautelare nei confronti di appartenenti alla famiglia di Brancaccio, ciò che attesta l'attuale operatività del sodalizio di appartenenza di [OSCURATO:PERSONA]. Il Tribunale di sorveglianza ha, ulteriormente, illustrato la relazione di sintesi redatta dall'istituto, che rappresenta come il detenuto abbia manifestato segni di revisione critica del vissuto criminale, esprimendo rammarico per il dolore provocato alle vittime e riconoscendo di essersi fatto ammaliare dai falsi valori della mafia, per affermare, quindi, che il desiderio di [OSCURATO:PERSONA] di riabilitarsi dal passato attraverso l'impegno in attività formative (egli ha, tra l'altro, conseguito laurea specialistica in Filosofia), lavorative e riparative e la volontà di conformare la sua vita ai valori della legalità e dell'etica sono sostenute da un'inclinazione interiore di abbandono delle pregresse gravi condotte criminali. Ciò posto, il Tribunale di sorveglianza ha ritenuto che, avuto riguardo alla posizione ricoperta da [OSCURATO:PERSONA] nell'associazione mafiosa, non si possa escludere la sua capacità di mantenere collegamenti con il sodalizio di appartenenza, «posto che l'esemplare percorso carcerario, la presa di coscienza della gravità dei delitti commessi e il conseguente senso di colpa, la critica espressa rispetto ai valori di mafia con argomentazioni ed espressioni indicative di un approccio 'professionale' al fenomeno mafioso, l'intento dichiarato di volersi riscattare dal passato uniformando la vita futura ai valori della legalità, non costituiscono elementi da cui desumere la definitiva recisione del vincolo mafioso». 2. [OSCURATO:PERSONA] propone, con l'assistenza dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], ricorso per cassazione affidato a due motivi, con i quali deduce violazione di legge. 2.1. Con il primo motivo, lamenta che il Tribunale di sorveglianza ha illegittimamente ritenuto la sufficienza, in funzione della proroga, di un giudizio di pericolosità potenziale, fondato sui titoli di condanna e sulla operatività del sodalizio nel territorio e prescindente, invece, dalla dovuta verifica in ordine ad eventuali tentativi di interazione tra [OSCURATO:PERSONA] e la compagine mafiosa e, comunque, ai comportamenti in concreto da lui serbati. Assume, in proposito, che l'interpretazione della norma avallata dall'ordinanza impugnata conduce ad assegnare ad un istituto che restringe, per via amministrativa, gli spazi di libertà dei detenuti valenza di regime permanente e, quindi, incostituzionale, in quanto totalmente disancorato dall'esame della personalità, e, in particolare, dell'effettiva pericolosità dei destinatari. Ascrive, peraltro, al Tribunale di sorveglianza di avere omesso di considerare quanto esposto con apposita memoria difensiva in merito alla totale assenza di elementi attestanti la persistenza, nel lunghissimo periodo di sottoposizione al regime detentivo speciale, dei suoi collegamenti con l'organizzazione criminale. 2.2. Con il secondo motivo, il ricorrente obietta che il Tribunale ha ritenuto, in via apodittica, che gli esiti del trattamento penitenziario non costituiscano elementi da cui desumere la definitiva recisione del vincolo mafioso senza, in specie, descrivere né indicare quali condotte, da lui legittimamente esigibili, sarebbero rivelatrici dell'effettiva recisione del vincolo mafioso, così precludendo la possibilità di comprendere l'iter logico della decisione ed incorrendo, in ultimo, nella violazione dell'obbligo motivazionale previsto dall'art. 125, comma 3, cod. proc. pen.. Sottolinea, sul punto, che l'affermazione di persistenza del pericolo di ripresa dei collegamenti con il sodalizio si fonda su un giudizio presuntivo smentito dalla maturata dissociazione, intervenuta all'esito di un lunghissimo e solido percorso trattamentale, scientificamente diretto ed osservato. 3. Il Procuratore generale ha chiesto, con requisitoria scritta, che il ricorso venga dichiarato inammissibile, sul rilievo che la decisione impugnata è sorretta da motivazione tutt'altro che generica ed assertiva, che ha valutato la persistente capacità di [OSCURATO:PERSONA] di mantenere collegamenti con l'associazione criminale valorizzando: la posizione di vertice rivestita dal soggetto in seno all'associazione; la perdurante attività del sodalizio, tuttora dedito alla commissione di gravi ed allarmanti reati; il mancato rinvenimento di segni di dissociazione del soggetto, considerata l'indissolubilità del patto associativo criminoso e salva esplicita rottura mediante scelta collaborativa, di dissociazione o di estromissione del soggetto dall'associazione, elementi che, nel caso di specie, difettano, posto che gli elementi addotti dall'interessato non dimostrano la definitiva rescissione del vincolo. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è infondato e, pertanto, passibile di rigetto. 2. Come da ultimo ricordato da Sez. 1, n. 13258 del 24/02/2023, Cospito, l'ambito del sindacato devoluto alla Corte di cassazione nei casi di applicazione o proroga del regime carcerario differenziato di cui all'art. 41-bis legge 26 luglio 1975, n. 354, è segnato dal comma 2-sexies, che circoscrive alla violazione di legge l'ambito dei vizi deducibili avverso l'ordinanza del Tribunale di sorveglianza di Roma. Il controllo affidato alla Corte di legittimità si svolge, pertanto, in un perimetro circoscritto che ricomprende, oltre all'inosservanza di disposizioni di legge sostanziale e processuale, la mancanza o la mera apparenza di motivazione, riconducendosi in tale vizio, integrante la violazione dell'art. 125 cod. proc. pen., í casi di motivazione graficamente assente o del tutto priva dei requisiti minimi di coerenza, completezza e logicità, al punto da essere meramente apparente o assolutamente inidonea a rendere comprensibile il filo logico seguito dal giudice di merito per ritenere giustificata l'applicazione o la proroga del regime detentivo differenziato (sul punto, cfr. Sez. U, n. 25080 del 28/5/2003, Pellegrino, Rv. 224611, nonché, con riferimento specifico al tema del regime carcerario, Sez. 1, n. 449 del 14/11/2003, dep. 2004, Ganci, Rv. 226628), A differenza, pertanto, della verifica demandata al Tribunale di sorveglianza, che è organo di merito, questa Corte ha ridotti margini di intervento, non potendo trovare ingresso ragioni di censura afferenti al materiale probatorio, alla correttezza della sua valutazione, al rigore logico del procedimento inferenziale che ha condotto alla decisione ovvero a profili di illogicità o contraddittorietà della motivazione, e dovendo, invece, esso esplicarsi, in ordine alla legalità della decisione impugnata, in relazione ai parametri normativi che regolano il procedimento e la materia ed alla presenza di una motivazione reale ed effettiva.Tale limite al sindacato di legittimità comporta, inoltre, l'impossibilità di stigmatizzare l'omessa enunciazione delle ragioni per le quali il Tribunale non abbia ritenuto rilevanti taluni argomenti o la documentazione difensiva, sempre che i dati posti a fondamento della decisione siano sufficienti a sostenerla e non risultino intrinsecamente apparenti o fittizi (Sez. 1, n. 37351 del 06/05/2014, Trigila, Rv. 260805). In materia, più specificamente, di proroga del regime detentivo differenziato di cui all'art. 41-bis, l'accertamento dell'attuale capacità del condannato di mantenere contatti con l'associazione criminale di tipo mafioso, da svolgere tenendo conto dei parametri indicati in termini non esaustivi dal comma 2-bis della norma citata, si sostanzia in un ponderato apprezzamento di merito involgente tutti gli elementi, non necessariamente sopravvenuti, rivelatori della permanenza delle condizioni di pericolo già in origine poste a fondamento del suddetto regime (Sez. 1, n. 2660 del 09/10/2018, dep. 2019, Vinciguerra, Rv. 274912), che non devono essere dimostrate in termini di certezza, essendo necessario e sufficiente che la capacità di mantenere i collegamenti di cui sopra e la sua attualità possano essere ragionevolmente ritenute probabili sulla scorta dei dati conoscitivi acquisiti (Sez. 1, n. 20986 del 23/06/2020, Farao, Rv. 279221). 3. In questa cornice, il Tribunale di sorveglianza ha compiuto una valutazione ineccepibile della posizione di [OSCURATO:PERSONA], che è stata esaminata alla luce delle note informative trasmesse dalle [OSCURATO:PERSONA] di Palermo e Firenze, dalla [OSCURATO:PERSONA], dalla [OSCURATO:PERSONA], dal Ministero dell'Interno e dal Comando Generale dei Carabinieri. Il giudice a quo ha evidenziato l'attuale operatività dell'associazione mafiosa di appartenenza, la potente famiglia di Brancaccio, la cui azione risulta ancor oggi — come testimoniata dalla promozione di procedimenti penali per gravi fatti illeciti, consumati in epoca recente — diffusa, aggressiva e violenta, e rispetto alla quale [OSCURATO:PERSONA] ha assunto, in passato, ruoli apicali, in quanto asceso al comando dopo l'arresto di coloro che, sino a quel tempo, ne avevano detenuto le leve. Il Tribunale di sorveglianza ha, quindi, condiviso le valutazioni espresse nel decreto ministeriale in merito all'attualità del pericolo di ripresa dei collegamenti, desunta dalla biografia criminale di [OSCURATO:PERSONA] e dalla sua posizione di vertice nell'ambito della societas sceleris, che rende concreto il rischio che egli, se inserito nel circuito penitenziario ordinario, riannodi i pregressi contatti con i sodali.Ciò, anche in virtù del fatto — da tempo emerso nell'esperienza investigativa e giudiziaria — che nelle organizzazioni di tipo mafioso il vincolo associativo permane anche in costanza di detenzione carceraria, vieppiù in relazione a chi ricopre un ruolo apicale, tanto che, in mancanza di una chiara manifestazione di resipiscenza, positiva evoluzione della personalità o, comunque, distacco dalla compagine criminale di appartenenza, il detenuto conserva inalterati i propri poteri di intervento e decisionali nelle logiche e nelle dinamiche interne dell'organizzazione ancora operativa sul territorio. 