CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 15830/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.29887/2020 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA] N. 55 [OSCURATO:PERSONA], in persona del suo amministratore pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato nello studio di quest’ultimo in Roma , Via S . Tommaso d'Aquino n. 116; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimain [OSCURATO:PERSONA] 2-A; -controricorrente- nonchécontro PASSALACQUA Emilia , rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], domiciliataex lege in Roma, [OSCURATO:PERSONA], presso la Cancelleria della Corte di cassazione; -controricorrente- per la cassazione della sentenza della Corte di appello di Genova n. 761/2020,depositata il 3 agosto 2020 . Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 15 maggio 2024dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. – Con atto di citazione avanti al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], notificato il 30 gennaio 20 07, il Condominio di Via della Repubblica n. 55del Comune di Lerici conveniva in giudizio [OSCURATO:PERSONA] , nella qualità di comproprietaria di un bene terraneo sito nello stesso stabile, alcivico 53, per sentire dichiarare la proprietà condominiale della fascia di terreno antistante il condominio e posta a confine con la strada pubblica e per sentir dichiarare, su di esso, l’inesistenza ex art. 949 cod. civ.della servitù di passo carraio. Con analogo atto di citazione, notificato il 26 luglio 2007, il Condominio di Via della Repubblica n. 55 conveniva in giudizio MariellaMusetti, quale erede di [OSCURATO:PERSONA] e proprietaria di una cantina al civico n. 51, posta al piano terraneo dello stabile condominiale che si affaccia sull'area oggetto del giudizio, formulando, anche nei suoi confronti, la domanda di accertamento della proprietà condominiale dell’area fra il condominio e la strada pubblica e la negatoria servitutisdel passo carraio. Esponeva l'attore che a seguito di analogo atto di citazione, notificato in data 14 gennaio 19 98 agli altri comproprietari ([OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ) del medesimo fondo terraneo in comproprietà di EmiliaPassalacqua, distinto al numero civico n. 53 e catastalmente censito al NCEU del Comune di Lerici fg. 21 mapp. 141 sub 2, il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], Sez. distaccata di Sarzana, con sentenza n. 23/2006, aveva accolto la domanda del Condominio, dichiarando la condominialità dell'area in questione e negando l'esistenza di unaservitù di passaggio carrabile. Tuttavia, poiché in quella precedente causa né [OSCURATO:PERSONA] né [OSCURATO:PERSONA] erano state citate in giudizio, si rendeva necessaria la pronuncia anche nei loro confronti al fine di confermare la proprietà condominiale dell’area. Con comparsa di costituzione si costituiva in giudizio [OSCURATO:PERSONA], preliminarmente facendo presente che la sentenza 23/2006, richiamata dall'attore, era stata oggetto di appello, per cui chiedeva la sospensione del giudizio. Nel merito, contestava la domanda,chiedendone i l rigetto ed eccepiva la piena proprietà del costruttore, e per lui dei suoi eredi legittimi, del “frastaglio” antistante il condominio, per titolo, a seguito di espressa riserva di proprietà, fatta nella prima e nelle successive vendite degli immobili del condominio. In tali atti venivano disposte alienazioni di singoli ritagli di terreno ma venivariservata la proprietà degli altri “frastagli” circostanti l’edificio condominiale. I “frastagli” di terreno alienati venivano individuati nelle singole vendite, con espressa riserva di proprietà al costruttore di quelli non inclusi (fra cui proprio quello antistante all’ingresso del condominio). Evidenziava che l’area in questione altro non era che una striscia di terreno adibita a "banchina pedonale comunale”, citando una nota del Comune di Lerici. In via riconvenzionale subordinata, chiedeva la costituzione del diritto di servitù di passaggio per destinazione del padre di famiglia e/o exart. 