CassazionesentenzaSezione LDecisione del 28 luglio 2026
Cassazione n. 24180/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
tata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA];- ricorrente -contro2026 [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato3213 [OSCURATO:PERSONA];- controricorrente –avverso la sentenza n. 2014/2025 della CORTE D'APPELLO diROMA, depositata il 06/06/2025 R.G.N. 2508/2024;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del02/07/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 17206/2025Numero di raccolta generale 24180/2026Data pubblicazione 28/07/20261. La Corte d’Appello di Roma, con la sentenza n.2014/2025, pubblicata il 6 giugno 2025, ha rigettato l’appelloproposto dall’[OSCURATO:PERSONA]Addolorata avverso la decisione di primo grado del Tribunale diRoma, che l’aveva condannata al pagamento in favore deldipendente [OSCURATO:PERSONA] (collaboratore professionalesanitario radiologia medica) della somma di € 3.630,27, oltreaccessori e spese, a titolo di risarcimento del danno per lamancata fruizione del servizio mensa o sostitutivo per il periodomaggio 2014- dicembre 2022.2. Per la cassazione della sentenza di secondo grado ricorrel’Azienda ospedaliera sulla base di quattro motivi. Il lavoratoreresiste con controricorso. Entrambe le parti hanno depositatomemoria ex art. 380 bis 1 c.p.c.Ragioni della decisione1. Con il primo motivo di ricorso, la ricorrente denuncia, inrelazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., la violazionedell’art. 2948, n. 4, c.c., in relazione agli artt. 1219 e 2943 c.c.,per avere il giudice d’appello erroneamente attribuito efficaciainterruttiva della prescrizione a una comunicazione priva diriferimento specifico alla quantificazione del credito o almeno aparametri fattuali dai quali essa potesse evincersi.2. Il motivo è infondato.3. Secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, peravere effetto interruttivo della prescrizione un atto devecontenere, oltre alla chiara indicazione del soggetto obbligato,l'esplicitazione di una pretesa e l'intimazione o la richiestascritta di adempimento, che - sebbene non richieda l'uso diNumero registro generale 17206/2025formule solenni né l'osservanza di particolari adempimenti - siaN umero sezionale 3213/2026Numero di raccolta generale 24180/2026idonea a manifestare l'inequivocabile volontà del titolare dDealt a pubblicazione 28/07/2026credito di far valere il proprio diritto, nei confronti del soggettoindicato, con l'effetto sostanziale di costituirlo in mora, sicchénon è ravvisabile tale requisito in semplici sollecitazioni prive delcarattere di intimazione e dell'espressa richiesta diadempimento al debitore (Cass. n. 18546/2020, n.15714/2018, n. 17123/2015). Non è dunque necessario chel’atto contenga una quantificazione della somma richiesta, néche esso individui in modo specifico i parametri cui ancorare ilcalcolo del dovuto, specie quando, come nella specie, il creditoreabbia indicato il titolo della pretesa e gli elementi per procedereal calcolo analitico della somma eventualmente spettante sianonella disponibilità del debitore, trattandosi di crediti collegatiall’esercizio di un’attività lavorativa in una struttura pubblica.4. Con il secondo motivo di ricorso, la ricorrente denuncia, inrelazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., la violazionedell’art. 27, comma 4, del CCNL 2016-2018 e dell’omologo art.43, comma 4, del CCNL 2019-2021, anche in relazione agli artt.1362 e 1363 c.c., per avere la Corte d’Appello erroneamenteinterpretato il sistema dell’orario di lavoro ivi delineato.5. Con il terzo motivo di ricorso, la ricorrente denuncia, inrelazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., la violazionedell’art. 27, comma 4, del CCNL 2016-2018 e dell’omologo art.43, comma 4, del CCNL 2019-2021, nonché anche in relazioneagli artt. 1362 e 1363 c.c., per avere la Corte d’Appelloerroneamente interpretato il sistema dell’orario di lavoro ividelineato, con specifico riferimento ai turnisti notturni.6. Il secondo e il terzo motivo, da trattare congiuntamenteper la loro stretta connessione, sono infondati.Numero registro generale 17206/20257. L’Azienda ricorrente non ha offerto elementi nuovi, idoneNi umero sezionale 3213/2026Numero di raccolta generale 24180/2026a confutare l’orientamento ormai costante della giurisprudenzDaat a pubblicazione 28/07/2026di legittimità, qui richiamato anche ai sensi dell’art. 118 disp.contrattazione collettiva del comparto sanitario in materia didiritto alla fruizione, da parte del lavoratore, del servizio mensao delle modalità sostitutive eventualmente previste.8. Tale orientamento ha affermato i seguenti principi:l'attribuzione del buono pasto è un’agevolazione di carattereassistenziale che, nell'ambito dell'organizzazione dell'ambientedi lavoro, è diretta a conciliare le esigenze del servizio con leesigenze quotidiane del dipendente, al fine di garantirne ilbenessere fisico necessario per proseguire l'attività lavorativaquando l'orario giornaliero corrisponda a quellocontrattualmente previsto per la fruizione del beneficio; essa ècondizionata all'effettuazione della pausa pranzo che, a suavolta, presuppone, come regola generale, solo che il lavoratore,osservando un orario di lavoro giornaliero di almeno sei ore,abbia diritto a un intervallo non lavorato, restando irrilevanti ladurata di tale intervalli e il fatto che l’orario di lavoro siaarticolato in turni (v., a partire da Cass. n. 5547/2021, tra lealtre Cass. n. 32113/2022, n. 9206/2023, n. 22478/2024).9. Si tratta di un indirizzo che ha interpretato l'art. 29 delC.C.N.I. del comparto Sanità del 20 settembre 2001, anchecome modificato dall’art. 4 del CCNL [OSCURATO:PERSONA] del 31luglio 2009 e che deve essere mantenuto fermo anche per isegmenti di attività lavorativa prestata sotto la vigenza dell’art.27, comma 4, CCNL [OSCURATO:PERSONA] 2016-2018 del 21 maggio2018 e dell’art. 43, comma 4, CCNL 2019 2021 del 2 novembre2022.Numero registro generale 17206/202510. La lettura fornita dalla ricorrente di tali due ultimeN umero sezionale 3213/2026Numero di raccolta generale 24180/2026previsioni non può essere condivisa. Data pubblicazione 28/07/202611. È vero che esse hanno escluso il diritto dei lavoratoriturnisti a fruire di una pausa di trenta minuti, conservando lorola durata della pausa di soli dieci minuti, ma in tal modo essenon hanno certo inteso escludere per i turnisti il diritto allafruizione del servizio mensa. Esso, infatti, matura non infunzione della durata della pausa, ma dell’orario di lavoro, che,ove superi le sei ore continuative ex art. 8 del d.lgs. n. 66/2003,dà diritto a una pausa e dunque a fruire del servizio mensa,anche eventualmente in una delle modalità sostitutive stabilitedall’Azienda, prima dell’inizio dell’orario o dopo la suacessazione.12. Né rileva che i lavoratori siano infermieri turnisti, poichél’esistenza di un obbligo datoriale di assicurare ai lavoratoricerte pause non significa di certo che ciò renda inevitabile chetutti quei lavoratori abbandonino contestualmente il servizio,lasciando i malati privi di assistenza; è infatti evidentementeobbligo dell’ente di gestione di ciascun servizio sanitario fare inmodo che quelle pause siano godute in modo che ciò non siverifichi, attraverso un opportuno calibrarsi dei turni e degliorari degli addetti (Cass. n. 23370/2025).13. Ciò vale a disattendere anche il terzo motivo, poiché iprincipi così affermati, nell’attribuire il diritto alla fruizione delservizio mensa a prescindere dal momento in cui, prima,durante o dopo il turno, esso possa essere fruito, si estendonoai turnisti notturni.14. Né può essere condivisa l’affermazione per cui l’indennitàspecifica di cui godono i dipendenti in turno notturno siafunzionale a compensare non soltanto la maggiore gravosità dellavoro in quelle ore, ma anche la normale assenza, nel periodoNumero registro generale 17206/2025notturno, della disponibilità di servizi ordinariamente apprestatNi umero sezionale 3213/2026Numero di raccolta generale 24180/2026in ambito diurno, tra i quali quello di