CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 22 febbraio 2021
Cassazione n. 39537/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] nel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22 febbraio 2021 della Corte di Appello di L'Aquila; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; udite le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'annullamento con rinvio al Giudice civile competente per valore in grado di appello; udito il difensore di [OSCURATO:PERSONA], Avv. [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso o, in subordine, per il suo rigetto. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza n. 512 del 22 febbraio 2021 la Corte di appello di L'Aquila - riformando la decisione con cui il 4 settembre 2017 il Tribunale di Teramo aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] per i reati di cui agli artt. 393, secondo e terzo comma 582, 61, n. 2 e 635, comma 2, nn. 1 e 3 cod. pen. decritti nelle imputazioni (rispettivamente capi A, B e C), nonché al risarcimento dei danni in favore della costituita parte civile, [OSCURATO:PERSONA], da liquidarsi in separata sede - ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in ordine ai reati ascritti ai capi A e B - esclusa la circostanza aggravante ex art. 61, n. 2, cod. pen. - perché l'azione penale non poteva essere iniziata per difetto della querela, mentre lo ha assolto dal reato ascritto al capo C perché il fatto non è previsto dalla legge come reato. 2. Nel ricorso presentato dal difensore della parte civile [OSCURATO:PERSONA] si chiede l'annullamento della sentenza deducendo quattro motivi di seguito riportati nei limiti strettamente necessari per la motivazione (art. 173 disp. att. cod. proc. pen.). 2.1 Con il primo motivo di ricorso deduce i vizi di violazione dell'art. 122 cod. proc. pen. e di manifesta illogicità della motivazione. La Corte di appello ha ritenuto irrituale la procura speciale rilasciata dal [OSCURATO:PERSONA] ai propri difensori di fiducia in considerazione dell'omessa indicazione dell'oggetto cui si riferiva. L'oggetto era in realtà ben determinato con riferimento all'imputato, considerato anche che la procura speciale era stata rilasciata il giorno successivo ai fatti. 2.2 Con il secondo motivo di ricorso deduce i vizi cumulativi di violazione dell'art. 61, n. 2, cod. pen. e di mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in relazione al capo B dell'imputazione. Non si comprende la ragione per cui l'improcedibilità del reato di cui al capo A, travolga anche la fattispecie in esame, atteso che l'eliminazione dell'aggravante poteva conseguire solo all'accertamento negativo della sussistenza del fatto storico contestato al capo A. 2.3 Analoghi vizi vengono dedotti con il terzo motivo di ricorso in relazione all'esclusione dell'aggravante di cui all'art. 635, comma 2, n. 1 cod. pen. contestata al capo C dell'imputazione. La Corte afferma che la fattispecie non è più prevista dalla legge come reato in quanto «la condotta di violenza alla persona e minaccia descritta da [OSCURATO:PERSONA] non era finalizzata al danneggiamento dell'autovettura del medesimo». L'art. 635 cod. pen. nella formulazione vigente all'epoca dei fatti, prevedeva la contestata circostanza aggravante in relazione alla commissione del fatto con violenza alla persona o con minaccia la cui sussistenza è stata accertata nel corso dell'istruttoria dibattimentale di primo grado, ma ricondotta dalla Corte di appello a mera «ipotesi accusatoria». Con il quarto motivo si deduce l'omessa pronuncia sulla responsabilità civile dell'imputato e sulle spese sostenute dalla parte civile in grado di appello. 