CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 15 febbraio 2023
Cassazione n. 08758/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.36328/2019 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA]e [OSCURATO:PERSONA], domiciliat i ex legein Roma, piazza Cavour, presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentati e difesi dall'[OSCURATO:PERSONA] giusta procura speciale in calce al ricorso -ricorrenti – contro [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione coatta amministrativa, domiciliata ex legein Roma, piazza Cavour, presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentata e difesa dall'[OSCURATO:PERSONA] giusta procura speciale in calce al controricorso - controricorrente - avverso la sentenza della Corte d’appello di Palermo n. 1624/2019 depositata il2/8/2019; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 15/2/2023dal [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: 1. Il Tribunale di Palermo, con sentenza n. 4456/2014, accoglieva la domanda di insinuazione tardiva al passivo di [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione coatta amministrativa presentata da [OSCURATO:PERSONA] eRosalia Cucchiara. Tale domanda aveva ad oggetto un credito risarcitorio ex art. 2049 cod. civ. per € 61.458,37, vantato in ragione dell’indebita appropriazione, da parte di un dipendente di Cassa di [OSCURATO:PERSONA] tramite condotte integrantii reati di truffa e falso, delle somme depositate dagli istanti. 2. La Corte d’appello di Palermo, a seguito dell’impugnazione presentata da [OSCURATO:SOCIETA]. in l.c.a.contro la decisione, riteneva fondata l’eccezione di prescrizione sollevata dalla procedura e, in riforma della statuizione impugnata, rigettava la domanda presentata dal Martorana e dalla Cucchiara. 3. Per la cassazione di questa sentenza, pubblicata in data 2 agosto 2019, hanno proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] prospettando sette motivi di doglianza, ai quali ha resistito con controricorso [OSCURATO:SOCIETA]. in l.c.a.. Entrambe le parti hanno depositato memoria ai sensi dell’art. 380- bis.1 cod. proc. civ.. Considerato che: 4. Occorre prendere le mosse dall’eccezione di inammissibilità del ricorso sollevata,in limine, dalla procedura, la quale sostiene che il ricorso étardivo o per effetto del decorso del termine di trenta giorni previsto dal combinato disposto degli artt. 87 e 89 T.U.B., nel testo modificato dal d. lgs. 181/2015, e 99, comma 12, l. fall., tenuto conto della disciplina transitoria stabilita dall’art. 3, comma 5, del medesimo decreto legislativo, o in conseguenza della riduzione del termine di impugnazione stabilito dall’art. 88, comma 2, T.U.B. nel tenorevigente prima delle modifiche introdotte dal d. lgs. 181/2015. L’eccezione è fondata sotto il secondo profilo. Dopo la proposizione dell’appello (notificato in data 21 ottobre 2015) è entrato in vigore il decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 181 , modificativo del d. lgs. 1° settembre 1993, n. 385, che, al suo art. 3, comma 5, ha previsto che “per le procedure di cui al comma 4” – vale a dire per le “procedure di liquidazione coatta amministrativa in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto e per le quali non sia stato già autorizzato il deposito della documentazione finale” - “le sentenze pronunciate dopo l'entrata in vigore del presente decreto ai sensi dell'articolo 87del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 sono impugnabili esclusivamente con il ricorso per cassazione di cui al comma 2 del medesimo articolo 87, come modificato dal presente decreto. Per le medesime procedure il termine per la proposizione delle domande tardive …come modificato dal presente decreto decorre dalla data di entrata in vigore di quest’ultimo”. La norma fa dunque espresso riferimento soltanto alle sentenze pronunciate in materia di opposizione allo stato passivo (art. 87)e alle domande tardive non ancora proposte, dovendosi di conseguenza escludere che la stessa trovi applicazione ai diversi procedimenti concernenti le insinuazioni tardive già decise nel doppio grado di merito. Queste ultime,quindi, rimangono regolate dalla disciplina transitoria stabilita dal comma successivo, secondo cui “per gli aspetti non disciplinati negli articoli richiamati nei commi 4 e 5, alle procedure di liquidazione coatta amministrativa in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto si continuano ad applicare le disposizioni del titolo IV del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, nel testo vigente prima dell'entrata in vigoredel presente decreto”. Trova perciò applicazione il disposto dell’art. 88, comma 2, T.U.B. nel testo in vigore prima delle modifiche introdotte dal d. lgs. 131/2015, a mente del quale “il termine per il ricorso per cassazione è ridotto alla metà e decorredalla data di n otificazione della sentenza di appello”. Nel caso di specie la sentenza di appello è stata notificata a mezzo p.e.c. in data 19 settembre 2019, sicché alla data di notifica del ricorso per cassazione, avvenuta il 18 novembre 2019, era già spirato il termine stabilito dal combinato disposto degli artt. 88, comma 2, T.U.B., nel testo applicabile ratione temporis, e 325, comma 1, cod. proc. civ.. Il ricorso risulta perciò inammissibile, in ragione della tardività della sua presentazione. Il rilievo ha carattere assorbente e rende superfluo l’esame dei motivi di doglianza presentati dai ricorrenti. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo. P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna i ricorrenti al rimborso delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in € 2.500, di cui € 200 per esborsi, oltre accessori come per legge e contributo spese generali nella misura del 15%. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari