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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 34841/2024

Testo disponibile della fonte

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pronunciato la seguente ORDINANZA Sul ricorso n. 23814-2023, proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, [OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA], in persona del Direttore p.t., elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende ope legis- Ricorrente [OSCURATO:PERSONA], c . f .

BNFPPL 47C16 A944W , elettivamente domiciliato in Roma, alla via Cicerone n. 44, presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], dalla quale, unitamente agli avv. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], è rappresentato e difeso- Controricorrente avverso la sentenza n. 549/09/2023 emessa dalla C orte di giustizia tributariadi II grado di Bologna, depositata in data 05.05.2023 ; udita la relazione della causa svolta dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA] nell’adunanza camerale del 7novembre 2024; Giudizio di rinvio – Composizione del collegio – Alterità dei componenti - Conseguenze RGN 23814/2023 Consigliere rel.

Federici [OSCURATO:PERSONA] Dalla sentenza e dal ricorso si evince che l’Agenzia delle entrate notificò a [OSCURATO:PERSONA], nella qualità di titolare dell’omonima impresa,l’avviso d’accertamento con cui recuperò ad imponibilel’importo di € 1.254.699,00, corrispondente a costi ritenuti indeducibil i per afferire ad operazioni parzialmente inesistenti, la cui sovra fatturazione aveva consentito la deduzione dei costi e la detrazione relativa all’iva.

Avverso l’atto impositivo il contribuente propose ricorso dinanzi alla Commissione tributaria provinciale di Bologna, che con sentenza n. 120/02/2015, loaccolse.

L’appello proposto dall’ufficio dinanzi alla C ommissione tributaria regionale dell’Emilia-Romagna fu respinto con sentenza n. 95/12/2018.

Il giudice Regionale confermò la decadenza dell’Amministrazione finanziaria dal potere accertativo per decorrenza dei termini, ritenendo a quel giudice inapplicabile il raddoppio dei termini.

Con sentenza n. 32693 del 2021 la Corte di legittimità cassò la pronuncia, rinviando il giudizio alla Commissione regionale emiliana.

La Corte di giustizia tributaria di II grado dell’Emilia-Romagna, quale giudice del rinvio, con sentenza n. 549/09/2023accolse di nuovo le ragioni del contribuente.

Affermò a tal fine che, tenendo conto del principio di diritto dispensato dalla Corte di cassazione, l’esame degli atti evidenziava la mancanza dei presupposti per riconoscere il raddoppio dei termini,ai fin i della tempestività dell’accertamento, dal cui potere dunque ribadì la decadenza dell’ufficio.

In ogni caso rilevò che nel merito l’ufficio non aveva dato prova della partecipazione del Benfenati alle operazioni soggettivamente inesistenti contestate.

Con quattro motivi l’Agenzia delle entrate ha censurato la sentenza, chiedendone la cassazione, cui ha resistito con controricorso il contribuente.

Nell’adunanza camerale del 7 novembre 2024la causa è stata trattata e decisa. [OSCURATO:PERSONA] 23814/2023 Consigliere rel. [OSCURATO:PERSONA]Agenzia delle entrate ha denunciato: con il primo motivo la nullità della sentenza per violazione degli att. 158 e 383, primo comma cod. proc. civ., inrelazione all’art.360, primo comma, n. 4, c od . p roc . c iv .

La sentenza di rinvio era stata pronunciata con la partecipazione al collegio, nella qualità di relatore, di un giudice già componente della pronuncia già cassata dalla Corte di legittimità; con il secondo motivo la violazione dell’art.384, primo e secondo comma c.p.c., in relazione all’art.360, primo comma, n. 4), cod. proc. civ.

Il collegio aveva violato il principio di diritto enunciato dalla corte di legittimità; con il terzo motivo laviolazione degli artt. 39, comma 1, lett. d), e 41 - bis, del d.P.R. 29 settembre 1973, 54,comma 4, d .P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, nonchédegli artt. 2697, 2729 cod. c iv ., in relazione all’art. 360, primo comma, n.3, cod. p roc . c iv .