3. Con memoria pervenuta il 17 settembre 2021 l'imputato [OSCURATO:PERSONA] ha dedotto, in via preliminare, l'inammissibilità del ricorso per tardività e per carenza di interesse; nel merito, e in subordine, ha chiesto il rigetto del ricorso per infondatezza dei motivi. In particolare, quanto al capo B, anche ove si ritenesse sussistente la circostanza aggravante di cui all'art. 61, n. 2, cod. pen., il reato non sarebbe, comunque, procedibile d'ufficio non essendo stata contestata l'aggravante di cui all'art. 61, n. 11 -octies, cod. pen. [OSCURATO:PERSONA] 1.In via preliminare, devono essere esaminate le eccezioni sollevate dall'imputato in merito alla tardività del ricorso ed alla carenza di interesse ad impugnare delle parte civile ricorrente. 1.1. La prima eccezione è infondata. Nel dispositivo della sentenza impugnata è stato indicato il termine fino al 20 aprile 2021 per il deposito della motivazione che risulta avvenuto il 14 aprile 2021. In detta ipotesi, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, da cui il Collegio non intende discostarsi, il termine per la proposizione dell'impugnazione decorre dalla scadenza del termine autodeterminato, ancorché il deposito della sentenza sia avvenuto anticipatamente (Sez. 3, n. 35149 del 23/02/2017, Prosperi, Rv. 271188; Sez. 6, n. 42785 del 25/10/2001, Blandino, Rv. 220425). Ne consegue che nella fattispecie concreta il termine in questione scadeva il 4 giugno 2021 cosicché l'impugnazione, proposta il precedente 31 maggio, risulta tempestiva. 1.2. Quanto alla dedotta carenza di interesse ad impugnare della parte civile, l'imputato ha richiamato nella memoria il principio di diritto affermato dalle Sezioni Unite secondo cui la parte civile è priva di interesse a proporre impugnazione avverso la sentenza di proscioglimento dell'imputato per improcedibilità dell'azione penale dovuta a difetto di querela, trattandosi di pronuncia penale meramente processuale priva di idoneità ad arrecare vantaggio al proponente ai fini dell'azione civilistica (Sez. U., n. 35599 del 21/06/2012, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 253242). Tale deduzione, benché suggestiva, non coglie nel segno.Secondo la costante giurisprudenza di questa Corte l'interesse richiesto dall'art. 568, comma 4, cod. proc. pen., quale condizione di ammissibilità di qualsiasi impugnazione, deve essere correlato agli effetti primari e diretti del provvedimento da impugnare e sussiste solo se il gravame sia idoneo a costituire, attraverso l'eliminazione di un provvedimento pregiudizievole, una situazione pratica più vantaggiosa per l'impugnante rispetto a quella esistente (Sez. U, n. 42 del 03/12/1995, dep. 1996, Tampini, Rv. 203093). Inoltre, l'interesse deve essere attuale e concreto, cioè volto a conseguire effetti processuali diretti vantaggiosi o ad evitare conseguenze extrapenali pregiudizievoli ovvero ad assicurarsi effetti extrapenali più favorevoli, come quelli che l'ordinamento fa derivare dal giudicato delle sentenze di condanna o di assoluzione dell'imputato nei giudizi di danno o in altri giudizi civili o amministrativi (Sez. 6, n. 6989 del 30/3/1995, Rv. 201953; Sez. 4, n. 18343 del 5/2/2019, Catalini, Rv. 275760), In particolare, l'interesse ad agire della parte civile è ravvisabile in relazione a tutte le conseguenze configurabili, anche extrapenali, che possono, comunque, influire, in modo a lei favorevole, nel giudizio di accertamento della responsabilità civile del prevenuto. Proprio alla luce di tali coordinate ermeneutiche va letto il principio di diritto affermato dalla sentenza delle [OSCURATO:PERSONA] sopra citata. Nella fattispecie concreta, infatti, con la sentenza di primo grado era stato dichiarato non doversi procedere nei confronti dell'imputato per mancanza della querela e il successivo appello proposto dalla parte civile era stato dichiarato inammissibile per carenza di interesse. Tale valutazione è stata ritenuta corretta dalle Sezioni Unite in considerazione sia della carenza di alcun effetto preclusivo o pregiudizievole della decisione (art. 652 cod. proc. pen.) che dell'impossibilità per la parte civile di