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CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 15 marzo 2023

Cassazione n. 46175/2023

Testo disponibile della fonte

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] nel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]:I0 il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/09/2021 del TRIBUNALE di GROSSETOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; svolta la relazione dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Procuratore generale, in persona del sostituto Aldo [OSCURATO:PERSONA], il quale ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso; udito l'avv. [OSCURATO:PERSONA] del foro di [OSCURATO:PERSONA], nell'interesse della parte civile INNOCENTI [OSCURATO:PERSONA], il quale ha insistito per l'accoglimento del ricorso e depositato conclusioni unitamente a nota spese; udito, altresì, l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di Roma, in sostituzione dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], in difesa di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], la quale ha concluso per la conferma della sentenza impugnata e depositato nomina a sostituto processuale.

Ritenuto in fatto

1. Il Tribunale di Grosseto, giudice dell'appello promosso da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza del Giudice di pace di quella città, con la quale egli era stato ritenuto penalmente responsabile del reato di lesioni colpose ai danni del motociclista INNOCENTI [OSCURATO:PERSONA] (in violazione dell'art. 145, commi 6 e 10, codice strada, per avere effettuato una manovra di immissione su una strada provinciale senza arrestarsi e dare la precedenza ai veicoli in transito, attingendo la persona offesa che transitava sulla stessa strada provinciale, causando al citato INNOCENTI le lesioni meglio descritte nella imputazione), ha ribaltato il verdetto di condanna, assolvendo l'appellante perché il fatto non sussiste.

In particolare, quel giudice, richiamati gli esiti del giudizio civile avente a oggetto la domanda di risarcimento dei danni proposta dal [OSCURATO:PERSONA] nei c:onfronti dell'INNOCENTI, esiti acquisiti al processo penale, come tali in essa utilizzabili, ha censurato il ragionamento del primo giudice, il quale non avrebbe preso atto di quanto accertato nel giudizio civile dal consulente tecnico d'ufficio all'uopo nominato (in maniera ritenuta, peraltro, coerente con quanto desumibile dal rapporto della Polizia municipale), avendo l'ausiliario concluso nel senso che, nell'occorso, entrambi i conducenti avevano posto in essere una condotta di guida in violazione delle regole sulla circolazione stradale.

Nel condividere dette conclusioni, il giudice del gravame ne ha inferito l'esistenza di un ragionevole dubbio circa l'incidenza causale della condotta di guida dell'imputato sulla verificazione dell'incidente stradale.

2. La difesa della parte civile ha proposto ricorso, formulando due motivi.

Con il primo, ha dedotto vizio della motivazione, anche per travisamento probatorio, avuto riguardo alla conclusione rassegnata in ordine alla responsabilità del sinistro, avendo il CTU della causa civile descritto la condotta del [OSCURATO:PERSONA] in termini di effettivo condizionamento causale in ordine al sinistro verificatosi.

Con il secondo, ha dedotto inosservanza/erronea applicazione della legge penale, con specifico riferimento all'art. 41, cod. pen. e al concorso di cause, la condotta ritenuta dal giudice penale in capo alla parte civile non escludendo la responsabilità del [OSCURATO:PERSONA], proprio alla stregua degli elementi di ordine fattuale valorizzati dal giudice d'appello.

3. All'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], il Collegio ha rinviato il processo a nuovo ruolo, in attesa della decisione della questione, in allora pendente davanti alle Sezioni Unite penali, della applicabilità dell'art. 573 comma 1-bis, cod. proc. pen. ai procedimenti in corso, avendo il Procuratore generale chiesto la trasmissione degli atti al [OSCURATO:PERSONA] Presidente della Corte di cassazione per l'eventuale assegnazione alle sezioni civili della stessa e la difesa della parte civile, invece, la rimessione alle Sezioni Unite penali della relativa questione.4.

La difesa del [OSCURATO:PERSONA] ha rassegnato una prima memoria datata 14 marzo 2023, per l'udienza rinviata, con la quale ha esposto le sue difese e chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso o il suo rigetto e altra datata 20 ottobre 2023 per l'udienza di rinvio, con conclusioni scritte di analogo tenore.