Il collegio av rebbe erroneamente negato che l’ufficio avesse fornito la prova del coinvolgimento del Benfenati nelle operazioni inesistenti; con il quarto motivo la violazione dell’art.36 d.lgs. 31 dicembre 1982, n. 546/92, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, c od . p roc . c iv .

Il giudice del rinvio avrebbe fatto mal governo oltre che della disciplina attinente all’onere della prova, in ipotesi di operazioni oggettivamente inesistenti, anche delle regole di valutazione delle prove.

Esaminando il primo dei motivi formulati dall’amministrazione finanziaria, essoè manifestamente fondato.

Risulta dalla intestazione delle due sentenze, riportate nel ricorso, quella n. 95/12/2018, cassata dalla Corte di cassazione con la pronuncia n. 32693 del 2021, e quella n. 549/09/2023, emessa dal giudice del rinvio ed ora al vaglio di questa Corte, che il giudice relatore di quest’ultima era già stato componente del collegio della prima pronuncia cassata ([OSCURATO:PERSONA]).

Ciò costituisce violazione manifesta dell’art. 383 cod. proc. civ., con conseguente nullità della pronuncia oggetto d’impugnazione nel presente procedimento.

La nullità radicale della pronuncia impugnata dall’ufficio assorbe ogni altra doglianza della ricorrente.RGN 23814/2023 Consigliere rel. [OSCURATO:PERSONA] causa va pertanto rinviata di nuovo dinanzi alla Corte di giustizia tributaria di II grado dell’Emilia-Romagna, che in diversa composizione, oltre che liquidare le spese del presente giudizio, dovrà riesaminare l’appello dell’Agenzia delle entrate, tenendo conto del principio di diritto già dispensato dalla precedente pronuncia n. 32693/2021 di questa Corte.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso.Cassa la sentenza e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di II grado dell’Emilia-Romagna, cui demanda, in diversa composizione, anche la l

