CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 20353/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA' di NAPOLI udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG/[OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso( C9n/ AlaulS ro&in r4I 4iFJ, Oftkinlif- Z. 52— V -137 //2/, sLice (Ivo.); Ritenuto in fatto 1. Il Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del riesame, ha confermato l'ordinanza con cui il Giudice per le indagini preliminari dello stesso Tribunale ha applicato a [OSCURATO:PERSONA] la misura della custodia cautelare in carcere per gli addebiti di tentata rapina, aggravata dall'uso di una pistola, resistenza a pubblico ufficiale, tentato omicidio, porto di un'arma da sparo ed evasione, commessi in Napoli il 22 agosto 2022. 2. Nelle ore notturne del 22 agosto 2022, lungo la via Foria di Napoli un uomo in sella ad un motorino bianco [OSCURATO:PERSONA] puntò una pistola verso il pedone [OSCURATO:PERSONA], intimandogli di consegnare i suoi averi; la vittima si rifiutò e il rapinatore minacciò di sparare ma ebbe un altro rifiuto, da cui scaturì una accesa discussione. Intervenne quindi un passante, il sovrintendente di P.S. [OSCURATO:PERSONA], il quale, compreso che vi era un tentativo di rapina in corso, si qualificò e intimò l'alt al malvivente. Questi allora fuggì in sella al suo scooter e Antonini, richiesto l'aiuto di un giovane, tale [OSCURATO:PERSONA], salì a bordo del suo scooter e fece inseguire il malvivente. Il rapinatore, quasi raggiunto dai due inseguitori, si fermò, si voltò e sparò due colpi ad altezza uomo all'indirizzo degli inseguitori, per fortuna senza colpirli. Antonini rispose al fuoco e sparò quattro colpi verso la ruota posteriore del motoveicolo, di cui uno andò a segno. 3. Il Tribunale ha rilevato che vi è stata l'indiretta identificazione del motoveicolo [OSCURATO:PERSONA], il cui passaggio fu ripreso immediatamente dopo quello di Battista, che si era posto all'inseguimento, come quello in proprietà di [OSCURATO:PERSONA], moglie di [OSCURATO:PERSONA]. Detto scooter fu rinvenuto poi nei pressi dell'abitazione del ricorrente, con la ruota posteriore bucata. La persona offesa [OSCURATO:PERSONA] riconobbe su foto in [OSCURATO:PERSONA] il soggetto che aveva tentato di rapinarlo. Il Tribunale ha poi osservato che la lesione al nervo sciatico della gamba sinistra del ricorrente non rendeva del tutto invalido l'indagato, tant'è che fu sorpreso a camminare senza stampelle. Deve quindi ritenersi che fosse in grado di guidare uno scooter di moderna fattura. 4. Avverso l'ordinanza hanno proposto ricorso i difensori di [OSCURATO:PERSONA], che hanno dedotto vizio di violazione di legge e difetto di motivazione. Il Tribunale ha eluso l'obiezione difensiva per la quale un soggetto inabile non può sorreggere, da fermo, il peso di uno scooter avente un peso a secco che si attesta sui 120 Kg.Il problema posto non era se, una volta che lo scooter fosse in movimento, un soggetto inabile come il ricorrente, potesse guidarlo, quanto che il peso dello scooter non avrebbe ragionevolmente consentito di manovrarlo in una situazione da fermo, quale quella venutasi a verificare durante l'alterco intercorso tra vittima e malvivente. Il Tribunale ha poi omesso di considerare che la persona offesa, [OSCURATO:PERSONA], omise di riferire l'unico particolare oggettivamente riscontrabile e che non si sarebbe potuto non palesare durante la discussione da fermo avuta col rapinatore, ossia il difetto fisico del ricorrente. Ha poi trascurato che il sovrintendente Antonini disse che il rapinatore indossava un casco con visiera di colore scuro che copriva fino al viso, e quindi un casco che non avrebbe consentito l'identificazione da parte di [OSCURATO:PERSONA] del rapinatore, descritto nel volto. È poi meramente assertiva l'affermazione del Tribunale che il racconto di [OSCURATO:PERSONA] fece intendere chiaramente che la visiera era alzata durante l'interlocuzione occorsa col rapinatore e che ebbe una svista nel dichiarare che il rapinatore indossava una "scodella" e non un casco con visiera. Incerta è poi stata la descrizione ad opera della persona offesa del tipo e dl colore dello scooter del rapinatore e, se realmente la ruota dello scooter del rapinatore in fuga fosse stata colpita dalla pistola del sovrintendente Antonini, il pneumatico sarebbe scoppiato impedendo la prosecuzione della fuga e non sarebbe risultato soltanto forato, come quello dello scooter in proprietà della moglie del ricorrente. Il materiale indiziario è dunque incerto e la motivazione dell'ordinanza impugnata carente. 5. Il Procuratore generale, intervenuto con requisitoria scritta, ha chiesto il rigetto del ricorso. Considerato in diritto 1. Il ricorso è inammissibile, per le ragioni di seguito esposte. 2. Il rilievo difensivo relativo alla presunta impossibilità per il ricorrente di sostenere il peso da fermo dello scooter, in ragione della infermità alla gamba sinistra, è suggestivo ma non capace di svelare una manifesta illogicità dell'ordinanza impugnata. Il Tribunale ha chiaramente precisato che la lesione al nervo sciatico della gamba sinistra non ha comportato una inabilità piena, dal momento che il ricorrente era in grado di deambulare, claudicando, senza l'ausilio delle stampelle. Non vi sono allora ostacoli logici nel ritenere che l'imputato potesse mettersi alla guida di uno scooter, e non è per nulla dimostrato, né difensivamente dedotto, che quello scooter in particolare non si giovi di dispositivi meccanici che evitino che sia il conducente a doverne fisicamente sopportare il peso una volta che la marcia sia arrestata o prima ancora che la marcia sia avviata. Altra suggestione del ricorso attiene alla asserita carenza della motivazione per non aver il Tribunale preso in considerazione il dato che la persona offesa non ha fatto menzione di un difetto fisico dell'aggressore. Il rilievo non ha la necessaria consistenza perché non spiega le ragioni per le quali la persona offesa avrebbe dovuto avvedersi di quel difetto sì che il non averne fatto menzione possa ora avere un significato indiziario. 3. Il Tribunale ha poi logicamente spiegato perché non sussista incompatibilità tra le dichiarazioni della persona offesa in ordine al tipo di casco - una scodella - indossato dal rapinatore e quelle di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA], che invece hanno riferito di un casco nero con visiera (fl. 3). I rilievi di ricorso sul punto non giovano a mettere in evidenza illogicità o incoerenze della motivazione e si limitano a reiterare aspetti già pienamente e adeguatamente considerati. La persona offesa ha pienamente riconosciuto su foto, dopo averne descritto le fattezze fisiche, il ricorrente e non si vede come l'asserita non compiuta descrizione dello scooter utilizzato dal rapinatore possa avere la forza di scardinare la logica ricostruzione della vicenda operata dall'impugnata ordinanza. Il dato oggettivo del foro presente nella ruota posteriore dello scooter rinvenuto presso l'abitazione del ricorrente è, secondo la motivazione resa dal Tribunale, un ulteriore elemento indiziario, che induce a ritenere che fu proprio quello lo scooter che si dette alla fuga e che fu inseguito da Antonini, e quindi colpito con un colpo di pistola esploso da quest'ultimo. Il rilievo di ricorso, secondo cui il colpo di pistola avrebbe dovuto determinare non già un foro ma lo scoppio della ruota, è meramente congetturale e come tale non inficia il valore indiziario, in ogni caso non illustrato come decisivo, dell'elemento utilizzato dalla motivazione dell'ordinanza. 4. Alla dichiarazione di inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma, ritenuta equa, di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. [OSCURATO:PERSONA] provvederà agli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1 -ter, disp. att. cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma