CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 2 dicembre 2021
Cassazione n. 05067/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
uente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza in epigrafe, il Tribunale di Sorveglianza di Bari ha respinto l'istanza di affidamento in prova ai servizi sociali o di detenzione domiciliare presentata da [OSCURATO:PERSONA], ritenendo ostativa alla concessione dei benefici l'assenza di un sufficiente livello di affidabilità dell'istante per affron- tare misure esterne rimesse ad un criterio di autodisciplina (considerando anche la partecipazione del detenuto alla rivolta del carcere di Foggia del marzo 2020),e 49-gellé—a14431-str-e~-€1-e-1--g4u-el4i4e- di prematura revisione critica dei trascorsi t"31, delinquenziali formulato nella relazione di sintesi del carcere di Viterbo, oltre al tenore poco tranquilliZzante delle informazioni di polizia , dalle quali si ricava la esistenza di una serie di pregiudizi che si affiancano ai due precedenti penali e ai due carichi pendenti. 2. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il difensore del condannato, deducendo vizio di motivazione con riferimento ai presupposti per la concessione degli invocati benefici, confutando il rilievo attribuito alla partecipazione ai remoti fatti di rivolta del marzo 2020, rivendicando la condotta estremamente positiva tenuta dal Carosiello nel carcere di Viterbo, come illu- strata nella relazione di sintesi degli operatori di quell'istituto, infine denunciando che il Tribunale di sorveglianza aveva trascurato altra relazione di polizia, redatta dal Commissariato di Canosa di Puglia, in cui si attestava l'assenza di segnalazioni negative a carico del Carosiello. 3. Il ricorso è inammissibile, proponendo motivi che non possono trovare ingresso nella presente sede di legittimità per essere esclusivamente di carattere fattuale, e risulta altresì generico e confutativo, senza considerazione per le argomentazioni rese sul punto dai giudici della sorveglianza. 3.1. Il Tribunale ha correttamente esposto che il ricorrente non risulta avere ancora avviato un'apprezzabile rivisitazione del suo passato criminale, come attesta proprio l'invocata relazione di sintesi dell'area trattamentale del carcere di Viterbo, in cui si conclude ravvisando una "ancora superficiale revisione in chiave critica delle condotte delittuose agite". È stato altresì valorizzato il tenore poco tranquillizzante delle informazioni di polizia rese dal Commissariato di Cerignola, mentre - quanto a quelle citate nel ricorso, provenienti dal Commissariato di Canosa di Puglia (allegate soltanto nella prima pagina) - si osserva che riguardano un periodo molto limitato, essendosi il Carosiello ivi trasferito alla fine del 2018, e comunque danno atto dei vari pregiudizi penali registrati a Cerignola. 3.2. La motivazione dell'impugnata ordinanza risulta conforme all'esegesi di legittimità laddove afferma che ai fini della concessione dell'affidamento in prova al servizio sociale e degli altri benefici penitenziari, non può essere trascurata la tipologia e la gravità dei reati commessi, ma si deve avere soprattutto riguardo al comportamento e alla situazione del soggetto dopo i fatti per i quali è stata inflitta la condanna in esecuzione, per verificare concretamente se sussistano, o non, sintomi di una positiva evoluzione della sua personalità e condizioni che ne rendano possibile il reinserimento sociale attraverso la richiesta misura alter- nativa (Sez. 1, n. 31809 del 09/07/2009, Gobbo, Rv. 244322). Ne consegue che il mantenimento di una condotta positiva, anche in ambiente libero, non è di per sé determinante, soprattutto ove la condanna in espiazione sia stata inflitta per reati di obiettiva gravità, ma deve essere valutato nell'ambito di un giudizio globale di tutti gli elementi emersi dalle indagini esperite e dalle informazioni assunte (Sez. 1, n. 15064 del 06/03/2003, Chiara, Rv. 224029). Ed ancora, in tema di concessione di misure alternative alla detenzione il Tribunale di sorveglianza, anche quando siano emersi elementi positivi nel comportamento del detenuto, può legittimamente ritenere necessario un ulteriore periodo di osservazione e lo svolgimento di altri esperimenti premiali, al fine di verificare l'attitudine del soggetto ad adeguarsi alle prescrizioni da imporre (Sez. 1, n. 22443 del 17/01/2019, Froncillo, Rv. 276213). 3.3. Secondo il motivato giudizio del Tribunale di sorveglianza, il Caro- siello non risulta aver ancora intrapreso un'apprezzabile revisione critica dei propri agiti devianti, così dimostrando - allo stato - l'assenza del requisito cardine del percorso trattamentale, che deve prendere avvìo da tale acquisita consapevolezza. Tale notazione è stata tratta dalla relazione dell'equipe tratta- mentale, e giustifica la valutazione di prematurità della concessione degli invocati benefici, dovendo ancora concretizzarsi nell'istante la prospettiva risocializzante propria delle invocate misure alternative, così da rendere recessivi e cetuA. - allo stato - gli elementi positivi indicati dalla difesa. 2. In conclusione, il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della congrua somma indicata in dispositivo alla cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 2 dicembre 2021 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]