5. La difesa della parte civile ricorrente ha rassegnato brevi note di replica datate 8 marzo 2023 alle conclusioni del Procuratore generale, associandosi all'istanza di rimessione del ricorso alle Sezioni Unite, nonché nuove note datate 18 ottobre 2023, per l'udienza rinviata, con le quali ha insistito per l'accoglimento del ricorso.

6. Il Procuratore generale, in persona del sostituto Aldo [OSCURATO:PERSONA], ha rassegnato nuove conclusioni scritte, all'esito della sentenza n. 38481 del 25/5/2023 delle Sezioni Unite sull'applicabilità della norma di cui all'art. 573 comma 1-bis, cod. proc. pen., con le quali ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso.

Considerato in diritto

1. Il ricorso va accolto nei termini che si vanno a esporre, con conseguente annullamento della sentenza impugnata ai soli effetti civili, cori rinvio al giudice civile competente per valore in grado di appello a norma dell'art. 622, cod. proc. pen. 2.

Il primo motivo non è deducibile in sede di legittimità, ai sensi dell'art. 606, comma 2-bis, cod. proc. pen., trattandosi di sentenza d'appello pronunciata per reati di competenza del giudice di pace.

3. Il secondo motivo, invece, é fondato.

A mente del primo comma dell'art. 41, cod. pen., «II concorso di cause preesistenti o simultanee o sopravvenute, anche se indipendenti dall'azione od omissione del colpevole, non esclude il rapporto di causalità fra l'azione od omissione e l'evento.» È principio consolidato, in materia di responsabilità per colpa, in caso di condotte concorrenti, che l'interruzione del nesso causale tra condotta ed evento è configurabile quando la causa sopravvenuta inneschi un rischio nuovo, del tutto eccentrico rispetto a quello originario attivato dalla prima condotta (sez. 4, n. 15493 del 10/3/2016, Pietramala, Rv. 266786-01; n. 25689 del 3/5/2016, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 267374-01; n. 31346 del 18/6/2013, Lobello, Rv. 256287-01; n. 23309 del 29/4/2011, Cocon, Rv. 250695-01).

Al di là del criterio di giudizio applicabile nella specie, in ipotesi nella quale cioè non residua nel thema decidendum alcun margine di esame della rilevanza penalistica della condotta, sulla quale si è formato il giudicato assolutorio, deve rilevarsi che il giudice penale ha del tutto travisato il significato dell'art. 41, cod. pen., inferendo dal ritenuto concorso di colpa della vittima conseguenze non previste dalla legge penale (l'unica, invero, applicabile nel giudizio conclusosi davanti al Tribunale di Grosseto).

Ha, infatti, ritenuto la mancanza di una prova, al di là di un ragionevole dubbio, nei termini di cui all'art. 533, comma 1, cod. proc. pen., della responsabilità dell'accusato in ordine alla causazione del sinistro per non essere stata dimostrata l'efficacia causale esclusiva della sua condotta in ordine al suo verificarsi.

Il che si traduce nella sostanziale disapplicazione del disposto di cui al citato art.41 cod. pen., del quale il giudice penale non poteva non tener conto, avendo omesso ogni verifica in ordine, non già al determinismo causale esclusivo dell'azione dell'accusato rispetto alla produzione dell'evento, irrilevante ai fini della affermazione di responsabilità nella produzione del fatto da cui origina il danno, quanto piuttosto all'accertamento del valore assorbente del riconosciuto determinismo causale del comportamento colposo della vittima.

4. Il relativo giudizio va, pertanto, rimesso al giudice civile del rinvio che provvederà all'accertamento dell'illecito aquiliano in base alle regole processuali e probatorie e ai criteri di giudizio propri del giudizio civile, potendo valutare il materiale probatorio raccolto nel processo penale in conformità ai canoni di quel giudizio (sez. 2, n. 17358 del 22/3/2023, Capitani, Rv. 284530-01), demandandosi al predetto anche la regolamentazione delle spese tra le parti di questo giudizio di legittimità.

P. Q. M. Annulla la sentenza impugnata e rinvia, per nuovo giudizio, al giudice civile competente per valore in grado di appello, cui demanda altresì la regolamentazione delle spese fra le parti relativamente al presente giudizio di legittimità.