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA Sul ricorso n. 23814-2023, proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, [OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA], in persona del Direttore p.t., elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende ope legis- Ricorrente [OSCURATO:PERSONA], c . f . BNFPPL 47C16 A944W , elettivamente domiciliato in Roma, alla via Cicerone n. 44, presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], dalla quale, unitamente agli avv. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], è rappresentato e difeso- Controricorrente avverso la sentenza n. 549/09/2023 emessa dalla C orte di giustizia tributariadi II grado di Bologna, depositata in data 05.05.2023 ; udita la relazione della causa svolta dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA] nell’adunanza camerale del 7novembre 2024; Giudizio di rinvio – Composizione del collegio – Alterità dei componenti - Conseguenze RGN 23814/2023 Consigliere rel. Federici [OSCURATO:PERSONA] Dalla sentenza e dal ricorso si evince che l’Agenzia delle entrate notificò a [OSCURATO:PERSONA], nella qualità di titolare dell’omonima impresa,l’avviso d’accertamento con cui recuperò ad imponibilel’importo di € 1.254.699,00, corrispondente a costi ritenuti indeducibil i per afferire ad operazioni parzialmente inesistenti, la cui sovra fatturazione aveva consentito la deduzione dei costi e la detrazione relativa all’iva. Avverso l’atto impositivo il contribuente propose ricorso dinanzi alla Commissione tributaria provinciale di Bologna, che con sentenza n. 120/02/2015, loaccolse. L’appello proposto dall’ufficio dinanzi alla C ommissione tributaria regionale dell’Emilia-Romagna fu respinto con sentenza n. 95/12/2018. Il giudice Regionale confermò la decadenza dell’Amministrazione finanziaria dal potere accertativo per decorrenza dei termini, ritenendo a quel giudice inapplicabile il raddoppio dei termini. Con sentenza n. 32693 del 2021 la Corte di legittimità cassò la pronuncia, rinviando il giudizio alla Commissione regionale emiliana. La Corte di giustizia tributaria di II grado dell’Emilia-Romagna, quale giudice del rinvio, con sentenza n. 549/09/2023accolse di nuovo le ragioni del contribuente. Affermò a tal fine che, tenendo conto del principio di diritto dispensato dalla Corte di cassazione, l’esame degli atti evidenziava la mancanza dei presupposti per riconoscere il raddoppio dei termini,ai fin i della tempestività dell’accertamento, dal cui potere dunque ribadì la decadenza dell’ufficio. In ogni caso rilevò che nel merito l’ufficio non aveva dato prova della partecipazione del Benfenati alle operazioni soggettivamente inesistenti contestate. Con quattro motivi l’Agenzia delle entrate ha censurato la sentenza, chiedendone la cassazione, cui ha resistito con controricorso il contribuente. Nell’adunanza camerale del 7 novembre 2024la causa è stata trattata e decisa. [OSCURATO:PERSONA] 23814/2023 Consigliere rel. [OSCURATO:PERSONA]Agenzia delle entrate ha denunciato: con il primo motivo la nullità della sentenza per violazione degli att. 158 e 383, primo comma cod. proc. civ., inrelazione all’art.360, primo comma, n. 4, c od . p roc . c iv . La sentenza di rinvio era stata pronunciata con la partecipazione al collegio, nella qualità di relatore, di un giudice già componente della pronuncia già cassata dalla Corte di legittimità; con il secondo motivo la violazione dell’art.384, primo e secondo comma c.p.c., in relazione all’art.360, primo comma, n. 4), cod. proc. civ. Il collegio aveva violato il principio di diritto enunciato dalla corte di legittimità; con il terzo motivo laviolazione degli artt. 39, comma 1, lett. d), e 41 - bis, del d.P.R. 29 settembre 1973, 54,comma 4, d .P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, nonchédegli artt. 2697, 2729 cod. c iv ., in relazione all’art. 360, primo comma, n.3, cod. p roc . c iv . Il collegio av rebbe erroneamente negato che l’ufficio avesse fornito la prova del coinvolgimento del Benfenati nelle operazioni inesistenti; con il quarto motivo la violazione dell’art.36 d.lgs. 31 dicembre 1982, n. 546/92, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, c od . p roc . c iv . Il giudice del rinvio avrebbe fatto mal governo oltre che della disciplina attinente all’onere della prova, in ipotesi di operazioni oggettivamente inesistenti, anche delle regole di valutazione delle prove. Esaminando il primo dei motivi formulati dall’amministrazione finanziaria, essoè manifestamente fondato. Risulta dalla intestazione delle due sentenze, riportate nel ricorso, quella n. 95/12/2018, cassata dalla Corte di cassazione con la pronuncia n. 32693 del 2021, e quella n. 549/09/2023, emessa dal giudice del rinvio ed ora al vaglio di questa Corte, che il giudice relatore di quest’ultima era già stato componente del collegio della prima pronuncia cassata ([OSCURATO:PERSONA]). Ciò costituisce violazione manifesta dell’art. 383 cod. proc. civ., con conseguente nullità della pronuncia oggetto d’impugnazione nel presente procedimento. La nullità radicale della pronuncia impugnata dall’ufficio assorbe ogni altra doglianza della ricorrente.RGN 23814/2023 Consigliere rel. [OSCURATO:PERSONA] causa va pertanto rinviata di nuovo dinanzi alla Corte di giustizia tributaria di II grado dell’Emilia-Romagna, che in diversa composizione, oltre che liquidare le spese del presente giudizio, dovrà riesaminare l’appello dell’Agenzia delle entrate, tenendo conto del principio di diritto già dispensato dalla precedente pronuncia n. 32693/2021 di questa Corte. P.Q.M. Accoglie il ricorso.Cassa la sentenza e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di II grado dell’Emilia-Romagna, cui demanda, in diversa composizione, anche la l
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