CassazionedecretoSezione 4
Cassazione n. 00432/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di NAPOLIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del PG • [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso l'ordinanza della Corte di appello di Napoli che ha rigettato l'istanza di rescissione della sentenza n. 588/2019, emessa dal Tribunale di Noia, in data 22 febbraio 2019, divenuta irrevocabile il giorno 29 giugno 2019, che lo aveva condannato alla pena di mesi sei di arresto ed euro 1500,00 di multa per il reato di cui all'art. 186, comma 2, lett. c) cod. strada. 2. L'istanza di rescissione si fondava sul presupposto della nullità della sentenza di condanna derivante dalla omessa notifica del decreto di citazione a giudizio. Sosteneva, infatti, la difesa che il Ferruzzi, fermato dalla polizia stradale che accertò la guida sotto l'effetto di sostanze alcoliche, aveva dichiarato il suo domicilio in [OSCURATO:PERSONA], via [OSCURATO:PERSONA], n. 43, ma dopo qualche mese si era trasferito in [OSCURATO:PERSONA] alla via Sardone n. 2, dove però non aveva ricevuto alcuna notifica. 3. La Corte di appello ha rigettato l'istanza evidenziando come non fosse ravvisabile alcuna nullità in quanto la notifica dell'avviso di conclusioni delle indagini preliminari e del decreto di citazione a giudizio era stata regolarmente effettuata presso il domicilio eletto da [OSCURATO:PERSONA] al momento della contestazione del reato da parte della Polizia di Stato e, attesa la sua irreperibilità, il plico era stato correttamente consegnato al difensore ai sensi dell'art. 161, comma 4, cod. proc. pen., sicchè nessuna compromissione del diritto di difesa era ravvisabile in quanto l'interessato era stato regolarmente informato - al momento della dichiarazione di domicilio - dell'obbligo di comunicare all'autorità giudiziaria procedente ogni eventuale cambio di domicilio, adempimento al quale non aveva provveduto. 4. Nel ricorso si deduce violazione di legge in quanto la Corte territoriale avrebbe dovuto rilevare che la omessa notifica avvenne per caso fortuito o forza maggiore poichè al momento della notifica il ricorrente si era trasferito, sicchè la Procura della Repubblica avrebbe dovuto esperire ricerche per la notifica dell'avviso di conclusioni delle indagini stante l'omessa consegna dell'atto per irreperibilità nel domicilio dichiarato ed eletto. Si osserva, inoltre, che la notifica effettuata presso il difensore ha efficacia solo dopo la regolare notifica dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari, motivo per cui, non essendo stato possibile notificare l'avviso presso il domicilio eletto, la notifica avrebbe dovuto essere effettuata presso il luogo di lavoro. 5. Con requisitoria scritta il Procuratore Generale presso questa Corte ha chiesto che venga dichiarata l'inammissibilità del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Come correttamente osservato dal Procuratore Generale, in tema di rescissione del giudicato, questa Corte ha già avuto modo di affermare che deve escludersi l'incolpevole mancata conoscenza del processo, con conseguente rigetto del ricorso di cui all'art. 629-bis cod. proc. pen., nel caso in cui risulti che l'imputato, pur in presenza degli avvertimenti di rito, abbia, nella fase delle indagini preliminari, dichiarato domicilio presso la propria abitazione e successivamente abbia omesso di comunicarne la variazione a norma dell'art. 162, comma 1, cod. proc. pen., derivando da ciò una presunzione di conoscenza del processo che legittima il giudice a procedere in sua assenza, a seguito della rituale notifica della "vocatio in iudicium" presso l'originario - ed unico - domicilio indicato, dovendosi ritenere che gravino sull'imputato le conseguenze della propria consapevole e volontaria inerzia comunicativa (Sez. 2, n. 29660 del 27/03/2019, Pinton, Rv. 276972 - 01). Nel caso di specie, come rilevato dalla Corte di appello, è pacifico che l'imputato fosse a conoscenza del procedimento in quanto, con il menzionato verbale redatto da personale della [OSCURATO:PERSONA], egli era stato identificato ed invitato ad eleggere domicilio per le notificazioni proprio in relazione al reato di guida in stato di ebbrezza per il quale si è, successivamente, proceduto nei suoi confronti. E', inoltre, altrettanto incontroverso che, al momento dell'elezione di domicilio, fossero state fatte presenti al ricorrente le conseguenze alle quali sarebbe andato incontro qualora il domicilio dichiarato od eletto non fosse stato idoneo, e le modalità con le quali avrebbe dovuto operare in caso di mutamento dello stesso. Ne deriva che la notifica è stata regolarmente effettuata presso il difensore, ai sensi dell'art. 161 cod. proc. pen. che al comma 1 prevede l'obbligo di comunicare ogni mutamento del domicilio dichiarato o eletto e che in mancanza di tale comunicazione o nel caso di rifiuto di dichiarare o eleggere domicilio, le notificazioni verranno eseguite mediante consegna al difensore, e al comma 4 prevede che se la notificazione nel domicilio determinato a norma del comma 2 diviene impossibile, le notificazioni sono eseguite mediante consegna al difensore. 2.2 La asserita mancata conoscenza, da parte dell'imputato, della data di celebrazione del processo deve, dunque, essere attribuita, in via esclusiva, ad una sua condotta, non certo incolpevole né riconducibile a caso fortuito e forza maggiore, e dunque tale da non consentire di ritenere configurate le condizioni per ottenere la rescissione del giudicato. Come del resto già osservato nella richiamata pronuncia Sez. 2, n. 29660 del 27/03/2019, Pinton, Rv. 276972 - 01, diversamente opinando, si potrebbe giungere al paradosso che la volontaria elezione o dichiarazione di un domicilio inidoneo non seguita da un'attivazione dell'interessato a comunicare eventuali mutamenti di quanto dichiarato possa diventare un agevole "escamotage" per vanificare l'esito del processo "in absentia" attraverso il ricorso (potenzialmente attuabile anche a distanza di anni) al rimedio di cui all'art. 625-ter cod. proc. pen. con tutte le immaginabili deleterie conseguenze non solo sull'economia processuale e sulla esigenza di rapido accertamento dei reati e dei loro responsabili a beneficio della collettività, ma anche sui tempi di estinzione dei reati per prescrizione, atteso che per espresso dettato normativo la sospensione del processo ex art. 420-quater cod. proc. pen. può essere disposta solo "fuori dei casi previsti dagli articoli 420-bis e 420-ter" cod. proc. pen. 3. Il ricorso deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro tremila alla cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso, il 09 novembre 2021 Il consig estensore [OSCURATO:PERSONA] ost ti