4. Ricostruito in questi termini, il percorso argomentativo che la supporta, l'ordinanza impugnata appare rispettosa tanto delle risultanze processuali quanto dei parametri, sopra richiamati, affermati dalla giurisprudenza di legittimità. Ne consegue che i vizi lamentati non sono ammessi al vaglio in questa legittimità, poiché il ricorso tende, in parte, a provocare una nuova — non consentita — valutazione di merito dei presupposti per la proroga del regime detentivo speciale e, per la parte residua, allo sfavorevole apprezzamento di un apparato motivazionale che, in quanto immune da radicali deficit razionali e fondato sulla corretta indicazione delle pertinenti circostanze di fatto, non può in alcun modo essere qualificato in termini di mancanza o di apparenza. 5. Il Tribunale di sorveglianza ha, invero, dato atto degli esiti, altamente positivi, del trattamento penitenziario praticato nel corso della detenzione, ormai quasi trentennale, di [OSCURATO:PERSONA] il quale, presa coscienza del disvalore delle gravissime condotte che gli sono valse la condanna alla pena perpetua, ha avvito un percorso di riscatto personale, che lo ha visto, tra l'altro, impegnato, con profitto, negli studi universitari, oltre che in attività lavorativa, e coinvolto in iniziative solidaristiche. Ha tuttavia ritenuto, in termini in questa sede insindacabili, che l'evoluzione della personalità dell'odierno ricorrente si è tradotta in dichiarazioni, scelte e comportamenti che, pur suscettibili di favorevole apprezzamento, non tranquillizzano circa la definitiva ed irreversibile interruzione dei suoi legami con la societas sceleris. A quest'ultimo proposito, deve, in particolare, osservarsi, a riprova dell'assenza, nel provvedimento impugnato, dei dedotti vizi di legittimità, che, se la prova della recisione del vincolo associativo non può essere affidata, in via esclusiva, alla franca opzione per la collaborazione con la giustizia, la peculiare posizione rivestita da [OSCURATO:PERSONA] in seno alla consorteria, di cui è stato leader, concorre con l'enorme efferatezza dei delitti da lui commessi e con la persistente operatività del gruppo nel richiedere, ai fini considerati, attestazioni ulteriori e più significative di quelle che impegnano la sola sfera dell'adesione al trattamento e delle professioni di distacco dagli ambienti delinquenziali di provenienza. 6. A dispetto di quanto eccepito da [OSCURATO:PERSONA], in specie con il secondo motivo di ricorso, il provvedimento impugnato si pone, infatti, in linea di perfetta continuità con quello relativo alla precedente proroga biennale, con il quale il Tribunale di sorveglianza aveva osservato — in termini che lo stesso ricorrente afferma espressamente di condividere — che, da un canto, se le relazioni in atti tratteggiavano «la figura di una persona che sta prendendo coscienza della gravità dei delitti e ne avverte il peso e che perciò cerca di migliorarsi e riscattarsi con attività di impegno culturale e spirituale», l'attualità del pericolo di ripresa dei rapporti con ambienti di criminalità organizzata era, dall'altro, comprovata dall'«atteggiamento di chiusura e di incapacità di confrontarsi con la parte negativa» e dalla «totale mancanza di riferimenti all'associazione mafiosa, la cui attività è stata un fattore determinante per lo sviluppo della capacità criminale». Posto, allora, che, nella richiamata decisione, era stato affermato che, nell'ottica considerata, non sono sufficienti le dichiarazioni né la regolarità della condotta, l'adesione alle opportunità trattamentali, i contatti con gli ambienti religiosi ed il volontariato a distanza e che occorrono, piuttosto, «elementi più significativi di riprovazione del vissuto criminoso ed una netta ed univoca chiusura con gli ambienti mafiosi», incensurabile si palesa, nella chiave dell'apparenza della motivazione e della violazione di legge, la più recente valutazione operata dal Tribunale di sorveglianza, che ha stimato irrilevante — e, comunque, non decisiva — la più marcata, ma pur sempre sterile ed astratta, presa di distanza di [OSCURATO:PERSONA] dai modelli e dai valori cui egli ha, in passato, aderito ed uniformato la propria azione e che hanno costituito il retroterra nel quale sono maturati i reati per i quali sono state inflitte le condanne in espiazione. 7. Dal rigetto del ricorso discende la condanna di [OSCURATO:PERSONA] al pagamento delle spese processu