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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 11 ottobre 2023

Cassazione n. 31097/2023

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to la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.35237-2019 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentatoe difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], come da procura allegata al ricorso, p.e.c. [OSCURATO:EMAIL]; -ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE nonché AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, elettivamente domiciliate in Roma, Via de i Portoghesi 12 , presso l'Avvocatura Generale dello Stato, che lerappresenta e difende ope legis; -controricorrenti – nonché MINISTERO DELL’ECONOMA E DELLE FINANZE, in persona del Ministro p.t.

Impugnazione cd. estratto ruolo - intimato - avverso la sentenza n. 3392 / 27/2019 della [OSCURATO:PERSONA] della CAMPANIA,depositata il 16/0 4/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio dell’11 ottobre 2023dal consigliere relatore dott. [OSCURATO:PERSONA].

Rilevato che La CTR della Campania rigettava l’appello di [OSCURATO:PERSONA] contro la sentenza della CTP di Caserta che aveva rigettato il ricorso del contribuente contro la cartella n. 02820150037497075000, relativa a [OSCURATO:PERSONA] anno 2012, di cui egli era venuto a conoscenza mediante acquisizione di estratto ruolo.

Contro la decisione d’appello il contribuente propone ricorso affidato a quattro motivi.

Resistonocon controricorso l’Agenzia delle Entrate e l’Agenzia delle Entrate Riscossione mentre è rimasto intimato il Ministero dell’Economia e delle Finanze.

Il ricorso è stato fissato per l’adunanza camerale dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA].

Considerato che:

1. Con il primo motivo, proposto in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3) e n. 5) cod. proc. civ., il ricorrente deduce l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti,per l’ omessa valutazione della mancata notifica della cartella di pagamento, della mancata realizzazione dell’intero iter notificatoriorelativo alla cd. irreperibilità relativa, sancito dall’art. 140 cod. proc. civ., dall’art. 26 d.P.R. n. 600/1973 e dell’art. 60, comma1, d.P.R. n. 600/1973.

Col secondo motivo, proposto in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3) e n. 5) cod. proc. civ., il ricorrente deduce l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, la violazione e fal s a a pplicazione dell’art. 26 d.P.R. n. 600/1973 e dell’art. 2697 cod. civ. per mancata prova del fatto costitutivo del diritto.

Con il terzo motivo, proposto in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3) e n. 5) cod. proc. civ., il ricorrente deduce l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti relativamente alla eccepitanullità e illegittimità della cartella per intervenuta decadenza del diritto alla riscossione ex art. 25, comma 1, d.P.R. n. 602/1973 modificato dal d.l. n 106/2005, art. 1, comma 5-bis, ed ex art. 2697 cod. civ., per mancata prova del fatto costitutivo.

Col quarto motivo, proposto in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3) e n. 5) cod. proc. civ., il ricorrente deduce l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, laviolazione e falsa applicazione dell’art. 2, comma 2, d.lgs. n. 471/1997, dell’art. 6, commi2 e 5, della l. n. 212/2000, dell’art. 36 - bisdel d.P.R. n. 600/1972, dell’art. 54-bis d.P.R. n. 633/1972 e dell’art.2697 cod. civ.

2. E’ inammissibile il ricorso nei confronti del Ministero dell’Economia e delle Finanze giacchè in tema di contenzioso tributario, a seguito del trasferimento alle agenzie fiscali, da parte dell'art. 57, comma 1, del d.lgs. n. 300/1999, di tutti i rapporti giuridici, i   poteri   e le   competenze   facenti capo alMinistero dell'Economia e delle Finanze, a partire dal primo gennaio 2001 (giorno di inizio di operatività delle Agenzie fiscali in forza dell'art. 1 del d.m. 28 dicembre 2000), unico soggetto passivamente legittimato è l'Agenzia delle Entrate(Cass. 23/01/2020 , n. 1462).

3. Ancora preliminarmente va osservato che il giudizio, come concordemente evidenziato dalle parti processuali e come emerge dalla sentenza, ha ad oggetto impugnativa di cartella non notificata a seguito dell’avvenuta cognizione della medesima per l’acquisizione di un estratto ruolo.

