CassazionedecretoSezione 3Decisione del 17 aprile 2026
Cassazione n. 30309/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
riesame di Ravenna;visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA];letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l’annullamento con rinviodell’ordinanza impugnataRITENUTO IN FATTO1.Con ordinanza in data 20 novembre 2025 il Tribunale del riesame diRavenna ha confermato il decreto di sequestro preventivo impeditivo emesso indata 11 ottobre 2025 dal G.i.p. del Tribunale di Ravenna nei confronti della FacioS.r.l., di cui [OSCURATO:PERSONA] è legale rappresentante, fino alla concorrenza di euro1.499.160,03, nell’ambito di un procedimento per frodi carosello in cui alla societàè stata ascritta la violazione dell’art. 25-quinquiesdecies d.lgs. n. 231 del 2001 inrelazione all’art. 11 d.lgs. n. 74 del 2000.2. Il ricorso per cassazione è affidato a un unico motivo per violazione dilegge, stante l’assenza di motivazione del periculum in mora.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.Il ricorso è fondato perché manca del tutto la motivazione sul periculumin mora.Sebbene il Tribunale del riesame abbia affermato che i motivi sono statiesposti oralmente e che non è stata devoluta la questione del periculum in mora,si ritiene che l’ordinanza avrebbe dovuto essere completa nell’analisi di entrambii presupposti. Si è, infatti, consolidato l’orientamento giurisprudenziale dilegittimità secondo cui il tribunale del riesame, in ragione del cosiddetto effettodevolutivo, è tenuto comunque a valutare ogni aspetto relativo ai presupposti dellamisura, indipendentemente dalla prospettazione del ricorrente, ma non adanalizzare elementi ulteriori, eventualmente fattuali, da cui possa desumersi laprescrizione del reato contestato, se non espressamente dedotti (Sez. 2, n. 6525del 25/11/2025, dep. 2026, Andidero, Rv. 289446 – 01; Sez. 3, n. 37608 del09/06/2021, Costagliola, Rv. 282023 - 01; Sez. 3, n. 35083 del 14/04/2016,Talano, Rv. 267508 – 01).S’impone, pertanto, l’annullamento con rinvio dell’ordinanza impugnata. P.Q.MAnnulla l’ordinanza impugnata limitatamente alle esigenze cautelari e rinvia pernuovo giudizio sul punto al Tribunale di Ravenna competente ai sensi dell’art. 324,comma 5, c.p.p.Così deciso, il 17 aprile 2026Il Consigliere estensore Il PresidenteUbalda [OSCURATO:PERSONA]