CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 15217/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente: SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 16 marzo 1968; avverso la sentenza n. 123/2021 della Corte di appello di Palermo del 13 gennaio 2021; letti gli atti di causa, la sentenza impugnata e il ricorso introduttivo; sentita la relazione fatta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] GENTILI; sentito il PM, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], il quale ha concluso chiedendo la dichiarazione di inammissibilità del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] Con sentenza del 13 gennaio 2021 la Corte di appello di Palermo ha confermato la sentenza resa in data 1 ottobre 2019 dal Tribunale di Marsala con la quale era stata dichiarata la penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] in ordine alle contravvenzioni in materia edilizia ed urbanistica a lui contestate e lo stesso era stato condannato alla pena di giustizia. Avverso la predetta sentenza ha interposto ricorso per cassazione il prevenuto articolando un unico motivo di ricorso, avente ad oggetto la ritenuta illegittimità della sentenza impugnata stante il vizio di motivazione che la stessa presenterebbe; in particolare il ricorrente ha lamentato il fatto che la Corte di merito non avrebbe adeguatamente motivato in ordine al motivo di ricorso con itquale era stata censurata la sentenza del giudice di primo grado in ordine alla ritenuta esecuzione dal parte dell'imputato dei manufatti abusivi di cui al capo di imputazione a-1 medesimo contestato. Il ricorrente ha, altresì, osservato che le opere edilizie di cui alla imputazione, caratterizzate per la loro assoluta precarietà, non erano tali da giustificare come necessario per la loro realizzazione il rilascio del permesso a costruire. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso, per come presentato, è indubbiamente inammissibile. In ordine, infatti, alla riconducibilità delle opere eseguite all'attività dell'Angileri si osserva che il Tribunale marsalese, la cui sentenza, avendo il medesimo verso di quella integralmente confermativa della Corte distrettuale di Palermo, si fonde con essa in un unicum decisionale che può essere come tale esaminato da questa Corte di legittimità, ha rilevato che nel corso di un controllo eseguito in data 31 marzo 2017 successivamente ad una segnalazione pervenuta al Comune di Mazara del Vallo, era riscontrata la presenza in un fondo di proprietà del prevenuto, di lavori edili consistenti nell'ampliamento di un edificio preesistente; in tale occasione gli agenti operanti avevano, altresì, riscontrato che l'Angileri si trovava sul posto e non era in condizione di mostrare alcun atto che lo autorizzasse allo svolgimento dei lavori in questione. Riguardo alla ascrivibilità all'imputato dei lavori in questione, la Corte di appello ha, altresì, osservato, rendendo ancora più solida la motivazione già stesa al riguardo dal Tribunale di Marsala, che l'Angileri è residente nella 2 71, porzione di fabbricato oggetto di ampliamento, circostanza questa che induce a ritenere, tanto più in ordine alla debolezza delle contestazioni svolte sul punto dal ricorrente, che, anche laddove egli non sia l'esecutore materiale dello opere in questione, lo stesso non può non esserne il committente, non essendo verosimile che altri le abbia pacificamente realizzate senza che l'Angileri ne fosse il consapevole ispiratore. Quanto alla doglianza avente ad oggetto la precarietà delle opere, condizione che ne avrebbe consentito la edificazione in assenza di permesso a costruire, la descrizione delle stesse, consistenti - secondo la insindacabile in sede di legittimità verifica operata dalla Corte di appello - in opere murarie perfettamente ancorate al suolo, sovrastate da un tetto coibentato, esclude in modo plateale che possa parlarsi di opere precarie, tali essendo esclusivamente quelle che possono essere facilmente rimosse e che sono funzionali alla soddisfazione di un bisogno solamente transeunte, togliendo qualsiasi significato alla impugnazione presentata sul punto dalla ricorrente difesa. La impugnazione deve, pertanto, essere complessivamente dichiarata inammissibile ed il ricorrente, visto l'art. 616 cod. proc. pen., va, conseguentemente, condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. PQM Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 24 genna