Sul punto, come è noto, è intervenuto il legislatore, il quale, con l'art. 3-bisdel d.l. n. 146 del 2021, inserito in sede di conversione dalla l. n. 215 del 2021, novellando l'art. 12 del d.P.R. n. 602 del 1973, intitolato alla «Formazione e contenuto dei ruoli», in cui ha inserito il comma 4-bis, ha stabilito non soltanto che «L'estratto di ruolo non è impugnabile», ma anche che «Il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei soli casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall'iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio per la partecipazione a una procedura di appalto per effetto di quanto previsto nell'art. 80, comma 4, del codice dei contratti pubblici, di cui al d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, oppure per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all'art. 1, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 18 gennaio 2008, n. 40, per effetto delle verifiche di cui all'art. 48-bis del presente decreto o infine per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione».

Questa Corte (Cass., Sez.

U., 06/09/2022, n. 26283) ha recentemente affermato, exart. 363 cod. proc. civ., i seguenti principi di diritto: - in tema di riscossione a mezzo ruolo, l'art. 3 - bis del d.l. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 146, inserito in sede di conversione dalla l. 17/12/2021, n. 215, col quale, novellando l'art. 12 del d.P.R. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 602, è stato inserito il comma 4-bis, si applica ai processi pendenti, poiché specifica, concretizzandolo, l'interesse alla tutela immediata a fronte del ruolo e della cartella non notificata o invalidamente notificata; sono manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionaledella norma, in riferimento agli artt. 3, 24, 101, 104, 113, 117 Cost., quest'ultimo con riguardo all'art. 6 della CEDU e all'art. 1 del Protocollo addizionale n. 1 della Convenzione; -in tema di impugnazione dell'estratto di ruolo, l'art. 12, comma 4-bis, del d.P.R. n. 602 del 1973 (introdotto dall'art. 3-bis del d.l. n. 146 del 2021, come convertito dalla l. n. 215 del 2021), selezionando specifici casi in cui l'invalida notificazione della cartella ingenera di per sé il bisogno di tutela giurisdizionale, ha plasmato l'interesse ad agire, condizione dell'azione avente natura dinamicache, come tale, può assumere una diversa configurazione, anche per norma sopravvenuta, fino al momento della decisione; la citata disposizione, dunque, incide sulla pronuncia della sentenza e si applica anche nei processi pendenti, nei quali lo specifico interesse ad agire deve essere dimostrato, nelle fasi di merito, attraverso il tempestivo ricorso alla rimessione nei termini (istituto applicabile anche al processo tributario), nel grado di legittimità, mediante deposito di documentazione exart. 372 cod. proc. civ. o fino all'udienza di discussione (prima dell'inizio della relazione) o fino all'adunanza camerale oppure, qualora occorrano accertamenti di fatto, nel giudizio di rinvio.

A tale arresto hanno fatto seguito tra le tante: Cass. 3/02/2023, nn. 3400 e 3425; Cass. 23 /03/ 2023, nn. 8330, 8374 e 8377; Cass.12/04/2023, n. 9765) e Corte Cost. n. 190 del 2023 ha ritenuto inammissibili le questioni di legittimità costituzionale sollevate in riferimento all’art. 12, comma 4-bis, del d.P.R. n. 602 del 1973, come modificato dall’art. 3-bisdel d.l. n. 146 del 2021, come convertito.

Nel caso di specie la ricorrenza di uno degli elementi specificativi dell’interesse ad agire non risulta dagli atti né alcunché ha dedotto i l ricorrente, per cui, decidendo sul ricorso, la sentenza va cassata senza rinvio,dichiarando inammissibile il ricorso originario.4.

Il sopravvenuto intervenuto normativo e della suindicata sentenza delle Sezioni Unite della Corte di cassazione giustificano l’integrale compensazione delle spese del presente grado di giudizio.

Trattandosi di causa sopravvenuta di inammissibilità relativa all’originario ricorso non sussistono i presupposti per il versamento da parte della ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater d.P.R. n. 115 del 2002 ( Cass.17/04/2013, n. 10151).