ottenere «con l'impugnazione, l'affermazione di responsabilità dell'imputato sia pure in riferimento agli effetti civili, in mancanza di impugnazione sul punto del p.m. e comunque di precedente accertamento sul fatto», atteso che la cognizione penale si era limitata al riconoscimento della ricorrenza della pregiudiziale di rito. Il principio di diritto affermato dalle Sezioni Unite va, dunque, circoscritto alle ipotesi in cui, essendo mancato un precedente accertamento sul fatto, la parte civile non potrebbe trarre alcun vantaggio dall'impugnazione. Infatti, come rilevato dalle stesse [OSCURATO:PERSONA] - richiamando, peraltro, le argomentazioni già espresse dal [OSCURATO:PERSONA] nella sentenza n. 40049 del 29/5/2008, Guerra - proprio l'esistenza di tale precedente accertamento costituisce il presupposto per riconoscere, in caso di assoluzione dell'imputato con la formula "il fatto non costituisce reato", l'interesse ad impugnare della parte civile, avendo questa «interesse giuridico ad ottenere in sede di appello una statuizione incidentale di responsabilità della controparte con una rinnovata valutazione del fatto reato, in modo difforme rispetto all'accertamento assolutorio del primo giudice». Una ulteriore progressione ermeneutica sul tema è stata successivamente impressa dalle Sezioni Unite con la sentenza Massaria in cui la Corte ha ritenuto ammissibile l'impugnazione della parte civile contro la sentenza di primo grado che abbia dichiarato l'estinzione del reato per intervenuta prescrizione, così come contro la sentenza di appello che tale decisione abbia confermato, ove con la stessa si contesti l'erroneità di detta dichiarazione (Sez. U n. 28911 del 28/03/2019, Massaria, Rv. 275953). Nella sentenza è stato precisato che la legittimazione della parte civile ad impugnare detta decisione deriva direttamente dalla previsione dell'art. 576, comma 1, cod. proc. pen. laddove fa riferimento a tutte le sentenze di proscioglimento, fra le quali, alla stregua della definizione ricavabile dal codice di rito (artt. 529-531 cod. proc. pen.) deve sicuramente ricomprendersi anche la sentenza di non doversi procedere per estinzione del reato. In tal caso, la Corte ha ravvisato l'interesse ad impugnare della parte civile considerando il vantaggio correlato al ribaltamento della prima pronuncia e all'affermazione di responsabilità dell'imputato, sia pure ai soli fini delle statuizioni civili, e, in caso di ricorso in cassazione, all'annullamento della sentenza con rinvio al giudice civile in grado di appello, ex art. 622 cod. proc. pen., senza la necessità di iniziare "ex novo" il giudizio civile. 1.3. Applicando tali coordinate ermeneutiche alla fattispecie in esame, va, dunque, ritenuto sussistente l'interesse della parte civile ad impugnare la sentenza tenuto conto: i) dell'accertamento del fatto compiuto nel giudizio di primo grado all'esito del quale l'imputato è stato condannato per tutti i reati in contestazione alla pena ritenuta di giustizia, nonché al risarcimento dei danni subiti dalla parte civile; ii) del vantaggio conseguibile dalla parte civile attraverso il ribaltamento della sentenza impugnata e l'accertamento, sia pure ai soli fini civili, della responsabilità dell'imputato. Ad ulteriore conferma di quanto esposto, va aggiunto che, proprio con riferimento a tale ultimo aspetto, secondo un recente orientamento di questa Corte in sede civile, la corte di appello competente per valore, alla quale la Corte di cassazione in sede penale abbia rinviato il procedimento ai soli effetti civili, ai sensi dell'art. 622 cod. proc. pen., può utilizzare come fonte del proprio convincimento le prove raccolte nel precedente giudizio penale e ricavate direttamente dalla sentenza rescindente, richiamando gli elementi di fatto già acquisiti in quella sede per sottoporli ad una autonoma valutazione e ritenerli idonei ad integrare la responsabilità