CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 04393/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] 03A34NH nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/11/2019 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]-0 e [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza impugnata, la Corte d'appello di Genova ha riformato la condanna, emessa dal Tribunale in sede, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] (CUI 03A34NH) in relazione ai reati ascrittigli, di cui agli artt. 81, comma 2, 495 cod. pen., dichiarando non doversi procedere in relazione a quelli commessi fino al 3 novembre 2008, perché estinti per prescrizione e rideterminando la pena, per le residue imputazioni, in anni uno mesi otto di reclusione, con conferma delle restanti statuizioni. 2. Avverso l'indicato provvedimento ricorre l'imputato, a mezzo del difensore, denunciando vizio di motivazione in relazione all'elemento soggettivo del reato. L'accertamento svolto è stato diretto soltanto ad acclarare l'esistenza di identificazioni, della stessa persona fisica, con generalità false, senza prendere in considerazione la circostanze che detta identificazione era avvenuta attraverso la mera compilazione di un modulo prestampato, plurilingue, o in circostanze di arresti in flagranza. Ciò, senza indagare sulla coscienza e volontà dolosa da parte dell'imputato in ordine alle conseguenze della sua dichiarazione. Peraltro, l'imputato non si è mai sottratto all'identificazione ed anzi emergeva il codice univoco di identificazione della persona fisica. Infine, si osserva che non è stato accertato se il ricorrente avesse ricevuto chiare informazioni circa i suoi doveri di fornire precise identità di nascita. 3.11 ricorso è inammissibile. Il motivo è, per una parte, mera riproposizione del gravame, cui la corte territoriale ha risposto con ragionamento immune da censure di ogni tipo. Per altro verso, la censura non è specifica, posto che non prende in alcuna considerazione il riferimento a precedente condanna, per il medesimo titolo di reato, in base alla quale il giudice del provvedimento censurato ha tratto la certezza della consapevolezza, da parte dell'imputato, delle conseguenze delle false dichiarazioni rese in fase di identificazione alla polizia giudiziaria. 4. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna al pagamento delle spese processuali. Tenuto conto della sentenza della Corte Costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000 e valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, segue, a norma dell'art.616 cod. proc. pen. l'onere del versamento di una somma, in favore della Cassa delle ammende, determinata equitativamente nella misura di cui al dispositivo, considerati i motivi devoluti. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 11/