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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 09709/2025

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la seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/05/2024 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letti i ricorsi di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto, quanto al primo ricorrente, che l'unico motivo di ricorso, che contesta la mancata applicazione al caso di specie del disposto della sentenza della Corte costituzionale n. 86 del 2024 quanto agli effetti sulla pena per il fatto di lieve entità, è manifestamente infondato, avuto riguardo alle modalità esecutive del fatto ed alla consumazione dei reati di lesione personali in danno di distinte vittime, in virtù delle quali deve implicitamente ritenersi esclusa, sulla base della motivazione offerta, la lieve entità del fatto; considerato, quanto al secondo ricorrente, che l'unico motivo di ricorso, con cui si deduce il vizio motivazione in relazione agli artt. 125, n. 3, 129 e 546, lett.

E) cod. proc. pen., prospetta deduzioni generiche e prive delle ragioni di diritto e dei dati di fatto che sorreggono la richiesta; che è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599 - bis cod. proc. pen. che deduca i soli motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, restando indeducibili le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. e, altresì, a vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali, ovvero diversa da quella prevista dalla legge (Sez. 2, Sent. n. 22002 del 10/04/2019 Ud., dep. 20/05/2019, Rv. 276102 - 01); rilevato, pertanto, che i ricorsi, con assorbimento di ogni altra deduzione, anche con riferimento al contenuto della memoria depositata, devono essere dichiarati inammissibili con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende.

C

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/05/2024 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letti i ricorsi di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto, quanto al primo ricorrente, che l'unico motivo di ricorso, che contesta la mancata applicazione al caso di specie del disposto della sentenza della Corte costituzionale n. 86 del 2024 quanto agli effetti sulla pena per il fatto di lieve entità, è manifestamente infondato, avuto riguardo alle modalità esecutive del fatto ed alla consumazione dei reati di lesione personali in danno di distinte vittime, in virtù delle quali deve implicitamente ritenersi esclusa, sulla base della motivazione offerta, la lieve entità del fatto; considerato, quanto al secondo ricorrente, che l'unico motivo di ricorso, con cui si deduce il vizio motivazione in relazione agli artt. 125, n. 3, 129 e 546, lett. E) cod. proc. pen., prospetta deduzioni generiche e prive delle ragioni di diritto e dei dati di fatto che sorreggono la richiesta; che è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599 - bis cod. proc. pen. che deduca i soli motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, restando indeducibili le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. e, altresì, a vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali, ovvero diversa da quella prevista dalla legge (Sez. 2, Sent. n. 22002 del 10/04/2019 Ud., dep. 20/05/2019, Rv. 276102 - 01); rilevato, pertanto, che i ricorsi, con assorbimento di ogni altra deduzione, anche con riferimento al contenuto della memoria depositata, devono essere dichiarati inammissibili con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende. C
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