civile del soggetto agente (Sez. 3, n. 517 del 15/01/2020, Rv. 656811-03).Tale principio costituisce logico sviluppo del principio, affermato dalle Sezioni Unite civili con la sentenza n. 12243 del 27/05/2009 (Rv. 608300-01), secondo cui alle sentenze di non doversi procedere perché il reato è estinto per prescrizione o amnistia non può riconoscersi efficacia extrapenale, sicché nel giudizio promosso contro l'imputato per ottenere il risarcimento del danno si deve interamente ed autonomamente rivalutare il fatto e, tuttavia, il giudice civile, deve tenere conto di tutti gli elementi di prova acquisiti in sede penale e può, ripercorrere lo stesso iter argomentativo del giudice penale, così giungendo anche alle medesime conclusioni. Va dunque affermato il seguente principio di diritto: "Sussiste l'interesse della parte civile ad impugnare la sentenza della corte di appello che, ribaltando la sentenza di condanna di primo grado, dichiari l'improcedibilità dell'azione penale per difetto di querela". 2. Il ricorso della parte civile è parzialmente fondato. 2.1. Il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato. Va, al riguardo, ribadito che la procura speciale rilasciata per la proposizione della querela deve contenere, a pena di inammissibilità, il riferimento a specifici reati oppure l'indicazione delle situazioni in cui il mandatario deve attivarsi, non essendo sufficiente un generico mandato a proporre querela (Sez. 6, n. 28807 del 05/04/2016, Signorini, Rv. 267432; Sez. 5, n. 24687 del 17/03/2010, Rizzo, Rv. 248385). Tale specificità del contenuto della procura speciale è espressamente richiesta dall'art. 122 cod. proc. pen. che, in linea generale, prescrive che questa contenga, oltre alle indicazioni richieste dalla legge per i singoli atti cui si riferisce, anche la determinazione dell'oggetto per cui è conferita e dei fatti ai quali si riferisce. In altre parole, attraverso tale previsione, il legislatore ha inteso evitare che, attraverso il rilascio di procure speciali dal contenuto vago o generico, si conferisca un potere indeterminato al procuratore speciale, quale, ad esempio, quello di querelare un soggetto per qualunque fatto. Pertanto, nella fattispecie in esame, la Corte territoriale ha correttamente rilevato il difetto di specificità della procura speciale rilasciata da [OSCURATO:PERSONA] dal momento che l'atto si riferiva al [OSCURATO:PERSONA], quale soggetto nei cui confronti doveva essere presentata la querela, ma senza alcuna specifica indicazione dei reati o delle circostanze di tempo e di luogo della condotta. Di fronte a siffatta vaghezza della procura speciale, non colgono nel segno le obiezioni del ricorrente ad avviso del quale il contenuto del mandato conferito ai procuratori speciali era logicamente desumibile dalla data della procura stessa, in quanto rilasciata il giorno successivo ai fatti. Tale assunto, infatti, potrebbe avere rilevanza solo ove nel mandato si fosse fatto riferimento ai fatti avvenuti il giorno precedente, dovendosi escludere che la genericità del contenuto della procura speciale possa essere colmata attraverso argomentazioni di carattere logico, quale quella che propone il ricorrente, o alla stregua di successivi comportamenti della persona offesa. In questo quadro risulta fuorviante il richiamo, contenuto nel ricorso, al principio di diritto affermato da Sez. 2, n. 1878 del 09/12/2016, dep. 2017, Dindi, Rv. 268769. Tale arresto, riferendosi alla procura speciale rilasciata dal legale rappresentante di un ente in via preventiva ai sensi dell'art. 37 disp. att. cod. proc. pen., ha affermato che, qualora detta procura non contempli l'indicazione delle tipologie di reato in presenza delle quali attivare la condizione di procedibilità, il relativo potere deve intendersi implicitamente devoluto per tutti i reati desumibili dall'oggetto sociale. Va, tuttavia, precisato che la