Deciso il 25 ottobre 2023 Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] fr` -C e XL

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] nel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]:I0 il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/09/2021 del TRIBUNALE di GROSSETOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; svolta la relazione dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Procuratore generale, in persona del sostituto Aldo [OSCURATO:PERSONA], il quale ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso; udito l'avv. [OSCURATO:PERSONA] del foro di [OSCURATO:PERSONA], nell'interesse della parte civile INNOCENTI [OSCURATO:PERSONA], il quale ha insistito per l'accoglimento del ricorso e depositato conclusioni unitamente a nota spese; udito, altresì, l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di Roma, in sostituzione dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], in difesa di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], la quale ha concluso per la conferma della sentenza impugnata e depositato nomina a sostituto processuale. Ritenuto in fatto 1. Il Tribunale di Grosseto, giudice dell'appello promosso da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza del Giudice di pace di quella città, con la quale egli era stato ritenuto penalmente responsabile del reato di lesioni colpose ai danni del motociclista INNOCENTI [OSCURATO:PERSONA] (in violazione dell'art. 145, commi 6 e 10, codice strada, per avere effettuato una manovra di immissione su una strada provinciale senza arrestarsi e dare la precedenza ai veicoli in transito, attingendo la persona offesa che transitava sulla stessa strada provinciale, causando al citato INNOCENTI le lesioni meglio descritte nella imputazione), ha ribaltato il verdetto di condanna, assolvendo l'appellante perché il fatto non sussiste. In particolare, quel giudice, richiamati gli esiti del giudizio civile avente a oggetto la domanda di risarcimento dei danni proposta dal [OSCURATO:PERSONA] nei c:onfronti dell'INNOCENTI, esiti acquisiti al processo penale, come tali in essa utilizzabili, ha censurato il ragionamento del primo giudice, il quale non avrebbe preso atto di quanto accertato nel giudizio civile dal consulente tecnico d'ufficio all'uopo nominato (in maniera ritenuta, peraltro, coerente con quanto desumibile dal rapporto della Polizia municipale), avendo l'ausiliario concluso nel senso che, nell'occorso, entrambi i conducenti avevano posto in essere una condotta di guida in violazione delle regole sulla circolazione stradale. Nel condividere dette conclusioni, il giudice del gravame ne ha inferito l'esistenza di un ragionevole dubbio circa l'incidenza causale della condotta di guida dell'imputato sulla verificazione dell'incidente stradale. 2. La difesa della parte civile ha proposto ricorso, formulando due motivi. Con il primo, ha dedotto vizio della motivazione, anche per travisamento probatorio, avuto riguardo alla conclusione rassegnata in ordine alla responsabilità del sinistro, avendo il CTU della causa civile descritto la condotta del [OSCURATO:PERSONA] in termini di effettivo condizionamento causale in ordine al sinistro verificatosi. Con il secondo, ha dedotto inosservanza/erronea applicazione della legge penale, con specifico riferimento all'art. 41, cod. pen. e al concorso di cause, la condotta ritenuta dal giudice penale in capo alla parte civile non escludendo la responsabilità del [OSCURATO:PERSONA], proprio alla stregua degli elementi di ordine fattuale valorizzati dal giudice d'appello. 3. All'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], il Collegio ha rinviato il processo a nuovo ruolo, in attesa della decisione della questione, in allora pendente davanti alle Sezioni Unite penali, della applicabilità dell'art. 573 comma 1-bis, cod. proc. pen. ai procedimenti in corso, avendo il Procuratore generale chiesto la trasmissione degli atti al [OSCURATO:PERSONA] Presidente della Corte di cassazione per l'eventuale assegnazione alle sezioni civili della stessa e la difesa della parte civile, invece, la rimessione alle Sezioni Unite penali della relativa questione.4. La difesa del [OSCURATO:PERSONA] ha rassegnato una prima memoria datata 14 marzo 2023, per l'udienza rinviata, con la quale ha esposto le sue difese e chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso o il suo rigetto e altra datata 20 ottobre 2023 per l'udienza di rinvio, con conclusioni scritte di analogo tenore. 