1054 cod. civ. e/o per interclusione del fondo ex art. 1051 cod. civ. Si costituiva in giudizio [OSCURATO:PERSONA] contestandola domanda echiedendone il rigetto. Eccepiva la sua piena proprietà, per titolo e per diritto ereditario, quale unica erede dei costruttori, del “frastaglio” antistante il condominio a seguito diespressa riserva di proprietà fatta dal costruttore e originario unico proprietario, nelle vendite degli immobili facenti parte del condominio, nei cui atti venivano disposte alienazioni di singoli ritagli di terreno. Questi ultimi venivano individuati nelle singole vendite, con espressa riserva di proprietà alcostruttore di quelli non inclusi (fra cui proprio quello antistante all’ingresso del condominio). Nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda, proponeva una riconvenzionale per il riconoscimento del diritto di passaggio carraio a favore del proprio fondo. Le cause venivano riunite e istruite mediante l’espletamento di prove orali e una consulenza tecnica d'ufficio. Nellemore, all’udienza del 30 dicembre 2012, veniva prodotta la sentenza della Corte di appello di Genova n.812 del 7 luglio 2012, con la quale veniva confermata la sentenza n. 23/2006 che aveva accolto la domanda del Condominio nei confronti dei comproprietari del fondo di [OSCURATO:PERSONA] . La sentenza della Corte di appello confermava la sentenza nella quale il T ribunale , atteso che nel giudizio era stato prodotto solo l’atto di acquisto dei convenuti, non eredi del costruttore, aveva rilevato la mancanza del titolo contrario alla presunzione di condominialità ex art . I117 cod. civ. e aveva individuato la funzione condominiale dell’area sia perl’affaccio sulla stessa dell’ingresso pedonale al condominio, sia per le risultanze delle provetestimoniali. Il Tribunale di LaSpezia, con sentenza n. 1059 del 31 dicembre 2015, dichiara va che l’area antistante lo stabile condominiale e i fondi in comproprietà delle convenute erano bene condominiale e che su detta ar e a non esisteva una servitù di passo carrabile in favore dei fondi terranei in comproprietà/proprietà delle convenute. Respingeva le domande riconvenzionali delle convenute , condannando queste ultime a rifondere a parte attrice le spese di lite. 2. – [OSCURATO:PERSONA] proponeva appello chiedendo la riforma integrale della sentenza e la vittoria delle spese dei due gradi di giudizio. Si costituiva EmiliaPassalacqua proponendo appello incidentale. Sìcostituiva anche il Condominio di Via della Repubblica n. 55, il qualechiedeva il rigetto dell’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] e quello incidentale proposto da [OSCURATO:PERSONA]. La Corte di appello di Genovaha accolto parzialmente l’appello di [OSCURATO:PERSONA] edEmilia Passalacqua e, in riforma della gravata sentenza, ha respinto la domanda proposta nei loro confronti dal Condominio di Via della Repubblica n. 55, condannando quest'ultimo al pagamento delle spese del doppiogrado di giudizio. 3. – [OSCURATO:PERSONA] di Via della Repubblica n. 55 ha proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi. [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA] hanno resistito con autonomi controricorsi. 4. –Il ricorso è stato avviato alla trattazione camerale ai sensi dell’art. 380-bis.1 cod. proc. civ. [OSCURATO:PERSONA] ha depositato una memoria illustrativa. [OSCURATO:PERSONA] 1. – P reliminarmente va respint a l'eccezione d ’ inammissibilità del ricorso, in quanto proposto oltre il termine perentorio di cui agli artt. 325 e 326cod. proc. civ., cioè oltre il termine di sessanta giorni decorrente dalla notificazione dellasentenza impugnata. Infatti, vi è prova della notifica a mezzo postain data 12 novembre 2020 a mani del difensore diMariella [OSCURATO:PERSONA] e a mezzo posta presso il difensore diEmilia Passalacqua, entro il termine di 60 giorni dalla notifica della sentenza della Corte di appello,avvenuta in data 17 settembre 2020. 2. –Con il primo motivo di ricorso si denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 115, 324 cod. proc. civ. e 2909 cod. civ. in relazione all’art. 360 n. 3 cod. proc. civ. La Corte di appello ha rigettato l’eccezione di giudicato formulata dal Condominio affermando che la sentenza n. 812/2012, pacificamente definitiva, resa dalla stessa corte genovese nella causa avente identico oggetto (accertamento della proprietà del cortile esterno de quo) e che ha attribuitoal Condominio la proprietà del medesimo, non solo è stata emessa in assenza, nel giudizio, di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA] ma, soprattutto, in assenza di documenti ritenuti essenziali,anche dalla stessa motivazione della sentenza 23/2006 , quali il primo atto di vendita da parte del costruttore. Al riguardo, il ricorrente evidenzia che il secondo rilievo