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CassazionedecretoSezione 6Decisione del 27 marzo 2020

Cassazione n. 35118/2021

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

[OSCURATO:PERSONA] 13457/2020 Roma, 18 NOV 2021 sul ricorso proposto da: -3 /eA? [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'Avv.to [OSCURATO:PERSONA], giusta procura in atti; RICORRENTE contro: MINISTERO DELL'INTERNO, in persona del Ministro pro-tempore INTIMATO avverso: decreto del Tribunale di Ancona n. 4047/2020 emesso in data 27.03.2020 IL PRESIDENTE letto l'atto di rinuncia depositato dal ricorrente; ritenuto che la rinuncia ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 cpc; ritenuto che l'estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell'art. 391 cpc come modificato dal d.l. 68 del 2016 convertito con modificazioni in 1. 197/16; ritenuto che sulle spese non debba provvedersi, stante la mancanza di attività difensiva dell'intimato P.Q.M. la Corte dichiara estinto il giudizio, nulla per le spese.

Dispone che del presente decreto sia data comunicazione ai difensori delle parti costituite e li avvisa che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che sia fissata l'udienza. [OSCURATO:PERSONA] CANC721.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA] 13457/2020 Roma, 18 NOV 2021 sul ricorso proposto da: -3 /eA? [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'Avv.to [OSCURATO:PERSONA], giusta procura in atti; RICORRENTE contro: MINISTERO DELL'INTERNO, in persona del Ministro pro-tempore INTIMATO avverso: decreto del Tribunale di Ancona n. 4047/2020 emesso in data 27.03.2020 IL PRESIDENTE letto l'atto di rinuncia depositato dal ricorrente; ritenuto che la rinuncia ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 cpc; ritenuto che l'estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell'art. 391 cpc come modificato dal d.l. 68 del 2016 convertito con modificazioni in 1. 197/16; ritenuto che sulle spese non debba provvedersi, stante la mancanza di attività difensiva dell'intimato P.Q.M. la Corte dichiara estinto il giudizio, nulla per le spese. Dispone che del presente decreto sia data comunicazione ai difensori delle parti costituite e li avvisa che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che sia fissata l'udienza. [OSCURATO:PERSONA] CANC721.
Decreto Cassazione n. 35118/2021 — Fons Iuris — Fons Iuris