P.Q.M. decidendo sul ricorso, cassa senza rinvio la sentenza impugnata dichiarando in

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.35237-2019 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentatoe difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], come da procura allegata al ricorso, p.e.c. [OSCURATO:EMAIL]; -ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE nonché AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, elettivamente domiciliate in Roma, Via de i Portoghesi 12 , presso l'Avvocatura Generale dello Stato, che lerappresenta e difende ope legis; -controricorrenti – nonché MINISTERO DELL’ECONOMA E DELLE FINANZE, in persona del Ministro p.t. Impugnazione cd. estratto ruolo - intimato - avverso la sentenza n. 3392 / 27/2019 della [OSCURATO:PERSONA] della CAMPANIA,depositata il 16/0 4/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio dell’11 ottobre 2023dal consigliere relatore dott. [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che La CTR della Campania rigettava l’appello di [OSCURATO:PERSONA] contro la sentenza della CTP di Caserta che aveva rigettato il ricorso del contribuente contro la cartella n. 02820150037497075000, relativa a [OSCURATO:PERSONA] anno 2012, di cui egli era venuto a conoscenza mediante acquisizione di estratto ruolo. Contro la decisione d’appello il contribuente propone ricorso affidato a quattro motivi. Resistonocon controricorso l’Agenzia delle Entrate e l’Agenzia delle Entrate Riscossione mentre è rimasto intimato il Ministero dell’Economia e delle Finanze. Il ricorso è stato fissato per l’adunanza camerale dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA]. Considerato che: 1. Con il primo motivo, proposto in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3) e n. 5) cod. proc. civ., il ricorrente deduce l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti,per l’ omessa valutazione della mancata notifica della cartella di pagamento, della mancata realizzazione dell’intero iter notificatoriorelativo alla cd. irreperibilità relativa, sancito dall’art. 140 cod. proc. civ., dall’art. 26 d.P.R. n. 600/1973 e dell’art. 60, comma1, d.P.R. n. 600/1973. Col secondo motivo, proposto in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3) e n. 5) cod. proc. civ., il ricorrente deduce l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, la violazione e fal s a a pplicazione dell’art. 26 d.P.R. n. 600/1973 e dell’art. 2697 cod. civ. per mancata prova del fatto costitutivo del diritto. Con il terzo motivo, proposto in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3) e n. 5) cod. proc. civ., il ricorrente deduce l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti relativamente alla eccepitanullità e illegittimità della cartella per intervenuta decadenza del diritto alla riscossione ex art. 25, comma 1, d.P.R. n. 602/1973 modificato dal d.l. n 106/2005, art. 1, comma 5-bis, ed ex art. 2697 cod. civ., per mancata prova del fatto costitutivo. Col quarto motivo, proposto in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3) e n. 5) cod. proc. civ., il ricorrente deduce l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, laviolazione e falsa applicazione dell’art. 2, comma 2, d.lgs. n. 471/1997, dell’art. 6, commi2 e 5, della l. n. 212/2000, dell’art. 36 - bisdel d.P.R. n. 600/1972, dell’art. 54-bis d.P.R. n. 633/1972 e dell’art.2697 cod. civ. 2. E’ inammissibile il ricorso nei confronti del Ministero dell’Economia e delle Finanze giacchè in tema di contenzioso tributario, a seguito del trasferimento alle agenzie fiscali, da parte dell'art. 57, comma 1, del d.lgs. n. 300/1999, di tutti i rapporti giuridici, i   poteri   e le   competenze   facenti capo alMinistero dell'Economia e delle Finanze, a partire dal primo gennaio 2001 (giorno di inizio di operatività delle Agenzie fiscali in forza dell'art. 1 del d.m. 28 dicembre 2000), unico soggetto passivamente legittimato è l'Agenzia delle Entrate(Cass. 23/01/2020 , n. 1462). 