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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 15 luglio 2022

Cassazione n. 36171/2022

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/02/2021 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l'impugnata sentenza la Corte di Appello di Bologna ha confermato la sentenza del Tribunale di Ravenna con la quale [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato per il reato di cui all'art. 5 d.lgs 10 marzo 2000, n. 74, in relazione all'omessa presentazione delle dichiarazioni fiscali in relazione all'anno di imposta 2010, fatto commesso il 30/12/2011, alle pene di giustizia.

2. Ricorre per cassazione l'imputato a mezzo del difensore e deduce il vizio di motivazione in relazione alla prova del superamento della soglia di punibilità, privo di autonoma motivazione e valutazione critica dell'accertamento induttivo.

3. Il motivo di ricorso non appare manifestamente infondato, situazione che comporta il rilievo della prescrizione maturata nelle more del giudizio di legittimità al 31/12/2021.

La sentenza impugnata ha confermato l'affermazione di responsabilità del ricorrente sulla scorta dell'accertamento induttivo dell'Agenzia delle entrate, prova atipica ai sensi dell'art. 189 cod.proc.pen., compiuto mediante gli studi di settore, rilevando, quanto al caso in esame, che il ricorrente non aveva offerto alcun elemento di segno contrario, ammettendo così di confermare il giudizio di penale responsabilità sul mero accertamento dell'ufficio finanziario e contraddicendo i principi che richiamava nella premessa.

L'annullamento della sentenza va disposto senza rinvio poiché nelle more il reato, consumato il 31/12/2011, si è prescritto alla data del 31/12/2021, tenuto conto dei termini di cui agli artt. 157-161 cod.pen. e art. 17 comma 1 bis del d.lgs n. 74 del 2000, non essendo stati riconosciuti dal giudice gli effetti della recidiva contestata nel capo di imputazione.

P. Q. M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione.

Così deciso in Roma il 15 luglio 2022 [OSCURATO:PERSONA] tensore

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/02/2021 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'impugnata sentenza la Corte di Appello di Bologna ha confermato la sentenza del Tribunale di Ravenna con la quale [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato per il reato di cui all'art. 5 d.lgs 10 marzo 2000, n. 74, in relazione all'omessa presentazione delle dichiarazioni fiscali in relazione all'anno di imposta 2010, fatto commesso il 30/12/2011, alle pene di giustizia. 2. Ricorre per cassazione l'imputato a mezzo del difensore e deduce il vizio di motivazione in relazione alla prova del superamento della soglia di punibilità, privo di autonoma motivazione e valutazione critica dell'accertamento induttivo. 3. Il motivo di ricorso non appare manifestamente infondato, situazione che comporta il rilievo della prescrizione maturata nelle more del giudizio di legittimità al 31/12/2021. La sentenza impugnata ha confermato l'affermazione di responsabilità del ricorrente sulla scorta dell'accertamento induttivo dell'Agenzia delle entrate, prova atipica ai sensi dell'art. 189 cod.proc.pen., compiuto mediante gli studi di settore, rilevando, quanto al caso in esame, che il ricorrente non aveva offerto alcun elemento di segno contrario, ammettendo così di confermare il giudizio di penale responsabilità sul mero accertamento dell'ufficio finanziario e contraddicendo i principi che richiamava nella premessa. L'annullamento della sentenza va disposto senza rinvio poiché nelle more il reato, consumato il 31/12/2011, si è prescritto alla data del 31/12/2021, tenuto conto dei termini di cui agli artt. 157-161 cod.pen. e art. 17 comma 1 bis del d.lgs n. 74 del 2000, non essendo stati riconosciuti dal giudice gli effetti della recidiva contestata nel capo di imputazione. P. Q. M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione. Così deciso in Roma il 15 luglio 2022 [OSCURATO:PERSONA] tensore