sarebbe palesemente contrario al principio in base al quale il giudice deve decidere iuxta alligata etprobata al tempo del giudizio, e non sulla base di ciò che si sarebbe potuto provare ma non si è provato entro la conclusione del giudizio e la definitività della sentenza, anche se la prova postuma fosse decisiva. Quanto al fatto che al primo giudizio non avesse preso parte [OSCURATO:PERSONA] (la mancata partecipazione di [OSCURATO:PERSONA] era comunque irrilevante), la Corte di appellonon ha considerato che il giudicato può spiegare efficacia riflessa nei confronti di soggetti rimasti estranei al processo quando sussiste un nesso di pregiudizialità -dipendenza fra situazioni giuridiche, quando contenga l ’affermazione di una verità che non ammette un diverso accertamento ed il terzo non vanti un diritto autonomo rispetto a quello su cui il giudicato stesso è intervenuto (Cassazione, Sez. III, 5luglio 2019 , n. 18062. Nello stesso senso Cassazione, Sez. III, 10 ottobre2018 , n. 24975). La sentenza definitiva emessa all’esito al primo giudizio, proclamando la proprietà condominiale del cortile antistante il fabbricato, avrebbe dunque affermato una verità che non ammette un diverso accertamento e, del resto, il diritto vantato dalla [OSCURATO:PERSONA] nel secondo giudizio non sarebbeautonomo rispetto al rapporto in ordine al quale il giudicato è intervenuto nel primo, nel quale i convenuti di allora hanno inteso contrapporre al diritto riconosciuto al C ondominio proprio il preteso diritto oggi indebitamente riconosciuto alla [OSCURATO:PERSONA],ignorando o misconoscendo la rilevanza del consolidarsi del primo giudicato. 2.1. –Il motivo è infondato. Dal principio fissato dall'art. 2909 cod. civ.- secondo il quale le statuizioni contenute in una sentenza passata in giudicato fanno stato ad ogni effetto tra le parti, i loro eredi o aventi causa -si evince, a contrario, che tali statuizioni non estendono i loro effetti, e non sono vincolanti, per i soggetti rimasti estranei al giudizio. Tale corollario è stato costantemente affermato da questa Corte, e ribadito anche nel caso in cui il terzo sia un litisconsorte necessario pretermesso (Cass., sez. II, 25 ottobre 2013 n. 24165 ; Cass.,sez. IV, 13 dicembre 2005 , n. 27427 ; Cass., sez. II, 17 marzo 2005,n. 5796; Cass. , sez. IV, 29 gennaio 2003 , n. 1372) , come nel caso in esame. 3. –Con il secondo motivo di ricorso si deduce la violazione e falsa applicazione degli artt.1362 e 1117 cod. civ. in relazione all’art. 360 n. 3 cod. proc. civ. ; omesso esame di fatti decisivi oggetto di discussione fra le parti ex art. 360 n. 5 cod. proc. civ. La Corte di appello, nell’interpretare l’atto pubblico con il quale [OSCURATO:PERSONA] ha inteso provare la riservata titolarità del costruttore, suo dante causa, sull’area oggetto della controversia, ha totalmente disatteso il tenore letterale di quel rogito (atto [OSCURATO:PERSONA] del 3 giugno 1960 in atti) e segnatamente della clausola richiamata ove si legge: “La vendita comprende la proporzionale comproprietà di tutte le parti comuni ai condòmini del caseggiato (...). Rimangono invece esclusi dalla vendita gli altri ritagli di terrenocircostanti (ad eccezione - ben si intende — di quello venduto col presente atto) che saranno e resteranno di proprietà delle venditrici". Avendo utilizzato la locuzione “ritagli di terreno” (in altri atti, relativi ad altre porzioni dello stesso stabile e rogati dal medesimo notaio, intercambiabile con quella “frastagli” di terreno"), sarebbe del tutto evidente che le parti contrattuali non hanno potuto ragionevolmente riferirsi a un ampio cortile esterno, parzialmente munito di un marciapiedeche - come evidenziano le fotografie scattate dal consulente tecnico d’ufficio - è realizzato in “ unità stilistica ” con l’edificio ed evidentemente destinato a consentire il transito pedonale dei proprietari dei fondi terranei che vi prospettano da e per il portone d’ingresso condominiale. Sarebbe dunque evidente che sia il Tribunale che la Corte di appello hanno aderito passivamente non tanto alle oggettive risultanze tecniche della consulenza tecnica d’ufficio, ma al giudizio in cui il consulente del Tribunale si è avventurato scrivendo -ultra petitum - che non risulta essere stato venduto il ritaglio diterreno a livello strada posto fra il fabbricato e via della Repubblica. 