5. La difesa della parte civile ricorrente ha rassegnato brevi note di replica datate 8 marzo 2023 alle conclusioni del Procuratore generale, associandosi all'istanza di rimessione del ricorso alle Sezioni Unite, nonché nuove note datate 18 ottobre 2023, per l'udienza rinviata, con le quali ha insistito per l'accoglimento del ricorso. 6. Il Procuratore generale, in persona del sostituto Aldo [OSCURATO:PERSONA], ha rassegnato nuove conclusioni scritte, all'esito della sentenza n. 38481 del 25/5/2023 delle Sezioni Unite sull'applicabilità della norma di cui all'art. 573 comma 1-bis, cod. proc. pen., con le quali ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso. Considerato in diritto 1. Il ricorso va accolto nei termini che si vanno a esporre, con conseguente annullamento della sentenza impugnata ai soli effetti civili, cori rinvio al giudice civile competente per valore in grado di appello a norma dell'art. 622, cod. proc. pen. 2. Il primo motivo non è deducibile in sede di legittimità, ai sensi dell'art. 606, comma 2-bis, cod. proc. pen., trattandosi di sentenza d'appello pronunciata per reati di competenza del giudice di pace. 3. Il secondo motivo, invece, é fondato. A mente del primo comma dell'art. 41, cod. pen., «II concorso di cause preesistenti o simultanee o sopravvenute, anche se indipendenti dall'azione od omissione del colpevole, non esclude il rapporto di causalità fra l'azione od omissione e l'evento.» È principio consolidato, in materia di responsabilità per colpa, in caso di condotte concorrenti, che l'interruzione del nesso causale tra condotta ed evento è configurabile quando la causa sopravvenuta inneschi un rischio nuovo, del tutto eccentrico rispetto a quello originario attivato dalla prima condotta (sez. 4, n. 15493 del 10/3/2016, Pietramala, Rv. 266786-01; n. 25689 del 3/5/2016, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 267374-01; n. 31346 del 18/6/2013, Lobello, Rv. 256287-01; n. 23309 del 29/4/2011, Cocon, Rv. 250695-01). Al di là del criterio di giudizio applicabile nella specie, in ipotesi nella quale cioè non residua nel thema decidendum alcun margine di esame della rilevanza penalistica della condotta, sulla quale si è formato il giudicato assolutorio, deve rilevarsi che il giudice penale ha del tutto travisato il significato dell'art. 41, cod. pen., inferendo dal ritenuto concorso di colpa della vittima conseguenze non previste dalla legge penale (l'unica, invero, applicabile nel giudizio conclusosi davanti al Tribunale di Grosseto). Ha, infatti, ritenuto la mancanza di una prova, al di là di un ragionevole dubbio, nei termini di cui all'art. 533, comma 1, cod. proc. pen., della responsabilità dell'accusato in ordine alla causazione del sinistro per non essere stata dimostrata l'efficacia causale esclusiva della sua condotta in ordine al suo verificarsi. Il che si traduce nella sostanziale disapplicazione del disposto di cui al citato art.41 cod. pen., del quale il giudice penale non poteva non tener conto, avendo omesso ogni verifica in ordine, non già al determinismo causale esclusivo dell'azione dell'accusato rispetto alla produzione dell'evento, irrilevante ai fini della affermazione di responsabilità nella produzione del fatto da cui origina il danno, quanto piuttosto all'accertamento del valore assorbente del riconosciuto determinismo causale del comportamento colposo della vittima. 4. Il relativo giudizio va, pertanto, rimesso al giudice civile del rinvio che provvederà all'accertamento dell'illecito aquiliano in base alle regole processuali e probatorie e ai criteri di giudizio propri del giudizio civile, potendo valutare il materiale probatorio raccolto nel processo penale in conformità ai canoni di quel giudizio (sez. 2, n. 17358 del 22/3/2023, Capitani, Rv. 284530-01), demandandosi al predetto anche la regolamentazione delle spese tra le parti di questo giudizio di legittimità. P. Q. M. Annulla la sentenza impugnata e rinvia, per nuovo giudizio, al giudice civile competente per valore in grado di appello, cui demanda altresì la regolamentazione delle spese fra le parti relativamente al presente giudizio di legittimità. Deciso il 25 ottobre 2023 Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] fr` -C e XL
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