possibilità di rilascio in via preventiva della procura speciale, di cui al citato art. 37 disp. att. cod. proc. pen., è stata prevista dal legislatore per fare fronte alle necessità delle così dette strutture complesse che prevedano vari luoghi ove si eserciti l'attività di una società. Come già chiarito da questa Corte, tale norma non si pone in rapporto di specialità rispetto all'art.122 cod. proc. pen., ma ne amplia la portata con riferimento alle peculiari esigenze organizzative degli enti (Sez. 5, Sentenza n. 24687 del 17/03/2010, Rizzo, in motivazione). In ogni caso, anche in relazione alla procura speciale rilasciata in via preventiva, il legislatore ha richiesto che la volontà della parte lesa di rimuovere gli ostacoli alla procedibilità per un determinato reato sia del tutto chiara e specifica, ovvero riferita a fatti specificamente indicati nella procura. Va, infine, aggiunto, che solo con riferimento alla procura speciale rilasciata dal legale rappresentante di un ente in via preventiva, l'indirizzo ermeneutico prevalente di questa Corte ritiene che qualora questa non contempli l'indicazione delle tipologie di reato in presenza delle quali attivare la condizione di procedibilità, il relativo potere deve intendersi implicitamente devoluto per tutti i reati desumibili dall'oggetto sociale (Sez. 2 , n. 22506 del 16/07/2020, Chiacchio, Rv. 279288; Sez. 2, n. 1878 del 09/12/2016, dep. 2017, Dindi, Rv. 268769; Sez. 2, n. 24754 del 16/04/2010, Orlando, Rv. 247748). 2.2. È, invece, fondato il secondo motivo di ricorso. La Corte d'appello, infatti, dopo avere escluso la procedibilità del reato di cui al capo A, è pervenuta alla medesima conclusione anche per il delitto di lesioni aggravate contestate al capo B, ritenendo che la declaratoria di improcedibilità dell'azione penale per il reato di cui all'art. 393 cod. pen. (capo A) abbia caducato la contestata circostanza aggravante del nesso teleologico di cui all'art. 61, n. 2 cod. pen.Tale ragionamento presenta un evidente vizio giuridico. Secondo il costante indirizzo ermeneutico di questa Corte, dal Collegio pienamente condiviso, tale circostanza aggravante è configurabile anche quando il reato-fine sia perseguibile a querela di parte e questa non sia stata presentata (tra le tante, da ultimo: Sez. 3, n. 52135 del 19/06/2018, Bellilli, Rv. 275456; Sez. 2, n. 32862 del 19/06/2012, D'Alessio, Rv. 253166; Sez. 4, n. 36971 del 01/07/2003, Piovini, Rv. 226375). Con tale aggravante, infatti, il legislatore ha inteso sanzionare la maggiore pericolosità della condotta delittuosa, per cui è indifferente, per esempio, che il reato-fine sia stato solo tentato ovvero che allo stesso sia applicabile una causa di non punibilità, di estinzione del reato o, come nel caso in esame, di improcedibilità. 2,3. Anche il terzo motivo di ricorso è fondato. La Corte di appello ha assolto [OSCURATO:PERSONA] dal reato di cui al capo C perché il fatto non è previsto dalla legge come reato sulla base di un percorso argomentativo basato sulla esclusione delle due circostanze aggravanti di cui all'art. 635, secondo comma, nn. 1 e 3, cod. pen., secondo la formulazione vigente all'epoca dei fatti: la prima aggravante, oltre a non essere stata contestata in fatto, non sarebbe, comunque, configurabile perché la condotta di violenza e minaccia descritta da [OSCURATO:PERSONA] non era finalizzata al danneggiamento dell'auto; l'esclusione della seconda aggravante consegue, invece, alla non ravvisabilità di alcuna delle ipotesi previste dall'art. 625, n. 7, cod. pen., atteso che l'auto era stata danneggiata dall'imputato mentre si trovava sul terreno di proprietà di [OSCURATO:PERSONA]. Osserva, al riguardo, il Collegio che l'esclusione dell'aggravante di cui all'art. 635, comma 1, n. 1, cod. pen. — la cui contestazione in fatto è chiaramente desumibile dal richiamo alle modalità della condotta di esercizio arbitrario