somministrazione dei pastDia.t a pubblicazione 28/07/2026Di tale finalità ulteriore non vi è traccia nelle disposizioni dellacontrattazione collettiva citate dall’Azienda ricorrente, le quali silimitano, e non sempre, a far riferimento al disagio derivante alpersonale turnista come tale dalla particolare articolazione dilavoro e a prevedere un’indennità aggiuntiva quando il turno sianotturno, ma non menzionano l’impossibilità di fruire delservizio mensa.15. Quanto al richiamo all’articolazione dell’orario di lavoro,nel contesto di disposizioni dedicate ai turni e al lavoro notturnoe festivo, esso va inteso in termini diversi da quello operato nelledisposizioni relative al servizio mensa, dove esso vuole riferirsisemplicemente alla durata del turno, non inferiore a sei orecontinuative, e non alla sua distribuzione nell’arco della giornatao della settimana.16. Né l’indirizzo sin qui riassunto si pone in contrasto con altriprecedenti di questa Corte, i quali hanno affermato il diversoprincipio per cui né la legge né la contrattazione collettivada parte del datore di lavoro (Cass. n. 16736/2012, n.25192/2013). Tali precedenti sono pienamente conciliabili conl’indirizzo qui ribadito, il quale presuppone come avvenuta daparte dell’azienda la (eventuale e non obbligatoria) istituzionedel servizio mensa, con le sue modalità sostitutive. La sentenzaimpugnata deve dirsi pertanto, anche sotto questo profilo,conforme a diritto.17. Con il quarto motivo di ricorso, formulato in viasubordinata, la ricorrente denuncia, in relazione all’art. 360,primo comma, n. 3, c.p.c., la violazione o la falsa applicazionedegli artt. 1223 e 1226 c.c., anche in relazione all’art. 29 delNumero registro generale 17206/2025CCNL del 2001, con specifico riguardo alla statuizione con laN umero sezionale 3213/2026Numero di raccolta generale 24180/2026quale la Corte d’Appello ha disatteso la difesa dell’AziendaDa,t a pubblicazione 28/07/2026diretta a ottenere l’elisione tra gli importi pretesi e le quote diretribuzione per i tempi di fruizione della pausa retribuita nondestinata allo spostamento in mensa.18. Il motivo è infondato.19. Il diritto all’indennità sostitutiva della mensa spetta, comesi è visto, a tutti i lavoratori che svolgono la loro attivitàlavorativa per almeno sei ore continuative e che, per taleragione, hanno diritto a un intervallo non lavorato. La fruizionedi tale intervallo – che, come detto, non è retribuito ed èdestinato alla consumazione del pasto all’interno o all’esternodell’azienda, con la possibilità, per i lavoratori turnisti cheabbiano una pausa non sufficiente a tale scopo, di farlo prima odopo il turno – non priva il lavoratore turnista del diritto agodere delle più brevi pause retribuite eventualmente previstedalla contrattazione collettiva e destinate precipuamente alrecupero delle energie lavorative nel contesto del lavoroarticolato in turni. Nessuna elisione o compensazione è pertantoipotizzabile tra voci (indennità sostitutiva del servizio mensa eretribuzione della pausa intralavorativa) che hanno natura efunzioni disomogenee.20. Ne segue il rigetto del ricorso.21. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano nellamisura indicata in dispositivo, con distrazione in favore delprocuratore di parte controricorrente dichiaratosi antistatario. P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso.Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del giuNudmiezroio re gistro generale 17206/2025Numero sezionale 3213/2026di legittimità, che liquida in € 2.000 per compensi,N usmpereo dsi era ccolta generale 24180/2026generali in misura del 15%, € 200 per esborsi, accessori dDai ta pubblicazione 28/07/2026legge, da distrarsi in favore del procuratore antistatario.Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002,dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento daparte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributounificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nell’Adunanza camerale del 2 luglio 2026.La PresidenteAnnalisa [OSCURATO:PERSONA]