3.1. –Il motivo è inammissibile. L'interpretazione di un atto negoziale è tipico accertamento in fatto riservato al giudice di merito, incensurabile in sede di legittimità, se non nell'ipotesi di violazione dei canoni legali di ermeneuticacontrattuale, di cui agli artt. 1362 e ss. cod. civ., oppure nella ipotesi di omesso esame di un fatto decisivo e oggetto di discussione tra le parti (Cass., Sez. V , 4 aprile 2022 , n. 10745 ) . Pertanto, onde far valere una violazione sotto il primo profilo, occorre non solo fare puntuale riferimento alle regole legali d'interpretazione, mediante specifica indicazione dei canoni asseritamente violati e ai principi in esse contenuti, ma occorre, altresì, precisare in qual modo e con quali considerazioni il giudice del merito se ne sia discostato, con l'ulteriore conseguenza dell' inammissibilità del motivo di ricorso che si fondi sull'asserita violazione delle norme ermeneutiche o del vizio di motivazione e si risolva, in realtà, nella proposta di una interpretazione diversa. Il sindacato di legittimità non può quindi investire il risultato interpretativo in sé, che appartiene all'ambito dei giudizi di fatto riservati al giudice di merito, con conseguente inammissibilità di ogni critica alla ricostruzione della volontà negoziale operata dal giudice di merito che si traduca in una diversa valutazione degli stessi elementi di fatto da questi esaminati ( Cass., Sez. III , 26 maggio 2016, n. 10891; Cass., Sez. III, 10febbraio 2015 , n. 2465). Sul punto vi è innanzitutto da osservare come risulti insufficiente a fondare il rilievo di un errore interpretativo del contrattodi compravendita il riferimento a singoli brani estrapolati dall'atto,la cui interpretazione sarebbe stata travisata . Invero, sotto la prospettiva della violazione di legge , richiamando l’art. 1352 cod. civ., parte ricorrente pro spetta un a diversa lettura del compendio probatorio, mirando a una rivalutazione delle risultanze istruttorie, non consentita in sede di legittimità, a fronte di un'ampia ricostruzione compiut a in sede di merito. Sul punto, la motivazione si diffonde sul perché dagli atti emerga un titolo contrario alla presunzionedi cui all'art. 1117 cod. civ., dando rilievo alla qualità di erede degli originali proprietari e costruttori, alla luce degli atti di vendita ( atto [OSCURATO:PERSONA] del 9 giugno 1982 e atto [OSCURATO:PERSONA] del 3 giugno 1960 ) e dell’articolata ricostruzione compiutadal consulente tecnico d'ufficio. La Corte di appello ha altresì sottolineato che gli atti di vendita non erano stati esaminati nella causa decisa dalla sentenza n. 23/2006 che aveva accolto, in altro giudizio, la domanda del Condominio, dichiarando la condominialità dell'area in questione, negando l'esistenza di unaservitù di passaggio carrabile. 4. – C on il terzo motivo di ricorso si prospetta la falsa applicazione dell’art. 116 c.p.c. in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c. ; omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio e oggetto di discussione fra le parti ex art. 360 n. 5 c.p.c. La Corte di appello avrebbe posto a base della decisione di negare l’intervenuta usucapione in favore del Condominio prove non dedotte dalle parti, traendo dagli esiti della consulenza tecnica d’ufficio convincimenti arbitrari e non filtrati attraverso il contraddittorio delle parti, recependo,senza apprezzamento critico, elementi di prova soggetti invece a valutazione, tralasciando altresì la valutazione di prove decisive, attribuendo alle presunzioni il valore di prova di rango inferiore e alle dichiarazioni di alcuni testimoni un significato completamente diverso da quello fatto proprio dalle parole. La Corte genovese avrebbe attribuito valore di prova principe all’affermazione del consulente tecnico d’ufficio il quale avrebbe concluso che “non risulta essere stato venduto il ritaglio di terreno a livello strada posto fra il fabbricato e via della Repubblica (consulente tecnico d’ufficio risposta al quesito n. 4)”. In realtà al consulente tecnico d’ufficionon era stato richiesto di attribuire all’una o all’altra la proprietà dell’area per cui è causa ma soltanto - con un quesito sintetico fatto di un unico capoverso, e non di quattro -di "ricostruire storicamente la proprietà dell’area di cui trattasi, acquisendo ogni notizia utile e necessaria previo accesso ai pubblici uffici”, ovvero di analizzare tutti gli atti pubblici rilevanti e di descrivere lo stato dei luoghi, competendo invece al giudicante - nel