delle proprie ragioni (minaccia verbale e speronamento dell'auto con a bordo [OSCURATO:PERSONA]) descritte nel capo A — è viziata da un errore giuridico che ha una valenza assorbente rispetto a tutte le ulteriori considerazioni svolte dal ricorrente. Invero, proprio con riferimento a tali modalità della condotta, secondo l'orientamento ermeneutico maggioritario, dal Collegio pienamente condiviso, per la configurabilità dell'aggravante speciale del delitto di danneggiamento ex art. 635, comma secondo, n. 1, cod. pen., costituita dal fatto commesso con violenza o minaccia, non è necessario che queste ultime rappresentino un mezzo per vincere l'altrui resistenza, ma è sufficiente che siano contestuali al fatto produttivo del danneggiamento, nel senso che il danneggiamento deve essere stato compiuto quando è ancora in atto la condotta violenta o minacciosa tenuta dall'agente, anche se la stessa non sia finalizzata a rendere possibile l'esecuzione del danneggiamento mediante l'intimidazione esercitata nei confronti del soggetto passivo, con la conseguenza che, in questa ipotesi, il reato di minaccia è assorbito in quello di danneggiamento aggravato (Sez. 2, n. 1377 del 12/12/2014, dep.2015, Pompili, Rv. 261824; Sez. 2, n. 7980 del 30/11/2010, dep. 2011, Gambella, Rv. 249811). Altro indirizzo di questa Corte ha, invece, sostenuto la necessità di un strumentalità tra la condotta violenta o minacciosa ed I danneggiamento (Sez. 5, n. 29578 del 09/05/2014, Latuga, Rv. 262597; Sez. 5, n. 5534 del 13/01/2009, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 242632; Sez. 5, n. 40449 del 21/09/2004, Rv. 229934). Va, tuttavia, rilevato che tale contrasto deve considerarsi ormai risolto avendo la giurisprudenza più recente nuovamente ribadito il principio di diritto già affermato dall'orientamento ermeneutico maggioritario anche in relazione alla nuova formulazione dell'art. 635 cod. pen., in cui le modalità di consumazione della condotta criminosa con violenza alla persona o con minaccia non costituiscono più circostanza aggravante, ma elemento costitutivo del reato. E' stato infatti, affermato, che il reato di danneggiamento commesso con violenza alla persona o con minaccia, nel testo riformulato dall'art. 2, lett. I), d.lgs. 15 gennaio 2016, n. 7, è configurabile anche nel caso in cui non sussiste un nesso di strumentalità tra la condotta violenta o minacciosa e l'azione di danneggiamento, posto che la ragione della incriminazione deve essere ravvisata nella maggiore pericolosità manifestata dall'agente nella esecuzione del reato (Sez. 5, n. 15643 del 13/12/2019, dep. 2020, Forte, Rv. 279105; Sez. 6, n. 16563 del 15/03/2016, [OSCURATO:PERSONA]. 266996). Questa conclusione si regge anche su condivisibili argomentazioni di carattere letterale e sistematico: i) l'espressione impiegata dal legislatore non evoca necessariamente un nesso di strumentalità tra la condotta violenta o minacciosa e l'azione di danneggiamento; ii) la nuova formulazione del primo comma dell'art.635 cod. pen. tratta unitariamente i fatti di danneggiamento «con violenza alla persona o con minaccia» e («ovvero») quelli commessi «in occasione di manifestazioni che si svolgono in luogo pubblico o aperto al pubblico o del delitto previsto dall'art. 331», ossia quelli in cui il legame tra il danneggiamento e la manifestazione, o il delitto, è di tipo occasionale e non funzionale (Sez. 6, n. 16563 del 15/03/2016, Cava, Rv. 266996). 3. All'accoglimento parziale del ricorso, consegue, ai sensi dell'art. 622 cod, proc. pen., l'annullamento della sentenza impugnata, limitatamente ai capi B) e C) dell'imputazione, con rinvio alla sezione civile della Corte di appello di L'Aquila. Ne deriva anche che perde rilevanza attuale il quarto motivo di ricorso, poiché la soluzione delle questioni che pone dipenderà dalla decisione adottata dalla Corte di appello di Perugia. P.Q.M. Annulla la