3. Ancora preliminarmente va osservato che il giudizio, come concordemente evidenziato dalle parti processuali e come emerge dalla sentenza, ha ad oggetto impugnativa di cartella non notificata a seguito dell’avvenuta cognizione della medesima per l’acquisizione di un estratto ruolo. Sul punto, come è noto, è intervenuto il legislatore, il quale, con l'art. 3-bisdel d.l. n. 146 del 2021, inserito in sede di conversione dalla l. n. 215 del 2021, novellando l'art. 12 del d.P.R. n. 602 del 1973, intitolato alla «Formazione e contenuto dei ruoli», in cui ha inserito il comma 4-bis, ha stabilito non soltanto che «L'estratto di ruolo non è impugnabile», ma anche che «Il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei soli casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall'iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio per la partecipazione a una procedura di appalto per effetto di quanto previsto nell'art. 80, comma 4, del codice dei contratti pubblici, di cui al d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, oppure per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all'art. 1, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 18 gennaio 2008, n. 40, per effetto delle verifiche di cui all'art. 48-bis del presente decreto o infine per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione». Questa Corte (Cass., Sez. U., 06/09/2022, n. 26283) ha recentemente affermato, exart. 363 cod. proc. civ., i seguenti principi di diritto: - in tema di riscossione a mezzo ruolo, l'art. 3 - bis del d.l. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 146, inserito in sede di conversione dalla l. 17/12/2021, n. 215, col quale, novellando l'art. 12 del d.P.R. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 602, è stato inserito il comma 4-bis, si applica ai processi pendenti, poiché specifica, concretizzandolo, l'interesse alla tutela immediata a fronte del ruolo e della cartella non notificata o invalidamente notificata; sono manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionaledella norma, in riferimento agli artt. 3, 24, 101, 104, 113, 117 Cost., quest'ultimo con riguardo all'art. 6 della CEDU e all'art. 1 del Protocollo addizionale n. 1 della Convenzione; -in tema di impugnazione dell'estratto di ruolo, l'art. 12, comma 4-bis, del d.P.R. n. 602 del 1973 (introdotto dall'art. 3-bis del d.l. n. 146 del 2021, come convertito dalla l. n. 215 del 2021), selezionando specifici casi in cui l'invalida notificazione della cartella ingenera di per sé il bisogno di tutela giurisdizionale, ha plasmato l'interesse ad agire, condizione dell'azione avente natura dinamicache, come tale, può assumere una diversa configurazione, anche per norma sopravvenuta, fino al momento della decisione; la citata disposizione, dunque, incide sulla pronuncia della sentenza e si applica anche nei processi pendenti, nei quali lo specifico interesse ad agire deve essere dimostrato, nelle fasi di merito, attraverso il tempestivo ricorso alla rimessione nei termini (istituto applicabile anche al processo tributario), nel grado di legittimità, mediante deposito di documentazione exart. 372 cod. proc. civ. o fino all'udienza di discussione (prima dell'inizio della relazione) o fino all'adunanza camerale oppure, qualora occorrano accertamenti di fatto, nel giudizio di rinvio. A tale arresto hanno fatto seguito tra le tante: Cass. 3/02/2023, nn. 3400 e 3425; Cass. 23 /03/ 2023, nn. 8330, 8374 e 8377; Cass.12/04/2023, n. 9765) e Corte Cost. n. 190 del 2023 ha ritenuto inammissibili le questioni di legittimità costituzionale sollevate in riferimento all’art. 12, comma 4-bis, del d.P.R. n. 602 del 1973, come modificato dall’art. 3-bisdel d.l. n. 146 del 2021, come convertito. Nel caso di specie la ricorrenza di uno degli elementi specificativi dell’interesse ad agire non risulta dagli atti né alcunché ha dedotto i l ricorrente, per cui, decidendo sul ricorso, la sentenza va cassata senza rinvio,dichiarando inammissibile il ricorso originario.4. Il sopravvenuto intervenuto normativo e della suindicata sentenza delle Sezioni Unite della Corte di cassazione giustificano l’integrale compensazione delle spese del presente grado di giudizio. Trattandosi di causa sopravvenuta di inammissibilità relativa all’originario ricorso non sussistono i presupposti per il versamento da parte della ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater d.P.R. n. 115 del 2002 ( Cass.17/04/2013, n. 10151). P.Q.M. decidendo sul ricorso, cassa senza rinvio la sentenza impugnata dichiarando in
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