contraddittorio fra le parti -di trarre conclusioni in ordine ai diritti in contesa. Peraltro,l’osservazione del consulente tecnico d’ufficio secondo la quale “non risulta essere stato venduto il ritaglio di terreno a livello strada posto fra il fabbricato e via della Repubblica" attesterebbe soltanto -al più - che quell’area non ha costituito oggetto di vendita da parte del costruttore (al contrario di tutti i ritagli o frastagli), il che si può ragionevolmente interpretare proprio come segno della consapevolezza del costruttore medesimo che di essa egli aveva man mano disposto pro-quota in favore degli acquirenti esattamente come era accaduto per le altre parti comuni (e che quindi nonpoteva vantare alcun residuo diritto sull’area stessa). Detta affermazione del consulente tecnico d’ufficio è stata dalla corte recepita senza alcun apprezzamento critico, attribuendo alla presunzione di condominialitàdel cortile esterno ex art. 1117 cod. civ. un valore di prova di rango inferiore rispetto alla apodittica valutazione di un consulente tecnico d’ufficio non chiamato a stabilire la titolarità di diritti, ignorando il confronto svoltosi fra le parti in ordine al significato da attribuirsi alle espressioni “ritaglio di terreno” e “frastaglio” di terreno" e alla riconducibilità dell’area in questione a tale schema definitorio (omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio e oggetto di discussione fra le parti ex art. 360 n. 5 c.p.c. ). 4.1. –Il motivo è in parte i n ammissibile e in parte infondato. Inammissibile il motivoè nella parte in cui prospetta un vizio di motivazione ai sensi dell’art. 360 n. 5 c.p.c., giacché il giudice ha preso in considerazione il fatto storico rilevante dedotto dal ricorrente. La Corte, invero, ha valutato gli elementi acquisiti agli atti, sottoponendo a vaglio critico le risultanze probatorie di prime cure (atti di compravendita, stato dei luoghi, consulenza tecnica di ufficio e dichiarazioni testimoniali ). L'esame del compendio probatorio ha condotto la Corte di appelloa confermare la riserva di proprietà dell'area controversa in favore dei costruttori , origina r i proprietari del terreno su cui sorge il condominio, mentre risulta incensurabile in sede di legittimità l’ interpretazione d e i titoli d'acquisto in mancanza di una dedotta violazione delle regole ermeneutiche(Cass., Sez. V , 4 aprile 2022 , n. 10745 ) . Il motivo è altresì infondato in merito alla domanda di usucapione. Colui che agisce per l'accertamento della proprietà su di un bene a titolo originario ha l'onere di dimostrare i requisiti del possesso necessari per l'usucapione, tra i quali anche la durata del possesso medesimo per il periodo prescritto dalla legge, in applicazione della regola generale sull'onere probatorio fissata dall'art. 2697 cod. civ., in base al quale chi intende far valere un diritto in giudizio ha l'onere di provare i fatti costitutivi di esso(Cass., Sez. II, 6 settembre 2002 , n. 12984). Nella specie, la Corte di appello – alla luce delle dichiarazioni raccolte, che hanno evidenziato un uso indistinto e precario di parcheggio da parte dei condomini e dei terzi, e del l'oggettivo stato dei luoghi– ha escluso che sia stata raggiunta la prova richiest a ai fini del l'acquisto a titolo originario del diritto di proprietà condominiale dell'area, mancando la prova del possesso ad usucapionemda parte del Condominio. 5. –Le spese del giudizio, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza. Poiché il ricorso è stato rigettato, sussistono le condizioni per dareatto – ai sensi dell’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Disposizioni per la formazione del bilancioannuale e pluriennale dello Stato –Legge di stabilità 2013), che ha aggiunto il comma 1-quater dell’art. 13 del testo unicodi cui al d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 - della sussistenza dei presupposti processuali dell’obbligo di versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, se dovuto. P.Q.M. rigetta il ricorso. Condanna ilricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida, in favore di ciascuno dei controricorrenti, in euro 3.000,00 per compensi, oltre alle spese forfetarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00, ed agli accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13, comma 1 - quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17,della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza